TRIB
Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/06/2025, n. 2412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2412 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 54/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Sezione del Lavoro
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 10.06.2025, da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c., nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza recante n.r.g. 54/2022 vertente tra
ELLE. con sede in Boscoreale (Na), via Cangiani Pt_1 Pt_2
n.112 (Partita Iva ), P.IVA_1
rappr. e dif. dall'Avv. Luigi Mazza ( ) CodiceFiscale_1
e
CP_1
1
[...] rappresentato e difeso dall'Avv. A. Patarnello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.1.2022, l'opponente in epigrafe indicato adiva il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, invocando, previo accoglimento dell'istanza di sospensiva,
l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo di lite;
il tutto con vittoria di spese. Si costituiva la parte convenuta invocando il rigetto dell'opposizione. In data odierna, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga antecedente rispetto alla presente e più urgenti, tra cui anche quelle provenienti dalla ex Preture circondariali risalenti ai primi anni
'90 - nel numero di svariate migliaia - nonché tutte quelle incardinate presso la Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate al Giudicante, la causa veniva decisa.
L'opposizione è infondata e va quindi rigettata.
Deve premettersi che la presente decisione è redatta con motivazione in forma semplificata ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c. e sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, come definito dalla giurisprudenza di legittimità.
Preliminarmente si osserva che la presente opposizione viene esperita avverso titoli unilaterali di derivazione stragiudiziale e determina l'instaurazione di un giudizio in cui, per la prima volta,
2 il titolo esecutivo è sottoposto al vaglio dell'autorità giudiziaria;
di conseguenza, il processo relativo alle controversie per il pagamento di contributi previdenziali dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione sui diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio e, segnatamente, al rapporto contributivo, in cui l'eventuale rigetto di censure di tipo formale relative all'iscrizione a ruolo non pregiudica l'accertamento di tale rapporto secondo le regole ordinarie relative alla ripartizione dell'onere della prova, alla stregua delle quali grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo (cfr. Cass. n. 23600/2009, Cass. n. 5763/2002).
Da tali premesse scaturisce che l'attore opposto deve indicare, sin dall'atto introduttivo di lite gli elementi di fatto e di diritto posti alla base della domanda, laddove la mancata specificazione di tali elementi consente il ricorso, in chiave integrativa, all'esame complessivo dell'atto, anche in relazione al tenore della documentazione allo stesso allegata;
sicchè soltanto ove, nonostante detta valutazione complessiva, permanga una situazione di oggettiva incertezza, tale da pregiudicare in termini sostanziali la piena attuazione del diritto di difesa potrebbe operare la sanzione della nullità (cfr. Cass. n. 3436/2002, Cass.
n. 2572/2000) da ritenersi, però, sanabile alla stregua dell'art. 164, 5° comma c.p.c., per innestarsi il rito del lavoro, sia pure con le relative peculiarità, nell'alveo del processo civile (cfr. Cass.
SU n. 11353/2004). Soltanto ove siano stati compitamente delineati gli oneri assertivi gravanti sulle parti processuali potrà operare il principio di non contestazione (cfr. Cass. SU n.
1353/2004) che postula necessariamente che l'allegazione sia esaustiva dei requisiti costitutivi della pretesa azionata in giudizio
(cfr. Cass. n. 1878/2012, Cass. n. 2802/2003, Cass. n.
3 5526/02). D'altro canto, a fronte di deduzioni puntuali ed esaustive, la contestazione non potrà essere generica, ma dovrà essere puntuale, circostanziata, dettagliata ed onnicomprensiva di tutte le circostanze in relazione alle quali venga chiesta la prova.
Tanto premesso, nella specie il ricorrente propone opposizione avverso due avvisi di addebito notificati a mezzo Pec in data
20.11.2021 recanti i numeri 371 2021 00031643 72 000 e 371
2021 00031652 81 000, chiedendo, previa sospensione dei titoli opposti e declaratoria di nullità, improcedibilità decadenza degli avvisi impugnati, l'accoglimento del ricorso, dichiarandosi che la Part opponente nulla deve all a titolo di CP_2 CP_1
contributi per gli anni 2019-2020. Deduce la parte opponente che il primo dei suddetti avvisi emesso per Euro 6.859,63 si riferisce a Dm10 insoluti riferibili all'intero anno 2019 ed al mese di gennaio 2020, mentre il secondo avviso emesso per l'importo di
Euro 3.478,55 rinviene da un accertamento ispettivo effettuato dalla ITL di Bari relativamente al p.v. di Altamura con riferimento alla dipendente di cui lamenta la nullità del Controparte_3
verbale ispettivo per carenza e/o inesistenza della sottostante motivazione, con violazione del diritto di difesa.
Orbene, ai fini della risoluzione della presente controversia è dirimente quanto segue.
Con riguardo all'avviso di addebito 371 2021 00031643 72 000 emesso per Euro 6.859,63, si rileva che esso fa riferimento agli importi dei DM10 relativi al periodo dicembre 2019/gennaio
2020, parzialmente insoluti (inadempienze 3000 e 3001). Ebbene, il credito dell derivante dal parziale versamento dei CP_4
contributi per le denunce mensili è maturato nell'anno 2020 anche con riferimento alla mensilità di dicembre 2019 e
4 l'emissione dell'avviso di addebito è avvenuta nel 2021, con notifica del 20/11/2021, dunque anche nel pieno rispetto del termine di decadenza, di cui all'art. 25, comma 1, d. lgs
26/02/1999, n. 46. Ciò precisato, si osserva che per l'inadempienza , a fronte di un debito contributivo CP_5
denunciato di € 6.058,00 (cfr. stampa Uniemens), la parte ricorrente ha effettuato un unico versamento di € 2.035,00 in data 16/01/2020, con la conseguenza che l'Istituto ha emesso l'avviso di addebito opposto per l'importo contributivo residuo, oltre che, ovviamente, per gli importi dovuti a titolo di sanzioni, come stabilito dall'art. 116, comma 8, lettera a), legge 388/2000
(cfr. Avviso). Stesse osservazioni valgono per l'inadempienza
3001, dal momento che, a fronte di un debito contributivo denunciato di € 3.291,00, la parte ricorrente ha effettuato un unico versamento di € 1.296,00 in data 17/02/2020, con la conseguenza dell'emissione dell'avviso di addebito oggetto di impugnazione per il recupero dell'importo ancora dovuto, sia a titolo di contributi che di sanzioni. Parte opponente, pur avendo individuato l'origine del credito per cui è causa contenendo l'avviso di addebito tutti gli elementi necessari a tal fine, non contesta l'avvenuta presentazione dei Dm 10 per le mensilità in parola, e si limita alla formulazione di contestazioni generiche, omettendo di provare l'avvenuto pagamento integrale dei suddetti importi, rimanendo incontestato l'adempimento parziale del credito riveniente dalle suddette denunce mensili. Ciò premesso, essendo il credito fondato (circostanza definitivamente acquisita al giudizio e non oggetto di contestazione) sulle stesse autodenunce mensili presentate dalla Società opponente, la stessa avrebbe dovuto provare l'avvenuto integrale pagamento delle somme autodenunciate con le denunce mensili Dm 10 per il
5 periodo in contestazione, ma a tale onere non ha assolto in alcun modo.
In altri termini, come si evince dall'avviso di addebito opposto, gli importi ivi ingiunti trovano fondamento nelle denunce obbligatorie mensili DM/10M (in atti), rimaste parzialmente insolute, denunce obbligatorie presentate all' dalla stessa CP_1
società opponente. E' pacifico che i modelli DM 10/M (prodotti in copia), nei quali vengono indicate e le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e il relativo onere contributivo a carico del datore di lavoro, hanno valore di confessione ed esimono l dal CP_1
fornire ulteriori prove. Più in particolare dai modelli dm/10 si evincono le scoperture contributive riguardanti le mensilità oggetto di contestazione. L'opponente stesso, nel periodo di causa, con i modelli di rendiconto mensile (dm/10m) ha denunciato l'impiego di manodopera dipendente, salvo poi non assolvere integralmente al suo obbligo contributivo (cfr. modd.
Dm10 allegati).
Analogamente infondate sono le contestazioni svolte dalla parte opponente in relazione alle sanzioni applicate dall . Invero, CP_4
l' ha calcolato le somme aggiuntive ex art.116, comma 8, lett. CP_1
A) della legge 388/00 per l'ipotesi di omissione contributiva, sicché le doglianze in questione sono infondate.
