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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/06/2025, n. 1951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1951 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA in persona dei magistrati:
- dr.ssa Vittoria Di Sario - Presidente -
- dr. Vincenzo Selmi - Consigliere -
- dr. Vito Riccardo Cervelli - Consigliere relatore - all'udienza del 22.5.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 57 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
, , ,
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
, , , , rappresentati
[...] Parte_10 Parte_11 Parte_12
e difesi, per distinte procure speciali alle liti depositate telematicamente insieme al ricorso in appello, dall'avvocato Carlo Giacobbi, con il quale elettivamente do- miciliano in Roma, alla via Alberico II n. 4, presso lo studio dell'avvocato Gianfe- lice.
-APPELLANTI-
E
rappresentato e difeso, Controparte_1 per procura generale alle liti del 22.3.2024, a ministero dr. Notaio Persona_1 in Fiumicino dall'avvocato Bruno Enzo Pontecorvo, con il quale elettivamente do- micilia in Roma, Via Cesare Beccaria 29, presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Isti- tuto.
-APPELLATO-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 212/2022, pronunciata dal Tribunale di
Rieti, sezione lavoro e pubblicata in data 14.7.2022. CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti introduttivi dell'appello e come da verbale di udienza del 22.5.2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La sentenza in epigrafe indicata ha respinto, previa loro riunione, i ricorsi separatamente proposti da , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, , , , con i Parte_13 Parte_10 Parte_11 Parte_12 quali costoro contestavano le reiezioni delle domande di disoccupazione agricola per gli anni 2015-2017 loro comunicate nell'estate del 2019 e chiedevano l'acco- glimento delle seguenti conclusioni: «annullare i provvedimenti impugnati ed il silenzio rigetto che è conseguito ad ognuno di essi, in quanto illegittimi, nulli, erronei, infondati in fatto ed in diritto, con conseguente dichiarazione di non de- benza delle somme a titolo di indebito residuo pretese dall' per gli anni in CP_1 contestazione».
In particolare, il Tribunale;
(a) qualificava le domande come «di accertamento negativo del credito dell' , derivante dall'indebita percezione CP_1 delle somme corrisposte a titolo di indennità di disoccupazione agricola negli anni in questione»; (b) ricordava i principi che governavano la ripartizione dell'onere probatorio in materia di prestazioni agricole;
(c) reputava irrilevante l'allegazione dei ricorrenti in punto di iscrizione nell'elenco dei lavoratori agricoli, assumendo che «a fronte del disconoscimento dei rapporti di lavoro agricoli da parte dell' CP_1
a seguito di accertamenti ispettivi, con riqualificazione dell'attività nell'ambito del settore terziario, la parte ricorrente avrebbe dovuto dimostrare l'esistenza, la du- rata e la natura onerosa del rapporto di lavoro agricolo dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e della conseguenza disoccupazione agricola», mentre nessuna prova sul punto era stata articolata nei singoli ricorsi, che neppure contestavano la suddetta riqualificazione operata dall' dell'attività in questione, da agricola CP_1
a commerciale;
(d) riteneva prive di fondamento, sulla base di plurime e concor- renti considerazioni, le eccezioni dei ricorrenti dirette a sostenere la nullità delle comunicazioni dell per difetto di motivazione. CP_1
Gli originari ricorrenti interpongono appello contro questa decisone, dedu- cendo a sostegno dell'impugnazione che: (a) ha errato il primo giudice nell'affer- mare che i rapporti di lavoro in agricoltura fossero stati disconosciuto dall'ente previdenziale, poiché il relativo verbale ispettivo, peraltro riguardante altro sog- getto estraneo alla lite, non era mai stato loro notificato;
(b) conseguentemente,
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il disconoscimento del rapporto di lavoro non era avvenuto ed i provvedimenti di reiezione delle provvidenze dovevano reputarsi nulli per difetto di motivazione, con il corollario per cui la prova dell'iscrizione nell'elenco dei lavoratori agricoli offerta in primo grado avrebbe dovuto essere considerata dal Tribunale sufficiente a dimostrare il loro diritto a ricevere l'indennità di disoccupazione;
(c) allo stesso tempo il Tribunale ha errato sia nell'escludere che gli atti di diniego della provvi- denza fossero provvedimenti amministrativi soggetti all'obbligo di motivazione di cui all'art. 3 l. 241/1990, sia nell'affermare la sufficienza della motivazione in essi riportata e sia nell'escludere che il vizio motivazionale determinasse la mera an- nullabilità dell'atto e non la sua radicale nullità. Sulla base di dette ragioni, chie- dono la riforma della sentenza gravata, rassegnando le seguenti conclusioni: «ri- forma della sentenza impugnata, annullare e/o dichiarare invalidi, nulli, inefficaci tutti i provvedimenti amministrativi impugnati, condannando controparte ad aste- nersi dal porre in esecuzione essi provvedimenti».
L' si costituisce in appello, ribadendo che il presente giudizio ha ad og- CP_1 getto l'accertamento di un diritto soggettivo e non l'impugnazione di un atto am- ministrativo e affermando che gli attuali appellanti erano perfettamente a cono- scenza delle ragioni del diniego della provvidenza, che gli accertamenti ispettivi avevano escluso che costoro prestassero attività lavorativa agricola e che dalla vicenda era insorto anche un procedimento penale. Chiede respingersi l'appello.
Ricostituito il contraddittorio in appello e acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, all'udienza del 22.5.2025 l'appello era discusso come da verbale e deciso come da dispositivo.
2. La decisione gravata muove dall'affermazione per cui «nonostante
l'espressa auto qualificazione dell'azione da parte del ricorrente in termini di azione di annullamento di un atto amministrativo, deve ritenersi che la parte ri- corrente ha proposto una domanda di accertamento negativo del credito dell' , CP_1 derivante dall'indebita percezione delle somme corrisposte a titolo di indennità di disoccupazione agricola negli anni in questione».
Tale qualificazione delle domande in origine proposte dagli appellanti, peral- tro neppure puntualemnte censurata dall'appello, è indubbiamente corretta, per- ché il giudizio diretto a contestare la legittimità della mancata concessione o della revoca di una prestazione previdenziale ha ad oggetto la spettanza o meno del relativo diritto, con onere della prova a carico dell'assicurato e non la legittimità
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del provvedimento di dinego o di revoca, che ha natura ricognitiva e non costitu- tiva, atteso che l'ente previdenziale, nell'insussistenza dei presupposti di legge, è tenuto ha negare (o se già concessa, a revocare) la prestazione non spettante
(Cass., ss.uu., 25.9.1991 n. 10033 e successive conformi), senza alcuna ulteriore valutazione discrezionale o di ponderazione di interessi confliggenti.
Ne segue l'infondatezza dell'appello nella parte in cui torna a sostenere la tesi, già ampiamente disattesa dalla sentenza appellata, della natura provvedi- mentale delle missive con le quali l' ha comunicato ai singoli assicurati il rie- CP_1 same delle domande di disoccupazione agricola per gli anni 2015. 2016 e 2017 e la reiezione delle stesse (rectius, la revoca delle provvidenze, essendo state que- sta medio tempore già concesse, tanto da formare oggetto di richieste stragiudi- ziali di restituzione) e conseguentemente della loro nullità sia per violazione dell'art. 3 l. 241/1990 e sia per omessa notifica del verbale ispettivo di discono- scimento de rapporto di lavoro in agricoltura, all'evidenza da esse presupposto.
Ugulamente (e per le stesse ragioni) l'impugnazione è infondata nella parte in cui insiste nel sostenere che la mancata notifica del verbale ispettivo posto a fondamento della cancellazione dall'elenco dei lavoratori agricoli e la mancata mo- tivazione degli elenchi di variazione con i quali detta cancellazione è stata disposta determinerebbero l'effetto per cui il rapporto di lavoro in agricoltura dovrebbe reputarsi non validamente disconosciuto, sicché «la produzione dell'elenco dei la- voratori agricoli prodotti […] in primo grado» sarebbe «prova piena del fatto che gli appellanti fossero iscritti come lavoratori agricoli ed avessero, pertanto, pieno diritto a ricevere l'indennità di disoccupazione».
L'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli - anche a voler pre- scindere dal successivo provvedimento di cancellazione che l'ente previdenziale, senza contestazione alcuna ad opera degli originari ricorrenti, ha allegato come adottato - non costituisce, infatti, da sola prova sufficiente ai fini del riconosci- mento del diritto alle prestazioni previdenziali quando l'istituto previdenziale ne contesti le risultanze con il richiamo a puntuali elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, af- finità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire
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alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscri- zione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (ex multis Cass.
2.8.2012 n. 13877).
La sentenza appellata ha correttamente applicato tale principio di diritto, lad- dove ha in sostanza ritenuto che il richiamo operato dall' ai propri accerta- CP_1 menti ispettivi ed alle circostanze di fatto in essi riportate costituisse valida con- testazione della sussistenza dei dedotti rapporti di lavoro agricoli, così elidendo la funzione di agevolazione probatoria propria dell'invocata iscrizione.
Ne consegue, dunque, la reiezione dell'appello, atteso che gli appellanti non censurano la sentenza gravata nella parte in cui, in punto di complessiva valuta- zione dell'intero materiale probatorio prodotto, ha ritenuto di valorizzare, in senso a loro sfavorevole, la mancata offerta di prova circa l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto di lavoro agricolo dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e la mancata contestazione della riqualificazione operata dall' CP_1 dell'attività in questione, da agricola a commerciale.
3. L'appello è respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza degli appellanti, da condannarsi in solido ex art. 97 c.p.c.
Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
A) respinge l'appello;
B) condanna gli appellanti in solido tra loro a rifondere all' le spese del CP_1 presente grado, che liquida in € 5.000,00, oltre rimborso spese forfettarie al 15%;
C) dà atto che sussistono nei confronti degli appellanti le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma, il 22.5.2025.
Il Consigliere estensore La Presidente dr. Vito Riccardo Cervelli dr.ssa Vittoria Di Sario
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