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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 03/09/2025, n. 2835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2835 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11851/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fiorenzo Zazzeri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11851/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MATTEOLI Parte_1 C.F._1 MASSIMO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. MATTEOLI MASSIMO
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FRANCIONI Controparte_1 C.F._2 MATTEO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DELLA MOTTA 22 50053 EMPOLIpresso il difensore avv. FRANCIONI MATTEO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da precisazione delle conclusioni in atti.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
conveniva in giudizio con atto di citazione in cui veniva esposto:che Parte_1 Controparte_1 questo Tribunale con la sentenza n. 3118/06 pronunciava lo scioglimento del matrimonio tra le parti ed affidava la figlia minore nata il [...]- alla madre cui assegnava l'abitazione nella Persona_1 casa familiare sita in Empoli, Via Falcone e Borsellino n. 6, acquistata in proprietà superficiaria dalle parti con atto dell'11.10.95, oltre ad assegno per il mantenimento della figlia;
che il Tribunale su ricorso del con decreto del 23.6.21 revocava l'assegnazione dell'abitazione e l'assegno di Pt_1 mantenimento;
che tuttavia la casa suddetta veniva utilizzata in via esclusiva dalla che il CP_1 aveva esercitato nei confronti del Comune il diritto di riscatto ed era divenuto pieno Pt_1 proprietario del 50% dell'immobile; che la impediva indebitamente al di fare uso CP_1 Pt_1 dell'immobile.
Il chiedeva pertanto la condanna della al pagamento in suo favore di indennità di Pt_1 CP_1 occupazione commisurata al canone locativo che indicava in € 700,00 mensili.
La resisteva alla domanda con comparsa in cui veniva esposto: che l'immobile è stato CP_1 realizzato in area Peep del Comune di Empoli e quindi è soggetto alla Convenzione del Comune di Empoli del 20.12.91 in base alla quale il canone di locazione non può essere superiore al 3,50% del prezzo di cessione dell'immobile ed, in ipotesi, a quello stabilito in base agli accordi territoriali di cui alla L. n. 431/98 ed in ogni caso non superiore alla quota di 1/4, essendo l'immobile occupato dalla figlia , o di 1/2; che eccessivo è il canone di mercato indicato dall'attore; che la figlia delle parti è affetta da deficit cognitivo che non le consente di vivere da sola ed è priva di una piena autonomia economica , ragione per la quale la continua a vivere con la figlia nella casa in questione. CP_1
La causa , espletata consulenza tecnica , è stata quindi ritenuta in decisione.
Con atto dell'11.10.95 le parti, all'epoca legate da rapporto coniugale, acquistarono in comunione la proprietà superficiaria dell'appartamento in questione sito in Empoli, Via Falcone e Borsellino n. 6.
Con convenzione del 24.10.23 il diritto di superficie sul terreno relativamente alla quota del è Pt_1 stato trasformato in diritto di proprietà e pertanto il è divenuto pieno proprietario della quota di Pt_1 un mezzo di tale unità immobiliare, senza alcuna limitazione per quanto concerne la vendita e la locazione della stessa.
La sentenza n. 3118/06 di questo Tribunale ,che dichiarava lo scioglimento del matrimonio tra le parti
,affidava la figlia minore alla cui assegnava la casa coniugale , e poneva a carico Per_1 CP_1 del assegno per il mantenimento della figlia. Pt_1
Con decreto del 24.11.21 il Tribunale , ritenuta la prova della raggiunta autosufficienza economica della figlia , svolgendo essa attività lavorativa continuativa, ha revocato l'assegnazione della casa coniugale alla e l'assegno posto a carico del per il mantenimento della figlia. CP_1 Pt_1
Il provvedimento è stato confermato dalla Corte di Appello con decreto del 21.4-5.5.23.
Con lettera ricevuta dalla il 15.3.22 il ha chiesto alla stessa il pagamento CP_1 Pt_1 dell'indennità di occupazione per l'uso esclusivo dell'immobile invitandola altresì a concludere convenzione di negoziazione, senza esito.
