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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 51805/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Guido Marcelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 51805/2021 promossa da:
Parte_1
Con il patrocinio dell'avv. BONAFACCIA LORENZO
OPPONENTE contro
Controparte_1
Con il patrocinio dell'avv. LO PRESTI ANNA
OPPOSTO
E
1 CP_2
con il patrocinio dell'avv. SERGIO SIRACUSA
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
OGGETTO: opposizione a cartelle di pagamento ed iscrizioni ipotecarie
IN FATTO E IN DIRITTO
ha evocato innanzi a questo Tribunale e deducendo di aver scoperto Parte_1 CP_3 CP_2
a seguito di una visura l'esistenza di un fermo amministrativo su un'autovettura di sua proprietà per un presunto debito di oltre 250.000,00 euro nei confronti di Eseguito accesso al proprio CP_3
cassetto fiscale, aveva appreso dell'esistenza di n. 34 cartelle esattoriali e del proprio debito di euro
233.918,16, precisando che solo quattro delle predette cartelle erano sottratte alla “competenza” del
Giudice Ordinario (la n. 09720130221826043000, n. 09720160067766030000, n.
09720190018167859000 e n. 09720210037435809000).
All'esito di ulteriori verifiche presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di era inoltre CP_2
venuta a conoscenza dell'avvenuta iscrizione ipotecaria da parte dell'Agenzia delle Entrate, rispettivamente in data 28/10/2016 (comunicazione preventiva 09776201600009371000, del
27/08/2016) per € 89.427,85 ed in data 15/11/2019 (comunicazione preventiva
09776201800020212000 del 16/03/2019) per € 169.794,50.
Ha quindi dedotto che le dette cartelle, tutte riguardanti violazioni del codice della strada, non le erano mai state notificate, né lo erano i verbali di accertamento sottesi.
2 Assume dunque l'attrice la prescrizione del diritto dell'amministrazione alla riscossione delle sanzioni, il difetto di previa notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria e la mancata notifica dei verbali entro due anni dalla consegna del ruolo alla concessionaria della riscossione.
Ha infine concluso chiedendo, previo accertamento della mancata notifica dei verbali e delle cartelle,
l'annullamento dei verbali di accertamento e delle relative sanzioni amministrative, in subordine ha chiesto dichiararne la prescrizione delle sanzioni o ancora la decadenza dell' dal potere di CP_3
riscossione per decorrenza del termine biennale dalla consegna del ruolo, dichiarandosi altresì illegittime le iscrizioni ipotecarie.
Si è costituita in giudizio eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva per le questioni CP_3
non inerenti la notifica delle cartelle. Inoltre ha eccepito la tardività dell'opposizione per essere stata proposta oltre il termine perentorio di venti giorni previsto per le opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
Per due delle cartelle in esame ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere in quanto annullate ex D.L. n. 119/2018.
Quanto alle altre cartelle, ha dedotto che esse erano state tutte ritualmente notificate e che quindi l'opposizione doveva essere per tale parte respinta.
Si è costituita anche deducendo la genericità dell'opposizione in difetto di puntuale CP_2
indicazione delle cartelle impugnate e la regolare notifica dei verbali sottesi e concludendo per la declaratoria di nullità della domanda o il rigetto della medesima.
----------
Acquisito il DVD prodotto da e relativo alle notifiche dei verbali di accertamento CP_2
sottesi, la causa è pervenuta alla fase decisoria.
------------
Va dichiarata l'incompetenza di questo Tribunale a pronunciarsi sull'opposizione proposta dalla Pt_1
L'opponente assume di aver casualmente appreso, dapprima da una visura al PRA e quindi a seguito di accesso al proprio cassetto fiscale e poi di non meglio precisate “verifiche” presso la Conservatoria dei RR.II. di dell'esistenza di numerose cartelle di pagamento emesse nei suoi confronti per CP_2
3 verbali di accertamento di violazioni del codice della strada, nonché di due iscrizioni ipotecarie per euro 89.427,85 ed euro 169.794,50.
Ora va premesso, incidenter tantum, che in realtà dalla documentazione allegata risulta che la opponente ha appreso dell'esistenza delle cartelle dalla consultazione di estratti di ruolo forniti dall'Agenzia delle Entrate.
Occorre al riguardo rammentare che l'art. 3 bis del D.L. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla Legge n. 215/2021 ed entrato in vigore il 21.12.2021, ha modificato l'art. 12 del DPR. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), inserendo il comma 4 bis che recita: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma
4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n.
40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
Giova ancora considerare che di recente la Suprema Corte, pronunciando a Sezioni Unite con sentenza n. 26283/2022, ha statuito che in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del D.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione;
la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio.
4 Ciò nondimeno, a prescindere dal profilo del difetto di interesse ad agire che non può, se non appunto in via meramente incidentale, essere valutato in questa sede, osserva il Tribunale che competente a pronunciarsi in ordine all'opposizione proposta è il Giudice di Pace.
Infatti, le cartelle impugnate hanno ad oggetto il recupero di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada e la cognizione sull'opposizione a cartella esattoriale relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie riconducibili a violazioni al codice della strada, configurata come opposizione al precetto, spetta alla competenza del giudice di pace, avuto riguardo ai criteri di competenza per materia individuati dall'art. 22 - bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Cass. Sez.
3, Ordinanza n. 4022 del 18/02/2008) - e oggi dagli artt. 6 e 7 del Dlgs. 150/2011 e art. 204 bis codice della strada (cfr. anche Cass. Ord. n. 21914 del 2014; n. 6463/11, n. 24753/11). In altri termini l'attribuzione della competenza funzionale in capo al giudice di pace va individuata in relazione alla natura delle sanzioni, relative a violazioni al codice della strada, contenute nei verbali sottesi alle cartelle di pagamento impugnate.
Sul punto invero la S.C. ha statuito che “in tema di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie, la cognizione sulle opposizioni all'intimazione di pagamento per violazioni del codice della strada è devoluta alla competenza del giudice di pace in base ad un criterio composito che, ai sensi degli artt. 6
e 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, è individuato prioritariamente con riguardo alla materia e solo in via sussidiaria con riferimento al valore;
ne deriva l'assoluta irrilevanza del cumulo degli importi delle cartelle impugnate unitariamente dal debitore ingiunto, atteso che esso potrebbe comportare, in virtù degli artt. 10 e 104 c.p.c., la deroga esclusivamente alla competenza per valore, ma non anche a quella per materia, non dando luogo, così, ad una nuova controversia per la quale – in ragione della sommatoria di controversie tutte di competenza per materia del giudice di pace – torni ad essere rilevante il criterio della competenza per valore” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3156 del 07/02/2017).
Quanto poi all'impugnazione del preavviso d'iscrizione ipotecaria ai sensi dell'art. 77 del d.p.r. n. 602 del 1973 emesso sulla base di cartelle di pagamento relative a crediti per sanzioni pecuniarie irrogate per violazioni di norme del codice della strada, quando la parte deduca – come nel caso di specie - che tale atto costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del verbale di accertamento presupposto e contesti il fatto costitutivo del credito sanzionatorio, essa deve essere qualificata come opposizione cd. recuperatoria avverso il verbale di accertamento della violazione e rientra, pertanto, nella
5 competenza per materia del giudice di pace ai sensi dell'art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011
(Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20489 del 03/08/2018).
Il giudizio deve dunque essere rimesso per competenza al Giudice di Pace.
Le spese di questa fase sostenute da e vanno poste a carico dell'opponente in CP_3 CP_2
ragione della soccombenza, anche se attinente unicamente al profilo della competenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, pronunciando sull'appello, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
- dichiara la propria incompetenza funzionale in favore del Giudice di Pace;
- assegna all'opponente termine di giorni 30 per la riassunzione del giudizio avanti al giudice competente;
- condanna a rifondere i convenuti e le spese di fase sostenute che Parte_1 CP_3 CP_2
liquida, tenuto anche conto del valore della controversia, in euro 4000,00 per ciascuna parte, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, 3 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Guido Marcelli
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Guido Marcelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 51805/2021 promossa da:
Parte_1
Con il patrocinio dell'avv. BONAFACCIA LORENZO
OPPONENTE contro
Controparte_1
Con il patrocinio dell'avv. LO PRESTI ANNA
OPPOSTO
E
1 CP_2
con il patrocinio dell'avv. SERGIO SIRACUSA
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
OGGETTO: opposizione a cartelle di pagamento ed iscrizioni ipotecarie
IN FATTO E IN DIRITTO
ha evocato innanzi a questo Tribunale e deducendo di aver scoperto Parte_1 CP_3 CP_2
a seguito di una visura l'esistenza di un fermo amministrativo su un'autovettura di sua proprietà per un presunto debito di oltre 250.000,00 euro nei confronti di Eseguito accesso al proprio CP_3
cassetto fiscale, aveva appreso dell'esistenza di n. 34 cartelle esattoriali e del proprio debito di euro
233.918,16, precisando che solo quattro delle predette cartelle erano sottratte alla “competenza” del
Giudice Ordinario (la n. 09720130221826043000, n. 09720160067766030000, n.
09720190018167859000 e n. 09720210037435809000).
All'esito di ulteriori verifiche presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di era inoltre CP_2
venuta a conoscenza dell'avvenuta iscrizione ipotecaria da parte dell'Agenzia delle Entrate, rispettivamente in data 28/10/2016 (comunicazione preventiva 09776201600009371000, del
27/08/2016) per € 89.427,85 ed in data 15/11/2019 (comunicazione preventiva
09776201800020212000 del 16/03/2019) per € 169.794,50.
Ha quindi dedotto che le dette cartelle, tutte riguardanti violazioni del codice della strada, non le erano mai state notificate, né lo erano i verbali di accertamento sottesi.
2 Assume dunque l'attrice la prescrizione del diritto dell'amministrazione alla riscossione delle sanzioni, il difetto di previa notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria e la mancata notifica dei verbali entro due anni dalla consegna del ruolo alla concessionaria della riscossione.
Ha infine concluso chiedendo, previo accertamento della mancata notifica dei verbali e delle cartelle,
l'annullamento dei verbali di accertamento e delle relative sanzioni amministrative, in subordine ha chiesto dichiararne la prescrizione delle sanzioni o ancora la decadenza dell' dal potere di CP_3
riscossione per decorrenza del termine biennale dalla consegna del ruolo, dichiarandosi altresì illegittime le iscrizioni ipotecarie.
Si è costituita in giudizio eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva per le questioni CP_3
non inerenti la notifica delle cartelle. Inoltre ha eccepito la tardività dell'opposizione per essere stata proposta oltre il termine perentorio di venti giorni previsto per le opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
Per due delle cartelle in esame ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere in quanto annullate ex D.L. n. 119/2018.
Quanto alle altre cartelle, ha dedotto che esse erano state tutte ritualmente notificate e che quindi l'opposizione doveva essere per tale parte respinta.
Si è costituita anche deducendo la genericità dell'opposizione in difetto di puntuale CP_2
indicazione delle cartelle impugnate e la regolare notifica dei verbali sottesi e concludendo per la declaratoria di nullità della domanda o il rigetto della medesima.
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Acquisito il DVD prodotto da e relativo alle notifiche dei verbali di accertamento CP_2
sottesi, la causa è pervenuta alla fase decisoria.
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Va dichiarata l'incompetenza di questo Tribunale a pronunciarsi sull'opposizione proposta dalla Pt_1
L'opponente assume di aver casualmente appreso, dapprima da una visura al PRA e quindi a seguito di accesso al proprio cassetto fiscale e poi di non meglio precisate “verifiche” presso la Conservatoria dei RR.II. di dell'esistenza di numerose cartelle di pagamento emesse nei suoi confronti per CP_2
3 verbali di accertamento di violazioni del codice della strada, nonché di due iscrizioni ipotecarie per euro 89.427,85 ed euro 169.794,50.
