CA
Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 10/09/2025, n. 1289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1289 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere rel. dr.ssa Laura Petitti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1467 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Af- fari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. , in persona del legale rappre- Parte_1 P.IVA_1 sentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Algozini (PEC e dall'avv. Giorgio Algozini (PEC Email_1
Email_2
appellante
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso la quale è domiciliato (PEC
Email_3
appellato
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
La sentenza n. 480/2020, pronunciata dal Tribunale di Palermo, in compo- sizione monocratica, in data 17-30/01/2020
OGGETTO: Altre controversie di diritto amministrativo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per la parte appellante:
« - preliminarmente, sospendere l'esecutorietà dell'impugnata sentenza;
- disporre quindi la riunione del presente giudizio a quello n. 2904/2017,
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 10 pendente davanti la Sez. I di questa Corte, veniente all'udienza del 07.07.2020;
- nel merito, accogliere la presente impugnazione e dunque, in riforma del- la sentenza appellata, dichiarare infondata l'opposizione dell'Assessorato all'ingiunzione di pagamento del Tribunale di Palermo, n. 3848/12, e co- munque rigettarla con qualsiasi statuizione;
- come mezzo al fine, ed occorrendo, dichiarare rilevante e non manife- stamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 7 della l.r. n. 26/2012 e della l.r. n. 12/2011 e successive modifiche ed integrazioni per contrasto con l'art. 14, lett. d) dello Statuto della Sicilia approvato con r.d.l. 15.05.1946, n. 455, conv, nella l. cost. 26.02.1948, n. 2, e dunque ri- mettere gli atti alla Corte Costituzionale;
- condannare l' alle spese di entrambi i gradi del giudizio ed ai CP_1 danni ex art. 96 segg. c.p.c. In linea istruttoria, si chiede l'ammissione dei mezzi di prova articolati in primo grado con la memoria del 21.11.2016 e qui di seguito riportati: 1) prova con il teste (Corso Sicilia, 20 – Enna): Testimone_1
- “vero che nel periodo 01.01.2007-31.12.2012 la ha variato Parte_1 il numero dei propri dipendenti con 43 nuove assunzioni, a fronte di 27 cessazioni, come da elenco nominativo che mi viene mostrato”;
- “vero che nello stesso periodo essa ha incrementato il proprio parco au- tomezzi acquistando 28 nuovi autobus, con una spesa di € 6.588.200,00”;
- “vero che, sempre nello stesso periodo, i costi hanno subito i seguenti in- crementi: - carburante: prezzo medio anno 2007 € 0,862, prezzo medio anno 2012 € 1,289 (aumento percentuale + 49,54%); - ricambi: aumento percentuale + 30%; - pneumatici: aumento percentuale + 47%”. 2) C.T.U. al fine di accertare, in relazione ai dati di percorrenza di cui al doc. 1), prodotto a corredo della comparsa di risposta: (i) quale sia l'incidenza dei costi sui chilometri percorsi;
(ii) quale riduzione di costi comporti la riduzione del 10% delle percorrenze. »
Conclusioni per la parte appellata:
« - Ritenere e dichiarare inammissibile ed infondato in fatto e diritto l'atto di appello proposto ex adverso e per l'effetto confermare l'impugnata sen- tenza, secondo tutto quanto sopra dedotto e rassegnato;
- Con vittoria di spese e compensi professionali parzialmente devoluti, ex lege, al fondo per la riduzione della pressione fiscale, a norma dell'art. 9, comma 4, del D.L. 90/2014, conv. con L 114/2014; »
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con decreto nr. 2787/2016, il Tribunale di Palermo ingiungeva
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 10 all'Assessorato Regionale alle Infrastrutture ed alla Mobilità il pagamento della complessiva somma di euro 236.437,22 in favore della CP_2
a titolo di saldo del corrispettivo per l'anno 2012
[...] dell'adempimento del contratto di affidamento servizi di trasporto pubbli- co locale stipulato in data 28/9/2007 e del successivo atto aggiuntivo del 16/9/2009.
2. Con citazione del 26/7/2016, l' Parte_2
proponeva opposizione avverso il
[...] predetto decreto ingiuntivo, chiedendone la revoca e contestando i pre- supposti per la sua emissione e chiedeva la restituzione dell'importo di euro 143.089,00 versato in eccedenza rispetto a quanto effettivamente dovuto.
3. La società opposta, ritualmente costituitasi, chiedeva il rigetto dell'opposizione.
4. Con sentenza n. 480/2020, pronunciata in data 17-30/01/2020, il Tri- bunale di Palermo accoglieva l'opposizione revocando il decreto ingiunti- vo opposto e condannando la società opposta alla restituzione dell'importo di euro 143.089,73, oltre accessori, disponendo la compen- sazione delle spese processuali.
5. Con citazione del 30/10/2020, depositata il 6/11/2020, la società
[...] ha proposto appello avverso la predetta sentenza, solle- Parte_1 vando questione incidentale di illegittimità dell'art. 7 della legge della Re- gione Siciliana n. 26 del 2012 e chiedendo, previa rimessione degli atti alla Corte Costituzionale, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto dell'opposizione proposta dall'Assessorato.
6. L' si è costituito con comparsa del 16/2/2021 opponendo-si CP_1 all'accoglimento dell'impugnazione.
7. Con le note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il cui scambio è stato disposto in sostituzione dell'udienza del 2/4/2025, le parti hanno precisato le ri- spettive conclusioni nei termini riportati in epigrafe e la causa è stata po- sta in decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali e delle memorie di replica.
