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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 20/03/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. 911/2025
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Deli Luca Presidente rel.
- Dott.ssa Marina Righi Giudice
- Dott.ssa Giulia Civiero Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso con ricorso congiunto cumulativo di separazione e divorzio ex art. 473bis.51 cod. proc. civ. depositato il 14/02/2025
Da: , Parte_1 Parte_2
entrambi con gli avv.ti PAPANDREA MAURO e STIGLIANO MESSUTI MARICA
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da ricorso depositato e dichiarano di fare acquiescenza avverso l'emananda sentenza, rinunciando ai termini per proporre l'impugnazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto agli atti.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare la separazione personale e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
I coniugi medesimi, sentiti in Camera di Consiglio all'udienza del 13/03/2025 – sostituita dal deposito di note ex art. 127ter cod. proc. civ. – hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
considerato che
le parti hanno inteso avvalersi della possibilità di cumulo della domanda di separazione e di quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che pertanto si renda necessaria la rimessione della causa in istruttoria con separata ordinanza al fine di verificare – decorsi i termini di legge – la volontà dei coniugi di addivenire al divorzio alle condizioni originariamente stabilite nel ricorso introduttivo;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi ata a VENEZIA il 02/12/1970 e Parte_1
nato a [...] il [...], matrimonio contratto il 10/07/1999 e Parte_2
trascritto al n. 40, Parte II, Serie A, Anno 1999, del registro degli atti di matrimonio del Comune di
MOGLIANO VENETO alle seguenti condizioni:
- i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di essi di fissare ove creda la propria residenza con l'obbligo del reciproco rispetto;
- atteso che la figlia minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, di riceverne cura, educazione, assistenza morale e materiale da entrambi e di conservare altresì rapporti significativi anche con gli ascendenti e gli altri parenti di entrambi i rami parentali, disporsi l'affido condiviso della figlia ad entrambi i genitori i quali, dunque, Per_1
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse che la riguardano (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative a istruzione - educazione - salute - sport - residenza) tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa. Sulle questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale disgiuntamente secondo i tempi di permanenza presso di sé delle figlie;
- la casa coniugale sita in Mogliano Veneto (TV), via Monte Antelao, 10 ove sarà collocata la residenza prevalente di entrambe le figlie, rimarrà assegnata con tutti gli arredi alla signora il Pt_1
sig. si impegna a trasferire la propria dimora entro un mese dalla pubblicazione della sentenza Pt_2
di omologa dei presenti accordi;
- a titolo di contributo al mantenimento delle figlie il sig. verserà alla moglie, entro il giorno Pt_2
15 di ogni mese € 350,00 (€ 175,00 per ciascuna figlia), somma annualmente rivalutabile su base
Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie da intendersi per tali quelle di cui al Protocollo del
Tribunale di Treviso, al quale ci si richiama anche rispetto alle modalità di scambio del consenso e di rimborso;
- gli esborsi per le spese straordinarie verranno comunicate tramite mail e verranno pagate entro 30 giorni dalla richiesta;
- l'assegno unico universale verrà percepito interamente dalla sig.ra Parte_1
- il sig. potrà tenere con sè la figlia minore durante la settimana ogni qual volta Parte_2
lo desidera, compatibilmente con gli impegni scolastici della stessa oltre ad un week end ogni due dal pomeriggio del sabato alla domenica sera;
- i coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o di ogni documento valido per l'espatrio dichiarando sin d'ora di prestare il loro consenso al rilascio dei predetti documenti in favore della figlia minore;
- a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali, onde riequilibrare gli assetti familiari a fronte della separazione, si impegna a cedere a , con separato atto Parte_2 Parte_1
notarile da stipularsi entro 2 mesi (compatibilmente con la tempistica dello studio notarile) dall'omologa della separazione, la quota di proprietà pari ad 1/2 dell'immobile (ex casa coniugale) di cui è titolare e precisamente porzione di fabbricato ad uso abitazione posto ai piani primo sottostrada, terra e primo con due aree scoperte 43 (quarantatre) mq e 34 (trentaquattro) mq e lastrico solare di metri quadri 55 (cinquantacinque), garage al piano primo sottostrada di metri quadrati 28 (ventotto), il tutto censito al Catasto fabbricati del Comune di Mogliano Veneto come segue:
- mappale 2077 sub. 7, via Monte Antelao n. 10, piano S1 - T-1. Cat. A/2 – cl. 2 – vani 6,5 – rendita
654,61;
- mappale 2077 sub. 19, via Monte Antelao, piano S1, Cat. C/6 – cl. 4 – mq 28 rendita € 81,70;
- mappale 2077 sub. 30, via Monte Antelao, area scoperta mq 43; mappale 2077 sub. 41, via Monte Antelao, lastrico solare di mq. 55 iI tutto come da atto di compravendita del notaio registrato in Treviso il 26.06.2007 al 10947 serie 1T e dietro Per_2 versamento di un conguaglio di € 62.000,00 (sessantaduemila/00). Il pagamento della restante parte del mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile presso la Banca Popolare di Milano che andrà a scadere il 30.09.2035 verrà interamente pagato dalla sig.ra Pt_1
I coniugi chiedono l'esenzione da ogni imposta e tassa ex art. 19 L. 74/'87 e della sentenza della
Corte Costituzionale n° 154/'99; le spese dell'atto notarile di cessione di quota saranno sostenute per intero dalla sig.ra ; Parte_1
- le spese legali relative al presente ricorso saranno sostenute dal sig. ; Parte_2
- i coniugi dichiarano di aver risolto tra di loro ogni altra pendenza economica;
Dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 13/03/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. 911/2025
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Deli Luca Presidente rel.
- Dott.ssa Marina Righi Giudice
- Dott.ssa Giulia Civiero Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso con ricorso congiunto cumulativo di separazione e divorzio ex art. 473bis.51 cod. proc. civ. depositato il 14/02/2025
Da: , Parte_1 Parte_2
entrambi con gli avv.ti PAPANDREA MAURO e STIGLIANO MESSUTI MARICA
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da ricorso depositato e dichiarano di fare acquiescenza avverso l'emananda sentenza, rinunciando ai termini per proporre l'impugnazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto agli atti.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare la separazione personale e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
I coniugi medesimi, sentiti in Camera di Consiglio all'udienza del 13/03/2025 – sostituita dal deposito di note ex art. 127ter cod. proc. civ. – hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
considerato che
le parti hanno inteso avvalersi della possibilità di cumulo della domanda di separazione e di quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che pertanto si renda necessaria la rimessione della causa in istruttoria con separata ordinanza al fine di verificare – decorsi i termini di legge – la volontà dei coniugi di addivenire al divorzio alle condizioni originariamente stabilite nel ricorso introduttivo;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi ata a VENEZIA il 02/12/1970 e Parte_1
nato a [...] il [...], matrimonio contratto il 10/07/1999 e Parte_2
trascritto al n. 40, Parte II, Serie A, Anno 1999, del registro degli atti di matrimonio del Comune di
MOGLIANO VENETO alle seguenti condizioni:
- i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di essi di fissare ove creda la propria residenza con l'obbligo del reciproco rispetto;
- atteso che la figlia minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, di riceverne cura, educazione, assistenza morale e materiale da entrambi e di conservare altresì rapporti significativi anche con gli ascendenti e gli altri parenti di entrambi i rami parentali, disporsi l'affido condiviso della figlia ad entrambi i genitori i quali, dunque, Per_1
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse che la riguardano (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative a istruzione - educazione - salute - sport - residenza) tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa. Sulle questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale disgiuntamente secondo i tempi di permanenza presso di sé delle figlie;
- la casa coniugale sita in Mogliano Veneto (TV), via Monte Antelao, 10 ove sarà collocata la residenza prevalente di entrambe le figlie, rimarrà assegnata con tutti gli arredi alla signora il Pt_1
sig. si impegna a trasferire la propria dimora entro un mese dalla pubblicazione della sentenza Pt_2
di omologa dei presenti accordi;
- a titolo di contributo al mantenimento delle figlie il sig. verserà alla moglie, entro il giorno Pt_2
15 di ogni mese € 350,00 (€ 175,00 per ciascuna figlia), somma annualmente rivalutabile su base
Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie da intendersi per tali quelle di cui al Protocollo del
Tribunale di Treviso, al quale ci si richiama anche rispetto alle modalità di scambio del consenso e di rimborso;
- gli esborsi per le spese straordinarie verranno comunicate tramite mail e verranno pagate entro 30 giorni dalla richiesta;
- l'assegno unico universale verrà percepito interamente dalla sig.ra Parte_1
- il sig. potrà tenere con sè la figlia minore durante la settimana ogni qual volta Parte_2
lo desidera, compatibilmente con gli impegni scolastici della stessa oltre ad un week end ogni due dal pomeriggio del sabato alla domenica sera;
- i coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o di ogni documento valido per l'espatrio dichiarando sin d'ora di prestare il loro consenso al rilascio dei predetti documenti in favore della figlia minore;
- a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali, onde riequilibrare gli assetti familiari a fronte della separazione, si impegna a cedere a , con separato atto Parte_2 Parte_1
notarile da stipularsi entro 2 mesi (compatibilmente con la tempistica dello studio notarile) dall'omologa della separazione, la quota di proprietà pari ad 1/2 dell'immobile (ex casa coniugale) di cui è titolare e precisamente porzione di fabbricato ad uso abitazione posto ai piani primo sottostrada, terra e primo con due aree scoperte 43 (quarantatre) mq e 34 (trentaquattro) mq e lastrico solare di metri quadri 55 (cinquantacinque), garage al piano primo sottostrada di metri quadrati 28 (ventotto), il tutto censito al Catasto fabbricati del Comune di Mogliano Veneto come segue:
- mappale 2077 sub. 7, via Monte Antelao n. 10, piano S1 - T-1. Cat. A/2 – cl. 2 – vani 6,5 – rendita
654,61;
- mappale 2077 sub. 19, via Monte Antelao, piano S1, Cat. C/6 – cl. 4 – mq 28 rendita € 81,70;
- mappale 2077 sub. 30, via Monte Antelao, area scoperta mq 43; mappale 2077 sub. 41, via Monte Antelao, lastrico solare di mq. 55 iI tutto come da atto di compravendita del notaio registrato in Treviso il 26.06.2007 al 10947 serie 1T e dietro Per_2 versamento di un conguaglio di € 62.000,00 (sessantaduemila/00). Il pagamento della restante parte del mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile presso la Banca Popolare di Milano che andrà a scadere il 30.09.2035 verrà interamente pagato dalla sig.ra Pt_1
I coniugi chiedono l'esenzione da ogni imposta e tassa ex art. 19 L. 74/'87 e della sentenza della
Corte Costituzionale n° 154/'99; le spese dell'atto notarile di cessione di quota saranno sostenute per intero dalla sig.ra ; Parte_1
- le spese legali relative al presente ricorso saranno sostenute dal sig. ; Parte_2
- i coniugi dichiarano di aver risolto tra di loro ogni altra pendenza economica;
Dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 13/03/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca