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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 27/01/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore
Bloise quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6565/2022 R.G.A.L. vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Rende, Via G. Verdi n. 24, presso lo Parte_1
studio dell'Avv. Loredana Veltri che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
elettivamente domiciliata in Cosenza, Via E. De Nicola n. 1b, presso lo studio dell'Avv.
Giovanni Quintieri che la rappresenta e difende - resistente
Oggetto: pagamento indennità.
Conclusioni di parte ricorrente: “… accertare il diritto del ricorrente alla corresponsione da
parte del proprio datore di lavoro delle rivendicate indennità “Regionale di Agente Unico” e
“Acconto sul salario di produttività”, per come specificato nella narrativa che precede e,
per l'effetto, condannare la società in p.l.r.p.t., P.IVA Controparte_2
, con sede in Catanzaro, alla via Milano n. 28, al pagamento della anzidetta P.IVA_1
cifra di € 20.475,00 comprensiva della indennità di agente unico e dell'Acconto sul cd.
Salario di produttività maturata nel periodo 01/05/2009 - 28/02/2021, cui devono
aggiungersi gli interessi e la rivalutazione monetaria maturati mese per mese nello stesso
periodo e fino all'effettiva corresponsione del vantato credito, oltre al compenso dovuto
1 per il presente giudizio e agli accessori di legge, da distrarre a favore del sottoscritto
difensore …”.
Conclusioni di parte resistente: “… accertare l'inesistenza dei diritti retributivi vantati dal
ricorrente per i motivi indicati in narrativa e, conseguentemente rigettare il ricorso, in
subordine nel caso in cui il giudicante non accolga in pieno le tesi della resistente
/convenuta, si chiede di dichiarare prescritti i crediti per come delineato in narrativa. Con
condanna alle spese e competenze legali…”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di essere stato dipendente della società resistente dal 18.4.2009 fino al pensionamento nel febbraio 2021 con la qualifica di operatore d'esercizio; che era stato dipendente dell'TA (Azienda Trasporti
Automobilistica Bruzia) ed utilizzato fino all'8.4.2029 dal Consorzio Autolinee s.r.l. per conto della società consortile prima del subentro della resistente quale CP_3
datrice di lavoro;
che, con accordo sindacale del 15.4.2009, la parte resistente si era impegnata a riconoscere tutti i diritti acquisiti afferenti al profilo e parametro retributivo,
l'anzianità di servizio ed il trattamento economico presso il precedente datore di lavoro,
oltre che il trattamento economico previsto dal CCNL ed il trattamento riconosciuto dai contratti integrativi aziendali;
che, in virtù di accordo integrativo aziendale dell'1.8.1986, i dipendenti della percepivano le indennità denominate Controparte_2
“Indennità di agente unico” - introdotta dopo la soppressione della figura del bigliettaio/verificatore di bordo e l'accorpamento della mansioni di tale figura a quella dell'operatore di esercizio - e “Salario di produttività”; che dette indennità erano state conglobate nell'indennità ERAS per i lavoratori assunti prima del 31.12.2005, mentre per i lavoratori assunti dall'1.1.2006, l'accordo aziendale del 19-20.3.2008 aveva riconosciuto al punto 8 l'indennità regionale di A.U. ed un acconto sul salario di produttività, da conguagliare successivamente, per ogni giorno di effettivo servizio;
che le due indennità,
da quel momento, erano state corrisposte in busta paga ai dipendenti assunti dopo il
31.12.2005; che per i lavoratori ex TA, invece, era stata corrisposta una indennità ad
2 personam, corrispondente alla voce “Servizio straordinario”, già corrisposta presso il precedente datore di lavoro e non legata alla mansioni di operatore d'esercizio, mentre non erano state corrisposte le due indennità oggetto di giudizio;
che il ricorso gerarchico e le istanze di messe in mora non avevano avuto esito;
che le indennità richieste spettavano in ragione degli accordi del 15.4.2009 e del 19.3.2008, punto n. 8; che non si era verificata la prescrizione. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
La parte resistente si è costituita in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in particolare che il ricorrente era stato assunto con accordo individuale che faceva salvi unicamente il profilo professionale rivestito, il parametro retributivo, l'anzianità
