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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 30/10/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IMPERIA Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
dott. Eduardo Bracco - presidente rel. dott. Andrea Canciani - giudice dott. Fabio Favalli - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 1081/2025 V.G., avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su accordo delle parti
TRA
nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, elett.te dom.ta presso lo studio del difensore Avv. MARRALI C.F._1
ANGELA MARIA del Foro di Imperia
E
, nato a [...] il [...], codice fiscale , Parte_2 C.F._2 elett.te dom.to presso lo studio del difensore Avv. GABEI ROBERTA del Foro di Savona.
1 Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso in maniera conforme, come da dispositivo.
Il P.M. ha chiesto pronunciarsi la separazione dei coniugi alle condizioni concordate.
Motivi della decisione
I coniugi in epigrafe:
• hanno contratto matrimonio a IMPERIA in data 04/03/1995;
• hanno avuto e , maggiorenni ed autosufficienti economicamente. Per_1 Per_2
Hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni concordate, che vengono riportate in dispositivo ed omologate perché non sono contrarie a norme imperative.
Sussistono dunque i presupposti di legge per accogliere la domanda, atteso che la concorde volontà delle parti di separarsi e l'esito negativo del tentativo di conciliazione dimostrano chiaramente che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non sia suscettibile di ricostituzione.
Stante l'accordo tra le parti, le spese processuali vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Imperia, definitivamente provvedendo, pronuncia la separazione personale dei coniugi e , (matrimonio contratto a IMPERIA il Parte_1 Parte_2
04/03/1995, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune anno 1995, parte
II, serie A, atto n. 5), alle seguenti concordate condizioni, che vengono quindi omologate:
1) I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo di reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare dove crede la propria residenza.
2) Il signor proprietario esclusivo della casa coniugale sita in Diano Marina (IM), via Pt_2
Monade n. 15, riconosce alla Signora il diritto personale di uso e Parte_1 godimento dell'immobile sopra indicato, con annessa porzione di giardino comprensiva della zona barbecue, a titolo gratuito, senza limiti di tempo, salvo diverso accordo tra le parti da formalizzarsi con scrittura privata. Tale diritto non costituisce assegnazione della casa coniugale ai sensi dell'art. 337-sexies c.c., attesa l'assenza di figli minori o non autosufficienti, e si configura come diritto personale pattizio derivante dalla volontà dei coniugi. Il diritto di godimento riconosciuto dell'immobile non è trasmissibile, né opponibile
2 a terzi e non attribuisce alcun diritto reale, essendo valido esclusivamente nei rapporti interni tra le parti.
3) I coniugi concordano che il terreno e la piscina annessi alla casa coniugale resteranno ad uso esclusivo del signor e che saranno a libera disposizione e uso condiviso Pt_2 unicamente con i figli maggiorenni, che potranno accedervi liberamente.
4) In caso di vendita a terzi della casa coniugale sita in Diano Marina (IM), via Monade n.
15, di proprietà esclusiva del signor , quest'ultimo riconoscerà e corrisponderà Parte_2 alla signora la somma di € 60.000,00 (sessantamila/00) contestualmente Parte_1 alla stipula del rogito notarile, a titolo di restituzione integrale delle somme conferite durante la vita coniugale. La signora rinuncia sin d'ora a ogni ulteriore pretesa o credito, Parte_1 anche derivante da soggetti terzi, ivi compresa la madre, nell'ipotesi in cui la vendita non abbia luogo ed essa rimanga ad abitare nel detto immobile.
5) I coniugi convengono che, ai fini della realizzazione nei pressi della casa coniugale della nuova costruzione di proprietà esclusiva del marito, qualora si rendesse necessario per esigenze urbanistico-edilizie (in particolare per problemi di cubatura o parametri di superficie complessiva), il signor potrà procedere ad eliminare una stanza Parte_2 presente nella casa coniugale immobile utilizzato dalla signora senza che Parte_1 ciò possa costituire inadempimento o limitazione del godimento pattuito in sede di separazione. La signora presta sin d'ora il proprio consenso a tale futura Parte_1 modifica.
6) Il signor verserà alla signora entro il giorno 20 (venti) di Parte_2 Parte_1 ogni mese, un assegno mensile pari ad € 500,00 (cinquecento/00) per il mantenimento del coniuge, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, fino a quando la moglie non avrà raggiunto l'indipendenza economica.
7) Il signor si impegna a sostenere integralmente le spese relative ai bollettini emessi Pt_2
a carico della signora dall'Agenzia delle Entrate e Riscossione fino alla data Parte_1 odierna e sino alla loro completa definizione. Tale impegno è assunto esclusivamente con riferimento ai debiti attualmente noti al signor e notificati alla signora Pt_2 Parte_1 entro la data del presente accordo. Resta espressamente esclusa ogni obbligazione del signor in relazione a eventuali ulteriori debiti, accertamenti o cartelle che dovessero essere Pt_2 notificati successivamente o di cui non abbia attualmente conoscenza.
8) Tutte le utenze domestiche (luce, gas, acqua, TARI, telefono/internet) resteranno a carico del signor il quale si impegna a mantenerle attive e a sostenerne interamente i costi Pt_2 fino a quando la signora avrà raggiunto una stabile indipendenza Parte_1
3 economica, idonea a far fronte autonomamente ai costi della vita quotidiana, ovvero il signor avrà ultimato i lavori di costruzione della nuova casa che sta realizzando e provveduto Pt_2 alla separazione delle utenze, rendendo autonome le forniture tra le due unità.
Spese legali compensate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di IMPERIA, ove venne trascritto il matrimonio, di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Imperia, deciso il 30/10/2025.
Il Presidente dott. Eduardo Bracco
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