8. Con il primo motivo di appello, la società appellante chiede, in riforma integrale della sentenza appellata, il rigetto dell'opposizione proposta dall'Assessorato appellato e il rigetto della domanda dallo stesso formula- ta di restituzione della somma di € 143.089,73. Inoltre, chiede che, in via subordinata, venga dichiarata rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità già sollevata nel giudizio di primo grado.
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 10 9. La società appellante contesta, innanzitutto, la legittimità della decur- tazione sulla somma dovuta per i servizi resi, rilevando che ai sensi dell'art. 7 della legge della n. 7 del 2016, per l'anno 2012 Controparte_1 veniva prevista la possibilità di ridurre gli oneri a carico della fino CP_1
a un massimo del 10%, anziché del 20%, e a decorrere dalla riduzione del- la medesima percentuale degli oneri a carico delle concessionarie per l'esecuzione dei contratti di servizio, ma che l'amministrazione regionale aveva provveduto a una decurtazione dei compensi del 20%, senza alcuna concreta riduzione delle controprestazioni contrattualmente dovute, non avendo rimodulato i programmi di esercizio delle autolinee per tutto l'anno 2012.
10. Va, innanzitutto, rilevato che l'amministrazione regionale ha operato, in relazione ai corrispettivi dovuti per l'anno 2012 una decurtazione del 10%, avendo rilevato (cf. comparsa di costituzione nel presente giudizio di appello) che l'importo originariamente dovuto all'impresa Parte_1
quale corrispettivo per l'anno 2012, previsto dall'art. 4 del contrat-
[...] to di affidamento provvisorio, prima dell'entrata in vigore della L.R. n. 26/2012 era pari a € 5.910.930,50 IVA compresa, l'amministrazione ha provveduto a versare all'appellante per l'anno 2012 l'importo di € 5.674.493,28 e l'importo del corrispettivo per l'anno 2012, ridotto del 10% a far data dal giorno 11 maggio 2012, (ai sensi della L.R. n. 26/2012) è pari a € 5.531.403,54, IVA compresa.
11. L'impresa appellante eccepisce, inoltre, la inapplicabilità della riduzio- ne in questione, in assenza di una rimodulazione delle controprestazioni dovute per l'anno, contestando le affermazioni dell'assessorato appellato, secondo cui tutte le società esercenti il servizio di trasporto pubblico sa- rebbero state tempestivamente invitate a procedere a una rimodulazione del servizio e che tale rimodulazione sarebbe stata effettuata unilateral- mente dall'amministrazione a causa della mancata collaborazione delle stesse. A tal riguardo, evidenzia che l'assessorato appellato con nota n. 52557 del 31/5/2012 aveva inizialmente preteso di applicare nell'anno 2012 la percentuale di decurtazione nella misura del 20% con decorrenza retroattiva e che tale inaccettabile pretesa avrebbe reso del tutto inutile la predisposizione di una proposta di rimodulazione dei programmi di esercizio.
12. Il rilevo sollevato non può essere condiviso, dovendosi considerare che l'amministrazione regionale risulta aver sollecitato una rimodulazione delle prestazioni già sin dall'inizio del 2012, prima ancora che sopravve- nisse la legge regionale n. 26/2012, inizialmente invocando l'applicazione della riduzione del quinto d'obbligo prevista dall'art. 311, comma 4, del
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 10 D.P.R. 207/2010, la quale è connessa alla sottoscrizione di un atto di sot- tomissione. Tale richiesta, essendo basata sulla predetta disposizione normativa, era basata sul parametro numerico previsto dalla stessa dispo- sizione, ossia del 20%, e non poteva ritenersi in alcun modo pretestuosa.
13. Al riguardo, come correttamente evidenziato dalla difesa erariale, ri- sulta che già con delibera n. 207 del 5.8.2011, la Giunta della Parte_3
aveva imposto alle diverse amministrazioni regionali di avvalersi
[...] dell'istituto della riduzione del cd. quinto d'obbligo, previsto dalle norme in materia di contratti pubblici anche in relazione ai contratti di fornitura e servizi in corso. È stato proprio il fallimento dei tentativi di addivenire a una rimodulazione consensuale che ha reso necessaria l'adozione della sopravvenuta normativa regionale, con l'emanazione delle leggi della Re- gione Sicilia n. 26/2012 ("Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012. Legge di stabilità") e n. 27/2012 ("Bilancio di previsione della per l'anno 2012 e bilancio pluriennale per il triennio Controparte_1
2012-2014"), che, essendo intervenute in corso di anno, hanno previsto per il solo anno 2012 una decurtazione limitata al 10%.
14. Deve, pertanto, pienamente condividersi la conclusione cui è giunta la sentenza impugnata, in relazione al fatto che sebbene tutte le società esercenti il servizio di trasporto pubblico fossero state da tempo invitate a procedere a una rimodulazione del servizio, tale rimodulazione è stata ef- fettuata unilateralmente dall'amministrazione a causa della mancata col- laborazione delle stesse, il che non può paralizzare la necessaria applica- zione della disciplina sopravvenuta a decorrere dalla data di entrata in vi- gore della stessa.
15. Con riguardo, poi, all'eccezione subordinata di illegittimità costituzio- nale della disciplina regionale in esame, va considerato che, come questa Corte ha avuto modo di rilevare in numerosi precedenti analoghi (cf. sent. 1781/2023 del 10-19/10/2023, sent. n. 640/2022 del 13/4/2022 e sent. n. 1964/2021 del 3/12/2021), dall'analisi letterale delle disposizioni conte- nute nell'art. 7 della L.R. n. 26/2012 è possibile evincere che il richiamo operato dalla suddetta norma regionale all'art. 311 del D.P.R. n. 207 del 2010 non determina un'estensione dell'istituto del quinto d'obbligo al contratto di affidamento del trasporto pubblico locale oggetto di causa.