La controversia riguarda quindi la domanda proposta dal per conseguire il pagamento dalla Pt_1 di indennità di occupazione per l'uso esclusivo dell'immobile di proprietà comune. CP_1
Nella presente controversia non rilevano le questioni inerenti alla peculiare situazione della figlia
, affetta da minorazione psico-fisica: la figlia infatti è estranea al rapporto di comproprietà tra Per_1 le parti e le implicazioni inerenti al rapporto di filiazione sono state finora definite col provvedimento della Corte di Appello che ha confermato il decreto del Tribunale che ha revocato l'assegnazione della pagina 2 di 4 casa alla e l'attribuzione dell'assegno a carico del per il mantenimento della figlia. CP_1 Pt_1
Non rilevano neppure le modalità con le quali le parti hanno reperito a suo tempo il denaro per pagare il prezzo di acquisto dell'immobile ( la deduce che il denaro è stato fornito in gran parte CP_1 dalla stessa) : ciò che rileva è che l'immobile è stato acquistato in proprietà comune dalle parti e che il negozio suddetto non è in contestazione.
Per quanto concerne l'uso della cosa comune l'art. 1102 comma 1 c.c. dispone che ciascun partecipante può servirsi della cosa comune , purché non ne alteri la destinazione e non impedisca ad altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
Così la giurisprudenza afferma il principio che l'uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari non è di per sé idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo e inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso(Cass.2423/15).
Nel caso in oggetto non vi è dubbio che il che già si era attivato per ottenere la modifica delle Pt_1 condizioni di divorzio relative all'assegnazione della casa familiare, con la lettera del marzo del 2022 ha manifestato la sua contrarietà all'uso esclusivo dell'immobile da parte della CP_1
Con decorrenza da tale data il ha quindi maturato il diritto ad ottenere l'indennità per l'uso Pt_1 esclusivo del bene comune da parte della indennità da commisurare ai frutti civili CP_1 ricavabili, in base alle rispettive quote di comproprietà: frutti da calcolare in base al parametro costituito dal valore locativo dell'immobile ( Cass. 6513/25).
Nel caso in oggetto la è tenuta quindi a pagare l'indennità riguardo alla quota del 50% non CP_1 utilizzata dal ed usata dalla stessa , senza che rilevi il fatto che l'immobile sia occupato anche Pt_1 dalla figlia: è pacifico in effetti che è la la comproprietaria che ha l'uso esclusivo CP_1 dell'immobile e pertanto anche l'uso dell'immobile che fa la figlia, dopo la revoca dei provvedimenti relativi alla stessa a suo tempo adottati con la sentenza di divorzio, è da ricondurre ad una scelta della quale comproprietaria. CP_1
Nel corso della causa è stata quindi espletata consulenza tecnica appunto per determinare l'ammontare del valore locativo a partire dall'aprile del 2022.
Risulta dagli atti che le parti per determinare il valore locativo hanno fatto riferimento all'accordo locale applicabile per il Comune di Empoli e di cui al comma 3 dell'art. 2 L. n. 431/98.
Il CTU ha altresì tenuto conto del fatto che per l'immobile la convenzione col Comune di Empoli ha posto un limite al possibile canone locativo pari al 3,5% del prezzo di cessione e che tale limite riguardo alla quota del è venuto meno con l'atto col quale il ha trasformato il diritto di Pt_1 Pt_1 superficie in diritto di proprietà.
In esito alle indagini svolte il CTU ha stimato la quota spettante al del canone locativo in € Pt_1 519,97 dall'aprile del 2022, in € 675,96 dal gennaio del 2023, in € 734,74 dall'ottobre del 2023( in realtà l'aumento per l'acquisto della piena proprietà deve essere fatto decorrere dal novembre del 2023 essendo l'atto del 24.10.23) ed in € 808,21 dal gennaio del 2024 .
La ha eccepito l'inammissibilità quale domanda nuova della domanda formulata in sede di CP_1 precisazione delle conclusioni per importi superiori a quello di € 700,00 mensili indicato in atto di citazione.
In effetti in atto di citazione parte attrice ha specificato la domanda in € 700,00 mensili “o quella minore ritenuta di giustizia”, oltre ,però, alla rivalutazione monetaria dall'aprile del 2022. pagina 3 di 4 Orbene, operando la rivalutazione dell'importo di € 700,00 dall'aprile del 2022 al novembre del 2023 risulta importo di € 760,90( +8,7%) , inferiore a quello richiesto dal novembre del 2023.
