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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 05/05/2025, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1831/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simona Caterbi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1831/2024 promossa da:
) con il patrocinio dell'avv.BOSCO SIRIANA Parte_1 C.F._1
ATTORE contro
) con il patrocinio dell'avv.TRUCCO MARIO Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI Parte_1
Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare
IN VIA PRINCIPALE:
NEL MERITO
- accertata e dichiarata la nullità delle clausole n. 2 e n. 6 della fideiussione sottoscritta dal signor con in data 22 luglio 2019, per l'effetto, dichiarare la convenuta Parte_1 Controparte_1 opposta decaduta ai sensi dell'art. 1957 c.c. dall'azione di garanzia nei confronti del fideiussore;
- accertata l'illegittimità della pretesa creditoria avanzata da controparte nei confronti del signor
[...]
dichiarare che nulla è dovuto dall'attore opponente a e, per l'effetto, Parte_1 Controparte_1 revocare e comunque dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 371/2024 -
n. 188/2024 R.G., emesso in data 4 marzo 2024, pubblicato il successivo 5 marzo 2024 dal
Tribunale di Pavia e notificato all'opponente il 28 marzo 2024;
IN VIA ISTRUTTORIA
- Si chiede che l'Ill.mo Giudice adito voglia disporre ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. dei moduli standard di fideiussione utilizzati all'epoca (anno 2019) dalle principali banche rappresentative pagina 1 di 7 dell'intero territorio nazionale (Banca Intesa Sanpaolo, Banca Unicredit, Banca Monte dei Paschi di
Siena, Banco BPM, BPER Banca, Credit Agricole Italia, Banca Nazionale del Lavoro).
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
CONCLUSIONI Controparte_1
Voglia il Tribunale, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e con ogni declaratoria necessaria e conseguenziale, nel merito respingere, con ogni opportuna motivazione e statuizione, l'opposizione prodotta dal Sig.
[...]
avverso il decreto ingiuntivo n. 371 in data 4 marzo 2024 del Giudice del Tribunale di Pavia Parte_1
e le domande tutte proposte dall'opponente; in via subordinata condannare il Sig. a pagare alla la somma di euro 5.000,00, oltre Parte_1 Controparte_1
agli interessi al tasso annuo del 10%, ovvero entro i limiti dei tassi soglia della legge 108/96, se più favorevoli per il debitore, dal 15 giugno 2023, data del termine di pagamento indicato nella messa in mora (doc. n. 6) sino al saldo effettivo o quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta alla al termine della trattazione ed istruzione della causa. Controparte_1
Con rifusione di spese e compenso del giudizio.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in via monitoria, premesso di essere creditrice nei confronti Controparte_1
della , con sede in Abbiategrasso, per l'importo complessivo di Controparte_2
euro 28.147,41, di cui a) euro 5.680,09, per saldo debitore, comprensivo di interessi, della posizione a sofferenza n.
160772586, in relazione al conto corrente n. 482/0821381,
b) euro 22.467,32, per saldo debitore, comprensivo di interessi, della posizione a sofferenza n.
160772586, in relazione al finanziamento n. 482/02387785; che il finanziamento era assistito dalla garanzia del Fondo pubblico di garanzia ex L.662/96 e, a seguito della eventuale escussione della stessa, il Fondo acquisirà automaticamente il diritto di rivalersi sulla impresa inadempiente;
che il credito è garantito da fideiussione di data 22 luglio 2019, rilasciata da sino Parte_1
alla concorrenza di euro 5.000,00; che nonostante i solleciti, i debitori non hanno provveduto al pagamento;
insta per l'ottenimento di decreto ingiuntivo di pagamento, per l'intera somma nei confronti della società, e limitatamente all'importo garantito nei confronti di Parte_1
pagina 2 di 7 Avverso detto decreto, emanato in data 5.3.2024 propone opposizione deducendo: Parte_1
che sul credito coperto dal Fondo pubblico di Garanzia non devono essere chieste ulteriori garanzie, posto che il D.M. 23 settembre 2005, che regola le modalità di corresponsione della garanzia da parte del Fondo pubblico, prevede espressamente, all'art. 4.4, che sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa, o bancaria;
che pertanto la banca non può vedersi garantito due volte lo stesso credito;
che non ha peraltro neppure specificato se vi sia una quota massima garantita dal Controparte_1
Fondo pubblico, per cui non vi è contezza dell'esistenza di una eventuale quota residua di finanziamento non coperta dalla garanzia del Fondo, per la quale avrebbero potuto essere, di conseguenza, mantenute o acquisite garanzie ulteriori.
