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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 21/03/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte di Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, composta dai Signori
dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
dr.ssa Cristina Midulla Consigliera dr.ssa Marinella Laudani Consigliera rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n 553/2019 R.G. affari civili contenziosi
PROMOSSA DA
nata a [...] il Parte_1
25.2.1950 (CF: ) elettivamente C.F._1
domiciliata in Marsala, nella Piazza San Matteo n.8, presso lo studio professionale dell'Avv. Antonio Mariano Consentino
(CF: , che la rappresenta e difende;
C.F._2
Appellante
CONTRO
(succeduta a Controparte_1 CP_2
, con sede a Torino nella Piazza San Carlo n. 156 (CF:
[...]
), in personale del legale rappresentate pro P.IVA_1
1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovan Battista Salvo
Lombardino, (CF: ) ed elettivamente C.F._3
domiciliata presso il suo studio sito in Marsala, via Stefano
Bilardello n. 24
Appellato
E
in Controparte_3
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in
Vicenza, nella Via Battaglione Framarin n. 18 (P.IVA:
). P.IVA_2
Appellato contumace
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI E RAGIONI DI FATTO E
DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nel primo grado di giudizio, Parte_1
conveniva in giudizio la in relazione ad un Controparte_2
contratto di mutuo fondiario con garanzia ipotecaria di €
70.000,00 concluso tra le parti in data 23.6.2004.
In particolare, deduceva che i tassi di interesse pattuiti in detto contratto erano da considerarsi usurari e chiedeva pertanto – in applicazione dell'art. 1815 comma 2 c.c. e previa declaratoria della nullità dei tassi di interessi applicati- la rideterminazione del quantum ancora dovuto a titolo di mutuo concesso decurtando dalla sorte residua gli interessi indebitamente pagati.
Si costituiva la eccependo, in via Controparte_2
2 preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva stante che il credito de quo era stato ceduto alla 8 Residential CP_3
in forza del contratto di cessione di crediti pro-soluto CP_3
concluso il 29.5.2009 e pubblicato in G.U. in data 11.6.2009: pertanto, la convenuta chiedeva l'autorizzazione a chiamare in causa la predetta società cessionaria del credito.
Nel merito, rilevava la totale genericità e infondatezza delle argomentazioni di parte, la mancanza di prove a sostengo della domanda di ripetizione, oltre che la legittimità di tutti i tassi pattuiti e applicati.
Nella contumacia del terzo chiamato, la causa veniva istruita documentalmente e tramite CTU contabile, al termine della quale il Tribunale di Marsala, con sentenza n. 833/2018,
rigettava le domande attoree e condannava la alla Parte_1
refusione delle spese in favore della Controparte_2
In motivazione, il Tribunale rilevava l'infondatezza della domanda ritenendo che l'attrice non avesse correttamente adempiuto all'onere probatorio gravante sulla stessa in ordine al pagamento di interessi ritenuti indebitamente versati. Il Giudice
di primo grado, aderendo alle risultanze della CTU, affermava inoltre l'infondatezza della domanda rilevando la conformità ai limiti di legge sia degli interessi corrispettivi, sia di quelli moratori pattuiti.
Avverso la predetta sentenza Parte_1
proponeva appello per i seguenti motivi:
3 1. Erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto non provato l'esborso delle somme oggetto di ripetizione;
2. Erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice di primo grado non ha correttamente applicato gli artt. 1815
c.c. e 644 c.p. laddove ha escluso l'usurarietà degli interessi moratori, confrontandoli con uno specifico Tasso
Soglia Usura, diverso da quello fissato per gli interessi corrispettivi.
Si costituisce la quale società Controparte_4
incorporante per fusione di con comparsa di Controparte_2
costituzione e risposta, con la quale contesta integralmente i motivi di appello.
Nello specifico, evidenzia come il tasso d'interesse di mora pattuito in contratto non è superiore al tasso soglia antiusura per tempo vigente per la categoria di mutui ipotecari a tasso fisso
(pari al 9,405% per il 2° trimestre 2004). Detto tasso, invece, sarebbe risultato erroneamente usurario qualora non fossero state applicate le indicazioni della AN d'LI e si fosse utilizzato come tasso soglia quello valevole per i soli interessi corrispettivi
(cioè, senza la maggiorazione di 2,1, punti). Pertanto, conclude la convenuta, il tasso d'interesse di mora pattuito in contratto non risulta al tasso soglia antiusura per tempo vigente per la categoria di riferimento.
La 8 Residential non si è costituita, sebbene CP_3 CP_3
4 ritualmente chiamata in giudizio, e va dichiarata contumace.
Disposto il termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e precisate le conclusioni con note telematiche, in data 14.6.2024 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Il primo motivo di appello è infondato.
Sul punto il giudice di primo grado, dopo aver qualificato la domanda attrice quale ripetizione di indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c., ha rilevato l'assenza di documenti atti a dimostrare l'avvenuto pagamento delle rate del mutuo, o comunque l'avvenuto pagamento di interessi che si intendono indebitamente pagati.
Ex adverso, l'appellante evidenzia che dal rendiconto finanziario al 31.12.2016, dalla stessa depositato con memoria 183, comma
VI, n.2 c.p.c., si evincono i pagamenti effettuati, nonché il residuo del finanziamento a tale data.
Ebbene, il documento prodotto è datato 31.12.2016 e dunque offre una fotografia della situazione finanziaria solo per il periodo compreso dal 1.1.2016 al 31.12.2016. In ogni caso, dallo stesso è possibile dedurre che: (i) al 31.12.2016 il debito residuo da pagare era pari ad € 16.249,90 come si evince, peraltro, dal piano di ammortamento prodotto in atti;
(ii) al 31.12.2016 non risultano rate scadute e non pagate;
(iii) nel corso del 2016 la non ha applicato interessi di mora. CP_2
5 Ciò posto, la pretesa inerente al pagamento di interessi moratori indebitamente versati è priva di riscontro documentale non risultando dal documento prodotto, alcun pagamento dei suddetti interessi.
Per quanto attiene, poi, gli interessi corrispettivi si precisa che gli stessi sono stati ritenuti legittimi dal Giudice di primo grado e, non essendo stato il predetto capo di sentenza oggetto di impugnazione, tale statuizione sul punto ha acquistato efficacia di giudicato interno.
Ciò dedotto, anche il secondo motivo di appello è infondato.
L'appellante evidenzia che il Giudice di primo grado sarebbe incorso in errore in quanto, in sede di verifica della natura usuraria degli interessi applicati al mutuo, ha aderito alla prima ipotesi di calcolo fornita dal CTU, il quale, tenendo conto delle istruzioni della AN di LI, ha confrontato il tasso di interessi moratori (convenuto nella misura del 7,80 %) con il tasso soglia vigente nel periodo maggiorato del 2,1%.
Al riguardo, occorre richiamare l'autorevole insegnamento delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con sentenza n.
19597 del 18.9.2020, nel confermare che “ il concetto di interesse usurario e la relativa disciplina repressiva non possano dirsi estranei all'interesse moratorio”, ha chiarito che
“la disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi
convenuti al momento della stipula del contratto quale
6 corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la
promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso” .
Con specifico riguardo all'individuazione del limite per gli interessi moratori, le Sezioni Unite hanno evidenziato che esso:
- deve trarsi comunque dai decreti ministeriali ai quali la L.
n. 108/1996 rimanda per il recepimento delle rilevazioni periodiche trimestrali condotte dalla AN d'LI, atteso che la qualificazione oggettiva della fattispecie usuraria per il quale ha optato il legislatore del 1996 esige anche per gli interessi moratori l'identificazione di un tasso soglia mediante rilevazioni statistiche. Rilevazioni sulla maggiorazione media richiesta dagli istituti di crediti in presenza di inadempimento o ritardo nell'inadempimento del finanziato che la AN d'LI ha condotto in passato e ancora conduce, sia pure con frequenza e finalità non perfettamente coincidenti con quelle proprie della L. n.
108/1996, e che ben possono “fondare la fissazione di un cd. tasso-soglia limite” che comprenda anche gli interessi moratori.
Analogamente a quanto accade per gli interessi corrispettivi, tali rilevazioni mirano a identificare clausole negoziali che, distando significativamente dalla media delle clausole analogamente stipulate, si pongono fuori mercato;
- Si calcola sommando al t.e.g.m. il dato statistico esposto ai
7 fini conoscitivi dalla AN d'LI e moltiplicando il valore così ottenuto, in relazione al tempo della stipula del contratto, della metà ovvero di un quarto con l'aggiunta di altri 4 punti percentuali. Valga brevemente rammentare, al riguardo, che il meccanismo di rilevazione dell'usura è descritto all'art. 2 L. n. 108/96: “Il Ministro del tesoro, sentiti la AN d'LI e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio,
comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad
anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli
intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla AN d'LI ai
sensi degli artt. 106 e 107 del D.lgs. 1° settembre 1993, n.