maturata e il trattamento economico del vigente CCNL, con trattamento ad personam per l'applicazione della contrattazione integrativa aziendale prevista in TA;
che aveva percepito tale assegno ad personam, sicché la corresponsione di quanto chiesto a titolo di indennità A.U. avrebbe costituito duplicazione di erogazione di somme per lo stesso titolo;
che, con l'accordo del 19.3.2008, si era deciso di procedere al riconoscimento delle indennità oggetto di giudizio solo per i dipendenti che non aveva diritto all al fine di Pt_2
perequare il trattamento retributivo dei dipendenti delle aziende del gruppo;
che le indennità non spettavano comunque per il periodo successivo al 15.5.2011, quando vi era stata la disdetta degli accordi;
che gli effetti di tale disdetta erano stati sospesi in attesa di un confronto con i sindacati;
che, all'esito di tale confronto, era stato stipulato ipotesi di accordo, con il quale era stato deciso di ripristinare solo alcuni degli accordi disdettati;
che la non spettanza delle indennità era stata confermata dall'accordo aziendale dell'8.9.2017,
con cui si erano escluse le indennità per i dipendenti ex TA, atteso che gli stessi percepivano l'indennità ad personam;
che, in ogni caso, da tale data le indennità non erano dovute;
che si era verificata la prescrizione parziale dei crediti;
che le mansioni del ricorrente non era stato svolte per la guida degli autobus tra agosto e novembre 2016 per inidoneità fisica temporanea. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
3 Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 7.1.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Facendo seguito a precedenti dello scrivente Giudice, debbono svolgersi le seguenti considerazioni.
Occorre anzitutto rilevare un margine di incertezza della domanda per il salario di produttività, atteso che la disciplina azionata prevedeva espressamente un acconto e successivo conguaglio e non la mera operazione matematica posta a base della pretesa azionata in giudizio come effettuata dalla parte ricorrente.
La parte resistente ha richiamato il verbale di accordo sindacale del 15.4.2009, che prevedeva il riconoscimento, in via esclusiva, dei diritti acquisiti come per obbligo di legge ed in particolare: profilo e parametro retributivo, anzianità di servizio maturata, trattamento economico del vigente CCNL RR, con riconoscimento di una integrazione ad personam in applicazione della contrattazione integrativa vigente sino all'armonizzazione, di intesa con le OO.SS., dell'organizzazione del lavoro in particolar modo per le eventuali indennità correlate a specifiche prestazioni.
Tale trattamento ad personam risulta corrisposto (circostanza non contestata tra le parti) e deve ritenersi alternativo anche delle indennità oggetto di giudizio (perlomeno all'indennità
di agente unico), sicché non vi può essere l'ulteriore riconoscimento di somme oggi chiesto, dovendosi evidenziare che, a ragionare in senso contrario, l'assegno ad personam non avrebbe giustificazione, non trovando riscontro sufficiente l'affermazione di parte ricorrente - contraddetta dalla considerazione per cui il trattamento ad personam era riconosciuto in applicazione della contrattazione integrativa e per cui al lavoratore, al momento dell'assunzione presso la resistente, venivano riconosciuti CP_4
esclusivamente i diritti acquisiti come per obbligo di legge ed in particolare: attuale profilo
4 e parametro retributivo, anzianità di servizio maturata, trattamento economico del vigente
CCNL RR (cfr. Verbale di accordo sindacale del 15.4.2009, richiamato nel contratto di assunzione) - secondo cui il trattamento ad personam corrispondeva alla voce
“Servizio straordinario” percepita presso il precedente datore di lavoro, dovendosi anche rilevare che, nelle sentenze della Corte di Appello portate dalla parte ricorrente a sostegno delle proprie argomentazioni non vengono indicate compiutamente le mansioni attinenti al “Servizio straordinario” per le quali riconoscere indennità alla parte ricorrente e,
dunque, le ragioni del pagamento di tale indennità e l'insussistenza della duplicazione nel pagamento.
Deve anche evidenziarsi che, dalle buste paga allegate da parte ricorrente in riferimento al rapporto di lavoro con , risulta la voce “Servizio Controparte_5
straordinario” con un asterisco che richiama anche il servizio biglietteria, verifica e versamenti, confermandosi dunque che per le mansioni di bigliettaio/verificatore di bordo vi è stata la corresponsione della relativa indennità.