16. Il rinvio alla norma nazionale, piuttosto, risulta funzionale unicamente a indicare il quantum della riduzione prevista dal legislatore regionale, il quale non ha inteso applicare al contratto di trasporto la disciplina delle
“varianti in corso di esecuzione” dettata dal codice degli appalti di cui al D.Lgs. 163 del 2006, all'epoca vigente, ma ha inteso semplicemente rinve-
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 10 nire nella legislazione nazionale un parametro quantitativo preesistente cui ancorare il meccanismo di riduzione, al fine di escludere rischi di irra- gionevolezza.
17. Inoltre, come già evidenziato da questa Corte in numerosi precedenti, la Corte Costituzionale (Corte Cost. 160/12, 310/13 e 44/14) ha più volte ribadito che la tutela del legittimo affidamento dei cittadini sulla certezza dei rapporti giuridici e la stabilità delle situazioni soggettive, così come al- tri valori costituzionali coinvolti, quali il principio di uguaglianza e quelli relativi al lavoro e alla libera iniziativa economica, devono andare incontro alle esigenze di contenimento della spesa pubblica, essendo quindi il legi- slatore legittimato a introdurre, con disciplina di principio, vincoli di bilan- cio in funzione di obiettivi nazionali anche condizionati da obblighi comu- nitari.
18. I rapporti di durata che hanno ad oggetto servizi pubblici, come il tra- sporto locale, che incidono in modo rilevante sulla spesa pubblica, sono esposti a tagli e riduzioni, laddove venga a configurarsi una situazione per cui le mutate condizioni di bilancio rendano non più sostenibile, in un quadro di finanza pubblica profondamente mutato rispetto al momento genetico dei diritti attribuiti al cittadino, il mantenimento di questi ultimi e impongano, quindi, una riduzione del loro contenuto patrimoniale.
19. In particolare, la giurisprudenza amministrativa ha affermato che l'im- pegno assunto dalla Pubblica Amministrazione attraverso l'accordo non può risultare vincolante in termini assoluti, in quanto esso riguarda pur sempre l'esercizio di pubbliche potestà, e che il c.d. "autovincolo" derivan- te dall'accordo può perdere successivamente consistenza a seguito del confronto delle posizioni caratterizzanti le fasi successive del procedimen- to (Cons. St., sez. IV, n. 2256 del 15.05.2017).
20. Il regime che connota il rapporto in esame permane di natura pubbli- cistica, atteso che è pur sempre la Pubblica Amministrazione che, dopo avere disposto l'affidamento originario della concessione e la successiva trasformazione in affidamento provvisorio, provvede a regolamentare le modalità di espletamento e di remunerazione del servizio.
21. L'intervento della , finalizzato, in questo caso, a rimodulare il CP_1 servizio e a diminuire, di conseguenza, le compensazioni erogate ai gesto- ri, non incide direttamente sul contratto (e, dunque, non invade l'ambito di competenza del legislatore statale), ma su un rapporto di diritto pubbli- co (così C.G.A. per la Regione n. 78 del 2020). CP_1
22. Nel caso di specie la riduzione disposta rispetta sia il limite della tutela del legittimo affidamento del cittadino e che quello della ragionevolezza,
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 10 giacché la misura della riduzione è stata determinata con riferimento a una percentuale già predeterminata a livello di legislazione nazionale (art. 311 del DPR 207/2010), è stata accompagnata dall'invito ad una rimodu- lazione della prestazione, in ossequio al principio di proporzionalità tra le prestazioni ed infine, ai sensi dell'art. 7 co. 1, ultima alinea della L.R. n. 26/2012 «opera per i contratti il cui periodo residuo sia superiore a mesi sei dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il piano di cui all'ar- ticolo 1 della legge regionale n. 12/2002 è definito, dal Dipartimento re- gionale infrastrutture, mobilità e trasporti entro il termine perentorio del 30 settembre 2012”.
23. Non può nemmeno ritenersi che sussista un dubbio di illegittimità co- stituzionale dell'art. 7 della legge regionale n. 26 del 2012, per violazione degli artt. 2, 3, 41, 117, lett. L), E) e M Cost., giacché non può ritenersi che, con la disciplina in esame, il legislatore regionale sia intervenuto in mate- rie, come l'ordinamento civile, la tutela della concorrenza e la determina- zione dei livelli minimi essenziali delle prestazioni, che rientrano nella po- testà legislativa esclusiva dello Stato.
24. Anche tali dubbi di incostituzionalità sono stati ritenuti infondati da questa Corte, alla luce delle considerazioni precedentemente svolte in merito alla natura pubblicistica dei rapporti di durata che hanno ad ogget- to servizi pubblici, come il trasporto locale, e sulla sua sottoposizione al potere di regolamentazione delle modalità di espletamento e di remune- razione del servizio da parte dell'amministrazione. Come si è avuto modo di precisare dianzi, l'intervento della , finalizzato a rimodulare il CP_1 servizio e a diminuire, di conseguenza, le compensazioni erogate ai gesto- ri, non incide direttamente sul contratto (e, dunque, non invade l'ambito di competenza del legislatore statale), ma su un rapporto di diritto pubbli- co (c.f. C.G.A.R.S. Sent. n. 78 del 28.01.2020).
25. I dubbi di incostituzionalità profilati appaiono manifestamente infon- dati, poi, anche per quanto riguarda l'aspetto della determinazione dei li- velli minimi essenziali del servizio, essendo il legislatore regionale interve- nuto (peraltro in una materia - il trasporto pubblico locale - a lui riservata) in modo conforme alle indicazioni del legislatore nazionale e non avendo la società appellata provato che l'adeguamento del contratto abbia pro- dotto, in concreto, uno scostamento del servizio rispetto ai livelli minimi stabiliti dal legislatore nazionale (L. n. 42 del 2009, D.lgs. n. 216 del 2010 e D.lgs. n. 68 del 2011), sia per quanto riguarda il profilo della tutela della concorrenza, neppure adeguatamente motivato.
