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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 18/12/2025, n. 2114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2114 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, Prima Sezione Civile, composto dei magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Nicole Cefis Giudice relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4948 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2025,
promossa da:
nata a [...], il [...], C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Pierfrancesco Caput, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale in atti,
ricorrente
contro
nato a [...], il [...], C.F. , CP_1 C.F._2
resistente contumace
e con la partecipazione del
1 Pubblico Ministero
Intervenuto per legge
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse d parte ricorrente: “Voglia il Tribunale adito:
revocare l'obbligo a carico del sig. di corrispondere l'assegno mensile di CP_1
mantenimento in favore della ricorrente, pari ad € 400,00 oltre rivalutazione annuale.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 30/07/2025, ha domandato la revisione delle condizioni di Parte_1
separazione stabilite con sentenza n. 679/2007 emessa in data 7/09/2007, chiedendo la revoca dell'obbligo posto in capo ad odierno convenuto, di contribuire al suo CP_1
mantenimento con un assegno mensile pari a 400 euro.
A sostegno della richiesta ha evidenziato che il è da tempo inadempiente e, poiché privo CP_1
di beni, non è in grado né di dare esecuzione alla sentenza di separazione né, al contempo, di accedere alle misure di sostegno al reddito previste per chi si trova in condizioni economiche disagiate.
All'udienza del 16/12/2025 il resistente non è personalmente comparso, nonostante il perfezionamento della notifica dell'atto introduttivo.
La ricorrente, personalmente comparsa, ha confermato la volontà di rinunciare al mantenimento dovutole dall'ex coniuge.
All'esito dell'udienza il Giudice delegato, dichiarata la contumacia della parte resistente, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
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La domanda formulata dalla parte ricorrente deve essere accolta.
Invero, non sussistono ragioni contrarie alla revoca dell'assegno di mantenimento posto in suo favore in sede di separazione.
Nulla sulle spese in ragione della mancata costituzione del convenuto.
PQM
Il Tribunale, a modifica della sentenza di separazione n. 679/2007 emessa in data 7/09/2007,
definitivamente decidendo:
1. revoca l'obbligo posto in capo ad di contribuire al mantenimento della CP_1
coniuge Parte_1
2. nulla sulle spese.
Così deciso il 16/12/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale in
Cagliari.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Nicole Cefis Dott. Giorgio Latti
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