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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 07/02/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Brindisi Sezione civile
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in funzione di Giudice di appello, in persona del Giudice, Roberta Marra, coadiuvato nell'ambito dell'Ufficio del Processo dal Giudice Onorario, Lavinia Gala, in esito alla udienza del 7.02.2025 ha emesso la seguente ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1262/ 2023 R. G. tra
(cf: ), (cf: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), in proprio e nella qualità di esercenti la potestà sui tre figli minori, C.F._2 [...]
(cf: ), (cf: Persona_1 C.F._3 Parte_3
), (cf: ), rappresentati e difesi C.F._4 Parte_4 C.F._5 dall'Avv. Eleonora Privitera del Foro di Catania presso il cui Studio in Catania via G. Leopardi 103 sono elettivamente domiciliati,
appellanti contro
(p.iva ), in persona del l.r.p.t. sede secondaria Italia, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Castioni del Foro di Verona presso il cui Studio in Verona via A. Righi 2 è elettivamente domiciliata, appellata
e contro
(p.iva: ), in persona del l.r.p.t. sede secondaria Italia, Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Castioni del Foro di Verona presso il cui Studio in Verona via A. Righi 2 è elettivamente domiciliata,
appellata terza intervenuta volontaria
*****
Motivi della decisione
Gli appellanti hanno impugnato la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Brindisi, chiedendone la revoca, eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'intervento volontario spiegato da , lamentando poi il rigetto della richiesta di integrale rimborso della spesa CP_2
1 sostenuta per l'acquisto di biglietti aerei poi cancellati, della domanda di riconoscimento dell'ulteriore indennizzo e del danno da svalutazione monetaria, nonché contestando la deliberata compensazione delle spese di lite.
Costituiti ritualmente entrambi gli appellati, essi hanno rilevato la piena legittimazione dell'interventrice e l'inaccoglibilità dei motivi di appello, attesa la completa conformazione della appellata alla normativa vigente. Comparse le parti alla udienza del 15.12.2023, la causa è stata rinviata per la discussione con assegnazione di termini per note. Gli appellanti hanno conclusivamente richiesto che fosse annullata o revocata la sentenza impugnata e che fosse dichiarata l'inammissibilità dell'intervento volontario spiegato da;
nel merito, che fosse accertata e Controparte_3 dichiarata la risoluzione del contratto stipulato dalle parti per l'inadempimento contrattuale della;
conseguentemente che solidalmente Controparte_1 Controparte_1
e fossero condannate al pagamento in favore degli appellanti, in Controparte_3 virtù della risoluzione e/o comunque a titolo di risarcimento del danno e/o quale compensazione pecuniaria ai sensi dell'art. 7 del Reg Ce 261/04: la somma di 1.010,00 euro quale rimborso del biglietto non utilizzato;
la compensazione pecuniaria di 250,00 euro ciascuno per il volo di andata, pari a complessivi 1.250,00 euro, tutto oltre interssi e rivalutazione monetaria;
con condanna solidale di e alla rifusione delle Controparte_1 Controparte_3 spese, diritti ed onorari di entrambi i giudizi nonché al risarcimento del danno per responsabilità ex art. 96 c.p.c.,ù
Parte appellata ha invece chiesto che fosse dichiarata l'ammissibilità dell'intervento spiegato da e che fosse rigettato l'appello in quanto inammissibile e/o Controparte_2 infondato e/o comunque inaccoglibile per le ragioni esposte in atti e per l'effetto confermare la sentenza di prime cure;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa, oltre ad accessori come per legge, del presente grado di giudizio.
L'appellata interventrice volontaria ha svolto le medesime difese e formulato le medesime richieste.
Preliminarmente, va rilevato che i termini e le condizioni contrattuali di trasporto della compagnia aerea sono stati predisposti unilateralmente da quest'ultima ed accettati dai passeggeri, per il tramite dell'agenzia intermediaria, al momento della prenotazione. Essi vengono richiamati dal Doc. 2 fasc. primo grado , essendo anche evincibili per fatto notorio dal sito internet CP_2 ufficiale della società.
In particolare, la clausola 1.1) Volare con detta specificamente che <Quando si CP_3 prenota un volo con la prenotazione e il contratto intercorrono tra il cliente e CP_3 [...]
.>, precisando nella clausola 1.2) a seguire che Controparte_3 operato da una delle tre compagnie aeree operative riportate di seguito, che appartengono al nostro gruppo ….se il numero del volo inizia con:… EJU, il volo sarà di norma gestito da
[...]
, con sede legale all'indirizzo Wagramer Straße 19, 1220 Vienne, Austria, Controparte_1
(IVA n. AT >. Riprovano tale pacifica circostanza, la email del 16.03.2021 (dep. da C.F._6
) e la pec del 27.07.2021 (dep. dagli attori) inviate ad Avv. Barletta prima della CP_2 iniziativa giudiziaria da e da ovvero da indirizzi riferibili Email_1 Email_2 ad , come è anche apprensibile dal sito internet. CP_2
Ricorre pertanto la fattispecie di accordo commerciale di collaborazione, denominato code- sharing, tramite il quale le due compagnie, in questo caso appartenenti allo stesso gruppo, condividono il volo la cui gestione è offerta dal vettore operativo, denominato operating/actual carrier, parallelamente sussistendo l'impegno contrattuale tra il vettore contrattuale, c.d. contracting/marketing carrier, e l'utente-passeggero e/o mittente. La normativa di riferimento si rintraccia nel vigore della Convenzione di Montreal, cui anche l'art. 17.2 delle Generali Condizioni di Contratto fa richiamo espresso per la CP_2 responsabilità nel trasporto internazionale, che all'art. 39 individua il vettore contraente nel soggetto che stipula l'accordo di trasporto con l'utente ed il vettore di fatto nel soggetto che, dietro
2 autorizzazione del primo, esegue il trasporto convenuto. A loro volta, i successivi artt. 40, 41, 45 della Convenzione sanciscono il principio della responsabilità solidale tra i due vettori, riconoscendo agli utenti la facoltà di agire discrezionalmente e indifferentemente contro l'uno o l'altro entro i limiti della responsabilità vettoriale, alternativamente o cumulativamente.
La domanda, peraltro, concerne la risoluzione del contratto intercorso in ragione della cancellazione dei voli in andata e ritorno da parte della compagnia contraente, con conseguente richiesta di rimborso e di compensazione, senza che mai si siano mai concretizzate attività esecutive del trasporto in capo alla vettrice operativa del cui servizio i passeggeri risultavano essere stati preventivamente informati ai sensi art. 943 cod. nav.. Va, in definitiva, affermato che l'intervento volontario di è pienamente ammissibile CP_2 risultando anch'essa legittimata e titolare nel merito della posizione dedotta.
Nel merito, è pacificamente documentato che la prenotazione dei voli a/r del 27.06.2020 e del 01.07.2020, contrassegnata dal n.ro KI3GR7N fornito da per un costo totale pari ad euro CP_2
786,61, sia stata effettuata per il tramite di con sede in Trepuzzi (LE) indicandosi quale riferimento di contatto la agente (si cfr. email del 14.12.2019 e Doc. 1 dep. Testimone_1 da . All'uopo, va dunque precisato che la prenotazione è avvenuta secondo la clausola 1.3) CP_2 delle condizioni contrattuali previste da (. Inoltre, è possibile prenotare tramite CP_2
Agenti. In caso di prenotazione tramite un Agente, questo potrebbe essere registrato come persona che ha effettuato la prenotazione e, di conseguenza, essere responsabile nei confronti del cliente, come delineato nella sezione 3.6.>). Risulta, infatti, essere stata inoltrata dalla agente la email del 12.06.2020 (in Doc. Tes_1
3 con richiesta di rilascio di buono (c.d. voucher) per conto della famiglia in esito CP_2 Pt_1 alla avvenuta cancellazione. Tale circostanza conferma sia il riferimento di contatto per conto dei passeggeri in capo alla comunicato alla compagnia all'atto di prenotazione, sia la Tes_1 conoscenza da parte dell'agente della revoca dei voli in data pregressa, o perlomeno corrispondente, alla domanda del buono, di contro alla asserzione attorea che la indica risalente al 18.06.2020 (si v. email Avv. Barletta dep da e su cui difetta diversa specifica prova ai sensi dell'art. 2697 CP_2
c.c.. E' altresì assente la dimostrazione del concreto pagamento di euro 1.010,00 corrispondente, secondo affermazione attorea, al prezzo dei biglietti comprensivo delle commissioni di agenzia per la prenotazione per una maggiore differenza di euro 223,39 rispetto alle risultanze documentate pari ad euro 786,61, riconosciute in primo grado. E' versato in atti, invero, il contratto del pacchetto turistico per l'ammontare complessivo di euro 5.762,52 (in Doc. 4 fasc. attore) che include la ulteriore e facultata soluzione da parte dei clienti di copertura assicurativa del viaggio con la compagnia Zurich. Va rilevato che ai sensi del DL 16 maggio 2020 n. 33 art. 1 co. erano vietati sino al 2 giugno 2020 “ gli spostamenti da e per l'estero, con mezzi di trasporto pubblici e privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute o negli ulteriori casi individuati con provvedimenti adottati …” e che l'epoca della cancellazione risale al giugno 2020 nella sopravvenienza del DPCM 11 giugno 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 11.06.2020. L'art. 6 co. 1 lett. a) del citato DPCM ha escluso misure di contenimento a partire dal 3 giugno 2020 per gli spostamenti entro gli Stati membri dell'Unione Europea, “fatte salve le limitazioni disposte per specifiche aree del territorio nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 33 del 2020, nonché le limitazioni disposte in relazione alla provenienza da specifici Stati e territori ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 33 del 2020”. Sicchè, stando alla suindicata email del 12.06.2020 con la quale l'agente richiese il Tes_1 rilascio dei buoni ed in carenza di prova certa da parte della Compagnia che la comunicazione di
3 cancellazione fosse avvenuta effettivamente entro l'11 giugno 2020, ovvero ancora in pendenza di rigido divieto sugli spostamenti non necessari a causa dell'emergenza pandemica, va affermato che l'annullamento dei voli a/r Italia-Francia è stato il risultato di una scelta della società contraente dettata da ragione interne di carattere economico-strategico.