26. Questa Corte, con le citate pronunce, ha altresì escluso dubbi di viola-
Corte di Appello di Palermo pag. 7 di 10 zione del diritto europeo. Secondo il Regolamento CE n. 1370 del 2007, infatti, le compensazioni devono risultare adeguate e mirare a conseguire un servizio efficiente e di qualità (considerando 27), ma occorre evitare la corresponsione di importi idonei a falsare la concorrenza stabilendo criteri di quantificazione dei medesimi che assicurino la quantificazione della compensazione in misura non eccessiva, anche considerando la natura e la portata degli eventuali diritti di esclusiva concessi (artt. 4 e 6 e allegato al Regolamento).
27. Per quanto riguarda il dubbio circa il possibile contrasto con l'art. 5, par. 5, del Regolamento CE n. 1370 del 2007, secondo il quale l'aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico o di una pro- roga consensuale di un contratto sono limitate ad ipotesi di emergenza e la durata delle stesse non può superare i due anni, occorre rilevare che il rapporto oggetto di contestazione è chiaramente antecedente alla sca- denza che l'art. 8, par. 2, dello stesso Regolamento concede agli Stati membri, avendo questi tempo fino al 2 dicembre 2019 per adottare le mi- sure necessarie a conformarsi gradualmente proprio al modello previsto dall'articolo 5, al fine di evitare gravi problemi strutturali, in particolare per quanto riguarda la capacità di trasporto.
28. Poiché l'art. 5 del citato Regolamento non era ancora applicabile all'epoca in cui sono state disposte le decurtazioni, non sussiste alcun possibile contrasto tra la normativa regionale in esame e quella europea.
29. Ciò posto, va affrontato il secondo motivo di impugnazione, con il qua- le la società appellante si duole dell'accoglimento della domanda restitu- toria proposta dall'amministrazione regionale appellata.
30. La società infatti, evidenzia che analoga do- Parte_1 manda sarebbe stata proposta in altro giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, relativo al decreto ingiuntivo n. 3948/12, con conseguente inammissibilità per litispendenza.
31. Va rilevato che il predetto giudizio, definito con sentenza di questa
Corte n. 1269/2022 dei 20-21/7/2022, aveva a oggetto la pretesa azionata dalla di pagamento dell'importo dei corrispettivi Parte_1 dovuti in relazione al secondo, terzo e quarto trimestre dell'anno 2012 e che anche in tale giudizio le parti hanno dibattuto in merito alla legittimità costituzionale e all'applicabilità della decurtazione prevista dall'art. 7 della L.R. n. 26/2012 e la individuazione del dies a quo per l'applicazione della stessa.
32. Nel presente giudizio, invece, l'amministrazione regionale chiede la restituzione delle somme corrisposte indebitamente a consultivo
Corte di Appello di Palermo pag. 8 di 10 dell'anno 2012, rilevando di aver provveduto al pagamento di somme ul- teriori rispetto a quelle effettivamente dovute.
33. Non sussiste, pertanto, una sovrapponibilità tra le domande proposte nei due giudizi in questione, con conseguente infondatezza del motivo di appello in esame.
34. Va, infine, dichiarato inammissibile l'ulteriore motivo di impugnazione proposto per la prima volta dalla società appellante con la comparsa con- clusionale del 10/6/2025, con il quale, per la prima volta, la CP_2 contesta la legittimità dell'applicazione della decurtazione a
[...] decorrere dalla data del giorno 11 maggio 2012, rilevando che la stessa, dovendosi applicare ai crediti maturati alla data di entrata in vigore della legge regionale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Controparte_1
11/5/2012, n. 19, S.O. n. 20, ed entrata in vigore in data 26/5/2012, do- vrebbe tener conto del fatto che il contratto prevedeva il pagamento a trimestralità anticipate e che, pertanto, non riguardava le somme dovute per il secondo semestre del 2012. Tale motivo di impugnazione è del tutto nuovo ed è perfettamente sovrapponibile all'oggetto del giudizio relativo all'opposizione al decreto ingiuntivo n. 3948/12, definito con sentenza di questa Corte n. 1269/2022 dei 20-21/7/2022, avente a oggetto proprio la pretesa azionata dalla di pagamento dell'importo Parte_1 dei corrispettivi dovuti in relazione al secondo, terzo e quarto trimestre dell'anno 2012.
35. Sulla scorta delle considerazioni sin qui svolte, l'appello proposto non può trovare accoglimento.
36. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in applicazione dei parametri previsti dal decreto del ministro della Giustizia n. 55 del 2014, e tenuto conto del valore della causa, pari alla somma il cui pagamento è stato ingiunto con il decreto ingiuntivo opposto (euro 236.437,22) in euro 5.100,00 (di cui euro 1.500 per studio, euro 1.000 per fase introduttiva ed euro 2.600 per fase decisionale), oltre spese prenotate a debito.
37. Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 l'obbligo per la parte appellante di prov- vedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unifi- cato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pro- nunziando, sentiti i procuratori delle parti:
Corte di Appello di Palermo pag. 9 di 10 • rigetta l'appello proposto da nei confronti Parte_1 dell' Controparte_3
con citazione del 30/10/2020, depositata il 6/11/2020, avverso la
[...] sentenza n. 480/2020, pronunciata dal Tribunale di Palermo in data 17-30/01/2020;
• condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore dell'assessorato appellato, che liquida in complessivi euro 5.100,00 ol- tre spese prenotate a debito;
• dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 23/07/2025 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Angelo Piraino.
