TRIB
Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/01/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11204/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE VI CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
dott.ssa Laura Massari presidente dott.ssa Rossella Filippi giudice relatrice dott. Antonio Stefano Stefani giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 11204/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SVAMPA Parte_1 C.F._1
LUCA e , elettivamente domiciliato in VIA FIESCHI, 6/8 16121 GENOVA presso il difensore avv. SVAMPA LUCA
ATTORE OPPONENTE
nei confronti di:
(C.F. ),e per essa Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
con il patrocinio dell'avv. RAGGI SIMONE e BENELLI ANGELO
[...]
( ) VIA GARIBALDI, 38 26900 LODI;
elettivamente domiciliato C.F._2
in VIA GARIBALDI 38 LODI presso il difensore avv. RAGGI SIMONE
CONVENUTA OPPOSTA
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
CONCLUSIONI per parte opponente come da atto di citazione
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis in via principale e nel merito:
• accertare e dichiarare la nullità parziale della fideiussione rilasciata dal Sig. a AN Pt_1
Regionale Europea a garanzia del debito assunto dalla er i motivi esposti;
CP_3
• accertare e dichiarare, senza alcuna inversione dell'onere della prova previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato sempre per quanto dedotto;
• per l'effetto e in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Con vittoria di spese, onorari, IVA e CPA come per legge.
Con ogni più ampia riserva di meglio dedurre, eccepire, produrre documenti, formulare capitoli di prova per interrogatorio formale e per testi sulle circostanze sopra indicate, con riserva di indicare i testimoni e di integrare le produzioni documentali.
CONCLUSIONI PER PARTE OPPOSTA
L'Ill.mo Tribunale adito ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi suesposti
IN VIA PRINCIPALE:
a) ACCERTARE E DICHIARARE infondata /inefficace/nulla la presente opposizione a decreto ingiuntivo, e, in ogni caso b) RIGETTARE, siccome destituite di ogni fondamento fattuale e giuridico, tutte le eccezioni e domande avversarie e, per l'effetto,
c) CONFERMARE il decreto ingiuntivo n. 369/2022 emesso dal Tribunale di Milano in data 23.1.2023,
d) IN OGNI CASO: con il favore di spese, competenze e onorari di giustizia, spese generali
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano n. 369/23
pagina 2 di 6 pubblicato il 4.1.23 con cui gli veniva ingiunto di pagare l'importo di euro 457.588,58 oltre interessi e spese in favore di e per essa alla mandataria Controparte_1 [...]
Rilevava che in data 23 giugno 2004 Controparte_2 Controparte_4 Parte_2
stipulava un contratto di mutuo ipotecario per un importo finanziato di euro 600.000 con la a garanzia del predetto mutuo e Controparte_5 Parte_1 Pt_3
soci della società, rilasciavano fideiussione (omnibus limitata) di € 600.000; con
[...]
scrittura autenticata dell'1.9.2006 i fideiussori cedevano le proprie quote della società e cessavano la qualifica di soci.
Rilevava che nella fideiussione è stata predisposta la clausola di deroga all'art. 1957 c.c.; che le SSUU con sentenza n. 41.994/21 hanno confermato che le clausole contenute nei contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'autorità garante sono nulle ai sensi dell'art. 2 e legge n.287/90 e dell'art. 1419 c.c. in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto una diversa volontà delle parti che possa far ritenere che senza tali clausole il contratto non sarebbe stato concluso.
Ciò premesso rilevava che la fideiussione rilasciata a favore della AN Regionale Europea dall'opponente a garanzia del debito assunto dalla società deve considerarsi nullo in parte qua in quanto prevede la deroga all'art. 1957 c.c. ; chiedeva, pertanto, che venisse accertata la nullità parziale della fideiussione rilasciata da alla AN Regionale Parte_1
Europea a garanzia del debito assunto dalla società e per l'effetto la revoca decreto ingiuntivo.
Si costituiva e per essa la mandataria Controparte_1 Controparte_2
rilevando: che in data 04/12/2020 nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della legge 130/99 Sirio in forza di un contratto di cessione di crediti ai sensi CP_1
degli articoli 1,4 e 7.1 legge 130/99 ha acquistato prosoluto da Unione di banche italiane spa tutti i crediti derivanti da contratti di finanziamento, ipotecario chirografari, saldi debitori di conto corrente insoluti di portafoglio e conto anticipi sorti nel periodo compreso tra il 1960 e il 2019 i cui debitori sono stati classificati a sofferenza ai sensi della circolare della AN d'IA; la cessionaria ha espletato gli adempimenti Controparte_1
pubblicitari prescritti dal testo unico dando notizia dell'avvenuta cessione mediante pubblicazione ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 4 legge 30 Aprile 99 numero 130 e dell'art. 58 TUB sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
12.12.20 parte seconda n. 145; per effetto di tale cessione Sirio è succeduta a CP_1 pagina 3 di 6 titolo particolare in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già di titolarità della cedente
Unione di banche italiane s.p.a.; con procura speciale del 10.12.2020 autenticata dal dott.
Notaio in Pordenone n. 3062698 Rep. e n. 37358 Fasc. registrata il 15.12.2020 Per_1
conferiva a procura speciale per il recupero giudiziale e Controparte_2
stragiudiziale dei crediti dei quali è titolare;
unitamente ai crediti oggetto di cessione sono stati altresì trasferiti alla cessionaria senza necessità di ulteriori formalità tutti i diritti che assistono e garantiscono il pagamento dei crediti ceduti.
Rilevava che la cedente risulta essere creditrice nei confronti della società della residua somma di euro 457.588,58 in virtù del contratto di mutuo fondiario del 23.6.2004 rep.
96.823 racc. 29.659 notaio di Mondovì registrato in data 28 giugno Persona_2
2004 e munito di formula esecutiva in data 30 giugno 2004; con atto in data 23 giugno
2004 si costituiva fideiussore con fideiussione specifica in favore della società il socio amministratore e legale rappresentante sino alla concorrenza di euro Parte_1
600.000.
Ciò premesso rilevava l'infondatezza dell'eccezione di nullità della fideiussione prestata da atteso che la fideiussione rilasciata dall'opponente è una fideiussione Parte_1
specifica rilasciata a garanzia del mutuo ipotecario n. 126.793 di euro 600.000 e non una fideiussione omnibus; rilevava che secondo consolidato orientamento giurisprudenziale il provvedimento di AN d'IA n.55 del 2 maggio 2005 non si applica alle fideiussione specifiche quale quella rilasciata da Chiedeva, pertanto, il rigetto Parte_1
dell'opposizione.
Il Giudice concedeva la provvisoria esecutività del decreto.
Assegnati i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni;
all'udienza del 9.10.24 la causa veniva rimessa in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Preliminarmente si rileva che parte opponente non ha provveduto al deposito né delle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c., né degli atti conclusivi, né ha provveduto a precisare le conclusioni.
Il mancato deposito degli atti indicati non implica, tuttavia, rinuncia e abbandono tacito delle domande proposte in citazione;
da tale comportamento non può, infatti, desumersi l'inequivoco venir meno dell'interesse ad ottenere la pronuncia giurisdizionale sulle pagina 4 di 6 domande proposte in citazione cui deve farsi riferimento in assenza di precisazione delle conclusioni all'udienza anteriore alla rimessione in decisione .
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
L'unico motivo di opposizione verte sull' accertamento della nullità parziale della fideiussione, doc. 7 ricorso monitorio, rilasciata da a garanzia del mutuo Parte_1
stipulato in data 23.9.2004, ; rileva l'opponente la nullità parziale della clausola di cui all'art. 7 del contratto che contiene la deroga ai termini previsti dall'art. 1957 c.c. richiamando la giurisprudenza delle SSUU.41994/21.
Sul punto appare opportuno rilevare che i principi di cui alla giurisprudenza richiamata dall'opponente SSUU 30.12.2021 n. 41.994 hanno trattato della questione relativa all'eventuale nullità delle clausole contenute nei contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dell'autorità garante ai sensi dell'art. 2 legge n. 287/90.
Tuttavia il giudizio di conformità tra le clausole del contratto di cui si allega la conformità al modello ABI oggetto di censura dalla AN IA (provvedimento n. 55/2005), che disegna i limiti dell'accertamento stesso idoneo a costituire prova privilegiata dell'intesa anticoncorrenziale, presuppone l'esame del suddetto modello ABI e del Provvedimento dell'Autorità garante, documenti nel caso di specie non prodotti in giudizio dall'opponente
(v. da ultimo 25/11/2024, n. 30383 Cass. 24380/2024 conforme a Cass. n. 20713/2023)
In assenza della produzione del modello ABI oggetto della decisione dell'Autorità garante nonché di quest'ultimo provvedimento l'opposizione risulta del tutto sfornita di prova e deve essere rigettata. Il decreto ingiuntivo va confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando, ogni altra istanza o eccezione disattesa: rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano n.
369/23 del 4.1.23 che dichiara definitivamente esecutivo;
condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite liquidate in € 15.000,00 per compenso oltre spese generali, oneri e accessori.
Così deciso nella camera di consiglio dell'8.1.25
La Giudice est. La Presidente
pagina 5 di 6 dott. ssa Rossella Filippi dott.ssa Laura Massari
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE VI CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
dott.ssa Laura Massari presidente dott.ssa Rossella Filippi giudice relatrice dott. Antonio Stefano Stefani giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 11204/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SVAMPA Parte_1 C.F._1
LUCA e , elettivamente domiciliato in VIA FIESCHI, 6/8 16121 GENOVA presso il difensore avv. SVAMPA LUCA
ATTORE OPPONENTE
nei confronti di:
(C.F. ),e per essa Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
con il patrocinio dell'avv. RAGGI SIMONE e BENELLI ANGELO
[...]
( ) VIA GARIBALDI, 38 26900 LODI;
elettivamente domiciliato C.F._2
in VIA GARIBALDI 38 LODI presso il difensore avv. RAGGI SIMONE
CONVENUTA OPPOSTA
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
CONCLUSIONI per parte opponente come da atto di citazione
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis in via principale e nel merito:
• accertare e dichiarare la nullità parziale della fideiussione rilasciata dal Sig. a AN Pt_1
Regionale Europea a garanzia del debito assunto dalla er i motivi esposti;
CP_3
• accertare e dichiarare, senza alcuna inversione dell'onere della prova previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato sempre per quanto dedotto;
• per l'effetto e in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Con vittoria di spese, onorari, IVA e CPA come per legge.
Con ogni più ampia riserva di meglio dedurre, eccepire, produrre documenti, formulare capitoli di prova per interrogatorio formale e per testi sulle circostanze sopra indicate, con riserva di indicare i testimoni e di integrare le produzioni documentali.
CONCLUSIONI PER PARTE OPPOSTA
L'Ill.mo Tribunale adito ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi suesposti
IN VIA PRINCIPALE:
a) ACCERTARE E DICHIARARE infondata /inefficace/nulla la presente opposizione a decreto ingiuntivo, e, in ogni caso b) RIGETTARE, siccome destituite di ogni fondamento fattuale e giuridico, tutte le eccezioni e domande avversarie e, per l'effetto,
c) CONFERMARE il decreto ingiuntivo n. 369/2022 emesso dal Tribunale di Milano in data 23.1.2023,
d) IN OGNI CASO: con il favore di spese, competenze e onorari di giustizia, spese generali
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano n. 369/23
pagina 2 di 6 pubblicato il 4.1.23 con cui gli veniva ingiunto di pagare l'importo di euro 457.588,58 oltre interessi e spese in favore di e per essa alla mandataria Controparte_1 [...]
Rilevava che in data 23 giugno 2004 Controparte_2 Controparte_4 Parte_2
stipulava un contratto di mutuo ipotecario per un importo finanziato di euro 600.000 con la a garanzia del predetto mutuo e Controparte_5 Parte_1 Pt_3
soci della società, rilasciavano fideiussione (omnibus limitata) di € 600.000; con
[...]
scrittura autenticata dell'1.9.2006 i fideiussori cedevano le proprie quote della società e cessavano la qualifica di soci.
Rilevava che nella fideiussione è stata predisposta la clausola di deroga all'art. 1957 c.c.; che le SSUU con sentenza n. 41.994/21 hanno confermato che le clausole contenute nei contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'autorità garante sono nulle ai sensi dell'art. 2 e legge n.287/90 e dell'art. 1419 c.c. in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto una diversa volontà delle parti che possa far ritenere che senza tali clausole il contratto non sarebbe stato concluso.
Ciò premesso rilevava che la fideiussione rilasciata a favore della AN Regionale Europea dall'opponente a garanzia del debito assunto dalla società deve considerarsi nullo in parte qua in quanto prevede la deroga all'art. 1957 c.c. ; chiedeva, pertanto, che venisse accertata la nullità parziale della fideiussione rilasciata da alla AN Regionale Parte_1
Europea a garanzia del debito assunto dalla società e per l'effetto la revoca decreto ingiuntivo.
Si costituiva e per essa la mandataria Controparte_1 Controparte_2
rilevando: che in data 04/12/2020 nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della legge 130/99 Sirio in forza di un contratto di cessione di crediti ai sensi CP_1
degli articoli 1,4 e 7.1 legge 130/99 ha acquistato prosoluto da Unione di banche italiane spa tutti i crediti derivanti da contratti di finanziamento, ipotecario chirografari, saldi debitori di conto corrente insoluti di portafoglio e conto anticipi sorti nel periodo compreso tra il 1960 e il 2019 i cui debitori sono stati classificati a sofferenza ai sensi della circolare della AN d'IA; la cessionaria ha espletato gli adempimenti Controparte_1
pubblicitari prescritti dal testo unico dando notizia dell'avvenuta cessione mediante pubblicazione ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 4 legge 30 Aprile 99 numero 130 e dell'art. 58 TUB sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
12.12.20 parte seconda n. 145; per effetto di tale cessione Sirio è succeduta a CP_1 pagina 3 di 6 titolo particolare in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già di titolarità della cedente
Unione di banche italiane s.p.a.; con procura speciale del 10.12.2020 autenticata dal dott.
Notaio in Pordenone n. 3062698 Rep. e n. 37358 Fasc. registrata il 15.12.2020 Per_1
conferiva a procura speciale per il recupero giudiziale e Controparte_2
stragiudiziale dei crediti dei quali è titolare;
unitamente ai crediti oggetto di cessione sono stati altresì trasferiti alla cessionaria senza necessità di ulteriori formalità tutti i diritti che assistono e garantiscono il pagamento dei crediti ceduti.
Rilevava che la cedente risulta essere creditrice nei confronti della società della residua somma di euro 457.588,58 in virtù del contratto di mutuo fondiario del 23.6.2004 rep.
96.823 racc. 29.659 notaio di Mondovì registrato in data 28 giugno Persona_2
2004 e munito di formula esecutiva in data 30 giugno 2004; con atto in data 23 giugno
2004 si costituiva fideiussore con fideiussione specifica in favore della società il socio amministratore e legale rappresentante sino alla concorrenza di euro Parte_1
600.000.
Ciò premesso rilevava l'infondatezza dell'eccezione di nullità della fideiussione prestata da atteso che la fideiussione rilasciata dall'opponente è una fideiussione Parte_1
specifica rilasciata a garanzia del mutuo ipotecario n. 126.793 di euro 600.000 e non una fideiussione omnibus; rilevava che secondo consolidato orientamento giurisprudenziale il provvedimento di AN d'IA n.55 del 2 maggio 2005 non si applica alle fideiussione specifiche quale quella rilasciata da Chiedeva, pertanto, il rigetto Parte_1
dell'opposizione.
Il Giudice concedeva la provvisoria esecutività del decreto.
Assegnati i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni;
all'udienza del 9.10.24 la causa veniva rimessa in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Preliminarmente si rileva che parte opponente non ha provveduto al deposito né delle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c., né degli atti conclusivi, né ha provveduto a precisare le conclusioni.
Il mancato deposito degli atti indicati non implica, tuttavia, rinuncia e abbandono tacito delle domande proposte in citazione;
da tale comportamento non può, infatti, desumersi l'inequivoco venir meno dell'interesse ad ottenere la pronuncia giurisdizionale sulle pagina 4 di 6 domande proposte in citazione cui deve farsi riferimento in assenza di precisazione delle conclusioni all'udienza anteriore alla rimessione in decisione .
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
L'unico motivo di opposizione verte sull' accertamento della nullità parziale della fideiussione, doc. 7 ricorso monitorio, rilasciata da a garanzia del mutuo Parte_1
stipulato in data 23.9.2004, ; rileva l'opponente la nullità parziale della clausola di cui all'art. 7 del contratto che contiene la deroga ai termini previsti dall'art. 1957 c.c. richiamando la giurisprudenza delle SSUU.41994/21.
Sul punto appare opportuno rilevare che i principi di cui alla giurisprudenza richiamata dall'opponente SSUU 30.12.2021 n. 41.994 hanno trattato della questione relativa all'eventuale nullità delle clausole contenute nei contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dell'autorità garante ai sensi dell'art. 2 legge n. 287/90.
Tuttavia il giudizio di conformità tra le clausole del contratto di cui si allega la conformità al modello ABI oggetto di censura dalla AN IA (provvedimento n. 55/2005), che disegna i limiti dell'accertamento stesso idoneo a costituire prova privilegiata dell'intesa anticoncorrenziale, presuppone l'esame del suddetto modello ABI e del Provvedimento dell'Autorità garante, documenti nel caso di specie non prodotti in giudizio dall'opponente
(v. da ultimo 25/11/2024, n. 30383 Cass. 24380/2024 conforme a Cass. n. 20713/2023)
In assenza della produzione del modello ABI oggetto della decisione dell'Autorità garante nonché di quest'ultimo provvedimento l'opposizione risulta del tutto sfornita di prova e deve essere rigettata. Il decreto ingiuntivo va confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando, ogni altra istanza o eccezione disattesa: rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano n.
369/23 del 4.1.23 che dichiara definitivamente esecutivo;
condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite liquidate in € 15.000,00 per compenso oltre spese generali, oneri e accessori.
Così deciso nella camera di consiglio dell'8.1.25
La Giudice est. La Presidente
pagina 5 di 6 dott. ssa Rossella Filippi dott.ssa Laura Massari
pagina 6 di 6