In punto di diritto al rimborso e alla eventuale compensazione in favore del passeggero, va richiamata la disciplina di cui al Regolamento n. 261/2004 artt. 5, 7, 8 da coniugarsi, in termini di compatibilità applicativa rispetto alla prevalenza comunitaria, alla speciale disciplina promulgata per fronteggiare l'emergenza DL n. 18 del 17 marzo 2020, art. 88 bis co. 3-4-11-12, come mod. da art 182 co. 3 bis della legge di conversione del DL 34/ 2020.
Queste ultime norme consentono al vettore, per le cancellazioni di titoli di viaggio con effetto dal 11.03.2020 al 30.09.2020, la sostituzione del rimborso con emissione di voucher di importo pari al dovuto per durata di validità di 18 mesi, da applicarsi anche a quelli già emessi alla data del 19 luglio 2020 (giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta ufficiale del testo di conversione in Legge del d.l. n.34/2020). In particolare, inoltre, per i voucher per il trasporto aereo, ferroviario, marittimo (incluse acque interne) e terrestre, sempre se non utilizzati, è consentito il diritto al rimborso in denaro già decorsi 12 mesi dall'emissione del voucher, dovendo il vettore provvedervi entro 14 giorni dalla richiesta presentata dal detentore.
In tema di conciliabilità della regolamentazione EU con la legge nazionale citata concernente i voucher di viaggio emessi su preferenza della compagnia aerea, va rammentato che già il DL 34/ 2020, come convertito, si sia adeguato alla successiva raccomandazione UE del 13 maggio 2020 n. 648 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 151 del 14.05.2020 Serie L), rimanendo fermo, in linea a questa, il diritto al rimborso di cui al Regolamento EU ove richiesto dall'utente (“La presente raccomandazione ha ad oggetto i buoni che i vettori o gli organizzatori possono proporre ai passeggeri e ai viaggiatori, ferma restando la loro volontaria accettazione, come alternativa al rimborso in denaro nelle circostanze seguenti: a) in caso di cancellazione, a partire dal 1 marzo 2020, da parte del vettore o dell'organizzatore per motivi legati alla pandemia di Covid-19, nel quadro delle seguenti disposizioni:…”).
Nella fattispecie in esame, va segnalato che l'agente aveva formulato in data 12.06.2020 richiesta di rilascio del buono pari al prezzo dei voli, così rappresentando tale opzione per conto dei passeggeri, e che, pur essendo stato emesso dalla Compagnia correttamente entro i 14 gg successivi, ovvero il
19.06.2020, il voucher per 797,69 euro, con scadenza al 18.06.2021 (in Doc. 1 fasc. CP_2 confermato dalla sua email del 18.03.2021 diretta all'agenzia ), sia stato Email_3 successivamente offerto il rimborso, rigettato dagli attori che hanno invece promosso il giudizio in primo grado, poco prima dello spirare del termine di validità annuale del buono (si cfr. email CP_2 ad Avv. Barletta del 16.03.2021). La raccomandazione UE citata, al par. “Caratteristiche raccomandate dei buoni” punto 3, suggerisce che, superato il periodo minimo di validità dei 12 mesi, sia consentito l'automatico rimborso in caso di mancato riscatto (: “I buoni dovrebbero avere un periodo minimo di validità di 12 mesi. Fatto salvo il punto 5, i vettori e gli organizzatori dovrebbero automaticamente rimborsare ai passeggeri o ai viaggiatori l'importo del buono in questione entro 14 giorni dalla relativa data di scadenza, se il buono non è stato riscattato”).