Corte di Appello di Palermo pag. 10 di 10
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1467 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Af- fari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. , in persona del legale rappre- Parte_1 P.IVA_1 sentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Algozini (PEC e dall'avv. Giorgio Algozini (PEC Email_1
Email_2
appellante
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso la quale è domiciliato (PEC
Email_3
appellato
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
La sentenza n. 480/2020, pronunciata dal Tribunale di Palermo, in compo- sizione monocratica, in data 17-30/01/2020
OGGETTO: Altre controversie di diritto amministrativo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per la parte appellante:
« - preliminarmente, sospendere l'esecutorietà dell'impugnata sentenza;
- disporre quindi la riunione del presente giudizio a quello n. 2904/2017,
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 10 pendente davanti la Sez. I di questa Corte, veniente all'udienza del 07.07.2020;
- nel merito, accogliere la presente impugnazione e dunque, in riforma del- la sentenza appellata, dichiarare infondata l'opposizione dell'Assessorato all'ingiunzione di pagamento del Tribunale di Palermo, n. 3848/12, e co- munque rigettarla con qualsiasi statuizione;
- come mezzo al fine, ed occorrendo, dichiarare rilevante e non manife- stamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 7 della l.r. n. 26/2012 e della l.r. n. 12/2011 e successive modifiche ed integrazioni per contrasto con l'art. 14, lett. d) dello Statuto della Sicilia approvato con r.d.l. 15.05.1946, n. 455, conv, nella l. cost. 26.02.1948, n. 2, e dunque ri- mettere gli atti alla Corte Costituzionale;
- condannare l' alle spese di entrambi i gradi del giudizio ed ai CP_1 danni ex art. 96 segg. c.p.c. In linea istruttoria, si chiede l'ammissione dei mezzi di prova articolati in primo grado con la memoria del 21.11.2016 e qui di seguito riportati: 1) prova con il teste (Corso Sicilia, 20 – Enna): Testimone_1
- “vero che nel periodo 01.01.2007-31.12.2012 la ha variato Parte_1 il numero dei propri dipendenti con 43 nuove assunzioni, a fronte di 27 cessazioni, come da elenco nominativo che mi viene mostrato”;
- “vero che nello stesso periodo essa ha incrementato il proprio parco au- tomezzi acquistando 28 nuovi autobus, con una spesa di € 6.588.200,00”;
- “vero che, sempre nello stesso periodo, i costi hanno subito i seguenti in- crementi: - carburante: prezzo medio anno 2007 € 0,862, prezzo medio anno 2012 € 1,289 (aumento percentuale + 49,54%); - ricambi: aumento percentuale + 30%; - pneumatici: aumento percentuale + 47%”. 2) C.T.U. al fine di accertare, in relazione ai dati di percorrenza di cui al doc. 1), prodotto a corredo della comparsa di risposta: (i) quale sia l'incidenza dei costi sui chilometri percorsi;
(ii) quale riduzione di costi comporti la riduzione del 10% delle percorrenze. »
Conclusioni per la parte appellata:
« - Ritenere e dichiarare inammissibile ed infondato in fatto e diritto l'atto di appello proposto ex adverso e per l'effetto confermare l'impugnata sen- tenza, secondo tutto quanto sopra dedotto e rassegnato;
- Con vittoria di spese e compensi professionali parzialmente devoluti, ex lege, al fondo per la riduzione della pressione fiscale, a norma dell'art. 9, comma 4, del D.L. 90/2014, conv. con L 114/2014; »
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con decreto nr. 2787/2016, il Tribunale di Palermo ingiungeva
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 10 all'Assessorato Regionale alle Infrastrutture ed alla Mobilità il pagamento della complessiva somma di euro 236.437,22 in favore della CP_2
a titolo di saldo del corrispettivo per l'anno 2012
[...] dell'adempimento del contratto di affidamento servizi di trasporto pubbli- co locale stipulato in data 28/9/2007 e del successivo atto aggiuntivo del 16/9/2009.
2. Con citazione del 26/7/2016, l' Parte_2
proponeva opposizione avverso il
[...] predetto decreto ingiuntivo, chiedendone la revoca e contestando i pre- supposti per la sua emissione e chiedeva la restituzione dell'importo di euro 143.089,00 versato in eccedenza rispetto a quanto effettivamente dovuto.
3. La società opposta, ritualmente costituitasi, chiedeva il rigetto dell'opposizione.
4. Con sentenza n. 480/2020, pronunciata in data 17-30/01/2020, il Tri- bunale di Palermo accoglieva l'opposizione revocando il decreto ingiunti- vo opposto e condannando la società opposta alla restituzione dell'importo di euro 143.089,73, oltre accessori, disponendo la compen- sazione delle spese processuali.
5. Con citazione del 30/10/2020, depositata il 6/11/2020, la società
[...] ha proposto appello avverso la predetta sentenza, solle- Parte_1 vando questione incidentale di illegittimità dell'art. 7 della legge della Re- gione Siciliana n. 26 del 2012 e chiedendo, previa rimessione degli atti alla Corte Costituzionale, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto dell'opposizione proposta dall'Assessorato.
6. L' si è costituito con comparsa del 16/2/2021 opponendo-si CP_1 all'accoglimento dell'impugnazione.
7. Con le note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il cui scambio è stato disposto in sostituzione dell'udienza del 2/4/2025, le parti hanno precisato le ri- spettive conclusioni nei termini riportati in epigrafe e la causa è stata po- sta in decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali e delle memorie di replica.
8. Con il primo motivo di appello, la società appellante chiede, in riforma integrale della sentenza appellata, il rigetto dell'opposizione proposta dall'Assessorato appellato e il rigetto della domanda dallo stesso formula- ta di restituzione della somma di € 143.089,73. Inoltre, chiede che, in via subordinata, venga dichiarata rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità già sollevata nel giudizio di primo grado.
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 10 9. La società appellante contesta, innanzitutto, la legittimità della decur- tazione sulla somma dovuta per i servizi resi, rilevando che ai sensi dell'art. 7 della legge della n. 7 del 2016, per l'anno 2012 Controparte_1 veniva prevista la possibilità di ridurre gli oneri a carico della fino CP_1
a un massimo del 10%, anziché del 20%, e a decorrere dalla riduzione del- la medesima percentuale degli oneri a carico delle concessionarie per l'esecuzione dei contratti di servizio, ma che l'amministrazione regionale aveva provveduto a una decurtazione dei compensi del 20%, senza alcuna concreta riduzione delle controprestazioni contrattualmente dovute, non avendo rimodulato i programmi di esercizio delle autolinee per tutto l'anno 2012.
10. Va, innanzitutto, rilevato che l'amministrazione regionale ha operato, in relazione ai corrispettivi dovuti per l'anno 2012 una decurtazione del 10%, avendo rilevato (cf. comparsa di costituzione nel presente giudizio di appello) che l'importo originariamente dovuto all'impresa Parte_1
quale corrispettivo per l'anno 2012, previsto dall'art. 4 del contrat-
[...] to di affidamento provvisorio, prima dell'entrata in vigore della L.R. n. 26/2012 era pari a € 5.910.930,50 IVA compresa, l'amministrazione ha provveduto a versare all'appellante per l'anno 2012 l'importo di € 5.674.493,28 e l'importo del corrispettivo per l'anno 2012, ridotto del 10% a far data dal giorno 11 maggio 2012, (ai sensi della L.R. n. 26/2012) è pari a € 5.531.403,54, IVA compresa.
11. L'impresa appellante eccepisce, inoltre, la inapplicabilità della riduzio- ne in questione, in assenza di una rimodulazione delle controprestazioni dovute per l'anno, contestando le affermazioni dell'assessorato appellato, secondo cui tutte le società esercenti il servizio di trasporto pubblico sa- rebbero state tempestivamente invitate a procedere a una rimodulazione del servizio e che tale rimodulazione sarebbe stata effettuata unilateral- mente dall'amministrazione a causa della mancata collaborazione delle stesse. A tal riguardo, evidenzia che l'assessorato appellato con nota n. 52557 del 31/5/2012 aveva inizialmente preteso di applicare nell'anno 2012 la percentuale di decurtazione nella misura del 20% con decorrenza retroattiva e che tale inaccettabile pretesa avrebbe reso del tutto inutile la predisposizione di una proposta di rimodulazione dei programmi di esercizio.
12. Il rilevo sollevato non può essere condiviso, dovendosi considerare che l'amministrazione regionale risulta aver sollecitato una rimodulazione delle prestazioni già sin dall'inizio del 2012, prima ancora che sopravve- nisse la legge regionale n. 26/2012, inizialmente invocando l'applicazione della riduzione del quinto d'obbligo prevista dall'art. 311, comma 4, del
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 10 D.P.R. 207/2010, la quale è connessa alla sottoscrizione di un atto di sot- tomissione. Tale richiesta, essendo basata sulla predetta disposizione normativa, era basata sul parametro numerico previsto dalla stessa dispo- sizione, ossia del 20%, e non poteva ritenersi in alcun modo pretestuosa.
13. Al riguardo, come correttamente evidenziato dalla difesa erariale, ri- sulta che già con delibera n. 207 del 5.8.2011, la Giunta della Parte_3
aveva imposto alle diverse amministrazioni regionali di avvalersi
[...] dell'istituto della riduzione del cd. quinto d'obbligo, previsto dalle norme in materia di contratti pubblici anche in relazione ai contratti di fornitura e servizi in corso. È stato proprio il fallimento dei tentativi di addivenire a una rimodulazione consensuale che ha reso necessaria l'adozione della sopravvenuta normativa regionale, con l'emanazione delle leggi della Re- gione Sicilia n. 26/2012 ("Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012. Legge di stabilità") e n. 27/2012 ("Bilancio di previsione della per l'anno 2012 e bilancio pluriennale per il triennio Controparte_1
2012-2014"), che, essendo intervenute in corso di anno, hanno previsto per il solo anno 2012 una decurtazione limitata al 10%.
14. Deve, pertanto, pienamente condividersi la conclusione cui è giunta la sentenza impugnata, in relazione al fatto che sebbene tutte le società esercenti il servizio di trasporto pubblico fossero state da tempo invitate a procedere a una rimodulazione del servizio, tale rimodulazione è stata ef- fettuata unilateralmente dall'amministrazione a causa della mancata col- laborazione delle stesse, il che non può paralizzare la necessaria applica- zione della disciplina sopravvenuta a decorrere dalla data di entrata in vi- gore della stessa.
15. Con riguardo, poi, all'eccezione subordinata di illegittimità costituzio- nale della disciplina regionale in esame, va considerato che, come questa Corte ha avuto modo di rilevare in numerosi precedenti analoghi (cf. sent. 1781/2023 del 10-19/10/2023, sent. n. 640/2022 del 13/4/2022 e sent. n. 1964/2021 del 3/12/2021), dall'analisi letterale delle disposizioni conte- nute nell'art. 7 della L.R. n. 26/2012 è possibile evincere che il richiamo operato dalla suddetta norma regionale all'art. 311 del D.P.R. n. 207 del 2010 non determina un'estensione dell'istituto del quinto d'obbligo al contratto di affidamento del trasporto pubblico locale oggetto di causa.
