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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 29/07/2025, n. 977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 977 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
La dott.ssa Simona Improta, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al N. 586/2024 di R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROBECCHI FABIO Parte_1 C.F._1
VA e domicilio eletto presso il suo studio in Milano Viale Piave 17
-ricorrente-
contro
(P.IVA ) - Controparte_1 P.IVA_1 contumace
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.2.2024, conveniva in giudizio la società Parte_1
, esponendo quanto segue: Controparte_2 CP_1 è una società con sede a Monza che fornisce servizi di ristorazione e Controparte_2 viene gestita dai signori e (marito e moglie). CP_1 CP_1
Il ricorrente ha iniziato a lavorare alle dipendenze della società convenuta nel mese di maggio 2021, mentre il rapporto di lavoro è stato formalizzato solo a partire dall'11 febbraio del 2022 con contratto a termine poi trasformato a tempo indeterminato. L'assunzione del ricorrente è avvenuta secondo le modalità che seguono: contratto a tempo determinato, in seguito trasformato a tempo indeterminato con inquadramento nel livello 6 CCNL Turismo
– pubblici servizi, con mansione di lavapiatti e con orario settimanale part time di 25 ore, presso il ristorante My Thai di Monza, alla via Parravicini n.
2. Nonostante le condizioni di assunzione, il ricorrente ha in realtà sempre lavorato con orario ampiamente superiore ad un normale full time e anche con mansioni di cuoco. Segnatamente, il signor sin dal primo giorno di lavoro, ha osservato il seguente Parte_2
1 orario: lunedì riposo;
martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e domenica dalle ore 17:00 alle 23:30; il sabato dalle ore 10:30 alle 15:00 e dalle 17:00 alle 01:00. Il signor ha sempre lavorato in cucina occupandosi un po' di tutto, in primis della Pt_2 preparazione dei piatti previsti dal menu del ristorante, della pulizia della cucina e della chiusura del locale (disponeva delle chiavi del locale). Dalla data di assunzione e sino al tutto il mese di marzo/aprile 2022, il signor ha lavorato in cucina insieme alla Parte_1 titolare, signora , posto che erano loro due gli chef del ristorante (subentrati ai CP_1 due chef originari che si erano dimessi rispettivamente ad agosto 2021 e a gennaio 2022). Le preparazioni delle quali il ricorrente si è sempre dovuto occupare (sia da cuoco sia da cuoco unico) presso la cucina del ristorante sono state le seguenti: tutti i piatti del locale, sia caldi che freddi, sia primi che secondi e contorni (quali zuppe, insalate, fritture, carne e pesce cucinati in formo e/o in padella ecc… Presso il ristorante era sempre presente anche il signor il quale si occupava della cassa e, insieme alla moglie, delle CP_1 relazioni coi clienti. In costanza di rapporto, il ricorrente ha percepito € 1.000,00 netti mensili sino a tutto il mese di giugno 2023 e € 1.100,00 mensili successivamente, venendo pagato a mezzo bonifico, quanto agli importi indicati nelle buste paga, e in contanti per la differenza, sino al raggiungimento del netto concordato (attraverso somme variabili che gli venivano consegnate in contanti dal titolare, sig. ). CP_1 Il rapporto tra le parti si è improvvisamente concluso in data 28.1.2024, allorchè il signor
ha comunicato al ricorrente di aver venduto il locale e di essere in procinto CP_1 di trasferirsi a vivere in Messico con la moglie. Ad oggi il lavoratore ha ricevuto solamente un bonifico di € 850,00 in data 13 febbraio 2024; ciò, quantunque egli risulti creditore delle seguenti spettanze: mensilità di luglio 2023, 13ma e 14ma del 2022 e del 2023 (mai pagate), competenze di fine rapporto e TFR, oltre, ovviamente, a tutte le ore di lavoro supplementare/straordinario prestate in costanza di rapporto e per le quali non gli è stato mai pagato alcun compenso in aggiunta alla retribuzione mensile”. Assumendo la nullità della clausola part-time di cui al contratto sottoscritto in data 11.2.2022, il differente inquadramento nel livello 5° del CCNL Turismo-pubblici esercizi e il conseguente diritto alle differenze retributive per lavoro ordinario, straordinario e TFR, nonché la nullità del licenziamento intimato, il ricorrente chiedeva, in via principale, di condannare la società convenuta al pagamento della somma complessiva di euro 18.314,79, di cui euro 13.087.34 per lavoro ordinario, euro 3.103,55 per straordinario, euro 1.894,01 per TFR e euro 229,89 per incidenza del lavoro straordinario sul TFR;
di ordinare alla stessa, ai sensi dell'art. 2 comma 1 d.lvo 23/2015, la reintegrazione nel posto di lavoro, con condanna al pagamento di un'indennità risarcitoria per un importo non inferiore a 5 mensilità, ovvero ai sensi dell'art. 4 d.lvo 23/2015 al pagamento di un'indennità in misura compresa tra 2 e 12 mensilità, indicando quale ultima retribuzione di fatto utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto la somma di euro 1.702,12. In via subordinata, chiedeva di condannare la società convenuta al pagamento della somma complessiva di euro 8.185,54, di cui euro 841,70 per preavviso e euro 1.894,01 per TFR.