Con riferimento poi all'avviso di addebito n. 371 2021 00031652
81 000 emesso per Euro 3.478,55, si osserva che esso rinviene da un accertamento ispettivo effettuato dalla ITL di Bari relativamente alla dipendente . Infatti, in data Controparte_3
18/08/2020 l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Bari inoltrava alla Sede di Bari il verbale di accertamento Prot. CP_1
N.BA00006/2019-449-02 redatto da propri ispettori, per il recupero dei contributi omessi e delle conseguenti sanzioni civili
6 Part dovuti dalla Società ELLE. in conseguenza del CP_2
suddetto accertamento ispettivo che ha dato poi luogo alla emissione dell'avviso di addebito innanzi richiamato ed opposto nel presente giudizio. In data 26 novembre 2020 l'U.O. Vigilanza
Documentale della Sede provvedeva poi alla quantificazione del credito per un importo totale pari ad € 2928,34 di cui € 2093,95 per sorte capitale, € 834,39 a titolo di sanzioni civili e interessi di mora. Con diffida del 01/12/2020, prot. n.8228103 notificata via
PEC, la sede di bari invitava la ricorrente a regolarizzare in CP_1
base alle risultanze del verbale di accertamento della I.T.L., ma tale richiesta restava senza esito e conseguentemente veniva emesso l'avviso di addebito per cui è causa. Per mezzo del citato verbale di accertamento della ITL è stato rilevato l'omesso versamento di contributi e premi (contributi non dichiarati sul Part LUL) da parte della Società ELLE. nei confronti CP_2
della lavoratrice nata il [...] ad Controparte_3
Altamura (BA), per il periodo dal 01/04/2019 al 27/09/2019. Gli addebiti, pertanto, riguardano i periodi da aprile 2019 a settembre 2019. L'Ispettore verbalizzate con il suddetto accertamento ha verificato quanto segue: “Dall'incrocio delle dichiarazioni rese dalle lavoratrici nel corso dell'accesso ispettivo
è merso che la lavoratrice , assunta in data Controparte_3
1.4.2019 con contratto a tempo indeterminato full time, ridotto a
20 settimanali dal 3.6.2019, di fatto ha sempre osservato un orario di lavoro di 40 ore settimanali. Tale circostanza è supportata non solo dalle dichiarazioni rese dalle lavoratrici presenti sul posto di lavoro ma anche dal fatto che la lavoratrice
, come previsto dal progetto formativo individuale Controparte_3
stipulato tra il Centro Studi per la formazione Campania Sviluppo
e la è la tutor della tirocinante CP_6 CP_2 Pt_3
7 che ha sempre osservato un orario di lavoro a tempo Pt_4
pieno. Tale assunto inoltre è confermato dalle registrazioni effettuate nell'apposito registro rilevazione presenza della tirocinante (con indicazione delle date e dell'orario di presenza sul lavoro) firmato giornalmente sia dalla tirocinante che dalla medesima tutor”. Sulla scorta di tali premesse fattuali il verbale ispettivo ha poi a pagina 3 quantificato gli specifici importi calcolati mese per mese da Aprile e Settembre 2019.
A fronte degli specifici rilievi mossi in sede ispettiva, parte opponente si è limitata ad una contestazione generica, irrilevante in questa sede. Del resto, nel presente giudizio non è in contestazione l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato posto in essere tra la ricorrente e la lavoratrice , Controparte_3
circostanza pacifica ed oggetto di verifica diretta del verbalizzante, ma la diversa regolazione del rapporto di lavoro con riferimento alle ore effettivamente lavorate, laddove la società aveva registrato un orario part-time, mentre l'accertamento ispettivo ha accertato, per il periodo cui al verbale, un orario di quaranta ore settimanali. Si vada sul punto la univoca dichiarazione resa dalla stessa lavoratrice di cui la era Tutor dove Pt_3 CP_3
testualmente si legge, tra le altre “ ….Sin dall'inizio del mio rapporto di lavoro ho sempre osservato un orario di n.8 ore al giorno cioè dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 17,00 alle 21,00 dal lunedi' al sabato …… che è la mia tutor osserva il Controparte_3
mio stesso oriaio di lavoro…”. Depongono per medesime conclusioni anche le ulteriori verifiche ed acquisizioni documentali effettate in sede ispettive (si veda il progetto formativo richiamato nell'accertamento ispettivo).