16. Il rinvio alla norma nazionale, piuttosto, risulta funzionale unicamente a indicare il quantum della riduzione prevista dal legislatore regionale, il quale non ha inteso applicare al contratto di trasporto la disciplina delle
“varianti in corso di esecuzione” dettata dal codice degli appalti di cui al D.Lgs. 163 del 2006, all'epoca vigente, ma ha inteso semplicemente rinve-
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 10 nire nella legislazione nazionale un parametro quantitativo preesistente cui ancorare il meccanismo di riduzione, al fine di escludere rischi di irra- gionevolezza.
17. Inoltre, come già evidenziato da questa Corte in numerosi precedenti, la Corte Costituzionale (Corte Cost. 160/12, 310/13 e 44/14) ha più volte ribadito che la tutela del legittimo affidamento dei cittadini sulla certezza dei rapporti giuridici e la stabilità delle situazioni soggettive, così come al- tri valori costituzionali coinvolti, quali il principio di uguaglianza e quelli relativi al lavoro e alla libera iniziativa economica, devono andare incontro alle esigenze di contenimento della spesa pubblica, essendo quindi il legi- slatore legittimato a introdurre, con disciplina di principio, vincoli di bilan- cio in funzione di obiettivi nazionali anche condizionati da obblighi comu- nitari.
18. I rapporti di durata che hanno ad oggetto servizi pubblici, come il tra- sporto locale, che incidono in modo rilevante sulla spesa pubblica, sono esposti a tagli e riduzioni, laddove venga a configurarsi una situazione per cui le mutate condizioni di bilancio rendano non più sostenibile, in un quadro di finanza pubblica profondamente mutato rispetto al momento genetico dei diritti attribuiti al cittadino, il mantenimento di questi ultimi e impongano, quindi, una riduzione del loro contenuto patrimoniale.
19. In particolare, la giurisprudenza amministrativa ha affermato che l'im- pegno assunto dalla Pubblica Amministrazione attraverso l'accordo non può risultare vincolante in termini assoluti, in quanto esso riguarda pur sempre l'esercizio di pubbliche potestà, e che il c.d. "autovincolo" derivan- te dall'accordo può perdere successivamente consistenza a seguito del confronto delle posizioni caratterizzanti le fasi successive del procedimen- to (Cons. St., sez. IV, n. 2256 del 15.05.2017).
20. Il regime che connota il rapporto in esame permane di natura pubbli- cistica, atteso che è pur sempre la Pubblica Amministrazione che, dopo avere disposto l'affidamento originario della concessione e la successiva trasformazione in affidamento provvisorio, provvede a regolamentare le modalità di espletamento e di remunerazione del servizio.
21. L'intervento della , finalizzato, in questo caso, a rimodulare il CP_1 servizio e a diminuire, di conseguenza, le compensazioni erogate ai gesto- ri, non incide direttamente sul contratto (e, dunque, non invade l'ambito di competenza del legislatore statale), ma su un rapporto di diritto pubbli- co (così C.G.A. per la Regione n. 78 del 2020). CP_1
22. Nel caso di specie la riduzione disposta rispetta sia il limite della tutela del legittimo affidamento del cittadino e che quello della ragionevolezza,
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 10 giacché la misura della riduzione è stata determinata con riferimento a una percentuale già predeterminata a livello di legislazione nazionale (art. 311 del DPR 207/2010), è stata accompagnata dall'invito ad una rimodu- lazione della prestazione, in ossequio al principio di proporzionalità tra le prestazioni ed infine, ai sensi dell'art. 7 co. 1, ultima alinea della L.R. n. 26/2012 «opera per i contratti il cui periodo residuo sia superiore a mesi sei dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il piano di cui all'ar- ticolo 1 della legge regionale n. 12/2002 è definito, dal Dipartimento re- gionale infrastrutture, mobilità e trasporti entro il termine perentorio del 30 settembre 2012”.
23. Non può nemmeno ritenersi che sussista un dubbio di illegittimità co- stituzionale dell'art. 7 della legge regionale n. 26 del 2012, per violazione degli artt. 2, 3, 41, 117, lett. L), E) e M Cost., giacché non può ritenersi che, con la disciplina in esame, il legislatore regionale sia intervenuto in mate- rie, come l'ordinamento civile, la tutela della concorrenza e la determina- zione dei livelli minimi essenziali delle prestazioni, che rientrano nella po- testà legislativa esclusiva dello Stato.
24. Anche tali dubbi di incostituzionalità sono stati ritenuti infondati da questa Corte, alla luce delle considerazioni precedentemente svolte in merito alla natura pubblicistica dei rapporti di durata che hanno ad ogget- to servizi pubblici, come il trasporto locale, e sulla sua sottoposizione al potere di regolamentazione delle modalità di espletamento e di remune- razione del servizio da parte dell'amministrazione. Come si è avuto modo di precisare dianzi, l'intervento della , finalizzato a rimodulare il CP_1 servizio e a diminuire, di conseguenza, le compensazioni erogate ai gesto- ri, non incide direttamente sul contratto (e, dunque, non invade l'ambito di competenza del legislatore statale), ma su un rapporto di diritto pubbli- co (c.f. C.G.A.R.S. Sent. n. 78 del 28.01.2020).
25. I dubbi di incostituzionalità profilati appaiono manifestamente infon- dati, poi, anche per quanto riguarda l'aspetto della determinazione dei li- velli minimi essenziali del servizio, essendo il legislatore regionale interve- nuto (peraltro in una materia - il trasporto pubblico locale - a lui riservata) in modo conforme alle indicazioni del legislatore nazionale e non avendo la società appellata provato che l'adeguamento del contratto abbia pro- dotto, in concreto, uno scostamento del servizio rispetto ai livelli minimi stabiliti dal legislatore nazionale (L. n. 42 del 2009, D.lgs. n. 216 del 2010 e D.lgs. n. 68 del 2011), sia per quanto riguarda il profilo della tutela della concorrenza, neppure adeguatamente motivato.