All'esito della regolare notificazione degli atti introduttivi, la società Controparte_1
non si costituiva, e nessuno si presentava a rendere
[...] CP_1 l'interrogatorio formale ritualmente deferito.
Senza espletamento di attività istruttoria, avendo parte ricorrente rinunciato all'escussione del testimone indicato sulle circostanze articolate in ricorso, la causa veniva decisa all'udienza del 29.7.2025 con pronuncia e lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
2 Il ricorso è parzialmente fondato, e può essere accolto nei limiti di seguito illustrati. Quanto alla domanda di riconoscimento di un rapporto di lavoro, che si sarebbe concretamente svolto con attribuzione di mansioni e osservanza di orari differenti, tali da giustificare il superiore livello di inquadramento contrattuale invocato, nonché spettanze retributive e di fine rapporto, a vario titolo rivendicate in misura corrispondente, non può ritenersi compiutamente raggiunta la relativa prova, il cui onere è posto a carico del ricorrente. Invero, opera al riguardo il principio secondo cui l'onere di provare di aver svolto mansioni superiori al proprio inquadramento professionale è interamente a carico del lavoratore, il quale deve dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte;
il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata;
la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale. Perché il lavoratore possa essere inquadrato in una mansione di categoria superiore, è necessario che quelle assegnate siano corrispondenti ad un livello d'inquadramento superiore;
a tal fine, non è sufficiente che i compiti richiesti al lavoratore siano 'quantitativamente' ulteriori o aggiuntivi rispetto a quelli svolti in precedenza, se tali compiti ulteriori corrispondono al medesimo livello d'inquadramento. Si ritiene altresì che, nel caso in cui il lavoratore eserciti contemporaneamente mansioni appartenenti a più livelli d'inquadramento, le mansioni corrispondenti al livello superiore devono essere quantomeno prevalenti rispetto a quelle di livello inferiore. Inoltre, i compiti in concreto svolti dal lavoratore devono corrispondere a mansioni inquadrate nel livello superiore non solo rispetto agli atti nei quali essi materialmente si esplicano, ma anche rispetto al grado di responsabilità e di autonomia proprio della qualifica rivendicata (cfr. Cass. n. 5536/2021).
Rimanendo nell'ambito del quadro giurisprudenziale, costituisce principio consolidato quello per cui "il procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attivita' lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda” (cfr. Cass. n. 26593/2018, n.10961/2018). Assecondando questa linea interpretativa, si afferma che "il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare di avere svolto in misura prevalente e non episodica mansioni diverse da quelle del proprio inquadramento", e che dal lavoratore "deve essere provata la prevalenza qualitativa e quantitativa delle superiori mansioni rispetto a quelle proprie del livello di inquadramento, attribuendosi decisivo valore alle mansioni c.d. "caratterizzanti", e cioe' a quelle piu' specifiche sul piano professionale, purche' non sporadiche o occasionali" (Trib. Bari nr.2182/2016, Cass. nr. 2537/2000).