Non essendo intervenuto aumento dell'indice Istat nel periodo successivo risulta però superiore all'importo inizialmente richiesto quello di € 808,21 indicato dal CTU come dovuto dal gennaio del 2024.
Pertanto dal gennaio del 2024 fino al dicembre del 2024 continua a risultare dovuto l'importo di € 760,90 .
Dal gennaio 2025, considerando la svalutazione Istat del periodo aprile 2022-dicembre 2024 pari al 9,6%, è dovuto l'importo mensile di € 767,20.
Pertanto la deve essere condannata a pagare in favore del la somma di € 22.075,61 CP_1 Pt_1 per il periodo 1.4.22-31.12.24 oltre interessi compensativi sui singoli importi mensili fino al saldo e la somma di € 767,20 per l'ulteriore occupazione dal gennaio 2025 oltre interessi e rivalutazione annuale .
Le spese di lite , liquidate in ragione del valore della causa, dell'opera svolta e dei parametri di cui al DM 55/14 in complessivi € 6.281,00 , di cui € 1.106,00 per spese, ivi comprese quelle di ctp, € 4.500,00 per compenso ed € 675,00 per spese generali, vengono compensate nella misura di un quinto per l'accoglimento solo parziale della domanda nel quantum.
Pe le stesse ragioni le spese di consulenza tecnica vengono poste per due terzi a carico di parte convenuta e per un terzo a carico di parte attrice.
PQM
Il Tribunale condanna a pagare in favore di la somma di € 22.075,61 Controparte_1 Parte_1 per l'occupazione dell'immobile dall'1.4.22 al 31.12.24 oltre interessi dalle singole mensilità al saldo e la somma di € 767,20 per l'occupazione dal gennaio 2025 oltre interessi dalle singole mensilità e rivalutazione annuale;
condanna la convenuta a rimborsare in favore dell'attore , previa compensazione nella misura di un quinto, le spese di lite che liquida in complessivi € 6.281,00; pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio per due terzi a carico di parte convenuta e per un terzo a carico di parte attrice.
Firenze, 2 settembre 2025
Il Giudice
dott. Fiorenzo Zazzeri
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fiorenzo Zazzeri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11851/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MATTEOLI Parte_1 C.F._1 MASSIMO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. MATTEOLI MASSIMO
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FRANCIONI Controparte_1 C.F._2 MATTEO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DELLA MOTTA 22 50053 EMPOLIpresso il difensore avv. FRANCIONI MATTEO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da precisazione delle conclusioni in atti.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
conveniva in giudizio con atto di citazione in cui veniva esposto:che Parte_1 Controparte_1 questo Tribunale con la sentenza n. 3118/06 pronunciava lo scioglimento del matrimonio tra le parti ed affidava la figlia minore nata il [...]- alla madre cui assegnava l'abitazione nella Persona_1 casa familiare sita in Empoli, Via Falcone e Borsellino n. 6, acquistata in proprietà superficiaria dalle parti con atto dell'11.10.95, oltre ad assegno per il mantenimento della figlia;
che il Tribunale su ricorso del con decreto del 23.6.21 revocava l'assegnazione dell'abitazione e l'assegno di Pt_1 mantenimento;
che tuttavia la casa suddetta veniva utilizzata in via esclusiva dalla che il CP_1 aveva esercitato nei confronti del Comune il diritto di riscatto ed era divenuto pieno Pt_1 proprietario del 50% dell'immobile; che la impediva indebitamente al di fare uso CP_1 Pt_1 dell'immobile.
Il chiedeva pertanto la condanna della al pagamento in suo favore di indennità di Pt_1 CP_1 occupazione commisurata al canone locativo che indicava in € 700,00 mensili.
La resisteva alla domanda con comparsa in cui veniva esposto: che l'immobile è stato CP_1 realizzato in area Peep del Comune di Empoli e quindi è soggetto alla Convenzione del Comune di Empoli del 20.12.91 in base alla quale il canone di locazione non può essere superiore al 3,50% del prezzo di cessione dell'immobile ed, in ipotesi, a quello stabilito in base agli accordi territoriali di cui alla L. n. 431/98 ed in ogni caso non superiore alla quota di 1/4, essendo l'immobile occupato dalla figlia , o di 1/2; che eccessivo è il canone di mercato indicato dall'attore; che la figlia delle parti è affetta da deficit cognitivo che non le consente di vivere da sola ed è priva di una piena autonomia economica , ragione per la quale la continua a vivere con la figlia nella casa in questione. CP_1
La causa , espletata consulenza tecnica , è stata quindi ritenuta in decisione.