26. Questa Corte, con le citate pronunce, ha altresì escluso dubbi di viola-
Corte di Appello di Palermo pag. 7 di 10 zione del diritto europeo. Secondo il Regolamento CE n. 1370 del 2007, infatti, le compensazioni devono risultare adeguate e mirare a conseguire un servizio efficiente e di qualità (considerando 27), ma occorre evitare la corresponsione di importi idonei a falsare la concorrenza stabilendo criteri di quantificazione dei medesimi che assicurino la quantificazione della compensazione in misura non eccessiva, anche considerando la natura e la portata degli eventuali diritti di esclusiva concessi (artt. 4 e 6 e allegato al Regolamento).
27. Per quanto riguarda il dubbio circa il possibile contrasto con l'art. 5, par. 5, del Regolamento CE n. 1370 del 2007, secondo il quale l'aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico o di una pro- roga consensuale di un contratto sono limitate ad ipotesi di emergenza e la durata delle stesse non può superare i due anni, occorre rilevare che il rapporto oggetto di contestazione è chiaramente antecedente alla sca- denza che l'art. 8, par. 2, dello stesso Regolamento concede agli Stati membri, avendo questi tempo fino al 2 dicembre 2019 per adottare le mi- sure necessarie a conformarsi gradualmente proprio al modello previsto dall'articolo 5, al fine di evitare gravi problemi strutturali, in particolare per quanto riguarda la capacità di trasporto.
28. Poiché l'art. 5 del citato Regolamento non era ancora applicabile all'epoca in cui sono state disposte le decurtazioni, non sussiste alcun possibile contrasto tra la normativa regionale in esame e quella europea.
29. Ciò posto, va affrontato il secondo motivo di impugnazione, con il qua- le la società appellante si duole dell'accoglimento della domanda restitu- toria proposta dall'amministrazione regionale appellata.
30. La società infatti, evidenzia che analoga do- Parte_1 manda sarebbe stata proposta in altro giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, relativo al decreto ingiuntivo n. 3948/12, con conseguente inammissibilità per litispendenza.
31. Va rilevato che il predetto giudizio, definito con sentenza di questa
Corte n. 1269/2022 dei 20-21/7/2022, aveva a oggetto la pretesa azionata dalla di pagamento dell'importo dei corrispettivi Parte_1 dovuti in relazione al secondo, terzo e quarto trimestre dell'anno 2012 e che anche in tale giudizio le parti hanno dibattuto in merito alla legittimità costituzionale e all'applicabilità della decurtazione prevista dall'art. 7 della L.R. n. 26/2012 e la individuazione del dies a quo per l'applicazione della stessa.
32. Nel presente giudizio, invece, l'amministrazione regionale chiede la restituzione delle somme corrisposte indebitamente a consultivo
Corte di Appello di Palermo pag. 8 di 10 dell'anno 2012, rilevando di aver provveduto al pagamento di somme ul- teriori rispetto a quelle effettivamente dovute.
33. Non sussiste, pertanto, una sovrapponibilità tra le domande proposte nei due giudizi in questione, con conseguente infondatezza del motivo di appello in esame.
34. Va, infine, dichiarato inammissibile l'ulteriore motivo di impugnazione proposto per la prima volta dalla società appellante con la comparsa con- clusionale del 10/6/2025, con il quale, per la prima volta, la CP_2 contesta la legittimità dell'applicazione della decurtazione a
[...] decorrere dalla data del giorno 11 maggio 2012, rilevando che la stessa, dovendosi applicare ai crediti maturati alla data di entrata in vigore della legge regionale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Controparte_1
11/5/2012, n. 19, S.O. n. 20, ed entrata in vigore in data 26/5/2012, do- vrebbe tener conto del fatto che il contratto prevedeva il pagamento a trimestralità anticipate e che, pertanto, non riguardava le somme dovute per il secondo semestre del 2012. Tale motivo di impugnazione è del tutto nuovo ed è perfettamente sovrapponibile all'oggetto del giudizio relativo all'opposizione al decreto ingiuntivo n. 3948/12, definito con sentenza di questa Corte n. 1269/2022 dei 20-21/7/2022, avente a oggetto proprio la pretesa azionata dalla di pagamento dell'importo Parte_1 dei corrispettivi dovuti in relazione al secondo, terzo e quarto trimestre dell'anno 2012.
35. Sulla scorta delle considerazioni sin qui svolte, l'appello proposto non può trovare accoglimento.
36. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in applicazione dei parametri previsti dal decreto del ministro della Giustizia n. 55 del 2014, e tenuto conto del valore della causa, pari alla somma il cui pagamento è stato ingiunto con il decreto ingiuntivo opposto (euro 236.437,22) in euro 5.100,00 (di cui euro 1.500 per studio, euro 1.000 per fase introduttiva ed euro 2.600 per fase decisionale), oltre spese prenotate a debito.
37. Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 l'obbligo per la parte appellante di prov- vedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unifi- cato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pro- nunziando, sentiti i procuratori delle parti:
Corte di Appello di Palermo pag. 9 di 10 • rigetta l'appello proposto da nei confronti Parte_1 dell' Controparte_3
con citazione del 30/10/2020, depositata il 6/11/2020, avverso la
[...] sentenza n. 480/2020, pronunciata dal Tribunale di Palermo in data 17-30/01/2020;
• condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore dell'assessorato appellato, che liquida in complessivi euro 5.100,00 ol- tre spese prenotate a debito;
• dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 23/07/2025 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Angelo Piraino.
Corte di Appello di Palermo pag. 10 di 10