Quanto al valore probatorio degli accertamenti ispettivi e delle relative dichiarazioni acquisite in tale sede si rileva che a detti
8 accertamenti deve riconoscersi il valore il valore di prova documentale precostituita. Essi sono dotati di un rilevante grado di attendibilità con riferimento a tutte le circostanze oggetto di verifica ispettiva, pertanto, ove nel giudizio contenzioso non si accerti l'esistenza di fatti e circostanze diverse e incompatibili, maggiormente significative ai fini del decidere ed idonee a smentirne le risultanze ispettive, queste devono assumere piena valenza probatoria, ben potendo costituire l'unica fonte di convincimento del giudicante.
Sul punto è sufficiente richiamare il granitico orientamento giurisprudenziale formatosi in ordine alla valenza probatoria dei verbali ispettivi. Cass. sez. lav. n. 14965 del 06/09/2012: “Nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe all' l'onere di provare i fatti CP_1
costitutivi della pretesa contributiva, che l' fondi su CP_4
rapporto ispettivo. A tal fine, il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori”. Cass. sez. lav. n. 16055 del 17/08/2004: “Ai fini di accertare l'intervenuta violazione, da parte del datore di lavoro, degli obblighi di comunicazione agli uffici di collocamento degli eventi relativi alla costituzione e alla cessazione dei rapporti di lavoro, possono essere utilizzate con valore indiziario le dichiarazioni scritte provenienti da terzi, specie se raccolte da pubblici ufficiali e come tali assistite dall'efficacia di cui all'art. 2700 cod. civ. quanto alla circostanza della loro effettuazione, come pure valore quanto meno indiziario hanno le risultanze dei
9 verbali ispettivi redatti dagli ispettori del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali” . Cass. S.U. n. 916 del 03/02/1996 :“I verbali redatti dagli ispettori del lavoro, o comunque dai funzionari degli enti previdenziali, fanno fede fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 cod. civ., solo relativamente alla loro provenienza dal sottoscrittore, alle dichiarazioni a lui rese ed agli altri fatti che egli attesti come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese da terzi o in seguito ad altre indagini, i verbali, per la loro natura di atto pubblico, hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria”. Si è altresì precisato che “I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio
è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (Cass. sez. lav. n. 15073 del 06/06/2008); nello stesso senso si è ribadito che “In ordine all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi, deve rilevarsi che l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano priva di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di
10 lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità” (Cass. sez. lav. n. 10427 del 2014). Orbene, la fattispecie in esame va letta alla stregua dei detti principi, in ragione dei quali, come appena detto, è ben possibile che il giudice fondi il proprio convincimento anche solo sul materiale raccolto dagli ispettori e sulle dichiarazioni a questi rilasciate (cfr. in tal senso, Corte d'Appello di Bari Sentenza del 19.10.2021) laddove tali elementi, come nella fattispecie di causa, depongano per il rigetto del ricorso e delle contestazioni sollevate in relazione ai rilievi ispettivi svolti.
Anche la generica contestazione del conteggio effettuato nella quantificazione della contribuzione omessa appare, in quanto del tutto generica, irrilevante avendo da tempo la Suprema Corte di
Cassazione chiarito che: “Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli art. 167, comma 1, e 416, comma 3
c.p.c., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti "in radice" la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile. (Cass. Civ. 18 febbraio 2011 Numero: n. 4051).
11 Oltretutto, dal verbale si ricava che la quantificazione è stata operata dal verbalizzante solo sulla base di un diverso numero di ore settimanali (40 ore settimanali su sei giorni in luogo delle 20 registrate ) ma prendendo a riferimento la stessa base imponibile e le stesse paghe già determinate e dichiarate dalla Società datrice di lavoro, determinando solo le differenze dovute sul diverso monte orario accertato.
Pertanto, l'opposizione deve essere rigettata.
In definitiva, sulla scorta di tutte le argomentazioni sin qui svolte, si ritiene che gli atti impugnati per cui è causa siano legittimi.
In virtù di tutto quanto sinora esposto, dunque, l'opposizione va integralmente rigettata.
Le spese di lite liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Le considerazioni sin qui esposte sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando, così provvede: ogni diversa domanda ed eccezione rigettata o assorbita,
rigetta l'opposizione e conferma gli atti impugnati;
condanna la parte opponente a pagare, in favore dell' le spese CP_1
di lite che liquida in complessivi euro 1.865,00, oltre accessori di legge e di tariffa.
