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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/06/2025, n. 3153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3153 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
- SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE -
nel procedimento iscritto al n. R.G. 10735/2023, promosso con ricorso depositato in data 26 luglio 2023
da
Parte_1
cittadina brasiliana, nata il [...] nel comune di Espumoso, Stato di Rio Grande do Sul (Brasile) ed ivi residente in [...], Stato di Santa Caterina,
Parte_2
cittadina brasiliana, nata il [...] nel comune di Lages, Stato di Santa Catarina (Brasile) ed ivi residente in [...],
rappresentate e difese dall'Avv. Daniela Cozzolino del Foro di Napoli
- r i c o r r e n t i -
C O N T R O
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia (C.F. – p.e.c. P.IVA_1
e domiciliato sempre ex lege presso gli uffici di quest'ultima ubicati in Email_1
(30124) Venezia Piazza San Marco n.63,
contumace
resistente
NONCHÉ CON
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto
In punto: DIRITTI DI CITTADINANZA
Il Giudice, dott.ssa Sabina Rubini, all'esito dell'udienza in data 24 marzo 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., le ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, assumendo di essere discendenti, in linea retta, del cittadino italiano , Persona_1 nato il [...], nel comune di Limana, provincia di Belluno.
Ad integrazione della domanda, le ricorrenti precisavano che emigrava in Brasile, Persona_1 ove il 07 settembre 1889, nasceva il figlio , il quale si univa in matrimonio con Persona_2 CP_2
e da tale unione coniugale, in data 15 luglio 1938, nasceva la figlia .
[...] Persona_3
Deducevano, inoltre, le ricorrenti che si sposava il 12 settembre 1959 con Persona_3
e che dall'unione coniugale. in data 22 Luglio 1969, nasceva la ricorrente CP_3 Parte_1
a sua volta madre dell'altra ricorrente nata dal primo matrimonio di
[...] Parte_2 con , avvenuto il 22 febbraio 1997. Parte_1 Controparte_4
Esplicitata la linea di discendenza, le ricorrenti evidenziavano che era deceduto in Persona_1
Brasile nel 1905, senza mai acquisire la cittadinanza brasiliana e senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e che, pertanto, mantenendo la cittadinanza d'origine l'ha trasmessa, iure sanguinis, senza soluzione di continuità, ai propri discendenti fino agli odierni ricorrenti. Infine, le ricorrenti precisavano e davano prova di avere tentato, la via del riconoscimento in sede amministrativa, inoltrando la relativa domanda al Consolato Generale d'Italia a Curitiba, ma di non avere avuto alcuna risposta a causa della situazione di impasse in cui versa detto ufficio.
Il resistente non si è costituito in giudizio e va dichiarato contumace. CP_1
Gli atti sono stati regolarmente comunicati al P.M., che per l'udienza non ha concluso.
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”. Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”. Nel caso di specie l'avo era nato in [...], da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
l riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione, che all'art. 1 stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini.
Si osserva, peraltro, che il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita, era sancito già dal Codice civile del Regno d'Italia del
1865, che all'art. 4, disponeva che “è cittadino il figlio di padre italiano”, a prescindere dal luogo di nascita, principio che veniva confermato anche dalla Legge 555/1912, che, inoltre, intendendo garantire ai figli dei nostri emigrati il mantenimento del legame con il Paese di origine degli ascendenti, all'art. 7 stabiliva che il figlio di italiano nato in [...] estero, che gli aveva attribuito la propria cittadinanza secondo il principio dello ius soli, poteva conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita, introducendo un'importante eccezione al principio dell'unicità della cittadinanza. Si ricorda, che la legge 555/1912 ha subito delle modifiche per effetto delle pronunce della Corte Costituzionale n. 30/1983, che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e n. 151/1975, che ha dichiarato contrario ai dettami costituzionali la disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Nel recepire detta modifica operata dalla Corte Costituzionale, il legislatore, con la Legge n. 123 del 21.04.1983, all'art. 5, aveva previsto che: “E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o di madre cittadina” ed ha abrogato le norme con essa incompatibili. Da ultimo, è intervenuta la Legge n. 91 del 05.02.1992, che all'art. 1 n. 1 lett.
a) ha ribadito che è cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini.