Con atto dell'11.10.95 le parti, all'epoca legate da rapporto coniugale, acquistarono in comunione la proprietà superficiaria dell'appartamento in questione sito in Empoli, Via Falcone e Borsellino n. 6.
Con convenzione del 24.10.23 il diritto di superficie sul terreno relativamente alla quota del è Pt_1 stato trasformato in diritto di proprietà e pertanto il è divenuto pieno proprietario della quota di Pt_1 un mezzo di tale unità immobiliare, senza alcuna limitazione per quanto concerne la vendita e la locazione della stessa.
La sentenza n. 3118/06 di questo Tribunale ,che dichiarava lo scioglimento del matrimonio tra le parti
,affidava la figlia minore alla cui assegnava la casa coniugale , e poneva a carico Per_1 CP_1 del assegno per il mantenimento della figlia. Pt_1
Con decreto del 24.11.21 il Tribunale , ritenuta la prova della raggiunta autosufficienza economica della figlia , svolgendo essa attività lavorativa continuativa, ha revocato l'assegnazione della casa coniugale alla e l'assegno posto a carico del per il mantenimento della figlia. CP_1 Pt_1
Il provvedimento è stato confermato dalla Corte di Appello con decreto del 21.4-5.5.23.
Con lettera ricevuta dalla il 15.3.22 il ha chiesto alla stessa il pagamento CP_1 Pt_1 dell'indennità di occupazione per l'uso esclusivo dell'immobile invitandola altresì a concludere convenzione di negoziazione, senza esito.
La controversia riguarda quindi la domanda proposta dal per conseguire il pagamento dalla Pt_1 di indennità di occupazione per l'uso esclusivo dell'immobile di proprietà comune. CP_1
Nella presente controversia non rilevano le questioni inerenti alla peculiare situazione della figlia
, affetta da minorazione psico-fisica: la figlia infatti è estranea al rapporto di comproprietà tra Per_1 le parti e le implicazioni inerenti al rapporto di filiazione sono state finora definite col provvedimento della Corte di Appello che ha confermato il decreto del Tribunale che ha revocato l'assegnazione della pagina 2 di 4 casa alla e l'attribuzione dell'assegno a carico del per il mantenimento della figlia. CP_1 Pt_1
Non rilevano neppure le modalità con le quali le parti hanno reperito a suo tempo il denaro per pagare il prezzo di acquisto dell'immobile ( la deduce che il denaro è stato fornito in gran parte CP_1 dalla stessa) : ciò che rileva è che l'immobile è stato acquistato in proprietà comune dalle parti e che il negozio suddetto non è in contestazione.
Per quanto concerne l'uso della cosa comune l'art. 1102 comma 1 c.c. dispone che ciascun partecipante può servirsi della cosa comune , purché non ne alteri la destinazione e non impedisca ad altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
Così la giurisprudenza afferma il principio che l'uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari non è di per sé idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo e inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso(Cass.2423/15).
Nel caso in oggetto non vi è dubbio che il che già si era attivato per ottenere la modifica delle Pt_1 condizioni di divorzio relative all'assegnazione della casa familiare, con la lettera del marzo del 2022 ha manifestato la sua contrarietà all'uso esclusivo dell'immobile da parte della CP_1
Con decorrenza da tale data il ha quindi maturato il diritto ad ottenere l'indennità per l'uso Pt_1 esclusivo del bene comune da parte della indennità da commisurare ai frutti civili CP_1 ricavabili, in base alle rispettive quote di comproprietà: frutti da calcolare in base al parametro costituito dal valore locativo dell'immobile ( Cass. 6513/25).