Bari, 10.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Vernia
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Sezione del Lavoro
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 10.06.2025, da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c., nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza recante n.r.g. 54/2022 vertente tra
ELLE. con sede in Boscoreale (Na), via Cangiani Pt_1 Pt_2
n.112 (Partita Iva ), P.IVA_1
rappr. e dif. dall'Avv. Luigi Mazza ( ) CodiceFiscale_1
e
CP_1
1
[...] rappresentato e difeso dall'Avv. A. Patarnello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.1.2022, l'opponente in epigrafe indicato adiva il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, invocando, previo accoglimento dell'istanza di sospensiva,
l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo di lite;
il tutto con vittoria di spese. Si costituiva la parte convenuta invocando il rigetto dell'opposizione. In data odierna, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga antecedente rispetto alla presente e più urgenti, tra cui anche quelle provenienti dalla ex Preture circondariali risalenti ai primi anni
'90 - nel numero di svariate migliaia - nonché tutte quelle incardinate presso la Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate al Giudicante, la causa veniva decisa.
L'opposizione è infondata e va quindi rigettata.
Deve premettersi che la presente decisione è redatta con motivazione in forma semplificata ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c. e sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, come definito dalla giurisprudenza di legittimità.
Preliminarmente si osserva che la presente opposizione viene esperita avverso titoli unilaterali di derivazione stragiudiziale e determina l'instaurazione di un giudizio in cui, per la prima volta,
2 il titolo esecutivo è sottoposto al vaglio dell'autorità giudiziaria;
di conseguenza, il processo relativo alle controversie per il pagamento di contributi previdenziali dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione sui diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio e, segnatamente, al rapporto contributivo, in cui l'eventuale rigetto di censure di tipo formale relative all'iscrizione a ruolo non pregiudica l'accertamento di tale rapporto secondo le regole ordinarie relative alla ripartizione dell'onere della prova, alla stregua delle quali grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo (cfr. Cass. n. 23600/2009, Cass. n. 5763/2002).
Da tali premesse scaturisce che l'attore opposto deve indicare, sin dall'atto introduttivo di lite gli elementi di fatto e di diritto posti alla base della domanda, laddove la mancata specificazione di tali elementi consente il ricorso, in chiave integrativa, all'esame complessivo dell'atto, anche in relazione al tenore della documentazione allo stesso allegata;
sicchè soltanto ove, nonostante detta valutazione complessiva, permanga una situazione di oggettiva incertezza, tale da pregiudicare in termini sostanziali la piena attuazione del diritto di difesa potrebbe operare la sanzione della nullità (cfr. Cass. n. 3436/2002, Cass.
n. 2572/2000) da ritenersi, però, sanabile alla stregua dell'art. 164, 5° comma c.p.c., per innestarsi il rito del lavoro, sia pure con le relative peculiarità, nell'alveo del processo civile (cfr. Cass.
SU n. 11353/2004). Soltanto ove siano stati compitamente delineati gli oneri assertivi gravanti sulle parti processuali potrà operare il principio di non contestazione (cfr. Cass. SU n.
1353/2004) che postula necessariamente che l'allegazione sia esaustiva dei requisiti costitutivi della pretesa azionata in giudizio
(cfr. Cass. n. 1878/2012, Cass. n. 2802/2003, Cass. n.
3 5526/02). D'altro canto, a fronte di deduzioni puntuali ed esaustive, la contestazione non potrà essere generica, ma dovrà essere puntuale, circostanziata, dettagliata ed onnicomprensiva di tutte le circostanze in relazione alle quali venga chiesta la prova.
Tanto premesso, nella specie il ricorrente propone opposizione avverso due avvisi di addebito notificati a mezzo Pec in data
20.11.2021 recanti i numeri 371 2021 00031643 72 000 e 371
2021 00031652 81 000, chiedendo, previa sospensione dei titoli opposti e declaratoria di nullità, improcedibilità decadenza degli avvisi impugnati, l'accoglimento del ricorso, dichiarandosi che la Part opponente nulla deve all a titolo di CP_2 CP_1
contributi per gli anni 2019-2020. Deduce la parte opponente che il primo dei suddetti avvisi emesso per Euro 6.859,63 si riferisce a Dm10 insoluti riferibili all'intero anno 2019 ed al mese di gennaio 2020, mentre il secondo avviso emesso per l'importo di
Euro 3.478,55 rinviene da un accertamento ispettivo effettuato dalla ITL di Bari relativamente al p.v. di Altamura con riferimento alla dipendente di cui lamenta la nullità del Controparte_3
verbale ispettivo per carenza e/o inesistenza della sottostante motivazione, con violazione del diritto di difesa.