Deduce, inoltre, la nullità della fideiussione prestata a garanzia in quanto il contratto, ed in specie gli artt. 2 e 6, riproduceva pedissequamente lo schema predisposto dall'ABI nel 2003, già censurato dalla
Banca d'Italia con provvedimento del 02.05.2005, n. 55, presentando esso le clausole illegittime che avevano portato la Suprema Corte ad affermare la integrazione di un illecito anticoncorreziale;
che la nullità della intesa a monte produce, pertanto, la nullità del contratto a valle, limitatamente alle clausole riproduttive di quelle di cui allo Schema Abi, con conseguenze nullità parziale del contratto;
che in considerazione del fatto che l'art. 6 opera una deroga all'art. 1957 c.c., la nullità della stessa consente di affermare che la banca avrebbe dovuto dimostrare di aver proposto le sue istanze nei confronti del debitore principale coltivandole entro sei mesi dalla scadenza della obbligazione principale.
Nel giudizio così incardinato si costituisce la convenuta contestando la opposizione avversaria e chiedendone la reiezione.
Deduce che la fideiussione risulta rilasciata dal in data antecedente al finanziamento;
Parte_1
che il credito azionato nei confronti della società era in parte relativo al saldo debitore del conto corrente ed in parte al finanziamento;
che la fideiussione, limitata a € 5.000,00 opera quindi sul saldo del conto corrente e peraltro non per l'intero importo vantata a credito;
che pertanto erano irrilevanti le contestazioni mosse in ordine alla illegittimità della fideiussione per contrasto con il Decreto del Ministero delle attività produttive in data 23 settembre 2005 in ordine alla mancata indicazione delle quota massima garantita dal Fondo pubblico e della eventuale quota residua di finanziamento e sulla eventuale escussione del Fondo di Garanzia, posto che la fideiussione operava sul diverso credito riconducibile allo scoperto di conto corrente.
Quanto alla dedotta nullità della fideiussione per contrarietà alle previsioni, evidenzia che, in sede pagina 3 di 7 giurisprudenziale, è stato ripetutamente affermato che l'ipotizzata perdurante esistenza di un'intesa illecita, all'epoca della sottoscrizione del contratto di fideiussione, deve essere dimostrata dalla parte che intende porla a fondamento della nullità parziale della fideiussione;
che la validità dell'articolo 6 della fideiussione prestata dal Sig. comporta la inesistenza Parte_1
del termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c.. avendo la giurisprudenza di legittimità chiarito che la parte ben può rinunciare al termine.
Rileva, peraltro, che anche laddove dovesse ritenersi la nullità parziale della fideiussione, l'eccezione di decadenza non sarebbe comunque fondata, avendo la banca più volte provveduto a formulare richieste stragiudiziali di pagamento, come da raccomandate che produceva.
Nel merito la banca deduce che parte opponente non aveva in alcun modo contestato la entità del credito.
Acquisita la documentazione prodotta, non ammesse le istanze istruttorie di parte opponente, non concessa la provvisoria esecutorietà al decreto, trattandosi di causa di pronta soluzione, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 15.4.2025, con preventiva assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche.
***
Avverso il decreto ingiuntivo emanato, nei suoi confronti, limitatamente all'importo di € 5.000,00 oltre interessi, quale fideiussore della società , l'opponente deduce: Controparte_2 Parte_1
1) la impossibilità richiedere ulteriore garanzie per essere il finanziamento ottenuto nei confronti della società supporto dal Fondo Pubblico di Garanzia;
2) la nullità parziale della fideiussione ricalcando la stessa pedissequamente il modello ABI per le fideiussioni omnibus, in virtù delle previsioni del provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005, che aveva ritenuto il modello dei contratti bancari, concernenti le fideiussioni omnibus, redatti secondo lo schema messo a punto dall'ABI nel 2003, come lesivo della concorrenza,
e la conseguente nullità della clausola di cui all'art. 6 che prevede la inapplicabilità dell'art. 1957 c.c., cui consegue il venir meno della garanzia per mancato espletamento di attività giudiziale nei sei mesi.
Ciò premesso, si rileva.
Quanto al primo motivo di opposizione, lo stesso rimane superato dalla circostanza secondo la quale il credito vantato dalla è costituito da due diverse ragioni di credito, vale a dire lo CP_1
scoperto di conto corrente ed il finanziamento garantito dal Fondo.
Posto che lo scoperto del conto corrente è superiore al limite della garanzia prestata, l'importo ingiunto viene a coprire il credito predetto, circostanza che consente, in virtù del principio della ragione più liquida, di non procedere alla indagine in ordine alla possibilità di ottenere una duplice garanzia sul contratto di finanziamento. pagina 4 di 7 Quanto al secondo profilo, lo stesso si innesca sulla giurisprudenza nsorta negli ultimi anni relativa alla validità delle clausole inserite nel contratto, ricalcanti lo schema ABi del 2003 ritenuto lesivo dalla
Banca d'Italia nel 2005.
In particolare, l'opponente assume la nullità dell'art. 6 della fideiussione prestata, che prevede che: “I diritti derivanti all'Azienda di credito della fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 Cod. Civ., che si intende derogato”.
Come noto, con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 la Banca d'Italia ha disposto, testualmente, che “gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”.
La Banca d'Italia ha ritenuto che le condizioni generali di contratto di cui al sopracitato schema ABI rientrassero nella nozione di “deliberazioni di un'associazione di imprese”, ai fini di cui all'art. 2 della
L. n. 287/90, ritenendo che le clausole 2, 6 e 8, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'art. 2, co. 2, lett. a), della L. n. 287/1990.
Più in particolare, la Banca d'Italia ha reputato che le suindicate clausole, di cui è stata accertata nel corso dell'istruttoria, l'utilizzazione “standardizzata” nell'ambito di una prassi bancaria, “hanno lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa”.
L'accertamento dell'autorità di vigilanza ha riguardato lo schema contrattuale di “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, il cui contenuto è stato predisposto dall'Associazione Bancaria
Italiana nel mese di ottobre 2002 e destinato alla diffusione presso le banche associate a partire dall'anno 2003.
Il periodo oggetto dell'accertamento della Banca d'Italia ha quindi riguardato l'arco temporale compreso tra la fine dell'anno 2002 e l'anno 2005.
Nel caso di specie si è di fronte a fideiussione rilasciata nell'anno 2019.
La giurisprudenza ritiene che l'eccezione di nullità relativa alle fideiussioni omnibus oggetto di causa, non possa fondarsi sul mero richiamo al provvedimento della Banca d'Italia, posto che questo non integra una prova sufficiente dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza anche alla data di sottoscrizione delle fideiussioni oggetto di causa, dal momento che le stesse sono state stipulate a distanza di diversi anni da quel provvedimento, relativo a una fase temporale conclusasi nel maggio del pagina 5 di 7 2005.
Come evidenziato dai plurimi arresti resi dal Tribunale di Milano, allegati da parte opposta, la vicenda contrattuale odiernamente in esame dà origine a un giudizio c.d. stand alone, nel quale l'attore, chiamato a dar prova dei fatti costitutivi della domanda, non può giovarsi, come nelle c.d. follow on actions, dell'accertamento dell'intesa illecita contenuto in un provvedimento dell'autorità amministrativa competente a vigilare sulla conservazione dell'assetto concorrenziale del mercato, e ciò perché un simile accertamento o manca del tutto o c'è, ma riguarda un periodo diverso da quello in cui si colloca la specifica vicenda negoziale che avrebbe leso la sfera giuridica dell'attore (in tal senso,
Trib. Milano, Sez. Impresa, 17 ottobre 2022 n. 8031; nel medesimo senso, già Trib. Milano, Sezione
Impresa, 28 settembre 2020 n. 5751).
Parte opponente era quindi onerata dell'allegazione e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali rientrava la perdurante esistenza di un'intesa illecita all'epoca della sottoscrizione del contratto di fideiussione per cui è causa;
prova che non risulta fornita.
Ad abundantiam, anche a ritenere la nullità parziale del contratto, si rileva.
La clausola di cui all'art. 6, copra riportata, concerne la sola rinuncia a far valere la tutela di cui all'art. 1957 c.c., a mente del quale: "il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate".
La nullità della clausola comporta, quindi, la applicazione della previsione ora riportata.
Nel caso di specie, la banca assume di avere in ogni caso proposto, nei sei mesi, le sue istanze nei confronti del debitore.
Effettivamente, dalla documentazione allegata al ricorso monitorio, emerge che la banca ha provveduto alla revoca del rapporto in data 26.5.2023, con immediata comunicazione alla società debitrice e al fideiussore (doc. 6).
Indi la banca ha comunicato, con raccomandata di data 23.8.2023, il passaggio a sofferenza (doc. 11); in data 14.11.2023 il legale della ha inviato nuovo sollecito invitando al pagamento nei CP_1
10 giorni (doc. 12); il ricorso per decreto ingiuntivo è stata depositato il 19.1.2024, mentre il decreto risulta messo il
5.3.2024, notificato il 28.3.2024.
Questo giudice non condivide l'arresto, invocato dalla parte opponente, secondo il quale “Non costituisce, pertanto, valida ‹‹istanza›› ex art. 1957 cod. civ., la notifica di un atto stragiudiziale, quale
è la nota pro forma del 4 marzo 2013, inviata dal ricorrente alla debitrice principale (Cass., sez. 2,
14/01/1997, n. 283; e neppure il precetto notificato dal creditore ma non seguito dall'esecuzione, come chiarito da Cass., sez. 2, 29/01/2016, n. 1724)” (Cass. Civ. . 3 - , Ordinanza n. 25197 del 24/08/2023, pagina 6 di 7 parte motiva).
Si ritiene, difatti, di aderire, in quanto maggiormente consono alla disposizione normativa, che parla di istanze proposte contro il debitore, non escludendo, quindi le istanze stragiudiziali, ad altro e più recente orientamento, secondo il quale “In tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a prima richiesta", l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale”
(Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 660 del 10/01/2025).
In ogni caso, il termine decorre dalla scadenza della obbligazione principale;
nel caso di specie si è in presenza di conto corrente, per cui la scadenza deve ricondursi alla chiusura del conto.
Stando ai documenti 4 e 5 prodotti dalla banca in sede di ricorso monitorio, la chiusura del conto con il passaggio a sofferenza è avvenuta il 19.9.2023; il ricorso per decreto ingiuntivo, come detto, è del 19.1.2024, vale a dire a distanza di 4 mesi, per cui, anche a ritenere la applicazione dell'art. 1957 c.c. per nullità parziale della clausola e anche aderendo alla tesi della necessaria interruzione in via giudiziale, l'azione è da considerarsi tempestiva ex art. 1957 c.c.
L'opposizione va pertanto respinta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per la fase istruttoria e parametri fino a €
5.200,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: respinge l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 371/2024 di data Parte_1
5.3.2024, che conferma e dichiara esecutivo.
Condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le Parte_1 Parte_2
spese di lite, che si liquidano in € 2.127,00 per compenso, oltre 15,00 % per spese generali, i.v.a., (se dovuta) e c.p.a.
Pavia, 5 maggio 2025
Il Giudice
dott. Simona Caterbi pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simona Caterbi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1831/2024 promossa da:
) con il patrocinio dell'avv.BOSCO SIRIANA Parte_1 C.F._1
ATTORE contro
) con il patrocinio dell'avv.TRUCCO MARIO Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI Parte_1
Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare
IN VIA PRINCIPALE:
NEL MERITO
- accertata e dichiarata la nullità delle clausole n. 2 e n. 6 della fideiussione sottoscritta dal signor con in data 22 luglio 2019, per l'effetto, dichiarare la convenuta Parte_1 Controparte_1 opposta decaduta ai sensi dell'art. 1957 c.c. dall'azione di garanzia nei confronti del fideiussore;
- accertata l'illegittimità della pretesa creditoria avanzata da controparte nei confronti del signor
[...]
dichiarare che nulla è dovuto dall'attore opponente a e, per l'effetto, Parte_1 Controparte_1 revocare e comunque dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 371/2024 -
n. 188/2024 R.G., emesso in data 4 marzo 2024, pubblicato il successivo 5 marzo 2024 dal
Tribunale di Pavia e notificato all'opponente il 28 marzo 2024;
IN VIA ISTRUTTORIA
- Si chiede che l'Ill.mo Giudice adito voglia disporre ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. dei moduli standard di fideiussione utilizzati all'epoca (anno 2019) dalle principali banche rappresentative pagina 1 di 7 dell'intero territorio nazionale (Banca Intesa Sanpaolo, Banca Unicredit, Banca Monte dei Paschi di
Siena, Banco BPM, BPER Banca, Credit Agricole Italia, Banca Nazionale del Lavoro).
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
CONCLUSIONI Controparte_1
Voglia il Tribunale, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e con ogni declaratoria necessaria e conseguenziale, nel merito respingere, con ogni opportuna motivazione e statuizione, l'opposizione prodotta dal Sig.
[...]
avverso il decreto ingiuntivo n. 371 in data 4 marzo 2024 del Giudice del Tribunale di Pavia Parte_1
e le domande tutte proposte dall'opponente; in via subordinata condannare il Sig. a pagare alla la somma di euro 5.000,00, oltre Parte_1 Controparte_1
agli interessi al tasso annuo del 10%, ovvero entro i limiti dei tassi soglia della legge 108/96, se più favorevoli per il debitore, dal 15 giugno 2023, data del termine di pagamento indicato nella messa in mora (doc. n. 6) sino al saldo effettivo o quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta alla al termine della trattazione ed istruzione della causa. Controparte_1
Con rifusione di spese e compenso del giudizio.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in via monitoria, premesso di essere creditrice nei confronti Controparte_1
della , con sede in Abbiategrasso, per l'importo complessivo di Controparte_2
euro 28.147,41, di cui a) euro 5.680,09, per saldo debitore, comprensivo di interessi, della posizione a sofferenza n.
160772586, in relazione al conto corrente n. 482/0821381,
b) euro 22.467,32, per saldo debitore, comprensivo di interessi, della posizione a sofferenza n.
160772586, in relazione al finanziamento n. 482/02387785; che il finanziamento era assistito dalla garanzia del Fondo pubblico di garanzia ex L.662/96 e, a seguito della eventuale escussione della stessa, il Fondo acquisirà automaticamente il diritto di rivalersi sulla impresa inadempiente;
che il credito è garantito da fideiussione di data 22 luglio 2019, rilasciata da sino Parte_1
alla concorrenza di euro 5.000,00; che nonostante i solleciti, i debitori non hanno provveduto al pagamento;
insta per l'ottenimento di decreto ingiuntivo di pagamento, per l'intera somma nei confronti della società, e limitatamente all'importo garantito nei confronti di Parte_1
pagina 2 di 7 Avverso detto decreto, emanato in data 5.3.2024 propone opposizione deducendo: Parte_1
che sul credito coperto dal Fondo pubblico di Garanzia non devono essere chieste ulteriori garanzie, posto che il D.M. 23 settembre 2005, che regola le modalità di corresponsione della garanzia da parte del Fondo pubblico, prevede espressamente, all'art. 4.4, che sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa, o bancaria;
che pertanto la banca non può vedersi garantito due volte lo stesso credito;
che non ha peraltro neppure specificato se vi sia una quota massima garantita dal Controparte_1
Fondo pubblico, per cui non vi è contezza dell'esistenza di una eventuale quota residua di finanziamento non coperta dalla garanzia del Fondo, per la quale avrebbero potuto essere, di conseguenza, mantenute o acquisite garanzie ulteriori.
Deduce, inoltre, la nullità della fideiussione prestata a garanzia in quanto il contratto, ed in specie gli artt. 2 e 6, riproduceva pedissequamente lo schema predisposto dall'ABI nel 2003, già censurato dalla
Banca d'Italia con provvedimento del 02.05.2005, n. 55, presentando esso le clausole illegittime che avevano portato la Suprema Corte ad affermare la integrazione di un illecito anticoncorreziale;
che la nullità della intesa a monte produce, pertanto, la nullità del contratto a valle, limitatamente alle clausole riproduttive di quelle di cui allo Schema Abi, con conseguenze nullità parziale del contratto;
che in considerazione del fatto che l'art. 6 opera una deroga all'art. 1957 c.c., la nullità della stessa consente di affermare che la banca avrebbe dovuto dimostrare di aver proposto le sue istanze nei confronti del debitore principale coltivandole entro sei mesi dalla scadenza della obbligazione principale.
Nel giudizio così incardinato si costituisce la convenuta contestando la opposizione avversaria e chiedendone la reiezione.
Deduce che la fideiussione risulta rilasciata dal in data antecedente al finanziamento;
Parte_1
che il credito azionato nei confronti della società era in parte relativo al saldo debitore del conto corrente ed in parte al finanziamento;
che la fideiussione, limitata a € 5.000,00 opera quindi sul saldo del conto corrente e peraltro non per l'intero importo vantata a credito;
che pertanto erano irrilevanti le contestazioni mosse in ordine alla illegittimità della fideiussione per contrasto con il Decreto del Ministero delle attività produttive in data 23 settembre 2005 in ordine alla mancata indicazione delle quota massima garantita dal Fondo pubblico e della eventuale quota residua di finanziamento e sulla eventuale escussione del Fondo di Garanzia, posto che la fideiussione operava sul diverso credito riconducibile allo scoperto di conto corrente.
Quanto alla dedotta nullità della fideiussione per contrarietà alle previsioni, evidenzia che, in sede pagina 3 di 7 giurisprudenziale, è stato ripetutamente affermato che l'ipotizzata perdurante esistenza di un'intesa illecita, all'epoca della sottoscrizione del contratto di fideiussione, deve essere dimostrata dalla parte che intende porla a fondamento della nullità parziale della fideiussione;
che la validità dell'articolo 6 della fideiussione prestata dal Sig. comporta la inesistenza Parte_1
del termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c.. avendo la giurisprudenza di legittimità chiarito che la parte ben può rinunciare al termine.
Rileva, peraltro, che anche laddove dovesse ritenersi la nullità parziale della fideiussione, l'eccezione di decadenza non sarebbe comunque fondata, avendo la banca più volte provveduto a formulare richieste stragiudiziali di pagamento, come da raccomandate che produceva.
Nel merito la banca deduce che parte opponente non aveva in alcun modo contestato la entità del credito.
Acquisita la documentazione prodotta, non ammesse le istanze istruttorie di parte opponente, non concessa la provvisoria esecutorietà al decreto, trattandosi di causa di pronta soluzione, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 15.4.2025, con preventiva assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche.
***
Avverso il decreto ingiuntivo emanato, nei suoi confronti, limitatamente all'importo di € 5.000,00 oltre interessi, quale fideiussore della società , l'opponente deduce: Controparte_2 Parte_1
1) la impossibilità richiedere ulteriore garanzie per essere il finanziamento ottenuto nei confronti della società supporto dal Fondo Pubblico di Garanzia;
2) la nullità parziale della fideiussione ricalcando la stessa pedissequamente il modello ABI per le fideiussioni omnibus, in virtù delle previsioni del provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005, che aveva ritenuto il modello dei contratti bancari, concernenti le fideiussioni omnibus, redatti secondo lo schema messo a punto dall'ABI nel 2003, come lesivo della concorrenza,
e la conseguente nullità della clausola di cui all'art. 6 che prevede la inapplicabilità dell'art. 1957 c.c., cui consegue il venir meno della garanzia per mancato espletamento di attività giudiziale nei sei mesi.
Ciò premesso, si rileva.
Quanto al primo motivo di opposizione, lo stesso rimane superato dalla circostanza secondo la quale il credito vantato dalla è costituito da due diverse ragioni di credito, vale a dire lo CP_1
scoperto di conto corrente ed il finanziamento garantito dal Fondo.
Posto che lo scoperto del conto corrente è superiore al limite della garanzia prestata, l'importo ingiunto viene a coprire il credito predetto, circostanza che consente, in virtù del principio della ragione più liquida, di non procedere alla indagine in ordine alla possibilità di ottenere una duplice garanzia sul contratto di finanziamento. pagina 4 di 7 Quanto al secondo profilo, lo stesso si innesca sulla giurisprudenza nsorta negli ultimi anni relativa alla validità delle clausole inserite nel contratto, ricalcanti lo schema ABi del 2003 ritenuto lesivo dalla
Banca d'Italia nel 2005.
In particolare, l'opponente assume la nullità dell'art. 6 della fideiussione prestata, che prevede che: “I diritti derivanti all'Azienda di credito della fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 Cod. Civ., che si intende derogato”.
Come noto, con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 la Banca d'Italia ha disposto, testualmente, che “gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”.
La Banca d'Italia ha ritenuto che le condizioni generali di contratto di cui al sopracitato schema ABI rientrassero nella nozione di “deliberazioni di un'associazione di imprese”, ai fini di cui all'art. 2 della
L. n. 287/90, ritenendo che le clausole 2, 6 e 8, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'art. 2, co. 2, lett. a), della L. n. 287/1990.
Più in particolare, la Banca d'Italia ha reputato che le suindicate clausole, di cui è stata accertata nel corso dell'istruttoria, l'utilizzazione “standardizzata” nell'ambito di una prassi bancaria, “hanno lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa”.
L'accertamento dell'autorità di vigilanza ha riguardato lo schema contrattuale di “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, il cui contenuto è stato predisposto dall'Associazione Bancaria
Italiana nel mese di ottobre 2002 e destinato alla diffusione presso le banche associate a partire dall'anno 2003.
Il periodo oggetto dell'accertamento della Banca d'Italia ha quindi riguardato l'arco temporale compreso tra la fine dell'anno 2002 e l'anno 2005.
Nel caso di specie si è di fronte a fideiussione rilasciata nell'anno 2019.
La giurisprudenza ritiene che l'eccezione di nullità relativa alle fideiussioni omnibus oggetto di causa, non possa fondarsi sul mero richiamo al provvedimento della Banca d'Italia, posto che questo non integra una prova sufficiente dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza anche alla data di sottoscrizione delle fideiussioni oggetto di causa, dal momento che le stesse sono state stipulate a distanza di diversi anni da quel provvedimento, relativo a una fase temporale conclusasi nel maggio del pagina 5 di 7 2005.
Come evidenziato dai plurimi arresti resi dal Tribunale di Milano, allegati da parte opposta, la vicenda contrattuale odiernamente in esame dà origine a un giudizio c.d. stand alone, nel quale l'attore, chiamato a dar prova dei fatti costitutivi della domanda, non può giovarsi, come nelle c.d. follow on actions, dell'accertamento dell'intesa illecita contenuto in un provvedimento dell'autorità amministrativa competente a vigilare sulla conservazione dell'assetto concorrenziale del mercato, e ciò perché un simile accertamento o manca del tutto o c'è, ma riguarda un periodo diverso da quello in cui si colloca la specifica vicenda negoziale che avrebbe leso la sfera giuridica dell'attore (in tal senso,
Trib. Milano, Sez. Impresa, 17 ottobre 2022 n. 8031; nel medesimo senso, già Trib. Milano, Sezione
Impresa, 28 settembre 2020 n. 5751).