Non si condividono, anche per il resto, le argomentazioni della Corte di Appello di
Catanzaro - Sez. Lavoro svolte nelle sentenze allegate da parte ricorrente.
La società , difatti, con comunicazione prot. nn. 174 e 175 del Controparte_2
18.3.2011, ha provveduto alla disdetta anche dell'accordo oggetto di giudizio (accordo del
19.3.2008, punto 8) sulla base, si legge, dell'impossibilità sopravvenuta di sostenere l'attuale livello di costi, confermando poi la disponibilità ad un confronto sulle materie di cui agli accordi disdettati.
Nel verbale della riunione del 24.3.2011, si legge che nel confronto tra le parti si affrontano le problematiche e le criticità che hanno determinato lo stato di crisi finanziaria e strutturale della società; che si riprende il confronto di merito e che l'azienda e le
OO.SS. si danno reciprocamente atto che, con la ripresa di tale confronto di merito,
dovevano intendersi sospesi gli effetti della disdetta di cui alla nota del 18.3.2011.
È seguito ancora l'ipotesi di accordo del 17.10.2011 in cui si legge che, in esito alle approfondite discussioni svoltesi sia a livello di confronto aziendale che in presenza della
5 Regione Calabria in ordine alle criticità finanziarie e strutturali di Controparte_2
le parti concordano quanto riportato nelle allegate schede, che costituiscono parte
[...]
integrante di un unico verbale e che vanno a sostituire, ove in contrasto, tutti gli accordi regolanti le specifiche materie trattate.
Non è contestato tra le parti che non vi sono riferimenti, nelle schede allegate, alle indennità oggetto di giudizio, sicché per le stesse deve considerarsi confermata la disdetta.
La volontà delle parti, difatti, non può che ricostruirsi nei termini che seguono: l'accordo oggetto di giudizio è disdettato per crisi economica;
tra le parti si decide si avviare un confronto di merito per le indennità oggetto della disdetta e, nelle more di tale confronto di merito, gli effetti della disdetta vengono “sospesi” (e non revocati); all'esito del confronto di merito vengono riconosciute alcune indennità che costituiscono, in tal modo, le sole che possono essere erogate, essendo state riconosciute all'esito del confronto di merito resosi necessario per lo stato di crisi economica della società.
In tale contesto, appare chiaro che la sospensione degli effetti della disdetta era provvisoria e legata unicamente, anche a livello temporale, al confronto di merito tra le parti, come di fatto indicato dalle parti con l'indicazione per cui “con la ripresa del confronto di merito devono intendersi sospesi gli effetti della disdetta …”, in modo tale che, terminato il confronto tra le parti con l'ipotesi di accordo del 17.10.2011, deve considerarsi venuta meno la sospensione degli effetti della disdetta (da considerarsi provvisoria e legata alla durata del confronto tra le parti, si ripete ancora) e non la disdetta, che invece rivive per il venir meno degli effetti della sospensione.
Appare evidente, del resto, che, a fronte della disdetta operata dalla società datrice di lavoro, della sospensione degli effetti della disdetta nelle more del confronto tra le parti e dell'accordo successivamente raggiunto per alcuni aspetti del rapporto di lavoro, il ripristino del punto 8 del verbale di accordo del 19.3.2008 necessitava di espressa dichiarazione di volontà delle parti.
6 Tale interpretazione, si aggiunge, supera l'anomalia non accettabile di una sospensione degli effetti della disdetta sine die e trova conferma nel verbale di accordo del 26.10.2011,
incentrato completamente sul riconoscimento della responsabilità delle parti in ordine alla rimodulazione dei costi e sull'impegno a dare completa attuazione delle misure previste nell'ipotesi di accordo del 17.10.2011, con contestuale impegno economico della Regione
Calabria.
La domanda deve dunque rigettarsi per le motivazioni indicate, rimanendo assorbite ulteriori valutazioni.
La sussistenza di precedenti contrari, come indicati dalla parte ricorrente, determina la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda;
compensa le spese di lite.
Si comunichi
Cosenza, 27.1.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
7
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore
Bloise quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6565/2022 R.G.A.L. vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Rende, Via G. Verdi n. 24, presso lo Parte_1
studio dell'Avv. Loredana Veltri che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
elettivamente domiciliata in Cosenza, Via E. De Nicola n. 1b, presso lo studio dell'Avv.
Giovanni Quintieri che la rappresenta e difende - resistente
Oggetto: pagamento indennità.
Conclusioni di parte ricorrente: “… accertare il diritto del ricorrente alla corresponsione da
parte del proprio datore di lavoro delle rivendicate indennità “Regionale di Agente Unico” e
“Acconto sul salario di produttività”, per come specificato nella narrativa che precede e,
per l'effetto, condannare la società in p.l.r.p.t., P.IVA Controparte_2
, con sede in Catanzaro, alla via Milano n. 28, al pagamento della anzidetta P.IVA_1
cifra di € 20.475,00 comprensiva della indennità di agente unico e dell'Acconto sul cd.
Salario di produttività maturata nel periodo 01/05/2009 - 28/02/2021, cui devono
aggiungersi gli interessi e la rivalutazione monetaria maturati mese per mese nello stesso
periodo e fino all'effettiva corresponsione del vantato credito, oltre al compenso dovuto
1 per il presente giudizio e agli accessori di legge, da distrarre a favore del sottoscritto
difensore …”.
Conclusioni di parte resistente: “… accertare l'inesistenza dei diritti retributivi vantati dal
ricorrente per i motivi indicati in narrativa e, conseguentemente rigettare il ricorso, in
subordine nel caso in cui il giudicante non accolga in pieno le tesi della resistente
/convenuta, si chiede di dichiarare prescritti i crediti per come delineato in narrativa. Con
condanna alle spese e competenze legali…”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di essere stato dipendente della società resistente dal 18.4.2009 fino al pensionamento nel febbraio 2021 con la qualifica di operatore d'esercizio; che era stato dipendente dell'TA (Azienda Trasporti
Automobilistica Bruzia) ed utilizzato fino all'8.4.2029 dal Consorzio Autolinee s.r.l. per conto della società consortile prima del subentro della resistente quale CP_3
datrice di lavoro;
che, con accordo sindacale del 15.4.2009, la parte resistente si era impegnata a riconoscere tutti i diritti acquisiti afferenti al profilo e parametro retributivo,
l'anzianità di servizio ed il trattamento economico presso il precedente datore di lavoro,
oltre che il trattamento economico previsto dal CCNL ed il trattamento riconosciuto dai contratti integrativi aziendali;
che, in virtù di accordo integrativo aziendale dell'1.8.1986, i dipendenti della percepivano le indennità denominate Controparte_2
“Indennità di agente unico” - introdotta dopo la soppressione della figura del bigliettaio/verificatore di bordo e l'accorpamento della mansioni di tale figura a quella dell'operatore di esercizio - e “Salario di produttività”; che dette indennità erano state conglobate nell'indennità ERAS per i lavoratori assunti prima del 31.12.2005, mentre per i lavoratori assunti dall'1.1.2006, l'accordo aziendale del 19-20.3.2008 aveva riconosciuto al punto 8 l'indennità regionale di A.U. ed un acconto sul salario di produttività, da conguagliare successivamente, per ogni giorno di effettivo servizio;
che le due indennità,
da quel momento, erano state corrisposte in busta paga ai dipendenti assunti dopo il
31.12.2005; che per i lavoratori ex TA, invece, era stata corrisposta una indennità ad
2 personam, corrispondente alla voce “Servizio straordinario”, già corrisposta presso il precedente datore di lavoro e non legata alla mansioni di operatore d'esercizio, mentre non erano state corrisposte le due indennità oggetto di giudizio;
che il ricorso gerarchico e le istanze di messe in mora non avevano avuto esito;
che le indennità richieste spettavano in ragione degli accordi del 15.4.2009 e del 19.3.2008, punto n. 8; che non si era verificata la prescrizione. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
La parte resistente si è costituita in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in particolare che il ricorrente era stato assunto con accordo individuale che faceva salvi unicamente il profilo professionale rivestito, il parametro retributivo, l'anzianità