Muovendo quindi nel solco dei principi enunciati, il ricorrente, là dove assume di essersi occupato “di un po' di tutto, della preparazione dei piatti previsti dal menù del ristorante e poi della pulizia della cucina e della chiusura del locale”, sino a lavorare come unico cuoco, non ha fornito prova adeguata e sufficiente. La documentazione versata in atti non offre alcun elemento anche solo orientativo al riguardo, ed è rimasta totalmente carente la prova orale, avendo il predetto rinunciato all'escussione del teste originariamente citato, non provvedendo alla relativa intimazione. A ciò non possono sopperire elementi eventualmente desumibili dalla condotta processuale di parte convenuta, atteso che il pur dichiarato stato di contumacia non comporta alcun implicito riconoscimento dei fatti allegati da controparte, e anche la mancata comparizione a rendere l'interrogatorio formale non si presta a esaurire ogni profilo utile sul piano delle esigenze probatorie. Deve, infatti, richiamarsi il principio secondo cui “la valutazione, ai 3 sensi dell'art. 232 cod. proc. civ., della mancata risposta all'interrogatorio formale rientra nell'ampia facoltà del giudice di merito di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti nel processo, a norma dell'art. 116 cod. proc. civ. In particolare, il giudice può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio stesso quando la parte non si presenti a rispondere senza giustificato motivo, valutando ogni altro elemento probatorio, che non deve risultare "ex se" idoneo a fornire la prova del fatto contestato (poiché, in tal caso, sarebbe superflua ogni considerazione circa la mancata risposta all'interrogatorio), ma deve soltanto fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento del giudice sui fatti dedotti nell'interrogatorio medesimo;
l'esercizio di tale potere non può essere censurato in sede di legittimità né per violazione di legge, né per vizio di motivazione" (Cass. Ord. n. 10099 del 26/04/2013). Appare evidente la necessità di affiancare agli esiti valutativi dell'interrogatorio omesso ulteriori elementi integrativi, che nel caso di specie non si ravvisano nella documentazione prodotta, la quale consta di buste paga (doc. 5 ricorr.) e della comunicazione di trasformazione del rapporto di lavoro in quello a tempo indeterminato con indicazione delle mansioni (lavapiatti) e del livello 6 di inquadramento contrattuale. In difetto di prova testimoniale e del relativo apporto ai fini della ricostruzione dell'attività lavorativa effettivamente prestata dal ricorrente, secondo le mansioni dal medesimo invocate, e il differente orario full time, non può affermarsi la riconducibilità nell'ambito del livello superiore, oggetto della domanda, unitamente all'attribuzione delle spettanze e differenze retributive richieste. Può, invece, accogliersi la domanda di accertamento della nullità del licenziamento, che sarebbe stato intimato in forma orale, senza l'osservanza di alcuno dei criteri procedurali prescritti (tra cui la necessaria e indefettibile forma scritta). Al riguardo, il ricorrente, oltre ad allegare la circostanza, ha prodotto la contestazione inviata via pec alla società in data 22.2.2024, del seguente tenore: “in nome e per CP_1 conto del Vostro Dipendente sig. che sottoscrive la presente, contesto e Per_1 impugno il licenziamento da voi comunicato verbalmente in data 13.2.2024 per essere lo stesso nullo, inefficace e comunque illegittimo ai sensi delle leggi 604/66, 300/70, D.Lgs 23/2015 e di qualsiasi altra normativa applicabile. Vi invito pertanto all'immediata reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, nelle medesime mansioni o in altre equivalenti …” (doc. 4 ricorr.). In siffatta situazione, l'ordine probatorio è invertito, nel senso cha fa carico interamente al datore di lavoro la prova della legittimità del licenziamento, smentendo e contrastando, nel caso di specie, l'assorbente circostanza delle modalità verbali dell' intimazione. L'omessa costituzione, e la stessa mancata comparizione per tutto il corso del processo, non hanno consentito l'allegazione e formazione di alcunchè al riguardo, sicchè è conseguenziale la sanzione di nullità radicale del licenziamento, destinata a ricadere – dal punto di vista degli effetti e delle tutele in favore del lavoratore – nella previsione dell'art. 2 d.lvo 23/2015. Ai sensi della citata norma, deve essere ordinata alla società convenuta la reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro con condanna alla corresponsione di un'indennità risarcitoria dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione. L'indennità, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 2 comma 1 d.lvo cit., deve essere commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, che, sulla base delle busta paga prodotte (in particolare, dicembre 2023), risulta pari a euro 1.008,78. Su tale somma sono dovuti interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché il versamento a carico del datore di lavoro dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione. Limitatamente, dunque, a quest'ultima domanda il ricorso proposto può essere accolto. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: dichiara la nullità del licenziamento intimato a in data 28.1.2024 e, applicato Parte_1 l'art. 2 commi 1 e 2 d.lvo 23/2015, ordina alla società convenuta di reintegrare il predetto nel posto di lavoro, e condanna la medesima al pagamento in suo favore di un'indennità risarcitoria, commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari a euro 1.008,78, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione;
rigetta nel resto il ricorso;
condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, complessivamente liquidate in euro 2.109,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA secondo le aliquote di legge, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva di diritto.
Monza 29.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa Simona Improta
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
La dott.ssa Simona Improta, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al N. 586/2024 di R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROBECCHI FABIO Parte_1 C.F._1
VA e domicilio eletto presso il suo studio in Milano Viale Piave 17
-ricorrente-
contro
(P.IVA ) - Controparte_1 P.IVA_1 contumace
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.2.2024, conveniva in giudizio la società Parte_1
, esponendo quanto segue: Controparte_2 CP_1 è una società con sede a Monza che fornisce servizi di ristorazione e Controparte_2 viene gestita dai signori e (marito e moglie). CP_1 CP_1
Il ricorrente ha iniziato a lavorare alle dipendenze della società convenuta nel mese di maggio 2021, mentre il rapporto di lavoro è stato formalizzato solo a partire dall'11 febbraio del 2022 con contratto a termine poi trasformato a tempo indeterminato. L'assunzione del ricorrente è avvenuta secondo le modalità che seguono: contratto a tempo determinato, in seguito trasformato a tempo indeterminato con inquadramento nel livello 6 CCNL Turismo
– pubblici servizi, con mansione di lavapiatti e con orario settimanale part time di 25 ore, presso il ristorante My Thai di Monza, alla via Parravicini n.
2. Nonostante le condizioni di assunzione, il ricorrente ha in realtà sempre lavorato con orario ampiamente superiore ad un normale full time e anche con mansioni di cuoco. Segnatamente, il signor sin dal primo giorno di lavoro, ha osservato il seguente Parte_2
1 orario: lunedì riposo;
martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e domenica dalle ore 17:00 alle 23:30; il sabato dalle ore 10:30 alle 15:00 e dalle 17:00 alle 01:00. Il signor ha sempre lavorato in cucina occupandosi un po' di tutto, in primis della Pt_2 preparazione dei piatti previsti dal menu del ristorante, della pulizia della cucina e della chiusura del locale (disponeva delle chiavi del locale). Dalla data di assunzione e sino al tutto il mese di marzo/aprile 2022, il signor ha lavorato in cucina insieme alla Parte_1 titolare, signora , posto che erano loro due gli chef del ristorante (subentrati ai CP_1 due chef originari che si erano dimessi rispettivamente ad agosto 2021 e a gennaio 2022). Le preparazioni delle quali il ricorrente si è sempre dovuto occupare (sia da cuoco sia da cuoco unico) presso la cucina del ristorante sono state le seguenti: tutti i piatti del locale, sia caldi che freddi, sia primi che secondi e contorni (quali zuppe, insalate, fritture, carne e pesce cucinati in formo e/o in padella ecc… Presso il ristorante era sempre presente anche il signor il quale si occupava della cassa e, insieme alla moglie, delle CP_1 relazioni coi clienti. In costanza di rapporto, il ricorrente ha percepito € 1.000,00 netti mensili sino a tutto il mese di giugno 2023 e € 1.100,00 mensili successivamente, venendo pagato a mezzo bonifico, quanto agli importi indicati nelle buste paga, e in contanti per la differenza, sino al raggiungimento del netto concordato (attraverso somme variabili che gli venivano consegnate in contanti dal titolare, sig. ). CP_1 Il rapporto tra le parti si è improvvisamente concluso in data 28.1.2024, allorchè il signor
ha comunicato al ricorrente di aver venduto il locale e di essere in procinto CP_1 di trasferirsi a vivere in Messico con la moglie. Ad oggi il lavoratore ha ricevuto solamente un bonifico di € 850,00 in data 13 febbraio 2024; ciò, quantunque egli risulti creditore delle seguenti spettanze: mensilità di luglio 2023, 13ma e 14ma del 2022 e del 2023 (mai pagate), competenze di fine rapporto e TFR, oltre, ovviamente, a tutte le ore di lavoro supplementare/straordinario prestate in costanza di rapporto e per le quali non gli è stato mai pagato alcun compenso in aggiunta alla retribuzione mensile”. Assumendo la nullità della clausola part-time di cui al contratto sottoscritto in data 11.2.2022, il differente inquadramento nel livello 5° del CCNL Turismo-pubblici esercizi e il conseguente diritto alle differenze retributive per lavoro ordinario, straordinario e TFR, nonché la nullità del licenziamento intimato, il ricorrente chiedeva, in via principale, di condannare la società convenuta al pagamento della somma complessiva di euro 18.314,79, di cui euro 13.087.34 per lavoro ordinario, euro 3.103,55 per straordinario, euro 1.894,01 per TFR e euro 229,89 per incidenza del lavoro straordinario sul TFR;
di ordinare alla stessa, ai sensi dell'art. 2 comma 1 d.lvo 23/2015, la reintegrazione nel posto di lavoro, con condanna al pagamento di un'indennità risarcitoria per un importo non inferiore a 5 mensilità, ovvero ai sensi dell'art. 4 d.lvo 23/2015 al pagamento di un'indennità in misura compresa tra 2 e 12 mensilità, indicando quale ultima retribuzione di fatto utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto la somma di euro 1.702,12. In via subordinata, chiedeva di condannare la società convenuta al pagamento della somma complessiva di euro 8.185,54, di cui euro 841,70 per preavviso e euro 1.894,01 per TFR.
All'esito della regolare notificazione degli atti introduttivi, la società Controparte_1
non si costituiva, e nessuno si presentava a rendere
[...] CP_1 l'interrogatorio formale ritualmente deferito.
Senza espletamento di attività istruttoria, avendo parte ricorrente rinunciato all'escussione del testimone indicato sulle circostanze articolate in ricorso, la causa veniva decisa all'udienza del 29.7.2025 con pronuncia e lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
2 Il ricorso è parzialmente fondato, e può essere accolto nei limiti di seguito illustrati. Quanto alla domanda di riconoscimento di un rapporto di lavoro, che si sarebbe concretamente svolto con attribuzione di mansioni e osservanza di orari differenti, tali da giustificare il superiore livello di inquadramento contrattuale invocato, nonché spettanze retributive e di fine rapporto, a vario titolo rivendicate in misura corrispondente, non può ritenersi compiutamente raggiunta la relativa prova, il cui onere è posto a carico del ricorrente. Invero, opera al riguardo il principio secondo cui l'onere di provare di aver svolto mansioni superiori al proprio inquadramento professionale è interamente a carico del lavoratore, il quale deve dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte;
il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata;
la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale. Perché il lavoratore possa essere inquadrato in una mansione di categoria superiore, è necessario che quelle assegnate siano corrispondenti ad un livello d'inquadramento superiore;
a tal fine, non è sufficiente che i compiti richiesti al lavoratore siano 'quantitativamente' ulteriori o aggiuntivi rispetto a quelli svolti in precedenza, se tali compiti ulteriori corrispondono al medesimo livello d'inquadramento. Si ritiene altresì che, nel caso in cui il lavoratore eserciti contemporaneamente mansioni appartenenti a più livelli d'inquadramento, le mansioni corrispondenti al livello superiore devono essere quantomeno prevalenti rispetto a quelle di livello inferiore. Inoltre, i compiti in concreto svolti dal lavoratore devono corrispondere a mansioni inquadrate nel livello superiore non solo rispetto agli atti nei quali essi materialmente si esplicano, ma anche rispetto al grado di responsabilità e di autonomia proprio della qualifica rivendicata (cfr. Cass. n. 5536/2021).
Rimanendo nell'ambito del quadro giurisprudenziale, costituisce principio consolidato quello per cui "il procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attivita' lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda” (cfr. Cass. n. 26593/2018, n.10961/2018). Assecondando questa linea interpretativa, si afferma che "il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare di avere svolto in misura prevalente e non episodica mansioni diverse da quelle del proprio inquadramento", e che dal lavoratore "deve essere provata la prevalenza qualitativa e quantitativa delle superiori mansioni rispetto a quelle proprie del livello di inquadramento, attribuendosi decisivo valore alle mansioni c.d. "caratterizzanti", e cioe' a quelle piu' specifiche sul piano professionale, purche' non sporadiche o occasionali" (Trib. Bari nr.2182/2016, Cass. nr. 2537/2000).
