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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 28/05/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel. dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 941/2025 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione promossa congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato TOMAELLO ANNA
e
GU EG, C.F. , nato a [...] il C.F._2
29/03/1973, rappresentato e difeso dall'avvocato LA PLACA PAOLO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza;
In punto: modifica condizioni di divorzio.
Conclusioni comuni delle parti:
NEL MERITO
Accertare e dichiarare, per i motivi di cui al presente ricorso, che la signora Parte_2
è divenuta economicamente autosufficiente e quindi in grado di provvedere al proprio sostentamento e per l'effetto, a modifica di quanto stabilito nel Decreto del Tribunale di
Vicenza datato 22.11.2018, depositato in cancelleria il 27.11.2018 nel procedimento n. R. G.
1 4077/2018 di modifica delle condizioni del divorzio
Revocare e/o comunque dichiarare non più dovuto, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso, l'obbligo gravante sulla signora di pagare un assegno mensile Parte_1 di € 50,00, a titolo di concorso al mantenimento della figlia;
Parte_2
Revocare e/o comunque dichiarare non più dovuto, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso, l'obbligo gravante sulla signora di provvedere al pagamento Parte_1
delle spese straordinarie in favore della figlia Parte_2
Spese compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto, il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 13/03/2025 Pt_1
e GU EG hanno chiesto la modifica del decreto n. 12364/2018 del
[...]
27/11/2018 emesso dal Tribunale di Vicenza a modifica delle condizioni del loro divorzio.
In particolare, le parti chiedono la revoca dell'obbligo, a suo tempo posto a carico della madre, di versare l'assegno per contributo al mantenimento della loro figlia oltre alle spese Pt_2 straordinarie, vista l'intervenuta maggiore età ed indipendenza economica della figlia.
Ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per disattendere le richieste avanzate dalle parti, vertendosi in materia di diritti disponibili.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, visto il parere del Pubblico Ministero,
a) dispone che le condizioni di divorzio di cui al decreto n. 12364/2018 del 27/11/2018 emesso dal Tribunale di Vicenza vengano modificate nei termini seguenti:
- revoca, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso, l'obbligo gravante sulla signora di pagare l'assegno mensile di € 50,00, a titolo di concorso al mantenimento Parte_1
della figlia;
Parte_2
- revoca, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso, l'obbligo gravante sulla signora di provvedere al pagamento delle spese straordinarie in favore della figlia Parte_1
; Parte_2
2 b) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza il 27.05.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
3
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel. dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 941/2025 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione promossa congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato TOMAELLO ANNA
e
GU EG, C.F. , nato a [...] il C.F._2
29/03/1973, rappresentato e difeso dall'avvocato LA PLACA PAOLO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza;
In punto: modifica condizioni di divorzio.
Conclusioni comuni delle parti:
NEL MERITO
Accertare e dichiarare, per i motivi di cui al presente ricorso, che la signora Parte_2
è divenuta economicamente autosufficiente e quindi in grado di provvedere al proprio sostentamento e per l'effetto, a modifica di quanto stabilito nel Decreto del Tribunale di
Vicenza datato 22.11.2018, depositato in cancelleria il 27.11.2018 nel procedimento n. R. G.
1 4077/2018 di modifica delle condizioni del divorzio
Revocare e/o comunque dichiarare non più dovuto, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso, l'obbligo gravante sulla signora di pagare un assegno mensile Parte_1 di € 50,00, a titolo di concorso al mantenimento della figlia;
Parte_2
Revocare e/o comunque dichiarare non più dovuto, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso, l'obbligo gravante sulla signora di provvedere al pagamento Parte_1
delle spese straordinarie in favore della figlia Parte_2
Spese compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto, il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 13/03/2025 Pt_1
e GU EG hanno chiesto la modifica del decreto n. 12364/2018 del
[...]
27/11/2018 emesso dal Tribunale di Vicenza a modifica delle condizioni del loro divorzio.
In particolare, le parti chiedono la revoca dell'obbligo, a suo tempo posto a carico della madre, di versare l'assegno per contributo al mantenimento della loro figlia oltre alle spese Pt_2 straordinarie, vista l'intervenuta maggiore età ed indipendenza economica della figlia.
Ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per disattendere le richieste avanzate dalle parti, vertendosi in materia di diritti disponibili.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, visto il parere del Pubblico Ministero,
a) dispone che le condizioni di divorzio di cui al decreto n. 12364/2018 del 27/11/2018 emesso dal Tribunale di Vicenza vengano modificate nei termini seguenti:
- revoca, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso, l'obbligo gravante sulla signora di pagare l'assegno mensile di € 50,00, a titolo di concorso al mantenimento Parte_1
della figlia;
Parte_2
- revoca, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso, l'obbligo gravante sulla signora di provvedere al pagamento delle spese straordinarie in favore della figlia Parte_1
; Parte_2
2 b) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza il 27.05.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
3
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo