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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 02/10/2025, n. 2226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2226 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 8244/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott.ssa Valeria Ardoino Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da:
C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
04/04/1976, residente in [...]63 nero, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Federico Benvenuto, che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti contro
, C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
28/09/1985, residente in [...]19 sc. A, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Cesare Fossati, che la rappresenta e la difende unitamente all'Avv. Laura Simeone, come da procura in atti.
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte autorizzate ex art. 127 ter c.p.c. del
11/09/2025.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso presentato in data 12/08/2024 il Sig. ha chiesto che venisse Parte_1 regolamentato il regime di affidamento, collocazione, frequentazione e mantenimento del figlio minore nato a [...] il [...], avuto dall'unione Per_1 coniugale con la Sig.ra con cui aveva contratto matrimonio civile in Controparte_1
Gomel (Bielorussia) in data 14/06/2013 e da cui aveva divorziato come da sentenza come da sentenza emessa dal Tribunale di Belarus in data 19/02/2020 che tuttavia nulla aveva stabilito con riferimento al figlio minore.
Con comparsa di costituzione e risposta del 20/12/2024, si è costituita in giudizio la convenuta contestando l'avversaria ricostruzione dei fatti e chiedendo che venisse disposto l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso di sé, diritto di visita con il padre e che venisse stabilito a carico di quest'ultimo un contributo economico per il mantenimento del minore.
Alla prima udienza del 21/01/2025, le parti, sentite congiuntamente, hanno concordato un regime provvisorio che prevedeva la collocazione paritetica del figlio minore ed hanno pertanto chiesto un rinvio per sperimentare l'assetto stabilito.
Concessi vari rinvii, con successive note scritte ex art. 127 ter c.p.c. dell'11/09/2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo complessivo sicché la causa è stata rimessa al collegio per l'omologa.
Ciò premesso, le condizioni concordate dalle parti in punto affidamento, collocazione e frequentazione del minore, che si riportano in dispositivo, possono certamente essere recepite non essendo contrario a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo rispondenti al superiore interesse morale e materiale del minore.
Quanto invece al contributo economico al mantenimento del figlio, su cui le parti nulla hanno previsto, come noto la sua quantificazione ha natura prevalentemente equitativa ed ha come unico parametro di valutazione quello della “adeguatezza” secondo cui tale contributo va determinato non solo proporzionalmente alle capacità economiche del genitore tenuto al mantenimento, ma anche alle esigenze del figlio che si deve mantenere anche in ragione della sua età, al tenore di vita del figlio in costanza di convivenza dei
2 genitori, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore e, non ultimo, alla valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore;
ciò in applicazione dei principi generali da sempre applicati in materia e sanciti ora in particolare dall'art. 337 ter, co. IV, c.c.
Orbene, nel caso di specie, alla luce della documentazione reddituale delle parti e tenuto conto del regime paritetico concordato, appare congruo prevedere che i genitori si faranno carico in via diretta ed in egual misura del mantenimento ordinario del figlio nei periodi di rispettiva competenza, ferma la suddivisione al 50% delle spese straordinarie, da individuarsi come da documento di orientamento di cui al verbale di riunione della Sezione
IV del Tribunale di Genova del 15/09/2016.
Stante l'intervenuto accordo fra le parti, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per disporre l'integrale compensazione delle spese legati fra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, visti gli artt. 337 bis e ss. c.c.,
OMOLOGA
le seguenti condizioni concordate dalle parti:
1) Il figlio sarà affidato ad entrambi i genitori in modalità condivisa. Per_1
2) L'esercizio della responsabilità genitoriale prevederà un affidamento condiviso attenuato: la responsabilità genitoriale verrà esercitata in via condivisa da entrambi i genitori sulle questioni di natura straordinaria e con autonomia decisionale di ciascuno sulle questioni di natura ordinaria. Il genitore che ha con sé il figlio eserciterà la responsabilità genitoriale sulle questioni più semplici, mentre le decisioni più importanti dovranno essere assunte di comune accordo.
3) Salvo diverso accordo fra le parti, si applicherà un regime di alternanza con entrambi
i genitori secondo il seguente schema:
Prima settimana: lunedì, martedì, mercoledì, sabato e domenica sta con la Per_1
mamma. Giovedì e venerdì sta con il papà.
3 Seconda settimana: Lunedì, martedì, mercoledì, sabato e domenica sta con il Per_1
papà. Giovedì e venerdì sta con la mamma.
4) Le parti dichiarano di aver definito ogni loro pendenza e di rinunciare a qualsivoglia rivendicazione in qualunque sede fatta valere, ovvero a qualsivoglia domanda/denuncia/querela/esposto.