385, nel corso del trimestre precedente per operazioni
della stessa natura. I valori medi derivanti da tale
rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di
riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella TA
FF. La classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto,
dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie è effettuata annualmente con decreto del Ministro del tesoro,
sentiti la AN d'LI e l'Ufficio italiano dei cambi e pubblicata senza ritardo nella TA FF … Il
8 limite previsto dal terzo comma dell'art. 644 del codice
penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione
pubblicata nella TA FF ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito
è compreso, aumentato della metà”.
Il criterio è stato parzialmente innovato dall'art. 8 comma V, lett.
d) D.L. 13.5.2011 n. 70, convertito in legge 12.7.2011 n. 106, sì
che attualmente “Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo
644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella TA FF ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il
credito è compreso, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra
il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali”.
Nella specie, sulla base di quanto analizzato, si osserva che,
essendo il contratto stipulato in data 23.6.2004, si applicherà
l'art. art. 2, c. 4 L. 108/1996 nella versione precedente alla riforma del 13.5.2011.
Al riguardo, il D.M. 17.3.2004 – adottato ai sensi della L.
108/1996 in riferimento al II trimestre 2004- individua la maggiorazione media del saggio degli interessi di mora nella misura di 2,1%, e il TEGM stabilito per le operazioni di “mutuo
9 con garanzia ipotecaria a tasso fisso” è pari a 4,17 %. Pertanto, il valore del tasso soglia degli interessi moratori deve essere individuato secondo la seguente formula: (T.E.G.M. +2,1) x 1,5,
dalla quale si evince che il tasso soglia risulta fissato nella misura di 9,405 punti percentuali (( 4,17+2,1) x 1,5).
Gli interessi moratori – convenuti in contratto in misura pari al tasso dell'operazione (5,80%) maggiorato di due punti percentuali e, dunque, in 7,80 punti percentuali- risultano fissati in misura non eccedente il limite dell'usura come correttamente rilevato dal Giudice di primo grado.
Il Tribunale, ove ha aderito alla prima ipotesi di calcolo della consulenza tecnica disposta in primo grado, ha fatto dunque corretta applicazione dei principi sopraesposti atteso che la verifica dell'eventuale usurarietà del tasso moratorio è stata condotta sulla scorta di criteri conformi alle Istruzioni della
AN d'LI.
Al rigetto dell'appello consegue l'infondatezza della pretesa volta a rideterminare il quantum dovuto dall'appellante a
[...]
oggi ai sensi dell'art. 1815, CP_2 Controparte_1
comma 2, c.c. decurtando dalla somma residua, gli interessi pagati e non dovuti. In merito a tale richiesta non può tuttavia non sottolinearsi che la pretesa all'applicazione della gratuità del mutuo in risposta all'accertata usurarietà degli interessi moratori sarebbe risultata comunque inaccoglibile alla luce del pronunciamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
10 (Cass. Sez. Un. 19597/2020) che per tale ipotesi – qui, peraltro, non ricorrente- chiarisce doversi applicare “l'art. 1815 c.c. comma 2, onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti”, ma tenendo conto del disposto dell'art. 1224 c.c. comma 1 “con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti”.
Conclusivamente, alla luce delle superiori argomentazioni,
l'appello deve essere integralmente rigettato e la sentenza impugnata integralmente confermata.
In virtù del principio di soccombenza, si deve disporre la condanna delle spese di questo giudizio a Parte_1
liquidate come in dispositivo.
[...]
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da nei Parte_1
confronti di poi incorporata per fusione da Controparte_2
avverso la sentenza del Tribunale Controparte_4
di Marsala n. 833 del 2018 che per l'effetto conferma;
condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, pari a complessivi € 3.966,00 oltre spese forfettarie, Iva
e Cpa;
dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13, 1° comma quater, DPR n. 115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
11 Così deciso nella Camera di Consiglio della Terza Sezione
Civile della Corte di Appello di Palermo il 19 marzo 2025
La Cons. rel. est. Il Presidente
Marinella Laudani Antonino Liberto Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento
informatico e sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del Dl 29 dicembre 2009, n. 193, conv. con modifiche dalla l. 22 febbraio
2010, n. 24, e del Dlgs 7 marzo 2005, n. 82 e successive
modifiche, e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto
del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte di Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, composta dai Signori
dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
dr.ssa Cristina Midulla Consigliera dr.ssa Marinella Laudani Consigliera rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n 553/2019 R.G. affari civili contenziosi
PROMOSSA DA
nata a [...] il Parte_1
25.2.1950 (CF: ) elettivamente C.F._1
domiciliata in Marsala, nella Piazza San Matteo n.8, presso lo studio professionale dell'Avv. Antonio Mariano Consentino
(CF: , che la rappresenta e difende;
C.F._2
Appellante
CONTRO
(succeduta a Controparte_1 CP_2
, con sede a Torino nella Piazza San Carlo n. 156 (CF:
[...]
), in personale del legale rappresentate pro P.IVA_1
1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovan Battista Salvo
Lombardino, (CF: ) ed elettivamente C.F._3
domiciliata presso il suo studio sito in Marsala, via Stefano
Bilardello n. 24
Appellato
E
in Controparte_3
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in
Vicenza, nella Via Battaglione Framarin n. 18 (P.IVA:
). P.IVA_2
Appellato contumace
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI E RAGIONI DI FATTO E
DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nel primo grado di giudizio, Parte_1
conveniva in giudizio la in relazione ad un Controparte_2
contratto di mutuo fondiario con garanzia ipotecaria di €
70.000,00 concluso tra le parti in data 23.6.2004.
In particolare, deduceva che i tassi di interesse pattuiti in detto contratto erano da considerarsi usurari e chiedeva pertanto – in applicazione dell'art. 1815 comma 2 c.c. e previa declaratoria della nullità dei tassi di interessi applicati- la rideterminazione del quantum ancora dovuto a titolo di mutuo concesso decurtando dalla sorte residua gli interessi indebitamente pagati.
Si costituiva la eccependo, in via Controparte_2
2 preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva stante che il credito de quo era stato ceduto alla 8 Residential CP_3
in forza del contratto di cessione di crediti pro-soluto CP_3
concluso il 29.5.2009 e pubblicato in G.U. in data 11.6.2009: pertanto, la convenuta chiedeva l'autorizzazione a chiamare in causa la predetta società cessionaria del credito.
Nel merito, rilevava la totale genericità e infondatezza delle argomentazioni di parte, la mancanza di prove a sostengo della domanda di ripetizione, oltre che la legittimità di tutti i tassi pattuiti e applicati.
Nella contumacia del terzo chiamato, la causa veniva istruita documentalmente e tramite CTU contabile, al termine della quale il Tribunale di Marsala, con sentenza n. 833/2018,
rigettava le domande attoree e condannava la alla Parte_1
refusione delle spese in favore della Controparte_2
In motivazione, il Tribunale rilevava l'infondatezza della domanda ritenendo che l'attrice non avesse correttamente adempiuto all'onere probatorio gravante sulla stessa in ordine al pagamento di interessi ritenuti indebitamente versati. Il Giudice
di primo grado, aderendo alle risultanze della CTU, affermava inoltre l'infondatezza della domanda rilevando la conformità ai limiti di legge sia degli interessi corrispettivi, sia di quelli moratori pattuiti.
Avverso la predetta sentenza Parte_1
proponeva appello per i seguenti motivi:
3 1. Erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto non provato l'esborso delle somme oggetto di ripetizione;
2. Erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice di primo grado non ha correttamente applicato gli artt. 1815
c.c. e 644 c.p. laddove ha escluso l'usurarietà degli interessi moratori, confrontandoli con uno specifico Tasso
Soglia Usura, diverso da quello fissato per gli interessi corrispettivi.
Si costituisce la quale società Controparte_4
incorporante per fusione di con comparsa di Controparte_2
costituzione e risposta, con la quale contesta integralmente i motivi di appello.
Nello specifico, evidenzia come il tasso d'interesse di mora pattuito in contratto non è superiore al tasso soglia antiusura per tempo vigente per la categoria di mutui ipotecari a tasso fisso
(pari al 9,405% per il 2° trimestre 2004). Detto tasso, invece, sarebbe risultato erroneamente usurario qualora non fossero state applicate le indicazioni della AN d'LI e si fosse utilizzato come tasso soglia quello valevole per i soli interessi corrispettivi
(cioè, senza la maggiorazione di 2,1, punti). Pertanto, conclude la convenuta, il tasso d'interesse di mora pattuito in contratto non risulta al tasso soglia antiusura per tempo vigente per la categoria di riferimento.
La 8 Residential non si è costituita, sebbene CP_3 CP_3
4 ritualmente chiamata in giudizio, e va dichiarata contumace.
Disposto il termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e precisate le conclusioni con note telematiche, in data 14.6.2024 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Il primo motivo di appello è infondato.
Sul punto il giudice di primo grado, dopo aver qualificato la domanda attrice quale ripetizione di indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c., ha rilevato l'assenza di documenti atti a dimostrare l'avvenuto pagamento delle rate del mutuo, o comunque l'avvenuto pagamento di interessi che si intendono indebitamente pagati.
Ex adverso, l'appellante evidenzia che dal rendiconto finanziario al 31.12.2016, dalla stessa depositato con memoria 183, comma
VI, n.2 c.p.c., si evincono i pagamenti effettuati, nonché il residuo del finanziamento a tale data.
Ebbene, il documento prodotto è datato 31.12.2016 e dunque offre una fotografia della situazione finanziaria solo per il periodo compreso dal 1.1.2016 al 31.12.2016. In ogni caso, dallo stesso è possibile dedurre che: (i) al 31.12.2016 il debito residuo da pagare era pari ad € 16.249,90 come si evince, peraltro, dal piano di ammortamento prodotto in atti;
(ii) al 31.12.2016 non risultano rate scadute e non pagate;
(iii) nel corso del 2016 la non ha applicato interessi di mora. CP_2
5 Ciò posto, la pretesa inerente al pagamento di interessi moratori indebitamente versati è priva di riscontro documentale non risultando dal documento prodotto, alcun pagamento dei suddetti interessi.
Per quanto attiene, poi, gli interessi corrispettivi si precisa che gli stessi sono stati ritenuti legittimi dal Giudice di primo grado e, non essendo stato il predetto capo di sentenza oggetto di impugnazione, tale statuizione sul punto ha acquistato efficacia di giudicato interno.
Ciò dedotto, anche il secondo motivo di appello è infondato.
L'appellante evidenzia che il Giudice di primo grado sarebbe incorso in errore in quanto, in sede di verifica della natura usuraria degli interessi applicati al mutuo, ha aderito alla prima ipotesi di calcolo fornita dal CTU, il quale, tenendo conto delle istruzioni della AN di LI, ha confrontato il tasso di interessi moratori (convenuto nella misura del 7,80 %) con il tasso soglia vigente nel periodo maggiorato del 2,1%.
Al riguardo, occorre richiamare l'autorevole insegnamento delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con sentenza n.
19597 del 18.9.2020, nel confermare che “ il concetto di interesse usurario e la relativa disciplina repressiva non possano dirsi estranei all'interesse moratorio”, ha chiarito che
“la disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi
convenuti al momento della stipula del contratto quale
6 corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la
promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso” .
Con specifico riguardo all'individuazione del limite per gli interessi moratori, le Sezioni Unite hanno evidenziato che esso:
- deve trarsi comunque dai decreti ministeriali ai quali la L.
n. 108/1996 rimanda per il recepimento delle rilevazioni periodiche trimestrali condotte dalla AN d'LI, atteso che la qualificazione oggettiva della fattispecie usuraria per il quale ha optato il legislatore del 1996 esige anche per gli interessi moratori l'identificazione di un tasso soglia mediante rilevazioni statistiche. Rilevazioni sulla maggiorazione media richiesta dagli istituti di crediti in presenza di inadempimento o ritardo nell'inadempimento del finanziato che la AN d'LI ha condotto in passato e ancora conduce, sia pure con frequenza e finalità non perfettamente coincidenti con quelle proprie della L. n.
108/1996, e che ben possono “fondare la fissazione di un cd. tasso-soglia limite” che comprenda anche gli interessi moratori.
Analogamente a quanto accade per gli interessi corrispettivi, tali rilevazioni mirano a identificare clausole negoziali che, distando significativamente dalla media delle clausole analogamente stipulate, si pongono fuori mercato;
- Si calcola sommando al t.e.g.m. il dato statistico esposto ai
7 fini conoscitivi dalla AN d'LI e moltiplicando il valore così ottenuto, in relazione al tempo della stipula del contratto, della metà ovvero di un quarto con l'aggiunta di altri 4 punti percentuali. Valga brevemente rammentare, al riguardo, che il meccanismo di rilevazione dell'usura è descritto all'art. 2 L. n. 108/96: “Il Ministro del tesoro, sentiti la AN d'LI e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio,
comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad
anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli
intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla AN d'LI ai
sensi degli artt. 106 e 107 del D.lgs. 1° settembre 1993, n.
385, nel corso del trimestre precedente per operazioni
della stessa natura. I valori medi derivanti da tale
rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di
riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella TA
FF. La classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto,
dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie è effettuata annualmente con decreto del Ministro del tesoro,
sentiti la AN d'LI e l'Ufficio italiano dei cambi e pubblicata senza ritardo nella TA FF … Il
8 limite previsto dal terzo comma dell'art. 644 del codice
penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione
pubblicata nella TA FF ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito
è compreso, aumentato della metà”.
Il criterio è stato parzialmente innovato dall'art. 8 comma V, lett.
d) D.L. 13.5.2011 n. 70, convertito in legge 12.7.2011 n. 106, sì
che attualmente “Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo
644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella TA FF ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il
credito è compreso, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra
il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali”.
Nella specie, sulla base di quanto analizzato, si osserva che,
essendo il contratto stipulato in data 23.6.2004, si applicherà
l'art. art. 2, c. 4 L. 108/1996 nella versione precedente alla riforma del 13.5.2011.
Al riguardo, il D.M. 17.3.2004 – adottato ai sensi della L.
108/1996 in riferimento al II trimestre 2004- individua la maggiorazione media del saggio degli interessi di mora nella misura di 2,1%, e il TEGM stabilito per le operazioni di “mutuo
9 con garanzia ipotecaria a tasso fisso” è pari a 4,17 %. Pertanto, il valore del tasso soglia degli interessi moratori deve essere individuato secondo la seguente formula: (T.E.G.M. +2,1) x 1,5,
dalla quale si evince che il tasso soglia risulta fissato nella misura di 9,405 punti percentuali (( 4,17+2,1) x 1,5).
Gli interessi moratori – convenuti in contratto in misura pari al tasso dell'operazione (5,80%) maggiorato di due punti percentuali e, dunque, in 7,80 punti percentuali- risultano fissati in misura non eccedente il limite dell'usura come correttamente rilevato dal Giudice di primo grado.
Il Tribunale, ove ha aderito alla prima ipotesi di calcolo della consulenza tecnica disposta in primo grado, ha fatto dunque corretta applicazione dei principi sopraesposti atteso che la verifica dell'eventuale usurarietà del tasso moratorio è stata condotta sulla scorta di criteri conformi alle Istruzioni della
AN d'LI.
Al rigetto dell'appello consegue l'infondatezza della pretesa volta a rideterminare il quantum dovuto dall'appellante a
[...]
oggi ai sensi dell'art. 1815, CP_2 Controparte_1
comma 2, c.c. decurtando dalla somma residua, gli interessi pagati e non dovuti. In merito a tale richiesta non può tuttavia non sottolinearsi che la pretesa all'applicazione della gratuità del mutuo in risposta all'accertata usurarietà degli interessi moratori sarebbe risultata comunque inaccoglibile alla luce del pronunciamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
10 (Cass. Sez. Un. 19597/2020) che per tale ipotesi – qui, peraltro, non ricorrente- chiarisce doversi applicare “l'art. 1815 c.c. comma 2, onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti”, ma tenendo conto del disposto dell'art. 1224 c.c. comma 1 “con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti”.
Conclusivamente, alla luce delle superiori argomentazioni,
l'appello deve essere integralmente rigettato e la sentenza impugnata integralmente confermata.
In virtù del principio di soccombenza, si deve disporre la condanna delle spese di questo giudizio a Parte_1
liquidate come in dispositivo.
[...]
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da nei Parte_1
confronti di poi incorporata per fusione da Controparte_2
avverso la sentenza del Tribunale Controparte_4
di Marsala n. 833 del 2018 che per l'effetto conferma;
condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, pari a complessivi € 3.966,00 oltre spese forfettarie, Iva
e Cpa;
dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13, 1° comma quater, DPR n. 115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
11 Così deciso nella Camera di Consiglio della Terza Sezione
Civile della Corte di Appello di Palermo il 19 marzo 2025
La Cons. rel. est. Il Presidente
Marinella Laudani Antonino Liberto Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento
informatico e sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del Dl 29 dicembre 2009, n. 193, conv. con modifiche dalla l. 22 febbraio
2010, n. 24, e del Dlgs 7 marzo 2005, n. 82 e successive
modifiche, e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto
del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.
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