maturata e il trattamento economico del vigente CCNL, con trattamento ad personam per l'applicazione della contrattazione integrativa aziendale prevista in TA;
che aveva percepito tale assegno ad personam, sicché la corresponsione di quanto chiesto a titolo di indennità A.U. avrebbe costituito duplicazione di erogazione di somme per lo stesso titolo;
che, con l'accordo del 19.3.2008, si era deciso di procedere al riconoscimento delle indennità oggetto di giudizio solo per i dipendenti che non aveva diritto all al fine di Pt_2
perequare il trattamento retributivo dei dipendenti delle aziende del gruppo;
che le indennità non spettavano comunque per il periodo successivo al 15.5.2011, quando vi era stata la disdetta degli accordi;
che gli effetti di tale disdetta erano stati sospesi in attesa di un confronto con i sindacati;
che, all'esito di tale confronto, era stato stipulato ipotesi di accordo, con il quale era stato deciso di ripristinare solo alcuni degli accordi disdettati;
che la non spettanza delle indennità era stata confermata dall'accordo aziendale dell'8.9.2017,
con cui si erano escluse le indennità per i dipendenti ex TA, atteso che gli stessi percepivano l'indennità ad personam;
che, in ogni caso, da tale data le indennità non erano dovute;
che si era verificata la prescrizione parziale dei crediti;
che le mansioni del ricorrente non era stato svolte per la guida degli autobus tra agosto e novembre 2016 per inidoneità fisica temporanea. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
3 Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 7.1.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Facendo seguito a precedenti dello scrivente Giudice, debbono svolgersi le seguenti considerazioni.
Occorre anzitutto rilevare un margine di incertezza della domanda per il salario di produttività, atteso che la disciplina azionata prevedeva espressamente un acconto e successivo conguaglio e non la mera operazione matematica posta a base della pretesa azionata in giudizio come effettuata dalla parte ricorrente.
La parte resistente ha richiamato il verbale di accordo sindacale del 15.4.2009, che prevedeva il riconoscimento, in via esclusiva, dei diritti acquisiti come per obbligo di legge ed in particolare: profilo e parametro retributivo, anzianità di servizio maturata, trattamento economico del vigente CCNL RR, con riconoscimento di una integrazione ad personam in applicazione della contrattazione integrativa vigente sino all'armonizzazione, di intesa con le OO.SS., dell'organizzazione del lavoro in particolar modo per le eventuali indennità correlate a specifiche prestazioni.
Tale trattamento ad personam risulta corrisposto (circostanza non contestata tra le parti) e deve ritenersi alternativo anche delle indennità oggetto di giudizio (perlomeno all'indennità
di agente unico), sicché non vi può essere l'ulteriore riconoscimento di somme oggi chiesto, dovendosi evidenziare che, a ragionare in senso contrario, l'assegno ad personam non avrebbe giustificazione, non trovando riscontro sufficiente l'affermazione di parte ricorrente - contraddetta dalla considerazione per cui il trattamento ad personam era riconosciuto in applicazione della contrattazione integrativa e per cui al lavoratore, al momento dell'assunzione presso la resistente, venivano riconosciuti CP_4
esclusivamente i diritti acquisiti come per obbligo di legge ed in particolare: attuale profilo
4 e parametro retributivo, anzianità di servizio maturata, trattamento economico del vigente
CCNL RR (cfr. Verbale di accordo sindacale del 15.4.2009, richiamato nel contratto di assunzione) - secondo cui il trattamento ad personam corrispondeva alla voce
“Servizio straordinario” percepita presso il precedente datore di lavoro, dovendosi anche rilevare che, nelle sentenze della Corte di Appello portate dalla parte ricorrente a sostegno delle proprie argomentazioni non vengono indicate compiutamente le mansioni attinenti al “Servizio straordinario” per le quali riconoscere indennità alla parte ricorrente e,
dunque, le ragioni del pagamento di tale indennità e l'insussistenza della duplicazione nel pagamento.
Deve anche evidenziarsi che, dalle buste paga allegate da parte ricorrente in riferimento al rapporto di lavoro con , risulta la voce “Servizio Controparte_5
straordinario” con un asterisco che richiama anche il servizio biglietteria, verifica e versamenti, confermandosi dunque che per le mansioni di bigliettaio/verificatore di bordo vi è stata la corresponsione della relativa indennità.
Non si condividono, anche per il resto, le argomentazioni della Corte di Appello di
Catanzaro - Sez. Lavoro svolte nelle sentenze allegate da parte ricorrente.
La società , difatti, con comunicazione prot. nn. 174 e 175 del Controparte_2
18.3.2011, ha provveduto alla disdetta anche dell'accordo oggetto di giudizio (accordo del
19.3.2008, punto 8) sulla base, si legge, dell'impossibilità sopravvenuta di sostenere l'attuale livello di costi, confermando poi la disponibilità ad un confronto sulle materie di cui agli accordi disdettati.
Nel verbale della riunione del 24.3.2011, si legge che nel confronto tra le parti si affrontano le problematiche e le criticità che hanno determinato lo stato di crisi finanziaria e strutturale della società; che si riprende il confronto di merito e che l'azienda e le
OO.SS. si danno reciprocamente atto che, con la ripresa di tale confronto di merito,
dovevano intendersi sospesi gli effetti della disdetta di cui alla nota del 18.3.2011.
È seguito ancora l'ipotesi di accordo del 17.10.2011 in cui si legge che, in esito alle approfondite discussioni svoltesi sia a livello di confronto aziendale che in presenza della
5 Regione Calabria in ordine alle criticità finanziarie e strutturali di Controparte_2
le parti concordano quanto riportato nelle allegate schede, che costituiscono parte
[...]
integrante di un unico verbale e che vanno a sostituire, ove in contrasto, tutti gli accordi regolanti le specifiche materie trattate.
Non è contestato tra le parti che non vi sono riferimenti, nelle schede allegate, alle indennità oggetto di giudizio, sicché per le stesse deve considerarsi confermata la disdetta.
La volontà delle parti, difatti, non può che ricostruirsi nei termini che seguono: l'accordo oggetto di giudizio è disdettato per crisi economica;
tra le parti si decide si avviare un confronto di merito per le indennità oggetto della disdetta e, nelle more di tale confronto di merito, gli effetti della disdetta vengono “sospesi” (e non revocati); all'esito del confronto di merito vengono riconosciute alcune indennità che costituiscono, in tal modo, le sole che possono essere erogate, essendo state riconosciute all'esito del confronto di merito resosi necessario per lo stato di crisi economica della società.
In tale contesto, appare chiaro che la sospensione degli effetti della disdetta era provvisoria e legata unicamente, anche a livello temporale, al confronto di merito tra le parti, come di fatto indicato dalle parti con l'indicazione per cui “con la ripresa del confronto di merito devono intendersi sospesi gli effetti della disdetta …”, in modo tale che, terminato il confronto tra le parti con l'ipotesi di accordo del 17.10.2011, deve considerarsi venuta meno la sospensione degli effetti della disdetta (da considerarsi provvisoria e legata alla durata del confronto tra le parti, si ripete ancora) e non la disdetta, che invece rivive per il venir meno degli effetti della sospensione.
Appare evidente, del resto, che, a fronte della disdetta operata dalla società datrice di lavoro, della sospensione degli effetti della disdetta nelle more del confronto tra le parti e dell'accordo successivamente raggiunto per alcuni aspetti del rapporto di lavoro, il ripristino del punto 8 del verbale di accordo del 19.3.2008 necessitava di espressa dichiarazione di volontà delle parti.
6 Tale interpretazione, si aggiunge, supera l'anomalia non accettabile di una sospensione degli effetti della disdetta sine die e trova conferma nel verbale di accordo del 26.10.2011,
incentrato completamente sul riconoscimento della responsabilità delle parti in ordine alla rimodulazione dei costi e sull'impegno a dare completa attuazione delle misure previste nell'ipotesi di accordo del 17.10.2011, con contestuale impegno economico della Regione
Calabria.
La domanda deve dunque rigettarsi per le motivazioni indicate, rimanendo assorbite ulteriori valutazioni.
La sussistenza di precedenti contrari, come indicati dalla parte ricorrente, determina la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda;
compensa le spese di lite.
Si comunichi
Cosenza, 27.1.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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