DISPONE che i genitori si faranno carico in via diretta ed in egual misura del mantenimento ordinario del figlio nei periodi di rispettiva competenza, ferma la suddivisione al 50% delle spese straordinarie, da individuarsi come da documento di orientamento di cui al verbale di riunione della Sezione IV del Tribunale di Genova del
15/09/2016.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 12/09/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Domenico Pellegrini
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott.ssa Valeria Ardoino Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da:
C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
04/04/1976, residente in [...]63 nero, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Federico Benvenuto, che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti contro
, C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
28/09/1985, residente in [...]19 sc. A, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Cesare Fossati, che la rappresenta e la difende unitamente all'Avv. Laura Simeone, come da procura in atti.
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte autorizzate ex art. 127 ter c.p.c. del
11/09/2025.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso presentato in data 12/08/2024 il Sig. ha chiesto che venisse Parte_1 regolamentato il regime di affidamento, collocazione, frequentazione e mantenimento del figlio minore nato a [...] il [...], avuto dall'unione Per_1 coniugale con la Sig.ra con cui aveva contratto matrimonio civile in Controparte_1
Gomel (Bielorussia) in data 14/06/2013 e da cui aveva divorziato come da sentenza come da sentenza emessa dal Tribunale di Belarus in data 19/02/2020 che tuttavia nulla aveva stabilito con riferimento al figlio minore.
Con comparsa di costituzione e risposta del 20/12/2024, si è costituita in giudizio la convenuta contestando l'avversaria ricostruzione dei fatti e chiedendo che venisse disposto l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso di sé, diritto di visita con il padre e che venisse stabilito a carico di quest'ultimo un contributo economico per il mantenimento del minore.
Alla prima udienza del 21/01/2025, le parti, sentite congiuntamente, hanno concordato un regime provvisorio che prevedeva la collocazione paritetica del figlio minore ed hanno pertanto chiesto un rinvio per sperimentare l'assetto stabilito.
Concessi vari rinvii, con successive note scritte ex art. 127 ter c.p.c. dell'11/09/2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo complessivo sicché la causa è stata rimessa al collegio per l'omologa.
Ciò premesso, le condizioni concordate dalle parti in punto affidamento, collocazione e frequentazione del minore, che si riportano in dispositivo, possono certamente essere recepite non essendo contrario a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo rispondenti al superiore interesse morale e materiale del minore.
Quanto invece al contributo economico al mantenimento del figlio, su cui le parti nulla hanno previsto, come noto la sua quantificazione ha natura prevalentemente equitativa ed ha come unico parametro di valutazione quello della “adeguatezza” secondo cui tale contributo va determinato non solo proporzionalmente alle capacità economiche del genitore tenuto al mantenimento, ma anche alle esigenze del figlio che si deve mantenere anche in ragione della sua età, al tenore di vita del figlio in costanza di convivenza dei
2 genitori, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore e, non ultimo, alla valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore;
ciò in applicazione dei principi generali da sempre applicati in materia e sanciti ora in particolare dall'art. 337 ter, co. IV, c.c.
Orbene, nel caso di specie, alla luce della documentazione reddituale delle parti e tenuto conto del regime paritetico concordato, appare congruo prevedere che i genitori si faranno carico in via diretta ed in egual misura del mantenimento ordinario del figlio nei periodi di rispettiva competenza, ferma la suddivisione al 50% delle spese straordinarie, da individuarsi come da documento di orientamento di cui al verbale di riunione della Sezione
IV del Tribunale di Genova del 15/09/2016.
Stante l'intervenuto accordo fra le parti, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per disporre l'integrale compensazione delle spese legati fra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, visti gli artt. 337 bis e ss. c.c.,
OMOLOGA
le seguenti condizioni concordate dalle parti:
1) Il figlio sarà affidato ad entrambi i genitori in modalità condivisa. Per_1
2) L'esercizio della responsabilità genitoriale prevederà un affidamento condiviso attenuato: la responsabilità genitoriale verrà esercitata in via condivisa da entrambi i genitori sulle questioni di natura straordinaria e con autonomia decisionale di ciascuno sulle questioni di natura ordinaria. Il genitore che ha con sé il figlio eserciterà la responsabilità genitoriale sulle questioni più semplici, mentre le decisioni più importanti dovranno essere assunte di comune accordo.
3) Salvo diverso accordo fra le parti, si applicherà un regime di alternanza con entrambi
i genitori secondo il seguente schema:
Prima settimana: lunedì, martedì, mercoledì, sabato e domenica sta con la Per_1
mamma. Giovedì e venerdì sta con il papà.
3 Seconda settimana: Lunedì, martedì, mercoledì, sabato e domenica sta con il Per_1
papà. Giovedì e venerdì sta con la mamma.
4) Le parti dichiarano di aver definito ogni loro pendenza e di rinunciare a qualsivoglia rivendicazione in qualunque sede fatta valere, ovvero a qualsivoglia domanda/denuncia/querela/esposto.
DISPONE che i genitori si faranno carico in via diretta ed in egual misura del mantenimento ordinario del figlio nei periodi di rispettiva competenza, ferma la suddivisione al 50% delle spese straordinarie, da individuarsi come da documento di orientamento di cui al verbale di riunione della Sezione IV del Tribunale di Genova del
15/09/2016.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 12/09/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Domenico Pellegrini
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