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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 14/06/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
N. 425/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA
SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati: dr. Francesco Paolo Pizzo Presidente dr. Francescamaria Piruzza Giudice rel. dr. Antonino Campanella Giudice riunito in camera di conSIlio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 425/2024 R.G. vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Vito Mancuso
(PEC: giusta procura allegata al ricorso Email_1
introduttivo;
- Ricorrente –
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Francesco Salvo (Pec: ), giusta procura Email_2
allegata in memoria di costituzione;
- Resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
1 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1) Con ricorso depositato in data 08/03/2024, , premesso che Parte_1 dall'unione con è nata la IG (il 03/10/2020 ad Controparte_1 Persona_1
Erice) ha agito in giudizio per chiedere al Tribunale: “1) Di voler adottare tutti i necessari provvedimenti di cui all'art. 155 c.c. e s.s. sin d'ora richiedendo: 2) che venga disposto in favore del SInor l'affidamento condiviso della Parte_1
propria IG secondo le modalità che vorrà stabilire questo Tribunale, Per_1
garantendo allo stesso la possibilità di avere tre giorni alla settimana nelle ore pomeridiane la piccola;
il fine settimana da sabato pomeriggio fino a Per_1 domenica sera alternativamente con la madre”.
2) Con memoria di costituzione, depositata in data 29/04/2024, si costituiva CP_1
premettendo di essere stata vittima di episodi di violenza fisica e
[...]
maltrattamenti, anche durante la gravidanza della IG e poi alla presenza della NO, per i quali veniva applicata al ricorrente la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona e a tutti i luoghi dalla medesima frequentati;
che sono attualmente pendenti a carico del ricorrente il procedimento penale per atti persecutori dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala (n.
3945/2023 R.G.N.R.) e il procedimento penale per il delitto di cui all'art. 572 c.p. dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di AN (n. 4447/2023
R.G.N.R.); di essersi trasferita presso l'abitazione dei propri genitori sita nel
Comune di Vita e di essere in cerca di un'occupazione lavorativa;
che a far data dal
2023 il ricorrente ha versato alla IG soltanto la somma di Euro 150,00 a titolo di contributo di mantenimento e non ha mai contribuito alle spese extra;
che nel mese di marzo i genitori della medesima, stante il divieto di incontro tra il ricorrente e la resistente, hanno accompagnato la IG dal padre, ma la NO ha rifiutato di stare da sola con il padre;
ha adito questo Tribunale chiedendo: “Rigettare la richiesta di affidamento condiviso della NO come richiesta dal ricorrente e conseguentemente disporre l'affido esclusivo della NO in favore Persona_1
della madre , garantendo e regolamentando il diritto di visita del Controparte_1
padre in un ambiente protetto ed alla presenza dei servizi sociali, secondo le
2 modalità e i tempi che verranno stabiliti dal Tribunale;
Onerare il SI.
[...]
al pagamento di un assegno mensile pari ad € 300,00, da versare alla Parte_1
SI.ra , per il mantenimento della IG NO , da Controparte_1 Persona_1
corrispondere entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese e da rivalutare annualmente, oltre al pagamento delle spese straordinarie ed occorrenti a cui il SI.
non ha mai contribuito, nonché, gli arretrati dovuti da ottobre 2023 fino ad Pt_1 oggi;
Con vittoria di spese e competenze legali”.
3) All'udienza del 03/02/2025, i procuratori delle parti hanno chiesto che il Tribunale prenda atto dell'accordo sottoscritto tra le parti in data 20 settembre 2024, e hanno chiesto pertanto di disciplinare i rapporti tra i genitori e la IG NO per come di seguito indicato:
“
1. Il SI. dovrà versare in favore della SI.ra Parte_1 Controparte_1
l'importo di € 250,00 mensili, entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di assegno per il mantenimento della IG NO , oltre alla rivalutazione annuale in base agli Per_1
indici ISTAT come per legge;
2. Le spese straordinarie restano a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e ciò nel rispetto del protocollo vigente presso il Tribunale di Marsala;
|
3. L'Assegno unico e universale per i figli a carico dovrà essere corrisposto interamente in favore della SI.ra , per cui il SI. dovrà impegnarsi alla Controparte_1 Pt_1 firma dei documenti necessari ed occorrenti, compresa l'eventuale rinuncia in favore della SI.ra ; CP_1
4. Affidamento condiviso della IG NO , con collocamento presso la Per_1
residenza della madre e con facoltà del padre di tenere con sé la IG il sabato e la domenica, oltre al suo diritto di visita (festività, vacanze estive, ecc.) da disciplinare secondo i protocolli vigenti”.
Orbene, il Pubblico Ministero, notiziato della procedura, ha apposto il proprio visto in data 13/03/2024.
Tanto chiarito, le condizioni stabilite congiuntamente dalle parti non appaiono contrarie all'interesse della NO tenuto conto anche delle risultanze della consulenza tecnica
3 espletata che ha escluso profili di criticità attuali nella coppia con riferimento alla capacità genitoriale e alla condivisione di scelte nell'interesse della NO.
Il consulente tecnico d'ufficio ha evidenziato che le parti “stanno ricominciando una frequentazione e, procedendo per piccoli passi, stanno provando a vivere una genitorialità condivisa. Riescono a condividere momenti e spazi con la IG Per_1
che di questo ne giova ampiamente in termini di serenità. è una bambina Per_1 socievole ed amabile, non sembra avere risentito troppo delle vicende dell'ultimo anno
e, nonostante tutto, ha mantenuto un ottimo legame con il padre. Come coppia genitoriale entrambi hanno mostrato di possedere delle buone competenze, ognuno con la propria personalità ed esperienze, tenuto conto anche che il nell'ultimo periodo Pt_1 non ha potuto esercitare il proprio ruolo paterno in modo costante” e che il regime di affidamento più consono alle eSIenze della NO sia quello condiviso con domicilio prevalente presso l'abitazione della madre (v. pag. 12, relazione del CTU, depositata in data 22/01/2025).
Il consulente ha perciò espresso un parere positivo in ordine all'accordo raggiunto tra le parti ritenendolo “equilibrato soprattutto sotto il profilo della bigenitorialità”.
In considerazione della natura e dell'esito del procedimento, sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico delle parti in solido nei rapporti esterni con il CTU e ripartite al 50% tra le parti nei loro rapporti interni.
P. Q. M.
Il Tribunale, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
• prende atto dell'accordo raggiunto tra le parti riportato in parte motiva;
• compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
4 • pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico delle parti in solido nei rapporti esterni con il CTU e ripartite al 50% tra le parti nei loro rapporti interni.
Si comunichi.
Così deciso in Marsala, nella camera di conSIlio del 12 giugno 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dr.ssa Francescamaria Piruzza Dr. Francesco Paolo Pizzo
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA
SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati: dr. Francesco Paolo Pizzo Presidente dr. Francescamaria Piruzza Giudice rel. dr. Antonino Campanella Giudice riunito in camera di conSIlio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 425/2024 R.G. vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Vito Mancuso
(PEC: giusta procura allegata al ricorso Email_1
introduttivo;
- Ricorrente –
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Francesco Salvo (Pec: ), giusta procura Email_2
allegata in memoria di costituzione;
- Resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
1 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1) Con ricorso depositato in data 08/03/2024, , premesso che Parte_1 dall'unione con è nata la IG (il 03/10/2020 ad Controparte_1 Persona_1
Erice) ha agito in giudizio per chiedere al Tribunale: “1) Di voler adottare tutti i necessari provvedimenti di cui all'art. 155 c.c. e s.s. sin d'ora richiedendo: 2) che venga disposto in favore del SInor l'affidamento condiviso della Parte_1
propria IG secondo le modalità che vorrà stabilire questo Tribunale, Per_1
garantendo allo stesso la possibilità di avere tre giorni alla settimana nelle ore pomeridiane la piccola;
il fine settimana da sabato pomeriggio fino a Per_1 domenica sera alternativamente con la madre”.
2) Con memoria di costituzione, depositata in data 29/04/2024, si costituiva CP_1
premettendo di essere stata vittima di episodi di violenza fisica e
[...]
maltrattamenti, anche durante la gravidanza della IG e poi alla presenza della NO, per i quali veniva applicata al ricorrente la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona e a tutti i luoghi dalla medesima frequentati;
che sono attualmente pendenti a carico del ricorrente il procedimento penale per atti persecutori dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala (n.
3945/2023 R.G.N.R.) e il procedimento penale per il delitto di cui all'art. 572 c.p. dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di AN (n. 4447/2023
R.G.N.R.); di essersi trasferita presso l'abitazione dei propri genitori sita nel
Comune di Vita e di essere in cerca di un'occupazione lavorativa;
che a far data dal
2023 il ricorrente ha versato alla IG soltanto la somma di Euro 150,00 a titolo di contributo di mantenimento e non ha mai contribuito alle spese extra;
che nel mese di marzo i genitori della medesima, stante il divieto di incontro tra il ricorrente e la resistente, hanno accompagnato la IG dal padre, ma la NO ha rifiutato di stare da sola con il padre;
ha adito questo Tribunale chiedendo: “Rigettare la richiesta di affidamento condiviso della NO come richiesta dal ricorrente e conseguentemente disporre l'affido esclusivo della NO in favore Persona_1
della madre , garantendo e regolamentando il diritto di visita del Controparte_1
padre in un ambiente protetto ed alla presenza dei servizi sociali, secondo le
2 modalità e i tempi che verranno stabiliti dal Tribunale;
Onerare il SI.
[...]
al pagamento di un assegno mensile pari ad € 300,00, da versare alla Parte_1
SI.ra , per il mantenimento della IG NO , da Controparte_1 Persona_1
corrispondere entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese e da rivalutare annualmente, oltre al pagamento delle spese straordinarie ed occorrenti a cui il SI.
non ha mai contribuito, nonché, gli arretrati dovuti da ottobre 2023 fino ad Pt_1 oggi;
Con vittoria di spese e competenze legali”.
3) All'udienza del 03/02/2025, i procuratori delle parti hanno chiesto che il Tribunale prenda atto dell'accordo sottoscritto tra le parti in data 20 settembre 2024, e hanno chiesto pertanto di disciplinare i rapporti tra i genitori e la IG NO per come di seguito indicato:
“
1. Il SI. dovrà versare in favore della SI.ra Parte_1 Controparte_1
l'importo di € 250,00 mensili, entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di assegno per il mantenimento della IG NO , oltre alla rivalutazione annuale in base agli Per_1
indici ISTAT come per legge;
2. Le spese straordinarie restano a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e ciò nel rispetto del protocollo vigente presso il Tribunale di Marsala;
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3. L'Assegno unico e universale per i figli a carico dovrà essere corrisposto interamente in favore della SI.ra , per cui il SI. dovrà impegnarsi alla Controparte_1 Pt_1 firma dei documenti necessari ed occorrenti, compresa l'eventuale rinuncia in favore della SI.ra ; CP_1
4. Affidamento condiviso della IG NO , con collocamento presso la Per_1
residenza della madre e con facoltà del padre di tenere con sé la IG il sabato e la domenica, oltre al suo diritto di visita (festività, vacanze estive, ecc.) da disciplinare secondo i protocolli vigenti”.
Orbene, il Pubblico Ministero, notiziato della procedura, ha apposto il proprio visto in data 13/03/2024.
Tanto chiarito, le condizioni stabilite congiuntamente dalle parti non appaiono contrarie all'interesse della NO tenuto conto anche delle risultanze della consulenza tecnica
3 espletata che ha escluso profili di criticità attuali nella coppia con riferimento alla capacità genitoriale e alla condivisione di scelte nell'interesse della NO.
Il consulente tecnico d'ufficio ha evidenziato che le parti “stanno ricominciando una frequentazione e, procedendo per piccoli passi, stanno provando a vivere una genitorialità condivisa. Riescono a condividere momenti e spazi con la IG Per_1
che di questo ne giova ampiamente in termini di serenità. è una bambina Per_1 socievole ed amabile, non sembra avere risentito troppo delle vicende dell'ultimo anno
e, nonostante tutto, ha mantenuto un ottimo legame con il padre. Come coppia genitoriale entrambi hanno mostrato di possedere delle buone competenze, ognuno con la propria personalità ed esperienze, tenuto conto anche che il nell'ultimo periodo Pt_1 non ha potuto esercitare il proprio ruolo paterno in modo costante” e che il regime di affidamento più consono alle eSIenze della NO sia quello condiviso con domicilio prevalente presso l'abitazione della madre (v. pag. 12, relazione del CTU, depositata in data 22/01/2025).
Il consulente ha perciò espresso un parere positivo in ordine all'accordo raggiunto tra le parti ritenendolo “equilibrato soprattutto sotto il profilo della bigenitorialità”.
In considerazione della natura e dell'esito del procedimento, sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico delle parti in solido nei rapporti esterni con il CTU e ripartite al 50% tra le parti nei loro rapporti interni.
P. Q. M.
Il Tribunale, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
• prende atto dell'accordo raggiunto tra le parti riportato in parte motiva;
• compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
4 • pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico delle parti in solido nei rapporti esterni con il CTU e ripartite al 50% tra le parti nei loro rapporti interni.
Si comunichi.
Così deciso in Marsala, nella camera di conSIlio del 12 giugno 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dr.ssa Francescamaria Piruzza Dr. Francesco Paolo Pizzo
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