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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIII, sentenza 04/02/2026, n. 1804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1804 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1804/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 23, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ZE SERGIO, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13130/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250010264657000 BOLLO 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1965/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti:
come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella esattoriale n. 07120250010264657/000, emessa da Agenzia delle Entrate-RI, concernente tassa automobilistica dovuta per l'annualità 2019, non corrisposta e ne ha chiesto l'annullamento.
La parte deduce i seguenti motivi di illegittimità avverso l'atto impugnato: omessa notifica degli atti presupposti, prescrizione e decadenza.
Si è costituita in giudizio ADER Agenzia delle Entrate RI, quale concessionaria del servizio di riscossione per conto della Regione Campania che ha chiamato in causa, ai sensi dell'art.106 c.p.c., quest'ultima, in quanto titolare della pretesa impositiva.
La Regione è dunque intervenuta in giudizio, contestando l'avverso dedotto e chiedendo il rigetto del gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In diritto si osserva che, come da documentazione in atti, l'atto presupposto risulta ritualmente notificato mediante avviso di giacenza lasciato il 7/9/2022, con compiuta giacenza perfezionatasi il 27/10 successivo.
Di conseguenza il detto atto, non essendo stato impugnato, è divenuto definitivo, precludendo di conseguenza il potere della parte di proporre doglianze avverso la pretesa sostanziale, qui azionata in via esecutiva con l'atto impugnato.
Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, sezione XXIII, in composizione monocratica, rigetta il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi
€ 100,00, in favore della costituita intimata.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 23, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ZE SERGIO, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13130/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250010264657000 BOLLO 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1965/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti:
come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella esattoriale n. 07120250010264657/000, emessa da Agenzia delle Entrate-RI, concernente tassa automobilistica dovuta per l'annualità 2019, non corrisposta e ne ha chiesto l'annullamento.
La parte deduce i seguenti motivi di illegittimità avverso l'atto impugnato: omessa notifica degli atti presupposti, prescrizione e decadenza.
Si è costituita in giudizio ADER Agenzia delle Entrate RI, quale concessionaria del servizio di riscossione per conto della Regione Campania che ha chiamato in causa, ai sensi dell'art.106 c.p.c., quest'ultima, in quanto titolare della pretesa impositiva.
La Regione è dunque intervenuta in giudizio, contestando l'avverso dedotto e chiedendo il rigetto del gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In diritto si osserva che, come da documentazione in atti, l'atto presupposto risulta ritualmente notificato mediante avviso di giacenza lasciato il 7/9/2022, con compiuta giacenza perfezionatasi il 27/10 successivo.
Di conseguenza il detto atto, non essendo stato impugnato, è divenuto definitivo, precludendo di conseguenza il potere della parte di proporre doglianze avverso la pretesa sostanziale, qui azionata in via esecutiva con l'atto impugnato.
Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, sezione XXIII, in composizione monocratica, rigetta il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi
€ 100,00, in favore della costituita intimata.