Parte opponente era quindi onerata dell'allegazione e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali rientrava la perdurante esistenza di un'intesa illecita all'epoca della sottoscrizione del contratto di fideiussione per cui è causa;
prova che non risulta fornita.
Ad abundantiam, anche a ritenere la nullità parziale del contratto, si rileva.
La clausola di cui all'art. 6, copra riportata, concerne la sola rinuncia a far valere la tutela di cui all'art. 1957 c.c., a mente del quale: "il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate".
La nullità della clausola comporta, quindi, la applicazione della previsione ora riportata.
Nel caso di specie, la banca assume di avere in ogni caso proposto, nei sei mesi, le sue istanze nei confronti del debitore.
Effettivamente, dalla documentazione allegata al ricorso monitorio, emerge che la banca ha provveduto alla revoca del rapporto in data 26.5.2023, con immediata comunicazione alla società debitrice e al fideiussore (doc. 6).
Indi la banca ha comunicato, con raccomandata di data 23.8.2023, il passaggio a sofferenza (doc. 11); in data 14.11.2023 il legale della ha inviato nuovo sollecito invitando al pagamento nei CP_1
10 giorni (doc. 12); il ricorso per decreto ingiuntivo è stata depositato il 19.1.2024, mentre il decreto risulta messo il
5.3.2024, notificato il 28.3.2024.
Questo giudice non condivide l'arresto, invocato dalla parte opponente, secondo il quale “Non costituisce, pertanto, valida ‹‹istanza›› ex art. 1957 cod. civ., la notifica di un atto stragiudiziale, quale
è la nota pro forma del 4 marzo 2013, inviata dal ricorrente alla debitrice principale (Cass., sez. 2,
14/01/1997, n. 283; e neppure il precetto notificato dal creditore ma non seguito dall'esecuzione, come chiarito da Cass., sez. 2, 29/01/2016, n. 1724)” (Cass. Civ. . 3 - , Ordinanza n. 25197 del 24/08/2023, pagina 6 di 7 parte motiva).
Si ritiene, difatti, di aderire, in quanto maggiormente consono alla disposizione normativa, che parla di istanze proposte contro il debitore, non escludendo, quindi le istanze stragiudiziali, ad altro e più recente orientamento, secondo il quale “In tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a prima richiesta", l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale”
(Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 660 del 10/01/2025).
In ogni caso, il termine decorre dalla scadenza della obbligazione principale;
nel caso di specie si è in presenza di conto corrente, per cui la scadenza deve ricondursi alla chiusura del conto.
Stando ai documenti 4 e 5 prodotti dalla banca in sede di ricorso monitorio, la chiusura del conto con il passaggio a sofferenza è avvenuta il 19.9.2023; il ricorso per decreto ingiuntivo, come detto, è del 19.1.2024, vale a dire a distanza di 4 mesi, per cui, anche a ritenere la applicazione dell'art. 1957 c.c. per nullità parziale della clausola e anche aderendo alla tesi della necessaria interruzione in via giudiziale, l'azione è da considerarsi tempestiva ex art. 1957 c.c.
L'opposizione va pertanto respinta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per la fase istruttoria e parametri fino a €
5.200,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: respinge l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 371/2024 di data Parte_1
5.3.2024, che conferma e dichiara esecutivo.
Condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le Parte_1 Parte_2
spese di lite, che si liquidano in € 2.127,00 per compenso, oltre 15,00 % per spese generali, i.v.a., (se dovuta) e c.p.a.
Pavia, 5 maggio 2025
Il Giudice
dott. Simona Caterbi pagina 7 di 7