Nella fattispecie, in definitiva, anche a voler considerare la assenza di prova sulla impossibilità della prestazione per via delle ripercussioni derivanti dalla pandemia e divieti normativi di spostamento venuti meno con il DPCM 11.06.2020, dunque nel medesimo giorno della cancellazione comunque provata dalla comunicazione di agenzia del 12.06.2020, l'applicazione del solo Reg. UE comporterebbe in ogni caso in favore degli appellanti il solo rimborso in denaro del voucher pari ad euro 797,69 per via del suo mancato riscatto entro l'anno giustificato dalla iniziativa giudiziaria.
4 Circa le commissioni di agenzia, pure richieste in ripetizione dagli attori e su cui è assente specifico dettaglio documentale probatorio, appare improprio il richiamo alla pronuncia Corte Europea di
Giustizia – Ottava Sezione del 12 settembre 2018 nella causa C-601/17 poiché essa, in linea ai principi di generale tutela del passeggero, non riconosce sic et sempliciter il rimborso della commissione, pur qualificandola come componente del prezzo di rimborso, ma la sottopone a
“taluni limiti, tenuto conto degli interessi dei vettori aerei che essa mette in discussione”, in particolare significando la necessaria preventiva autorizzazione del vettore rispetto a voci aggiuntive sul costo del biglietto.
Quanto, invece, al diritto di compensazione, dettato dall'art. 5 Reg. EU n. 261/2004 in ipotesi di cancellazione del volo, va considerato che sul punto nulla riporta la speciale normativa nazionale citata e che, pertanto, esso debba essere escluso attesa l'inimputabilità dell'inadempimento alla compagnia a causa dell'emergenza.
Tuttavia, anche a voler prescindere da tale considerazione, essendovi prova sulla conoscenza di avvenuta cancellazione già al 12.06.2020 rispetto alla prima data di volo del 27.06.2020, ovvero in uno spazio temporale di gg. 15 prima della partenza, il riconoscimento di tale ulteriore diritto sarebbe in ogni caso non accoglibile in base all'art. 5 co. 1 lett. i) Reg. EU cit. che espressamente lo elide nell'ipotesi in cui il vettore abbia informato della cancellazione “almeno due settimane prima dell'orario di partenza previsto”.
La richiesta del buono avanzata nella email del 12.06.2020, invero, dimostra la consapevolezza in capo ai passeggeri della avvenuta cancellazione, salvo prova contraria, non fornita in questo giudizio e salvo ogni diritto di rivalsa nei confronti della agenzia di viaggi.
Tale ultima circostanza assume, quindi, carattere fattuale assorbente rispetto all'orientamento citato -Corte di Giustizia Europea, sentenza 11 maggio 2017, Sezione Ottava, causa C-302/16- che ricomprende, in applicazione del Reg. UE 261/2004 sull'indennizzo a carico del vettore operativo, anche il caso in cui il contratto di trasporto sia stato stipulato per il tramite di terzo, quale è l'agenzia viaggi, e quest'ultima, pur avendo ricevuto tempestiva comunicazione, non ne abbia informato l'utente interessato entro le due settimane di anticipo. In ultimo, non ricorre danno da svalutazione monetaria a fronte di debito di valuta, né risultano provate voci ulteriori di danno sofferto e corretta si rivela la compensazione sulle spese di giudizio di primo grado a fronte dell'esito parziale cui la sentenza è pervenuta rispetto al petitum.
Per le motivazioni suesposte, viene rigettato l'appello con compensazione delle spese anche del presente grado di giudizio in ragione delle questioni in diritto affrontate soggette alla novità delle recenti normative sopravvenute ed alla loro interpretazione da essere orientata in conformità alle preesistenti regole comunitarie in materia.
Sussistono tuttavia i presupposti per la condanna dell'appellante soccombente al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, co. I quater, del DPR 115/2002, come modificato dall'art.1, comma XVII, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, applicabile ai giudizi iniziati dal trentesimo successivo alla data di entrata in vigore della legge.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
rigetta l'appello di Parte_5 Parte_2 Persona_1
, nei confronti di
[...] Parte_3 Parte_4 Controparte_1 ed;
[...] Controparte_3
5 per l'effetto, conferma la sentenza n. 1363/ 2022 Reg. Sent. pronunciata dal Giudice di Pace di Brindisi il 29.09.2022 nel procedimento contrassegnato dal n.ro 2700/2021 R.G.;
compensa le competenze di giudizio tra le parti.
Sentenza pubblicata mediante lettura in aula ed allegazione a verbale.
Brindisi, 7 febbraio 2025
Il Giudice
Roberta Marra
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