Nel caso in oggetto la è tenuta quindi a pagare l'indennità riguardo alla quota del 50% non CP_1 utilizzata dal ed usata dalla stessa , senza che rilevi il fatto che l'immobile sia occupato anche Pt_1 dalla figlia: è pacifico in effetti che è la la comproprietaria che ha l'uso esclusivo CP_1 dell'immobile e pertanto anche l'uso dell'immobile che fa la figlia, dopo la revoca dei provvedimenti relativi alla stessa a suo tempo adottati con la sentenza di divorzio, è da ricondurre ad una scelta della quale comproprietaria. CP_1
Nel corso della causa è stata quindi espletata consulenza tecnica appunto per determinare l'ammontare del valore locativo a partire dall'aprile del 2022.
Risulta dagli atti che le parti per determinare il valore locativo hanno fatto riferimento all'accordo locale applicabile per il Comune di Empoli e di cui al comma 3 dell'art. 2 L. n. 431/98.
Il CTU ha altresì tenuto conto del fatto che per l'immobile la convenzione col Comune di Empoli ha posto un limite al possibile canone locativo pari al 3,5% del prezzo di cessione e che tale limite riguardo alla quota del è venuto meno con l'atto col quale il ha trasformato il diritto di Pt_1 Pt_1 superficie in diritto di proprietà.
In esito alle indagini svolte il CTU ha stimato la quota spettante al del canone locativo in € Pt_1 519,97 dall'aprile del 2022, in € 675,96 dal gennaio del 2023, in € 734,74 dall'ottobre del 2023( in realtà l'aumento per l'acquisto della piena proprietà deve essere fatto decorrere dal novembre del 2023 essendo l'atto del 24.10.23) ed in € 808,21 dal gennaio del 2024 .
La ha eccepito l'inammissibilità quale domanda nuova della domanda formulata in sede di CP_1 precisazione delle conclusioni per importi superiori a quello di € 700,00 mensili indicato in atto di citazione.
In effetti in atto di citazione parte attrice ha specificato la domanda in € 700,00 mensili “o quella minore ritenuta di giustizia”, oltre ,però, alla rivalutazione monetaria dall'aprile del 2022. pagina 3 di 4 Orbene, operando la rivalutazione dell'importo di € 700,00 dall'aprile del 2022 al novembre del 2023 risulta importo di € 760,90( +8,7%) , inferiore a quello richiesto dal novembre del 2023.
Non essendo intervenuto aumento dell'indice Istat nel periodo successivo risulta però superiore all'importo inizialmente richiesto quello di € 808,21 indicato dal CTU come dovuto dal gennaio del 2024.
Pertanto dal gennaio del 2024 fino al dicembre del 2024 continua a risultare dovuto l'importo di € 760,90 .
Dal gennaio 2025, considerando la svalutazione Istat del periodo aprile 2022-dicembre 2024 pari al 9,6%, è dovuto l'importo mensile di € 767,20.
Pertanto la deve essere condannata a pagare in favore del la somma di € 22.075,61 CP_1 Pt_1 per il periodo 1.4.22-31.12.24 oltre interessi compensativi sui singoli importi mensili fino al saldo e la somma di € 767,20 per l'ulteriore occupazione dal gennaio 2025 oltre interessi e rivalutazione annuale .
Le spese di lite , liquidate in ragione del valore della causa, dell'opera svolta e dei parametri di cui al DM 55/14 in complessivi € 6.281,00 , di cui € 1.106,00 per spese, ivi comprese quelle di ctp, € 4.500,00 per compenso ed € 675,00 per spese generali, vengono compensate nella misura di un quinto per l'accoglimento solo parziale della domanda nel quantum.
Pe le stesse ragioni le spese di consulenza tecnica vengono poste per due terzi a carico di parte convenuta e per un terzo a carico di parte attrice.
PQM
Il Tribunale condanna a pagare in favore di la somma di € 22.075,61 Controparte_1 Parte_1 per l'occupazione dell'immobile dall'1.4.22 al 31.12.24 oltre interessi dalle singole mensilità al saldo e la somma di € 767,20 per l'occupazione dal gennaio 2025 oltre interessi dalle singole mensilità e rivalutazione annuale;
condanna la convenuta a rimborsare in favore dell'attore , previa compensazione nella misura di un quinto, le spese di lite che liquida in complessivi € 6.281,00; pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio per due terzi a carico di parte convenuta e per un terzo a carico di parte attrice.
Firenze, 2 settembre 2025
Il Giudice
dott. Fiorenzo Zazzeri
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