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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/01/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Maria Lucantonio, all'udienza del 8.1.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 9055/2023 R.G. promossa da:
rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Parte_1
Di Dio e Orsola Maria Rossi;
contro
in persona del legale rappresentate p.t., rappresentata e difesa CP_1 dagli avv.ti Emanuela Capannolo e Erminio Capasso.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 12.05.2023, il ricorrente in epigrafe chiedeva accertarsi l'illegittimità degli avvisi bonari di indebito elaborati dall' in data 10 febbraio 2014, con i quali si chiedeva CP_1 in restituzione la somma di € 470,22 (in relazione alla prestazione di tipo IO n. 16010899) ed in data 10 giugno 2004, per la somma di
€ 458,22 e, per l'effetto, annullarsi gli stessi avvisi e condannarsi l'Ente alla restituzione di quanto già trattenuto e/o compensato con eventuali crediti del ricorrente. Esponeva che la sede dell' di Napoli Soccavo, in data 9.11.2022, CP_1 aveva avvertito il proprio patronato di riferimento della presenza di alcuni indebiti. Pertanto, dalla consultazione del proprio cassetto postale emergeva che la sede di Giugliano in Campania (NA) gli aveva spedito CP_1 due avvisi di indebito, di cui il primo elaborato in data 10 febbraio 2014, in cui veniva riportato che, relativamente alla prestazione IO n. 16010899, a seguito di revisione delle operazioni di calcolo era emerso che l'importo del trattamento di famiglia spettava in misura diversa, e il secondo, elaborato in data 10 giugno 2004, in cui veniva riportato parimenti che a seguito di revisione delle operazioni di calcolo è risultato che l'importo del trattamento di famiglia spetta in misura diversa, in tale ultimo caso non vi era alcuna specifica riferibile alla relativa prestazione. Dichiarava che per il primo avviso l' importo richiesto era pari ad € 470,22 ed era relativo al periodo intercorrente tra il 01.01.2005 ed il 30.06.2008, mentre per il secondo avviso l'importo indebito era pari ad € 458,52 ed era relativo al periodo intercorrente tra il 01.08.2001 ed il 30.06.2004. Evidenziava che in data 26.1.2023 aveva presentato in modalità telematica ricorso gerarchico (protocollo n. 2324568) per ottenere l'annullamento dei due indebiti. Esponeva altresì che erano decorsi infruttuosamente più di novanta giorni senza ottenere nessuna risposta dall'amministrazione resistente. Esponeva infine che tali somme non erano dovute perché prescritte e per l'eccessiva generalità degli avvisi, tale da rendere oscura la motivazione. Inoltre, le somme da lui indebitamente percepite erano relative ad importi che l'Ente gli aveva erogato in base ai propri calcoli e che erano stati ricevuti in buona fede. In data 6.2.2024, l' ritualmente costituitasi, contestava CP_1 integralmente gli assu versari in fatto e in diritto e chiedeva il rigetto della domanda Radicatosi il contraddittorio, all'udienza del 8 gennaio 2025, la causa veniva decisa. Il ricorso deve trovare accoglimento Il ricorrente ha dedotto l'intervenuta prescrizione dei crediti ingiunti con i provvedimento opposti.
Si deduce infatti che la prima comunicazione, avente ad oggetto l'indebito di € 458.52, era relativa al periodo intercorrente tra il 1 agosto 2001 e il 30 giugno 2004 , mentre la seconda, relativa all' indebito di € 470,22, era per il periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2005 ed il 30 giugno 2008. Come emerge dai documenti versati in atti, tali comunicazioni sono state seguite da un avviso in raccomandata dell'anno 2014, ad oggetto esclusivamente la prima pretesa L'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente deve essere accolta, essendo decorso il termine decennale previsto dalla legge per la ripetizione di tali somme, termine che decorre dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento della prestazione indebita o dal giorno in cui l ha avuto conoscenza dell'insorgenza del credito. CP_2
Nel caso di specie, come emerge dalle allegazioni delle parti, tale termine è ampiamente decorso. Infine, giova precisare che gli avvisi di addebito oggetto della presente disamina sono relativi ad una rideterminazione della prestazione di tipo IO, ovvero dell'assegno ordinario di invalidità, poiché sulla base della comunicazione dei redditi del ricorrente era necessario rideterminare il trattamento di famiglia. Il trattamento di famiglia è una prestazione assistenziale istituita per aiutare le famiglie dei pensionati titolari di prestazione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, che hanno un reddito complessivo di una certa entità prevista annualmente dalla legge. Nel caso di specie, tali assegni sono stati corrisposti al ricorrente direttamente dall' , pertanto gli stessi sono irripetibili poiché CP_1
l'istituto aveva tutti gli elementi per stabilire in quale misura l'assegno doveva essere erogato stante anche l'indiscussa buona fede del ricorrente che annualmente aveva comunicato il proprio reddito.
Pertanto, non può trovare applicazione il principio generale di ripetibilità dell'indebito previsto dall'art. 2033 c.c., ma troverà applicazione il principio generale, elaborato in via giurisprudenziale dalla Corte di Cassazione, secondo cui: “il regime dell'indebito assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede", atteso che le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Cost. n. 1/2006), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore" (Corte di Cassazione sentenza n° 4668/2021). In particolare, la Suprema Corte ha precisato che “in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi l' già conosce. In questa ipotesi CP_1 CP_1
l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso ente assistenziale (informato della situazione reddituale) appare certamente tutelabile alla luce delle premesse (...). In casi simili, allorchè le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa.” (Corte di Cassazione sentenza n. 12608/2020). Alla luce delle suesposte ragioni, dimostrata la non debenza delle somme ritenute indebite dall' per, la domanda va dunque CP_1 accolta, con assorbimento dell'eccezione di prescrizione formulata da parte ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza.
PQM
-Accoglie il ricorso.
- Annulla gli avvisi bonari di indebito elaborati dall' in data 10 CP_1 febbraio 2014, per la somma di € 470,22 (in relazione alla prestazione di tipo IO n. 16010899) ed in data 10 giugno 2004, per la somma di € 458,22.
- Condanna l' alla restituzione di quanto già trattenuto e/o CP_1 compensato con eventuali crediti del ricorrente.
- Condanna altresì l' al pagamento delle spese di lite, che liquida CP_1 in euro 429,00 con attribuzione ai procuratori costituiti.
Così deciso in data 8/1/2025
Il Giudice Dott. Maria Lucantonio
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Maria Lucantonio, all'udienza del 8.1.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 9055/2023 R.G. promossa da:
rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Parte_1
Di Dio e Orsola Maria Rossi;
contro
in persona del legale rappresentate p.t., rappresentata e difesa CP_1 dagli avv.ti Emanuela Capannolo e Erminio Capasso.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 12.05.2023, il ricorrente in epigrafe chiedeva accertarsi l'illegittimità degli avvisi bonari di indebito elaborati dall' in data 10 febbraio 2014, con i quali si chiedeva CP_1 in restituzione la somma di € 470,22 (in relazione alla prestazione di tipo IO n. 16010899) ed in data 10 giugno 2004, per la somma di
€ 458,22 e, per l'effetto, annullarsi gli stessi avvisi e condannarsi l'Ente alla restituzione di quanto già trattenuto e/o compensato con eventuali crediti del ricorrente. Esponeva che la sede dell' di Napoli Soccavo, in data 9.11.2022, CP_1 aveva avvertito il proprio patronato di riferimento della presenza di alcuni indebiti. Pertanto, dalla consultazione del proprio cassetto postale emergeva che la sede di Giugliano in Campania (NA) gli aveva spedito CP_1 due avvisi di indebito, di cui il primo elaborato in data 10 febbraio 2014, in cui veniva riportato che, relativamente alla prestazione IO n. 16010899, a seguito di revisione delle operazioni di calcolo era emerso che l'importo del trattamento di famiglia spettava in misura diversa, e il secondo, elaborato in data 10 giugno 2004, in cui veniva riportato parimenti che a seguito di revisione delle operazioni di calcolo è risultato che l'importo del trattamento di famiglia spetta in misura diversa, in tale ultimo caso non vi era alcuna specifica riferibile alla relativa prestazione. Dichiarava che per il primo avviso l' importo richiesto era pari ad € 470,22 ed era relativo al periodo intercorrente tra il 01.01.2005 ed il 30.06.2008, mentre per il secondo avviso l'importo indebito era pari ad € 458,52 ed era relativo al periodo intercorrente tra il 01.08.2001 ed il 30.06.2004. Evidenziava che in data 26.1.2023 aveva presentato in modalità telematica ricorso gerarchico (protocollo n. 2324568) per ottenere l'annullamento dei due indebiti. Esponeva altresì che erano decorsi infruttuosamente più di novanta giorni senza ottenere nessuna risposta dall'amministrazione resistente. Esponeva infine che tali somme non erano dovute perché prescritte e per l'eccessiva generalità degli avvisi, tale da rendere oscura la motivazione. Inoltre, le somme da lui indebitamente percepite erano relative ad importi che l'Ente gli aveva erogato in base ai propri calcoli e che erano stati ricevuti in buona fede. In data 6.2.2024, l' ritualmente costituitasi, contestava CP_1 integralmente gli assu versari in fatto e in diritto e chiedeva il rigetto della domanda Radicatosi il contraddittorio, all'udienza del 8 gennaio 2025, la causa veniva decisa. Il ricorso deve trovare accoglimento Il ricorrente ha dedotto l'intervenuta prescrizione dei crediti ingiunti con i provvedimento opposti.