Orbene, ai fini della risoluzione della presente controversia è dirimente quanto segue.
Con riguardo all'avviso di addebito 371 2021 00031643 72 000 emesso per Euro 6.859,63, si rileva che esso fa riferimento agli importi dei DM10 relativi al periodo dicembre 2019/gennaio
2020, parzialmente insoluti (inadempienze 3000 e 3001). Ebbene, il credito dell derivante dal parziale versamento dei CP_4
contributi per le denunce mensili è maturato nell'anno 2020 anche con riferimento alla mensilità di dicembre 2019 e
4 l'emissione dell'avviso di addebito è avvenuta nel 2021, con notifica del 20/11/2021, dunque anche nel pieno rispetto del termine di decadenza, di cui all'art. 25, comma 1, d. lgs
26/02/1999, n. 46. Ciò precisato, si osserva che per l'inadempienza , a fronte di un debito contributivo CP_5
denunciato di € 6.058,00 (cfr. stampa Uniemens), la parte ricorrente ha effettuato un unico versamento di € 2.035,00 in data 16/01/2020, con la conseguenza che l'Istituto ha emesso l'avviso di addebito opposto per l'importo contributivo residuo, oltre che, ovviamente, per gli importi dovuti a titolo di sanzioni, come stabilito dall'art. 116, comma 8, lettera a), legge 388/2000
(cfr. Avviso). Stesse osservazioni valgono per l'inadempienza
3001, dal momento che, a fronte di un debito contributivo denunciato di € 3.291,00, la parte ricorrente ha effettuato un unico versamento di € 1.296,00 in data 17/02/2020, con la conseguenza dell'emissione dell'avviso di addebito oggetto di impugnazione per il recupero dell'importo ancora dovuto, sia a titolo di contributi che di sanzioni. Parte opponente, pur avendo individuato l'origine del credito per cui è causa contenendo l'avviso di addebito tutti gli elementi necessari a tal fine, non contesta l'avvenuta presentazione dei Dm 10 per le mensilità in parola, e si limita alla formulazione di contestazioni generiche, omettendo di provare l'avvenuto pagamento integrale dei suddetti importi, rimanendo incontestato l'adempimento parziale del credito riveniente dalle suddette denunce mensili. Ciò premesso, essendo il credito fondato (circostanza definitivamente acquisita al giudizio e non oggetto di contestazione) sulle stesse autodenunce mensili presentate dalla Società opponente, la stessa avrebbe dovuto provare l'avvenuto integrale pagamento delle somme autodenunciate con le denunce mensili Dm 10 per il
5 periodo in contestazione, ma a tale onere non ha assolto in alcun modo.
In altri termini, come si evince dall'avviso di addebito opposto, gli importi ivi ingiunti trovano fondamento nelle denunce obbligatorie mensili DM/10M (in atti), rimaste parzialmente insolute, denunce obbligatorie presentate all' dalla stessa CP_1
società opponente. E' pacifico che i modelli DM 10/M (prodotti in copia), nei quali vengono indicate e le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e il relativo onere contributivo a carico del datore di lavoro, hanno valore di confessione ed esimono l dal CP_1
fornire ulteriori prove. Più in particolare dai modelli dm/10 si evincono le scoperture contributive riguardanti le mensilità oggetto di contestazione. L'opponente stesso, nel periodo di causa, con i modelli di rendiconto mensile (dm/10m) ha denunciato l'impiego di manodopera dipendente, salvo poi non assolvere integralmente al suo obbligo contributivo (cfr. modd.
Dm10 allegati).
Analogamente infondate sono le contestazioni svolte dalla parte opponente in relazione alle sanzioni applicate dall . Invero, CP_4
l' ha calcolato le somme aggiuntive ex art.116, comma 8, lett. CP_1
A) della legge 388/00 per l'ipotesi di omissione contributiva, sicché le doglianze in questione sono infondate.
Con riferimento poi all'avviso di addebito n. 371 2021 00031652
81 000 emesso per Euro 3.478,55, si osserva che esso rinviene da un accertamento ispettivo effettuato dalla ITL di Bari relativamente alla dipendente . Infatti, in data Controparte_3
18/08/2020 l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Bari inoltrava alla Sede di Bari il verbale di accertamento Prot. CP_1
N.BA00006/2019-449-02 redatto da propri ispettori, per il recupero dei contributi omessi e delle conseguenti sanzioni civili
6 Part dovuti dalla Società ELLE. in conseguenza del CP_2
suddetto accertamento ispettivo che ha dato poi luogo alla emissione dell'avviso di addebito innanzi richiamato ed opposto nel presente giudizio. In data 26 novembre 2020 l'U.O. Vigilanza
Documentale della Sede provvedeva poi alla quantificazione del credito per un importo totale pari ad € 2928,34 di cui € 2093,95 per sorte capitale, € 834,39 a titolo di sanzioni civili e interessi di mora. Con diffida del 01/12/2020, prot. n.8228103 notificata via
PEC, la sede di bari invitava la ricorrente a regolarizzare in CP_1
base alle risultanze del verbale di accertamento della I.T.L., ma tale richiesta restava senza esito e conseguentemente veniva emesso l'avviso di addebito per cui è causa. Per mezzo del citato verbale di accertamento della ITL è stato rilevato l'omesso versamento di contributi e premi (contributi non dichiarati sul Part LUL) da parte della Società ELLE. nei confronti CP_2
della lavoratrice nata il [...] ad Controparte_3
Altamura (BA), per il periodo dal 01/04/2019 al 27/09/2019. Gli addebiti, pertanto, riguardano i periodi da aprile 2019 a settembre 2019. L'Ispettore verbalizzate con il suddetto accertamento ha verificato quanto segue: “Dall'incrocio delle dichiarazioni rese dalle lavoratrici nel corso dell'accesso ispettivo
è merso che la lavoratrice , assunta in data Controparte_3
1.4.2019 con contratto a tempo indeterminato full time, ridotto a
20 settimanali dal 3.6.2019, di fatto ha sempre osservato un orario di lavoro di 40 ore settimanali. Tale circostanza è supportata non solo dalle dichiarazioni rese dalle lavoratrici presenti sul posto di lavoro ma anche dal fatto che la lavoratrice
, come previsto dal progetto formativo individuale Controparte_3
stipulato tra il Centro Studi per la formazione Campania Sviluppo
e la è la tutor della tirocinante CP_6 CP_2 Pt_3
7 che ha sempre osservato un orario di lavoro a tempo Pt_4
pieno. Tale assunto inoltre è confermato dalle registrazioni effettuate nell'apposito registro rilevazione presenza della tirocinante (con indicazione delle date e dell'orario di presenza sul lavoro) firmato giornalmente sia dalla tirocinante che dalla medesima tutor”. Sulla scorta di tali premesse fattuali il verbale ispettivo ha poi a pagina 3 quantificato gli specifici importi calcolati mese per mese da Aprile e Settembre 2019.
A fronte degli specifici rilievi mossi in sede ispettiva, parte opponente si è limitata ad una contestazione generica, irrilevante in questa sede. Del resto, nel presente giudizio non è in contestazione l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato posto in essere tra la ricorrente e la lavoratrice , Controparte_3
circostanza pacifica ed oggetto di verifica diretta del verbalizzante, ma la diversa regolazione del rapporto di lavoro con riferimento alle ore effettivamente lavorate, laddove la società aveva registrato un orario part-time, mentre l'accertamento ispettivo ha accertato, per il periodo cui al verbale, un orario di quaranta ore settimanali. Si vada sul punto la univoca dichiarazione resa dalla stessa lavoratrice di cui la era Tutor dove Pt_3 CP_3
testualmente si legge, tra le altre “ ….Sin dall'inizio del mio rapporto di lavoro ho sempre osservato un orario di n.8 ore al giorno cioè dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 17,00 alle 21,00 dal lunedi' al sabato …… che è la mia tutor osserva il Controparte_3
mio stesso oriaio di lavoro…”. Depongono per medesime conclusioni anche le ulteriori verifiche ed acquisizioni documentali effettate in sede ispettive (si veda il progetto formativo richiamato nell'accertamento ispettivo).
