Cass. civ., sez. I, sentenza 26/07/1978, n. 3753
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Sentenza 26 luglio 1978

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Quando una malattia inguaribile, non volontariamente provocata, impedisca al genitore, come qualsiasi altra causa di forza maggiore, di assistere materialmente il figlio, non puo essere dichiarato lo stato di adottabilita quando il genitore stesso riesca a dimostrargli, in qualsiasi modo, il suo genuino, particolare affetto, non essendo venuta meno anche l'assistenza morale del minore come espressamente richiesto dalla legge. ( V 3066/77, mass n 386626).*

L'adulterio di un coniuge e il suo allontanamento dalla casa coniugale non costituiscono, di per se, elementi sufficienti perche possa dedursene la volonta di abbandonare anche i figli o comunque un'indegnita morale denegativa della credibilita del proposito di tenere i figli con se altrove. Inoltre, specie dopo l'introduzione del divorzio nel nostro ordinamento, non puo ritenersi, in ogni caso e a prescindere da ogni altro utile elemento di valutazione, che sia sempre incompatibile con l'educazione morale dei figli il fatto che il genitore, abbandonato il coniuge, li chiami a vivere sotto lo stesso tetto con il suo nuovo compagno di vita, quando si tratti di persona onesta e tale Unione, anche se non ancora legalizzata, sia espressione di sentimenti meritevoli di rispetto: in tal caso occorre indagare, anche in relazione alla personalita del genitore, se l'abbandono sia dovuto solo alla intollerabile convivenza con il coniuge ovvero anche alla disaffezione per i figli.*

L'esistenza della situazione di abbandono del minore ai fini della dichiarazione dello stato di adottabilita deve essere accertata con riguardo al momento di detta dichiarazione, sicche lo stesso abbandono iniziale del minore da parte dei genitori, anche se volontario, determina una situazione che puo essere invertita: in tal caso, specie quando il minore non sia uscito dalla famiglia naturale ed i genitori si oppongano alla dichiarazione del suo stato di adottabilita, ove non sussistano particolari ragioni in contrario, e opportuno che il giudice metta a prova la serieta dei propositi manifestati dai genitori come espressamente previsto dal quarto comma dell'art 314/8 cod civ, e lasci loro il minore, impartendo, al tempo stesso, prescrizioni - da controllare periodicamente - idonee a garantire l'assistenza morale, il mantenimento, l'istruzione e la educazione del minore stesso.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 26/07/1978, n. 3753
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3753
    Data del deposito : 26 luglio 1978

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