Si deduce infatti che la prima comunicazione, avente ad oggetto l'indebito di € 458.52, era relativa al periodo intercorrente tra il 1 agosto 2001 e il 30 giugno 2004 , mentre la seconda, relativa all' indebito di € 470,22, era per il periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2005 ed il 30 giugno 2008. Come emerge dai documenti versati in atti, tali comunicazioni sono state seguite da un avviso in raccomandata dell'anno 2014, ad oggetto esclusivamente la prima pretesa L'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente deve essere accolta, essendo decorso il termine decennale previsto dalla legge per la ripetizione di tali somme, termine che decorre dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento della prestazione indebita o dal giorno in cui l ha avuto conoscenza dell'insorgenza del credito. CP_2
Nel caso di specie, come emerge dalle allegazioni delle parti, tale termine è ampiamente decorso. Infine, giova precisare che gli avvisi di addebito oggetto della presente disamina sono relativi ad una rideterminazione della prestazione di tipo IO, ovvero dell'assegno ordinario di invalidità, poiché sulla base della comunicazione dei redditi del ricorrente era necessario rideterminare il trattamento di famiglia. Il trattamento di famiglia è una prestazione assistenziale istituita per aiutare le famiglie dei pensionati titolari di prestazione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, che hanno un reddito complessivo di una certa entità prevista annualmente dalla legge. Nel caso di specie, tali assegni sono stati corrisposti al ricorrente direttamente dall' , pertanto gli stessi sono irripetibili poiché CP_1
l'istituto aveva tutti gli elementi per stabilire in quale misura l'assegno doveva essere erogato stante anche l'indiscussa buona fede del ricorrente che annualmente aveva comunicato il proprio reddito.
Pertanto, non può trovare applicazione il principio generale di ripetibilità dell'indebito previsto dall'art. 2033 c.c., ma troverà applicazione il principio generale, elaborato in via giurisprudenziale dalla Corte di Cassazione, secondo cui: “il regime dell'indebito assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede", atteso che le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Cost. n. 1/2006), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore" (Corte di Cassazione sentenza n° 4668/2021). In particolare, la Suprema Corte ha precisato che “in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi l' già conosce. In questa ipotesi CP_1 CP_1
l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso ente assistenziale (informato della situazione reddituale) appare certamente tutelabile alla luce delle premesse (...). In casi simili, allorchè le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa.” (Corte di Cassazione sentenza n. 12608/2020). Alla luce delle suesposte ragioni, dimostrata la non debenza delle somme ritenute indebite dall' per, la domanda va dunque CP_1 accolta, con assorbimento dell'eccezione di prescrizione formulata da parte ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza.
PQM
-Accoglie il ricorso.
- Annulla gli avvisi bonari di indebito elaborati dall' in data 10 CP_1 febbraio 2014, per la somma di € 470,22 (in relazione alla prestazione di tipo IO n. 16010899) ed in data 10 giugno 2004, per la somma di € 458,22.
- Condanna l' alla restituzione di quanto già trattenuto e/o CP_1 compensato con eventuali crediti del ricorrente.
- Condanna altresì l' al pagamento delle spese di lite, che liquida CP_1 in euro 429,00 con attribuzione ai procuratori costituiti.
Così deciso in data 8/1/2025
Il Giudice Dott. Maria Lucantonio