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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 09/09/2025, n. 1926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1926 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TARANTO
- Seconda Sezione Civile - Il Giudice Unico, dott. Remo Lisco ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta nel registro generale affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 1239 dell'anno 2023, avente per oggetto: appello, TRA (c.f. ), in proprio ex art. 86 c.p.c., Parte_1 C.F._1 appellante E
(c.f. Controparte_1 P.IVA_1 appellato – non costituito All'udienza dell'11.03.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione del termine di giorni sessanta per il deposito della comparsa conclusionale, sulle conclusioni riportate in atti e da intendersi integralmente trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE rilevato che proponeva appello avverso la sentenza n. 1948/22, Parte_1 pronunziata dal Giudice di Pace di in data 21.07.2023, con la quale era stata rigettata CP_1 la domanda di condanna al pagamento delle spese legali sostenute dall'odierno appellante per il procedimento di mediazione preliminare all'impugnazione della delibera dell'assemblea condominiale dell'11.06.2018, procedimento al quale il CP_1 convenuto non aveva partecipato ed impugnazione della delibera che non aveva avuto ulteriore seguito giudiziale, in quanto la stessa, nella parte interessata dalla doglianza attorea, era stata revocata dall'assemblea condominiale con delibera adottata in data 18.09.2018; l'appellante lamentava 1) travisamento e/o errata valutazione dei fatti di causa senza riscontro alcuno negli elementi probatori offerti dalle parti e/o emersi in corso di giudizio;
2) errata e/o parziale valutazione dei documenti offerti dalle parti;
3) travisamento e/o confusione e/o soggettiva interpretazione delle norme in materia di condominio;
4) illogicità e contraddittorietà dei motivi;
5) violazione di legge ed errati presupposti di diritto;
6) soggettiva interpretazione dei fatti di causa;
rilevato che il condominio appellato non si costituiva;
ritenuto che
l'appello sia fondato e che la domanda proposta dall'attore in primo grado possa trovare accoglimento per quanto di ragione, in quanto: a) come affermato dall'appellante, dalla lettura della documentazione prodotta in primo grado non emerge una prova adeguata di alcun assenso, nemmeno implicito, del alla ripartizione delle spese di Pt_1 installazione ex novo dell'ascensore presso lo stabile del convenuto nei termini CP_1 approvati dall'assemblea condominiale con la delibera dell'11.06.2018, alla quale, peraltro, il non aveva partecipato;
b) la delibera assunta dall'assemblea in detta data, nella Pt_1 parte in cui decide di ripartire la spesa per l'installazione dell'ascensore per il 50% sulla base dei millesimi di valore della proprietà e per il 50% sulla base dell'altezza del piano rispetto al suolo, si pone in contrasto con gli artt. 1123 e 1124 c.c., come interpretati dalla costante giurisprudenza, la quale ha ripetutamente affermato che “in tema di condominio di edifici la regola posta dall'art. 1124 c.c. relativa alla ripartizione delle spese di manutenzione a ricostruzione delle scale (per metà in ragione del valore dei singoli piani o porzione di piano, per l'altra metà in misura proporzionale alla altezza di ciascun piano dal suolo) è applicabile per analogia, ricorrendo l'identica ratio, alle spese relative alla manutenzione e ricostruzione dell'ascensore già esistente. Nell'ipotesi, invece, d'installazione "ex novo" dell'impianto dell'ascensore trova applicazione la disciplina dell'art. 1123 c.c. relativa alla ripartizione delle spese per le innovazioni deliberate dalla maggioranza (proporzionalità al valore della proprietà di ciascun condomino)” (Cass. n. 5975/2004), aggiungendo che “a differenza dell'installazione ex novo di un ascensore in un edificio in condominio, le spese relative alla manutenzione e ricostruzione dell'ascensore già esistente vanno ripartite ai sensi dell'articolo 1124 del Cc. Stante l'identità di ratio delle spese di manutenzione e di ricostruzione delle scale ex articolo 1124 del Cc e delle spese relative alla conservazione e alla manutenzione dell'ascensore già esistente, deve dirsi che, al pari delle scale, l'impianto di ascensore, in quanto mezzo indispensabile per accedere al tetto e al terrazzo di copertura, riveste la qualità di parte comune anche relativamente ai condomini proprietari di negozi o locali terranei con accesso dalla strada, poiché pure tali condomini ne fruiscono, quanto meno in ordine alla conservazione e manutenzione della copertura dell'edificio, con conseguente obbligo gravante anche su detti partecipanti, in assenza di titolo contrario, di concorrere ai lavori di manutenzione straordinaria ed eventualmente di sostituzione dell'ascensore, in rapporto e in proporzione all'utilità che possono in ipotesi trarne” (Cass. n. 23222/2018); peraltro, con l. n. 220/2012, l'art. 1124 c.c. è stato modificato, ricomprendendo espressamente anche la manutenzione e la sostituzione dell'ascensore nella disciplina prevista per la manutenzione e sostituzione delle scale, in conformità con l'interpretazione giurisprudenziale innanzi citata;
c) pertanto, posto che, come detto, nessun regolamento contrattuale o delibera condominiale adottata con il consenso unanime di tutti i condomini aveva previsto una ripartizione della spesa per l'installazione ex novo dell'ascensore nel condominio convenuto differente da quella normativamente prevista, l'iniziativa dell'odierno appellante è stata determinata dall'adozione dell'illegittima delibera condominiale;
si aggiunga che, come è noto, la procedura di mediazione rappresenta una condizione obbligatoria di procedibilità dell'azione di impugnazione della delibera condominiale (ex art. 5 d.lgs n. 28/2010), azione che non è stata poi giudizialmente promossa, in quanto lo stesso , pochi giorni dopo la conclusione del CP_1 procedimento di mediazione (al quale il non partecipava), deliberava di CP_1 annullare quanto stabilito al punto 4 della precedente delibera dell'11.06.2019, vale a dire il punto in cui si deliberava l'illegittima ripartizione della spesa di installazione dell'ascensore; d) quanto all'importo da versare all'appellante, si osserva che l'incarico dato dal Pt_1 all'Avv. Luigi Giannotte emerge in maniera sufficientemente certa dall'indicazione del nominativo del predetto professionista nella ricevuta dell'istanza di mediazione dell'Organismo e dalla partecipazione dello stesso in sede di convocazione il giorno 10.09.2018, come riportato nel verbale di mancata partecipazione dell'Organismo; in ragione della tabella n. 25 allegata al d.m. n. 55/2014, come modificato con d.m. n. 37 del 08.03.2018, entrato in vigore il 26/04.2018, va riconosciuto l'importo di € 510,00 per la fase dell'attivazione della mediazione e di € 510,00 per la fase della partecipazione (importo di fase ridotto del 50%, come pure riportato nella fattura n. 10 del 01.07.2020 dell'Avv. Giannotte, tenuto conto del fatto che in detta fase, in ragione della mancata partecipazione della controparte, l'attività svolta è stata minima); nessun importo può essere riconosciuto per la fase della conciliazione, posto che in sede di mediazione nessun accordo conciliativo veniva raggiunto, mentre dopo otto giorni, autonomamente il condominio adottava la delibera di revoca;
si precisa che il valore della pratica va inquadrato nello scaglione di quelli di valore indeterminato di bassa complessità (€ 26.000,01 – 52.000,00), tenuto conto dell'assenza di profili di speciale difficoltà, considerati i parametri previsti dall'art. 19 d.m. n. 55/2014; quanto alle spese della procedura di mediazione, può essere riconosciuto l'importo richiesto di € 12,00 per notifica, in quanto sufficientemente dimostrato dalla produzione della convocazione notificata al condominio e quello di € 24,40, emergente dagli atti dell'Organismo; pertanto, l'appellato deve essere condannato a pagare all'odierno appellante la somma di € 1.020,00, oltre gli accessori di legge, per un totale di € 1.219,92 (senza aumento a titolo di iva, non calcolata nella cennata fattura evidentemente in quanto il legale era soggetto ad un regime che non ne prevedeva l'applicazione), con l'aggiunta dell'importo di € 36,40 per spese e, così, complessivamente la somma di € 1.256,32, oltre rivalutazione monetaria dalla data del 01.07.2020 (data dell'esborso da parte dell'appellante, emergente dalla contabile del bonifico eseguito in favore dell'Avv. Luigi Giannotte) alla data di pubblicazione della presente sentenza ed oltre interessi legali dalla stessa data al soddisfo, da calcolare sulla somma mediamente rivalutata, vale a dire sull'importo risultante dalla sommatoria fra l'importo liquidato e quello rivalutato alla data di pubblicazione della presente sentenza, diviso per due;
rilevato che parte appellata deve essere condannata a pagare all'appellante le spese del doppio grado di giudizio, in applicazione del principio di soccombenza;
P.T.M. Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, così provvede:
- in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, accoglie per quanto di ragione la domanda proposta in primo grado da e, per l'effetto, Parte_1 condanna l'odierno appellato a pagare all'appellante la somma di € 1.256,32, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali secondo le modalità specificate in motivazione;
- condanna l'appellato a rifondere all'appellante le spese del giudizio di primo grado, che liquida in € 133,96 per esborsi ed in € 650,00 per compensi, oltre accessori di legge;
- condanna l'appellato a rifondere all'appellante le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 174,00 per esborsi ed in € 860,00 per compensi, oltre accessori di legge. Taranto, 09.09.2025
Il Giudice
dott. Remo Lisco
- Seconda Sezione Civile - Il Giudice Unico, dott. Remo Lisco ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta nel registro generale affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 1239 dell'anno 2023, avente per oggetto: appello, TRA (c.f. ), in proprio ex art. 86 c.p.c., Parte_1 C.F._1 appellante E
(c.f. Controparte_1 P.IVA_1 appellato – non costituito All'udienza dell'11.03.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione del termine di giorni sessanta per il deposito della comparsa conclusionale, sulle conclusioni riportate in atti e da intendersi integralmente trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE rilevato che proponeva appello avverso la sentenza n. 1948/22, Parte_1 pronunziata dal Giudice di Pace di in data 21.07.2023, con la quale era stata rigettata CP_1 la domanda di condanna al pagamento delle spese legali sostenute dall'odierno appellante per il procedimento di mediazione preliminare all'impugnazione della delibera dell'assemblea condominiale dell'11.06.2018, procedimento al quale il CP_1 convenuto non aveva partecipato ed impugnazione della delibera che non aveva avuto ulteriore seguito giudiziale, in quanto la stessa, nella parte interessata dalla doglianza attorea, era stata revocata dall'assemblea condominiale con delibera adottata in data 18.09.2018; l'appellante lamentava 1) travisamento e/o errata valutazione dei fatti di causa senza riscontro alcuno negli elementi probatori offerti dalle parti e/o emersi in corso di giudizio;
2) errata e/o parziale valutazione dei documenti offerti dalle parti;
3) travisamento e/o confusione e/o soggettiva interpretazione delle norme in materia di condominio;
4) illogicità e contraddittorietà dei motivi;
5) violazione di legge ed errati presupposti di diritto;
6) soggettiva interpretazione dei fatti di causa;
rilevato che il condominio appellato non si costituiva;
ritenuto che
l'appello sia fondato e che la domanda proposta dall'attore in primo grado possa trovare accoglimento per quanto di ragione, in quanto: a) come affermato dall'appellante, dalla lettura della documentazione prodotta in primo grado non emerge una prova adeguata di alcun assenso, nemmeno implicito, del alla ripartizione delle spese di Pt_1 installazione ex novo dell'ascensore presso lo stabile del convenuto nei termini CP_1 approvati dall'assemblea condominiale con la delibera dell'11.06.2018, alla quale, peraltro, il non aveva partecipato;
b) la delibera assunta dall'assemblea in detta data, nella Pt_1 parte in cui decide di ripartire la spesa per l'installazione dell'ascensore per il 50% sulla base dei millesimi di valore della proprietà e per il 50% sulla base dell'altezza del piano rispetto al suolo, si pone in contrasto con gli artt. 1123 e 1124 c.c., come interpretati dalla costante giurisprudenza, la quale ha ripetutamente affermato che “in tema di condominio di edifici la regola posta dall'art. 1124 c.c. relativa alla ripartizione delle spese di manutenzione a ricostruzione delle scale (per metà in ragione del valore dei singoli piani o porzione di piano, per l'altra metà in misura proporzionale alla altezza di ciascun piano dal suolo) è applicabile per analogia, ricorrendo l'identica ratio, alle spese relative alla manutenzione e ricostruzione dell'ascensore già esistente. Nell'ipotesi, invece, d'installazione "ex novo" dell'impianto dell'ascensore trova applicazione la disciplina dell'art. 1123 c.c. relativa alla ripartizione delle spese per le innovazioni deliberate dalla maggioranza (proporzionalità al valore della proprietà di ciascun condomino)” (Cass. n. 5975/2004), aggiungendo che “a differenza dell'installazione ex novo di un ascensore in un edificio in condominio, le spese relative alla manutenzione e ricostruzione dell'ascensore già esistente vanno ripartite ai sensi dell'articolo 1124 del Cc. Stante l'identità di ratio delle spese di manutenzione e di ricostruzione delle scale ex articolo 1124 del Cc e delle spese relative alla conservazione e alla manutenzione dell'ascensore già esistente, deve dirsi che, al pari delle scale, l'impianto di ascensore, in quanto mezzo indispensabile per accedere al tetto e al terrazzo di copertura, riveste la qualità di parte comune anche relativamente ai condomini proprietari di negozi o locali terranei con accesso dalla strada, poiché pure tali condomini ne fruiscono, quanto meno in ordine alla conservazione e manutenzione della copertura dell'edificio, con conseguente obbligo gravante anche su detti partecipanti, in assenza di titolo contrario, di concorrere ai lavori di manutenzione straordinaria ed eventualmente di sostituzione dell'ascensore, in rapporto e in proporzione all'utilità che possono in ipotesi trarne” (Cass. n. 23222/2018); peraltro, con l. n. 220/2012, l'art. 1124 c.c. è stato modificato, ricomprendendo espressamente anche la manutenzione e la sostituzione dell'ascensore nella disciplina prevista per la manutenzione e sostituzione delle scale, in conformità con l'interpretazione giurisprudenziale innanzi citata;
c) pertanto, posto che, come detto, nessun regolamento contrattuale o delibera condominiale adottata con il consenso unanime di tutti i condomini aveva previsto una ripartizione della spesa per l'installazione ex novo dell'ascensore nel condominio convenuto differente da quella normativamente prevista, l'iniziativa dell'odierno appellante è stata determinata dall'adozione dell'illegittima delibera condominiale;
si aggiunga che, come è noto, la procedura di mediazione rappresenta una condizione obbligatoria di procedibilità dell'azione di impugnazione della delibera condominiale (ex art. 5 d.lgs n. 28/2010), azione che non è stata poi giudizialmente promossa, in quanto lo stesso , pochi giorni dopo la conclusione del CP_1 procedimento di mediazione (al quale il non partecipava), deliberava di CP_1 annullare quanto stabilito al punto 4 della precedente delibera dell'11.06.2019, vale a dire il punto in cui si deliberava l'illegittima ripartizione della spesa di installazione dell'ascensore; d) quanto all'importo da versare all'appellante, si osserva che l'incarico dato dal Pt_1 all'Avv. Luigi Giannotte emerge in maniera sufficientemente certa dall'indicazione del nominativo del predetto professionista nella ricevuta dell'istanza di mediazione dell'Organismo e dalla partecipazione dello stesso in sede di convocazione il giorno 10.09.2018, come riportato nel verbale di mancata partecipazione dell'Organismo; in ragione della tabella n. 25 allegata al d.m. n. 55/2014, come modificato con d.m. n. 37 del 08.03.2018, entrato in vigore il 26/04.2018, va riconosciuto l'importo di € 510,00 per la fase dell'attivazione della mediazione e di € 510,00 per la fase della partecipazione (importo di fase ridotto del 50%, come pure riportato nella fattura n. 10 del 01.07.2020 dell'Avv. Giannotte, tenuto conto del fatto che in detta fase, in ragione della mancata partecipazione della controparte, l'attività svolta è stata minima); nessun importo può essere riconosciuto per la fase della conciliazione, posto che in sede di mediazione nessun accordo conciliativo veniva raggiunto, mentre dopo otto giorni, autonomamente il condominio adottava la delibera di revoca;
si precisa che il valore della pratica va inquadrato nello scaglione di quelli di valore indeterminato di bassa complessità (€ 26.000,01 – 52.000,00), tenuto conto dell'assenza di profili di speciale difficoltà, considerati i parametri previsti dall'art. 19 d.m. n. 55/2014; quanto alle spese della procedura di mediazione, può essere riconosciuto l'importo richiesto di € 12,00 per notifica, in quanto sufficientemente dimostrato dalla produzione della convocazione notificata al condominio e quello di € 24,40, emergente dagli atti dell'Organismo; pertanto, l'appellato deve essere condannato a pagare all'odierno appellante la somma di € 1.020,00, oltre gli accessori di legge, per un totale di € 1.219,92 (senza aumento a titolo di iva, non calcolata nella cennata fattura evidentemente in quanto il legale era soggetto ad un regime che non ne prevedeva l'applicazione), con l'aggiunta dell'importo di € 36,40 per spese e, così, complessivamente la somma di € 1.256,32, oltre rivalutazione monetaria dalla data del 01.07.2020 (data dell'esborso da parte dell'appellante, emergente dalla contabile del bonifico eseguito in favore dell'Avv. Luigi Giannotte) alla data di pubblicazione della presente sentenza ed oltre interessi legali dalla stessa data al soddisfo, da calcolare sulla somma mediamente rivalutata, vale a dire sull'importo risultante dalla sommatoria fra l'importo liquidato e quello rivalutato alla data di pubblicazione della presente sentenza, diviso per due;
rilevato che parte appellata deve essere condannata a pagare all'appellante le spese del doppio grado di giudizio, in applicazione del principio di soccombenza;
P.T.M. Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, così provvede:
- in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, accoglie per quanto di ragione la domanda proposta in primo grado da e, per l'effetto, Parte_1 condanna l'odierno appellato a pagare all'appellante la somma di € 1.256,32, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali secondo le modalità specificate in motivazione;
- condanna l'appellato a rifondere all'appellante le spese del giudizio di primo grado, che liquida in € 133,96 per esborsi ed in € 650,00 per compensi, oltre accessori di legge;
- condanna l'appellato a rifondere all'appellante le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 174,00 per esborsi ed in € 860,00 per compensi, oltre accessori di legge. Taranto, 09.09.2025
Il Giudice
dott. Remo Lisco