Alla luce della citata normativa, depurata delle norme dichiarate incostituzionali, ne consegue che, per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza, è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Ciò premesso, si rileva che è stato prodotto il certificato di Battesimo di che si Persona_1 ritiene possa sostituire la “certificazione” di nascita risultante dai registri di stato civile per le nascite che hanno avuto luogo prima dell'attivazione del servizio di stato civile “comunale”, divenuta obbligatoria solo nel 1871, il che deve valere nel caso di specie essendo l'avo nato prima dell'inizio del servizio. Si osserva, inoltre, che è nato prima della unificazione del Regno D'Italia, ma tale circostanza Persona_1 non ha impedito che lo stesso abbia acquistato la cittadinanza italiana, anche se successivamente emigrata all'estero, in base al riconoscimento della cittadinanza italiana a tutti i “regnicoli” a cui si riferivano l'art. 24 dello Statuto Albertino e le norme sulla cittadinanza di cui al Capo I del Codice Civile del 1865. Si richiamano in proposito le leggi n. 23/1901 e n. 271/1907, in forza delle quali coloro che erano nati prima dell'unificazione dell'Italia furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia – nel caso del
Veneto il riferimento è all'ottobre 1866 - non fossero deceduti o avessero acquisito cittadinanza straniera.
Nel caso di specie, alla luce della documentazione in atti, non vi è dubbio che abbia Persona_1 acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'annessione del Veneto al Regno d'Italia, essendo deceduta successivamente all'anno 1866.
Ciò premesso si osserva che, secondo quanto emerge dalla documentazione prodotta dai ricorrenti, debitamente tradotta e munita di apostille, la linea di discendenza corrisponde a quella rappresentata nel ricorso;
si evidenzia che non sono di ostacolo alla ricostruzione dell'albero genealogico alcune differenze nei nomi e cognomi, che si ritengono dovuti ad errori di trascrizioni e adattamenti alla lingua portoghese, considerando altresì, che in tempi meno recenti, i dichiaranti potevano essere analfabeti, circostanza che, comunque, non impedisce il chiaro riconoscimento della linea di discendenza, attesa l'evidente coincidenza del nome dei genitori e dei nonni.
Risulta, inoltre, dal certificato negativo di naturalizzazione in atti che è deceduto Persona_1 senza acquisire la cittadinanza brasiliana e senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana. Tanto premesso, richiamata la normativa citata, ne consegue che detto status civitatis è stato dal signor Persona_1
trasmesso a tutti i propri discendenti e, quindi, al figlio (N. 07.09.1889), alla
[...] Persona_2 nipote (N. 15.07.1938), alla pronipote (N. 22.07.1969) Controparte_5 Parte_1
– ricorrente, e alla figlia di questa, (N. 12.04.1998) – ricorrente. Le ricorrenti, Parte_2 quindi, in virtù della sopra descritta discendenza, sono cittadine italiane iure sanguinis, anche se hanno acquisito, al pari dei loro ascendenti, anche la cittadinanza brasiliana, quale conseguenza involontaria del fatto di essere nati in un paese che applica il principio dello ius soli.
Quanto alla possibilità che un'eventuale rinuncia alla cittadinanza italiana possa essere stata fatta dai discendenti dell'avo originario, si osserva che la Suprema Corte (Cass. 25318/2022) ha avuto modo di precisare che ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, spetta a quest'ultimo solo la prova di essere discendente di un cittadino italiano, mentre incombe alla controparte, ossia al che ne CP_1 abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione. Sul punto si ricorda, inoltre, che i più recenti arresti giurisprudenziali, tra i quali le pronunce gemelle della
Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 25317 e 2318 del 2022, hanno ribadito l'inapplicabilità del Decreto n.
58 A emanato il 15.12.1889 dal Governo provvisorio brasiliano, sulla scorta del quale gli italiani presenti in territorio brasiliano alla data del 15.11.1889 avrebbero ottenuto la “naturalizzazione” automatica brasiliana a meno che non avessero manifestato dinanzi ai propri consolati la volontà di permanere cittadini della nazione di origine, ricordando che il diritto di cittadinanza, personale ed assoluto, può perdersi solo in forza di una rinuncia volontaria ed esplicita
Tanto premesso deve essere accolta la domanda dichiarando le ricorrenti in epigrafe cittadine italiane, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerata la mancata costituzione del e CP_1 la circostanza che l'eccezionale numero di domande depositate negli ultimi anni presso le rappresentanze consolari non consentono l'evasione delle richieste in tempi ordinari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che le ricorrenti indicate in epigrafe sono cittadine italiane iure sanguinis;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_1 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Venezia, il 22 giugno 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Sabina Rubini