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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 20/02/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro, all'udienza del 20 febbraio 2025 ha pronunciato, mediante lettura contestuale del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2847/2024 r.g. e vertente
tra
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Messina presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Francesco Micali che la rappresenta e difende per procura in atti,
ricorrente
e
(c.f. , con sede a Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato a Messina presso la sede dell'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso dall'avv. Michela Foti del ruolo professionale per procura in atti,
resistente oggetto: assegno di invalidità civile – fase di opposizione ATP.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 18 ottobre 2022 , lamentando l'ingiusto rigetto della Parte_1
domanda presentata in via amministrativa, proponeva istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio delle condizioni sanitarie previste per il godimento dell'assegno di invalidità civile, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. (proc. n. 5712/2022 r.g.). Nella resistenza dell'Istituto veniva disposta ed espletata c.t.u. che accertava una invalidità del 40%, inferiore al minimo di legge (74%). La ricorrente contestava tempestivamente le risultanze suindicate e nei successivi trenta giorni, il 23 maggio 2024, proponeva ricorso per insistere nel riconoscimento del dedotto status e ottenere la condanna dell'Istituto al pagamento dell'assegno.
Nella resistenza dell' , udita la discussione delle parti all'udienza odierna la causa viene CP_1
trattenuta in decisione. 2.- Occorre premettere che l'oggetto del giudizio di opposizione non è il diritto alla prestazione, ma sempre e soltanto il riconoscimento del requisito sanitario (v. da ultimo Cass. n. 30926/2022).
Invero nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222/1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, u.c., c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici. Resta quindi avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi “extrasanitari” (se non ai limitati fini della verifica dell'interesse ad agire) e, quindi, anche il potere del giudice di emettere sentenza di accertamento del diritto e di condanna alla prestazione
(v. in termini Cass. n. 31164/2022).
3.- Nel merito, non vi è ragione per disattendere le conclusioni persuasivamente motivate del consulente nominato nell'ambito dell'a.t.p..
Invero, i motivi di opposizione consistono sostanzialmente in una diversa valutazione delle certificazioni sanitarie già prodotte e da questi analiticamente esaminate.
Il dr. ha infatti rilevato che la ricorrente è affetta da “Allegata trombocitopenia di recente Per_1
riscontro in esclusiva terapia antiaggregante (9322). Esiti di pregressa mastoplastica additiva bilaterale.
Note spondilosiche (7008), Note ansioso-depressive (2204).” precisando che “In base alla diagnosi di cui sopra e riguardo soprattutto ai quesiti medico-legali che si é chiamati ad accertare, si ritiene che alla ricorrente non competa l'assegno ordinario di invalidità, poiché non sussistono, secondo i Parte_1
più recenti requisiti di legge, infermità e/o difetti fisici che le danno diritto a quanto richiesto.
La patologia psichica è di non significativa entità ed in qualsiasi caso beneficia dei trattamenti psico- farmacologici che la donna assumerebbe.
La trombocitopenia è in esclusiva terapia antiaggregante e non ha dato luogo in atto ad alcuna evoluzione clinica maligna.
Per tali motivi, in accordo con la competente commissione, le patologie presentate dalla non Pt_1
assumono connotazioni di gravità tali da potere affermare che la stessa possegga i requisiti sanitari per accedere al beneficio richiesto.
La percentuale di invalidità, applicando la cd. formula riduzionistica o formula scalare di Balthazard
è del 40%.”.
Ha inoltre precisato, in risposta ai rilievi, che “… la patologia psichica è di non significativa entità ed in qualsiasi caso beneficia dei trattamenti psico-farmacologici che la donna assumerebbe, potendosi valutare la donna come affetta esclusivamente da “Note ansioso-depressive” e non certamente di “Depressione endoreattiva grave” come certificato dallo specialista privato, dottoressa (la Per_2
sussistenza di tale patologia avrebbe un significato assolutamente diverso nella quotidianità di vita della
, elemento che non è, in alcun modo emerso, durante la valutazione terza di CTU). Discorso non Pt_1 dissimile può farsi per le concomitanti patologie evidenziate in una donna di poco più di 55 anni.”.
L'accertamento effettuato dal CTU, persuasivo perché basato su dati oggettivi e sorretto da congrua e tecnica motivazione, merita di essere condiviso.
In mancanza di nuove certificazioni che attestino eventuali aggravamenti, non si ritiene dunque di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né disporre il rinnovo delle indagini (sul punto v. Cass m.
5277/2006 e n. 23413/2011). Non si ravvisano invero errori diagnostici nè la mancata valutazione di patologie esistenti (cfr. sul punto Cass. n. 30522/2024).
La domanda va conseguentemente respinta.
4.- Ricorrendo le condizioni di cui all'art 152 disp. att. c.p.c. alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di entrambe le fasi del giudizio. Restano, quindi, a definitivo carico dell' le CP_1
spese di c.t.u., liquidate separatamente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa:
1) rigetta la domanda;
2) compensa le spese del giudizio.
Messina, 20.2.2025
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro