Ordinanza cautelare 18 giugno 2020
Sentenza 31 dicembre 2020
Improcedibile
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 23/12/2025, n. 10277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10277 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10277/2025REG.PROV.COLL.
N. 04053/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4053 del 2021, proposto da Nuova Draga di Rovezzano s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Golini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Amerigo Cianti in Roma, via Vito Sinisi, 71;
contro
Comune di Firenze, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Annalisa Minucci e Antonella Pisapia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giuseppe Lepore in Roma, via Polibio n. 15;
Ministero della cultura, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana (Sezione terza) n. 1768 del 31 dicembre 2020
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Firenze e del Ministero della cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 1° ottobre 2025 il cons. LI TA;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito:
- dall’ordinanza di demolizione delle opere abusive n. 25/2020 adottata in data 24 gennaio 2020 dal Comune di Firenze;
- dalla nota protocollo GP 306164/2019 del 23 settembre 2019 del Comune di Firenze, recante “Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 legge n.241/90 e successive modifiche per realizzazione di opere in assenza di titolo e in assenza di autorizzazione paesaggistica”;
- dal rapporto della Polizia Municipale n. 250314 del 24 luglio 2019;
- da tutti gli atti antecedenti, conseguenti o comunque connessi del procedimento.
2. Tali provvedimenti sono stati impugnati dinanzi al T.a.r. per la Toscana dalla Nuova Draga di Rovezzano s.r.l., sulla base delle seguenti censure:
a) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 208 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152; dell’art. 23 d.l. 9 febbraio 2012, n. 5; degli artt. 1 – 12 d.P.R. 13 marzo 2013, n. 59; dell’art. 72- octies l.r. 12 febbraio 2010, n. 10; degli artt. 3, 6, 10 e 31 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; degli artt. 21- quinquies e 21- nonies l. 7 agosto 1990, n. 241; degli artt. 134, 136, 156, 193, 196 della l.r. 10 novembre 2014, n. 65, eccesso di potere particolarmente sotto il profilo dell’illogicità e della contraddittorietà manifesta e dello sviamento di potere.
b) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 6, 10, 31 e 83 d.P.R.6 giugno 2001, n. 380; degli artt. 134, 136, 156, 193, 196 l.r. 10 novembre 2014, n. 65, sotto un diverso profilo; dell’art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241; della circolare del Ministero dei lavori pubblici del 16 novembre 1977, n. 1918, eccesso di potere particolarmente sotto il profilo della carenza di presupposti, del difetto di istruttoria e di motivazione.
c) violazione e falsa applicazione degli artt. 136, 143, 146 e 149 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42; dell’art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere particolarmente sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione.
3. Con la sentenza n. 1768 del 31 dicembre 2020 il T.a.r. per la Toscana ha respinto il ricorso, condannando la ricorrente alla rifusione delle spese in favore del Comune di Firenze e disponendo la compensazione nei confronti delle amministrazioni statali.
4. La Nuova Draga ha chiesto al Consiglio di Stato di riformare la suddetta pronuncia, affidando il proprio appello a quattro motivi così rubricati:
I - violazione e/o falsa applicazione dell’art. 208 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152; degli artt. 3 e 4 d.P.R. 13 marzo 2013, n. 59; dell’art. 7 d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160; degli artt. da 14 a 14 -quater, 21- quinquies e 21- nonies l. 7 agosto 1990, n. 241; della delibera GRT 3 dicembre 2018, n. 1332; dell’art. 115 c.p.c.. Erronea valutazione delle risultanze istruttorie. Travisamento del fatto. Difetto di motivazione.
II - violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 6, 10 e 31 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; degli artt. 134, 136, 156, 193, 196 della l.r. 10 novembre 2014, n. 65; dell’art. 115 c.p.c. Travisamento del fatto. Erronea valutazione delle risultanze istruttorie. Difetto di motivazione.
III - violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 6, 10, 31 e 83 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; degli artt. 134, 136, 156, 193, 196 l.r. 10 novembre 2014, n. 65, sotto un diverso profilo; dell’art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241; della circolare del Ministero dei lavori pubblici del 16 novembre 1977, n. 1918; dell’art. 115 c.p.c.; dell’art. 2697 c.c.. Erronea valutazione delle risultanze istruttorie. Difetto di motivazione;
IV - violazione e falsa applicazione degli artt. 136, 143, 146 e 149 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42; dell’art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241; dell’art. 115 c.p.c.; dell’art. 2697 c.c. Erronea valutazione delle risultanze istruttorie. Difetto di motivazione.
5. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Firenze e il Ministero della cultura, eccependo l’inammissibilità e, in ogni caso, l’infondatezza nel merito dell’appello.
6. In data 1° agosto 2025 la società appellante, in ragione dell’avvenuta approvazione da parte del Comune di Firenze del nuovo Piano strutturale e del nuovo Piano operativo, contenenti una disciplina urbanistica favorevole alla regolarizzazione dei manufatti funzionali all’esercizio della sua attività, ha comunicato di non avere più interesse alla coltivazione della sua impugnazione, chiedendo la compensazione delle spese del secondo grado.
7. Con note del’8 agosto 2025 il Comune di Firenze ha chiesto che la causa fosse decisa sulla base degli atti depositati, senza previa discussione, aderendo alla richiesta di compensazione delle spese avanzata dalla controparte.
8. Con note del 30 settembre 2025 anche l’appellante ha chiesto che la causa fosse decisa senza previa discussione.
9. All’udienza straordinaria del 1° ottobre 2025 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
10. Alla luce di quanto comunicato dalla società appellante circa il venir meno di qualsiasi suo interesse alla definizione nel merito dell’impugnazione, l’appello deve essere dichiarato improcedibile.
11. In ragione dell’esito dell’appello e della concorde richiesta delle parti, le spese del grado possono essere compensate, sussistendone giusti motivi.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa le spese del grado di appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1° ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IE Di LO, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
LI TA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LI TA | IE Di LO |
IL SEGRETARIO