Ora va premesso, incidenter tantum, che in realtà dalla documentazione allegata risulta che la opponente ha appreso dell'esistenza delle cartelle dalla consultazione di estratti di ruolo forniti dall'Agenzia delle Entrate.
Occorre al riguardo rammentare che l'art. 3 bis del D.L. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla Legge n. 215/2021 ed entrato in vigore il 21.12.2021, ha modificato l'art. 12 del DPR. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), inserendo il comma 4 bis che recita: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma
4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n.
40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
Giova ancora considerare che di recente la Suprema Corte, pronunciando a Sezioni Unite con sentenza n. 26283/2022, ha statuito che in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del D.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione;
la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio.
4 Ciò nondimeno, a prescindere dal profilo del difetto di interesse ad agire che non può, se non appunto in via meramente incidentale, essere valutato in questa sede, osserva il Tribunale che competente a pronunciarsi in ordine all'opposizione proposta è il Giudice di Pace.
Infatti, le cartelle impugnate hanno ad oggetto il recupero di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada e la cognizione sull'opposizione a cartella esattoriale relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie riconducibili a violazioni al codice della strada, configurata come opposizione al precetto, spetta alla competenza del giudice di pace, avuto riguardo ai criteri di competenza per materia individuati dall'art. 22 - bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Cass. Sez.
3, Ordinanza n. 4022 del 18/02/2008) - e oggi dagli artt. 6 e 7 del Dlgs. 150/2011 e art. 204 bis codice della strada (cfr. anche Cass. Ord. n. 21914 del 2014; n. 6463/11, n. 24753/11). In altri termini l'attribuzione della competenza funzionale in capo al giudice di pace va individuata in relazione alla natura delle sanzioni, relative a violazioni al codice della strada, contenute nei verbali sottesi alle cartelle di pagamento impugnate.
Sul punto invero la S.C. ha statuito che “in tema di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie, la cognizione sulle opposizioni all'intimazione di pagamento per violazioni del codice della strada è devoluta alla competenza del giudice di pace in base ad un criterio composito che, ai sensi degli artt. 6
e 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, è individuato prioritariamente con riguardo alla materia e solo in via sussidiaria con riferimento al valore;
ne deriva l'assoluta irrilevanza del cumulo degli importi delle cartelle impugnate unitariamente dal debitore ingiunto, atteso che esso potrebbe comportare, in virtù degli artt. 10 e 104 c.p.c., la deroga esclusivamente alla competenza per valore, ma non anche a quella per materia, non dando luogo, così, ad una nuova controversia per la quale – in ragione della sommatoria di controversie tutte di competenza per materia del giudice di pace – torni ad essere rilevante il criterio della competenza per valore” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3156 del 07/02/2017).
Quanto poi all'impugnazione del preavviso d'iscrizione ipotecaria ai sensi dell'art. 77 del d.p.r. n. 602 del 1973 emesso sulla base di cartelle di pagamento relative a crediti per sanzioni pecuniarie irrogate per violazioni di norme del codice della strada, quando la parte deduca – come nel caso di specie - che tale atto costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del verbale di accertamento presupposto e contesti il fatto costitutivo del credito sanzionatorio, essa deve essere qualificata come opposizione cd. recuperatoria avverso il verbale di accertamento della violazione e rientra, pertanto, nella
5 competenza per materia del giudice di pace ai sensi dell'art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011
(Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20489 del 03/08/2018).
Il giudizio deve dunque essere rimesso per competenza al Giudice di Pace.
Le spese di questa fase sostenute da e vanno poste a carico dell'opponente in CP_3 CP_2
ragione della soccombenza, anche se attinente unicamente al profilo della competenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, pronunciando sull'appello, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
- dichiara la propria incompetenza funzionale in favore del Giudice di Pace;
- assegna all'opponente termine di giorni 30 per la riassunzione del giudizio avanti al giudice competente;
- condanna a rifondere i convenuti e le spese di fase sostenute che Parte_1 CP_3 CP_2
liquida, tenuto anche conto del valore della controversia, in euro 4000,00 per ciascuna parte, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, 3 gennaio 2025
Il Giudice
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