Muovendo quindi nel solco dei principi enunciati, il ricorrente, là dove assume di essersi occupato “di un po' di tutto, della preparazione dei piatti previsti dal menù del ristorante e poi della pulizia della cucina e della chiusura del locale”, sino a lavorare come unico cuoco, non ha fornito prova adeguata e sufficiente. La documentazione versata in atti non offre alcun elemento anche solo orientativo al riguardo, ed è rimasta totalmente carente la prova orale, avendo il predetto rinunciato all'escussione del teste originariamente citato, non provvedendo alla relativa intimazione. A ciò non possono sopperire elementi eventualmente desumibili dalla condotta processuale di parte convenuta, atteso che il pur dichiarato stato di contumacia non comporta alcun implicito riconoscimento dei fatti allegati da controparte, e anche la mancata comparizione a rendere l'interrogatorio formale non si presta a esaurire ogni profilo utile sul piano delle esigenze probatorie. Deve, infatti, richiamarsi il principio secondo cui “la valutazione, ai 3 sensi dell'art. 232 cod. proc. civ., della mancata risposta all'interrogatorio formale rientra nell'ampia facoltà del giudice di merito di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti nel processo, a norma dell'art. 116 cod. proc. civ. In particolare, il giudice può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio stesso quando la parte non si presenti a rispondere senza giustificato motivo, valutando ogni altro elemento probatorio, che non deve risultare "ex se" idoneo a fornire la prova del fatto contestato (poiché, in tal caso, sarebbe superflua ogni considerazione circa la mancata risposta all'interrogatorio), ma deve soltanto fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento del giudice sui fatti dedotti nell'interrogatorio medesimo;
l'esercizio di tale potere non può essere censurato in sede di legittimità né per violazione di legge, né per vizio di motivazione" (Cass. Ord. n. 10099 del 26/04/2013). Appare evidente la necessità di affiancare agli esiti valutativi dell'interrogatorio omesso ulteriori elementi integrativi, che nel caso di specie non si ravvisano nella documentazione prodotta, la quale consta di buste paga (doc. 5 ricorr.) e della comunicazione di trasformazione del rapporto di lavoro in quello a tempo indeterminato con indicazione delle mansioni (lavapiatti) e del livello 6 di inquadramento contrattuale. In difetto di prova testimoniale e del relativo apporto ai fini della ricostruzione dell'attività lavorativa effettivamente prestata dal ricorrente, secondo le mansioni dal medesimo invocate, e il differente orario full time, non può affermarsi la riconducibilità nell'ambito del livello superiore, oggetto della domanda, unitamente all'attribuzione delle spettanze e differenze retributive richieste. Può, invece, accogliersi la domanda di accertamento della nullità del licenziamento, che sarebbe stato intimato in forma orale, senza l'osservanza di alcuno dei criteri procedurali prescritti (tra cui la necessaria e indefettibile forma scritta). Al riguardo, il ricorrente, oltre ad allegare la circostanza, ha prodotto la contestazione inviata via pec alla società in data 22.2.2024, del seguente tenore: “in nome e per CP_1 conto del Vostro Dipendente sig. che sottoscrive la presente, contesto e Per_1 impugno il licenziamento da voi comunicato verbalmente in data 13.2.2024 per essere lo stesso nullo, inefficace e comunque illegittimo ai sensi delle leggi 604/66, 300/70, D.Lgs 23/2015 e di qualsiasi altra normativa applicabile. Vi invito pertanto all'immediata reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, nelle medesime mansioni o in altre equivalenti …” (doc. 4 ricorr.). In siffatta situazione, l'ordine probatorio è invertito, nel senso cha fa carico interamente al datore di lavoro la prova della legittimità del licenziamento, smentendo e contrastando, nel caso di specie, l'assorbente circostanza delle modalità verbali dell' intimazione. L'omessa costituzione, e la stessa mancata comparizione per tutto il corso del processo, non hanno consentito l'allegazione e formazione di alcunchè al riguardo, sicchè è conseguenziale la sanzione di nullità radicale del licenziamento, destinata a ricadere – dal punto di vista degli effetti e delle tutele in favore del lavoratore – nella previsione dell'art. 2 d.lvo 23/2015. Ai sensi della citata norma, deve essere ordinata alla società convenuta la reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro con condanna alla corresponsione di un'indennità risarcitoria dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione. L'indennità, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 2 comma 1 d.lvo cit., deve essere commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, che, sulla base delle busta paga prodotte (in particolare, dicembre 2023), risulta pari a euro 1.008,78. Su tale somma sono dovuti interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché il versamento a carico del datore di lavoro dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione. Limitatamente, dunque, a quest'ultima domanda il ricorso proposto può essere accolto. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: dichiara la nullità del licenziamento intimato a in data 28.1.2024 e, applicato Parte_1 l'art. 2 commi 1 e 2 d.lvo 23/2015, ordina alla società convenuta di reintegrare il predetto nel posto di lavoro, e condanna la medesima al pagamento in suo favore di un'indennità risarcitoria, commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari a euro 1.008,78, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione;
rigetta nel resto il ricorso;
condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, complessivamente liquidate in euro 2.109,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA secondo le aliquote di legge, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva di diritto.
Monza 29.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa Simona Improta
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