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Ordinanza 11 aprile 2025
Ordinanza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, ordinanza 11/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. C.C. n. 306-1/2025
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice Istruttore, Dott. Dario Albergo,
rilevata la tempestiva costituzione nel subprocedimento del creditore opposto, che domanda il rigetto dell'istanza di sospensiva;
rilevato il deposito di note scritte ad opera delle parti, con cui esse insistono nelle rispettive e contrapposte posizioni:
sciogliendo la riserva automaticamente assunta alla scadenza ex art. 127-ter del 09.04.2025 per il deposito di note scritte sostitutive d'udienza; rilevato, quanto all'istanza di sospensiva della provvisoria esecuzione ex art. 649 c.p.c., che tale articolo richiede la sussistenza di “gravi motivi” quale parametro per l'esercizio del potere discrezionale del Giudice Istruttore di sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto;
ritenuto che i suddetti gravi motivi devono riscontrarsi in una valutazione che presuppone una indagine avente ad oggetto la probabile fondatezza dell'opposizione, tale da far presumere che l'esecuzione del decreto impugnato possa cagionare all'opponente un danno ingiusto, tenuto conto della mancanza originaria o sopravvenuta delle ragioni di credito poste alla base del titolo opposto
(cfr. Trib. Perugia Sez. 2, 02.10.2020; Trib Modena, Sez. 1, 26.01.2014);
considerato che:
a) quanto al primo motivo di opposizione, la produzione originaria degli avvisi di cessione in GURI in relazione alle varie cessioni in blocco avutesi prima della cessione all'odierna creditrice, indicanti con un importante grado di dettaglio l'oggetto della cessione (in particolare la prima cessione, e poi per rimando le altre, cfr. all. 7-8-9 al ricorso monitorio, cfr. Cass. Civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 31188 del 29/12/2017 (Rv. 646585 – 01); Cass. Civ.
Sez 3 – Ordinanza n. 15884 del 13/06/2019; Cass. Civ. Sez. 1 – Ordinanza n. 5617 del
28/02/2020; Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 4277 del 10/02/2023 (Rv. 666807 - 02); ma cfr. anche più di recente Cass. Civ. Sez. 1, Ordinanza n.13289 del 14/05/2024 e Cass. Civ. Sez.
3, Ordinanza n. 29872 del 20/11/2024), unitamente alla produzione originaria della comunicazione di cessione (ricevuta dall'interessata per compiuta giacenza) in favore dell'odierna creditrice, al cui interno si ha anche dichiarazione della cedente AT (cfr. all. 11 al fascicolo monitorio), ed ancora unitamente alla produzione in sede di presente subprocedimento di tutti i contratti di cessione (cfr. all. 6-7-8-9 alla memoria di costituzione), rendono inverosimile, allo stato degli atti, una sua valutazione di fondatezza;
b) quanto al secondo motivo di opposizione, il consolidato orientamento giurisprudenziale, sia di legittimità (cfr. Cass. Civ. Cass. Civ. Sez. 1 -, Sentenza n. 39169 del 09/12/2021 (Rv.
663425 - 01); Cass. Civ. Sez. 1 -, Ordinanza n. 4597 del 14/02/2023 (Rv. 666991 - 01) sia di merito (cfr. C. App. Milano 08.10.2024 n. 2643; Trib. Lamezia Terme 26.07.2024 n. 716;
1 Trib. Roma 26.06.2024 n. 10941; Trib. Firenze 01.03.2023 n. 612; Trib. Tivoli 10.01.2023
n.4; Trib. Ancona 21.03.2022; Trib. Castrovillari 16.09.2021 n. 949; Trib. Bologna,
05.03.2021 n. 498; Trib. Catania, 21.09.2020 n. 3033; Corte di Appello di Torino, 28.01.2020; ed in precedenza altresì Trib. Monza 13.12.2016,) per cui la mancata o discorde quantificazione del TAEG/ISC non è suscettibile di determinare alcuna invalidità del contratto di mutuo, né tantomeno della sola clausola relativa agli interessi, appare prima facie depotenziare il fondamento dello stesso;
ritenuto conseguentemente che allo stato, dunque, non appare sussistere fumus di fondatezza dell'opposizione;
ritenuto altresì, che su un eventuale periculum, non vengono addotte ragioni particolari ulteriori, se non che esso sarebbe in re ipsa; ritenuto dunque che non sussistano i gravi motivi richiesti dall'art. 649 c.p.c. ai fini della sospensiva;
ritenuto che
, trattandosi di un subprocedimento in corso di causa, eventuali spese vanno rimesse al merito;
P.Q.M.
1) RIGETTA l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 649 c.p.c.;
2) SPESE al merito;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Caltanissetta, 11.04.2025
Il Giudice Istruttore
Dario Albergo
2
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice Istruttore, Dott. Dario Albergo,
rilevata la tempestiva costituzione nel subprocedimento del creditore opposto, che domanda il rigetto dell'istanza di sospensiva;
rilevato il deposito di note scritte ad opera delle parti, con cui esse insistono nelle rispettive e contrapposte posizioni:
sciogliendo la riserva automaticamente assunta alla scadenza ex art. 127-ter del 09.04.2025 per il deposito di note scritte sostitutive d'udienza; rilevato, quanto all'istanza di sospensiva della provvisoria esecuzione ex art. 649 c.p.c., che tale articolo richiede la sussistenza di “gravi motivi” quale parametro per l'esercizio del potere discrezionale del Giudice Istruttore di sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto;
ritenuto che i suddetti gravi motivi devono riscontrarsi in una valutazione che presuppone una indagine avente ad oggetto la probabile fondatezza dell'opposizione, tale da far presumere che l'esecuzione del decreto impugnato possa cagionare all'opponente un danno ingiusto, tenuto conto della mancanza originaria o sopravvenuta delle ragioni di credito poste alla base del titolo opposto
(cfr. Trib. Perugia Sez. 2, 02.10.2020; Trib Modena, Sez. 1, 26.01.2014);
considerato che:
a) quanto al primo motivo di opposizione, la produzione originaria degli avvisi di cessione in GURI in relazione alle varie cessioni in blocco avutesi prima della cessione all'odierna creditrice, indicanti con un importante grado di dettaglio l'oggetto della cessione (in particolare la prima cessione, e poi per rimando le altre, cfr. all. 7-8-9 al ricorso monitorio, cfr. Cass. Civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 31188 del 29/12/2017 (Rv. 646585 – 01); Cass. Civ.
Sez 3 – Ordinanza n. 15884 del 13/06/2019; Cass. Civ. Sez. 1 – Ordinanza n. 5617 del
28/02/2020; Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 4277 del 10/02/2023 (Rv. 666807 - 02); ma cfr. anche più di recente Cass. Civ. Sez. 1, Ordinanza n.13289 del 14/05/2024 e Cass. Civ. Sez.
3, Ordinanza n. 29872 del 20/11/2024), unitamente alla produzione originaria della comunicazione di cessione (ricevuta dall'interessata per compiuta giacenza) in favore dell'odierna creditrice, al cui interno si ha anche dichiarazione della cedente AT (cfr. all. 11 al fascicolo monitorio), ed ancora unitamente alla produzione in sede di presente subprocedimento di tutti i contratti di cessione (cfr. all. 6-7-8-9 alla memoria di costituzione), rendono inverosimile, allo stato degli atti, una sua valutazione di fondatezza;
b) quanto al secondo motivo di opposizione, il consolidato orientamento giurisprudenziale, sia di legittimità (cfr. Cass. Civ. Cass. Civ. Sez. 1 -, Sentenza n. 39169 del 09/12/2021 (Rv.
663425 - 01); Cass. Civ. Sez. 1 -, Ordinanza n. 4597 del 14/02/2023 (Rv. 666991 - 01) sia di merito (cfr. C. App. Milano 08.10.2024 n. 2643; Trib. Lamezia Terme 26.07.2024 n. 716;
1 Trib. Roma 26.06.2024 n. 10941; Trib. Firenze 01.03.2023 n. 612; Trib. Tivoli 10.01.2023
n.4; Trib. Ancona 21.03.2022; Trib. Castrovillari 16.09.2021 n. 949; Trib. Bologna,
05.03.2021 n. 498; Trib. Catania, 21.09.2020 n. 3033; Corte di Appello di Torino, 28.01.2020; ed in precedenza altresì Trib. Monza 13.12.2016,) per cui la mancata o discorde quantificazione del TAEG/ISC non è suscettibile di determinare alcuna invalidità del contratto di mutuo, né tantomeno della sola clausola relativa agli interessi, appare prima facie depotenziare il fondamento dello stesso;
ritenuto conseguentemente che allo stato, dunque, non appare sussistere fumus di fondatezza dell'opposizione;
ritenuto altresì, che su un eventuale periculum, non vengono addotte ragioni particolari ulteriori, se non che esso sarebbe in re ipsa; ritenuto dunque che non sussistano i gravi motivi richiesti dall'art. 649 c.p.c. ai fini della sospensiva;
ritenuto che
, trattandosi di un subprocedimento in corso di causa, eventuali spese vanno rimesse al merito;
P.Q.M.
1) RIGETTA l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 649 c.p.c.;
2) SPESE al merito;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Caltanissetta, 11.04.2025
Il Giudice Istruttore
Dario Albergo
2