Quanto al valore probatorio degli accertamenti ispettivi e delle relative dichiarazioni acquisite in tale sede si rileva che a detti
8 accertamenti deve riconoscersi il valore il valore di prova documentale precostituita. Essi sono dotati di un rilevante grado di attendibilità con riferimento a tutte le circostanze oggetto di verifica ispettiva, pertanto, ove nel giudizio contenzioso non si accerti l'esistenza di fatti e circostanze diverse e incompatibili, maggiormente significative ai fini del decidere ed idonee a smentirne le risultanze ispettive, queste devono assumere piena valenza probatoria, ben potendo costituire l'unica fonte di convincimento del giudicante.
Sul punto è sufficiente richiamare il granitico orientamento giurisprudenziale formatosi in ordine alla valenza probatoria dei verbali ispettivi. Cass. sez. lav. n. 14965 del 06/09/2012: “Nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe all' l'onere di provare i fatti CP_1
costitutivi della pretesa contributiva, che l' fondi su CP_4
rapporto ispettivo. A tal fine, il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori”. Cass. sez. lav. n. 16055 del 17/08/2004: “Ai fini di accertare l'intervenuta violazione, da parte del datore di lavoro, degli obblighi di comunicazione agli uffici di collocamento degli eventi relativi alla costituzione e alla cessazione dei rapporti di lavoro, possono essere utilizzate con valore indiziario le dichiarazioni scritte provenienti da terzi, specie se raccolte da pubblici ufficiali e come tali assistite dall'efficacia di cui all'art. 2700 cod. civ. quanto alla circostanza della loro effettuazione, come pure valore quanto meno indiziario hanno le risultanze dei
9 verbali ispettivi redatti dagli ispettori del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali” . Cass. S.U. n. 916 del 03/02/1996 :“I verbali redatti dagli ispettori del lavoro, o comunque dai funzionari degli enti previdenziali, fanno fede fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 cod. civ., solo relativamente alla loro provenienza dal sottoscrittore, alle dichiarazioni a lui rese ed agli altri fatti che egli attesti come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese da terzi o in seguito ad altre indagini, i verbali, per la loro natura di atto pubblico, hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria”. Si è altresì precisato che “I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio
è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (Cass. sez. lav. n. 15073 del 06/06/2008); nello stesso senso si è ribadito che “In ordine all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi, deve rilevarsi che l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano priva di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di
10 lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità” (Cass. sez. lav. n. 10427 del 2014). Orbene, la fattispecie in esame va letta alla stregua dei detti principi, in ragione dei quali, come appena detto, è ben possibile che il giudice fondi il proprio convincimento anche solo sul materiale raccolto dagli ispettori e sulle dichiarazioni a questi rilasciate (cfr. in tal senso, Corte d'Appello di Bari Sentenza del 19.10.2021) laddove tali elementi, come nella fattispecie di causa, depongano per il rigetto del ricorso e delle contestazioni sollevate in relazione ai rilievi ispettivi svolti.
Anche la generica contestazione del conteggio effettuato nella quantificazione della contribuzione omessa appare, in quanto del tutto generica, irrilevante avendo da tempo la Suprema Corte di
Cassazione chiarito che: “Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli art. 167, comma 1, e 416, comma 3
c.p.c., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti "in radice" la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile. (Cass. Civ. 18 febbraio 2011 Numero: n. 4051).
11 Oltretutto, dal verbale si ricava che la quantificazione è stata operata dal verbalizzante solo sulla base di un diverso numero di ore settimanali (40 ore settimanali su sei giorni in luogo delle 20 registrate ) ma prendendo a riferimento la stessa base imponibile e le stesse paghe già determinate e dichiarate dalla Società datrice di lavoro, determinando solo le differenze dovute sul diverso monte orario accertato.
Pertanto, l'opposizione deve essere rigettata.
In definitiva, sulla scorta di tutte le argomentazioni sin qui svolte, si ritiene che gli atti impugnati per cui è causa siano legittimi.
In virtù di tutto quanto sinora esposto, dunque, l'opposizione va integralmente rigettata.
Le spese di lite liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Le considerazioni sin qui esposte sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando, così provvede: ogni diversa domanda ed eccezione rigettata o assorbita,
rigetta l'opposizione e conferma gli atti impugnati;
condanna la parte opponente a pagare, in favore dell' le spese CP_1
di lite che liquida in complessivi euro 1.865,00, oltre accessori di legge e di tariffa.
Bari, 10.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Vernia
12