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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/12/2025, n. 17992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17992 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al N. 40446 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, riservata in decisione con provvedimento del 20.12.2025, vertente
TRA la , Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Sophia Demasi e dall'avv. Stefania Sorrenti;
- appellante –
E
, Controparte_1
elettivamente domiciliata in Roma, in viale delle Milizie n. 76, presso lo studio dell'avv. Davide Binda, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- appellata –
E
l' , Controparte_2
- appellata contumace –
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 10920/2023 del Giudice di Pace di Roma;
opposizione avverso cartella di pagamento;
sanzioni amministrative per violazione del codice della strada;
Conclusioni: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 18 dicembre 2025.
pagina 1 di 3 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La ha proposto appello avverso la sentenza n. 10920/2023, con la quale il Parte_1
Giudice di Pace di Roma ha accolto l'opposizione proposta da avverso la cartella di Controparte_1 pagamento n. 09720220157300454000, in difetto di prova della notificazione del verbale di accertamento ad essa sotteso.
La ha contestato l'erroneità della sentenza di prime cure, risultando ritualmente Parte_1 depositata, sin dal primo grado di giudizio, la documentazione attestante la rituale notificazione del verbale di accertamento opposto.
Si è costituita in giudizio , chiedendo il rigetto del gravame in quanto infondato. Controparte_1
L'appellata ha evidenziato la nullità della notificazione del verbale di accertamento sotteso alla cartella di pagamento impugnata, in quanto eseguita a mezzo posta, mediante consegna dell'atto al portiere, in difetto di prova dell'invio della necessaria raccomandata informativa.
L' è rimasta contumace nel giudizio di appello Controparte_2
2. L'appello è fondato.
Dall'esame del fascicolo della del primo grado del giudizio emerge che Parte_1
l'amministrazione ha documentato la notificazione del verbale di accertamento n. 127626A/2018, eseguita per mezzo del servizio postale e perfezionatasi mediante consegna dell'atto di portiere.
ha contestato la nullità della notificazione del verbale, in difetto di prova dell'invio Controparte_1 della raccomandata informativa, necessaria in ragione della consegna del plico al portiere.
La doglianza è infondata.
La notificazione del verbale di accertamento sotteso alla cartella di pagamento impugnata risulta eseguita in data 25.09.2018
L'art. 7 legge 20 novembre 1982, n.890, nella formulazione applicabile ratione temporis, a seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 1, comma 461, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, non prevedeva, per l'ipotesi di consegna del plico a persona diversa dal destinatario, l'invio della raccomandata informativa, adempimento prescritto nella sola ipotesi di omessa consegna, per assenza di persone abilitate a ricevere il piego.
L'obbligo di invio della raccomandata informativa, in caso di consegna del plico a persona diversa dal destinatario, è stato successivamente reintrodotto dall'art. 1 comma 813 della legge n. 145/2018, in vigore dal 1 gennaio 2019.
pagina 2 di 3 La statuizione del primo giudice, che ha annullato la cartella di pagamento impugnata in difetto di prova della notificazione del verbale di accertamento ad essa sotteso, deve pertanto essere riformata.
Non risultano riproposte in sede di appello e devono pertanto ritenersi rinunciate ai sensi dell'art. 346
c.p.c. le ulteriori doglianze sollevate dall'opponente nel corso del giudizio di prime cure, relative alla illegittimità delle maggiorazioni applicate ai sensi dell'art. 27 legge n. 689/1981, alla illegittimità della cartella di pagamento per omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi, alla illegittimità della cartella di pagamento in ragione dell'applicazione degli interessi e delle sanzioni con riferimento al periodo di emergenza epidemiologica da Covid- 19.
In conclusione, l'opposizione proposta da avverso la cartella di pagamento n. Controparte_1
09720220157300454000 deve essere rigettata.
3. La regolamentazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza di . Le spese sono liquidate in base ai parametri di cui al D.M. Controparte_1
55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, detratta per il solo giudizio di appello la fase istruttoria in quanto non svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 10920/2023, Parte_1 ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta l'opposizione proposta da avverso la cartella Controparte_1 di pagamento n. 09720220157300454000; condanna al rimborso delle spese di lite in favore della , Controparte_1 Parte_1 liquidate per il primo grado di giudizio in euro 300,00 per compensi e per l'appello in euro 91,50 per esborsi e in euro 350,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.
Roma, 23.12.2025
Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
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