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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 10/04/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 330/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott. Luigi Salvia Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al 330/2023 R.G., avente ad oggetto “scioglimento del matrimonio”, riservata per la decisione all'udienza del 9/04/2025, senza la concessione dei termini ex art 190 c.p.c., e vertente
TRA
, nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1
in CASSINO alla via Sferracavalli n. 116, presso lo studio dell'Avv. GROSSI CARLO che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata Controparte_1
in CASSINO alla via D. Cimarosa n. 13, presso lo studio dell'Avv. ROSSINI MARCO che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino;
INTERVENUTO
1 N. R.G. 330/2023
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti concludono come da verbale di udienza del 09/04/2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 02/02/2023, chiedeva che il Parte_1
Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio contratto in data 25/06/2013 con deducendo che i coniugi si erano separati giudizialmente, come Controparte_1
da Sentenza N. 736/2022 emessa dal Tribunale di Cassino il 26/05/2022, che era nata la figlia (il 12/10/2011); che la convivenza non era stata ripresa a far data dall'inizio Per_1
della separazione e che era venuta meno ogni possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva: 1) dichiararsi lo scioglimento del matrimonio;
2) disporre l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre e disciplina del diritto di visita paterno;
3) porre a carico del ricorrente un assegno di mantenimento in favore della figlia minore per l'importo di €
150,00 mensili oltre rivalutazione ISTAT e al 50% delle spese straordinarie;
4) autorizzare il versamento integrale dell'importo previsto per l'assegno unico per la figlia in favore della resistente.
Costituendosi in giudizio, si associava alla domanda di Controparte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma avanzava richieste difformi dalle condizioni proposte dal coniuge.
In particolare, la resistente chiedeva: 1) dichiararsi lo scioglimento del matrimonio;
2) di disporre l'affidamento condiviso della figlia minore, con collocamento presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno;
3) di porre a carico del ricorrente un contributo a titolo di mantenimento per la figlia per l'importo di € 400,00 mensili oltre rivalutazione ISTAT e al 50% delle spese straordinarie;
4) in subordine, di confermare il contributo al mantenimento della figlia a carico del padre per l'importo di € 250,00 mensili oltre rivalutazione ISTAT;
di disporre che la ricorrente continui a percepire in via esclusiva l'Assegno Unico per la figlia minore.
All'esito della comparizione delle parti, il Presidente del Tribunale adottava i provvedimenti provvisori e in parziale modifica delle condizioni di separazione riduceva ad € 200,00 l'importo a carico del ricorrente a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore, oltre al 50% delle spese straordinarie, disponeva che la sig.ra
2 N. R.G. 330/2023
percepisse per intero l'assegno unico per la figlia e disponeva il monitoraggio CP_1
da parte dei Servizi Sociali di Cassino.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali, monitoraggio dei SS di
Cassino e audizione delle parti.
All'udienza del 09/04/2025, la causa veniva rimessa in decisione sulla richiesta di pronuncia della sentenza parziale di divorzio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio risulta fondata e deve essere accolta in quanto:
-questo Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi con provvedimento del 26/05/2022;
-al momento della presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio erano trascorsi più di dodici mesi dall'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale;
-è pacifico che non vi è stata interruzione della separazione;
-il tempo trascorso dall'inizio della separazione e la volontà manifestata dalle parti nel presente procedimento consentono di escludere che sussista la possibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi;
-ricorrono pertanto le condizioni (ex artt. 2 e 3, n. 2 lett. b) della l. n. 898/70, come modificati dalla l. n. 74/87 e succ. mod.) per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Deve conseguentemente ordinarsi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere, allorquando la sentenza sarà passata in giudicato, alle annotazioni e incombenze di rito.
La causa deve proseguire per definire le ulteriori questioni controverse;
con separata ordinanza, si dispone, pertanto, per l'ulteriore corso del giudizio. Spese alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, non definitamente pronunciando sul ricorso proposto da , nei confronti di con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in CASSINO (FR) in data 25/06/2013, fra
, nato in [...] il [...], e Parte_1 Controparte_1
nata in [...] il [...], iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di CASSINO (FR) dell'anno 2013, al n. 12, parte I;
3 N. R.G. 330/2023
2) manda la cancelleria di trasmettere al passaggio in giudicato copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASSINO (FR), al quale ordina le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
3) dispone per il prosieguo come da separata ordinanza;
4) riserva alla pronuncia definitiva ogni provvedimento sulle spese processuali.
Cassino, 9/04/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Virgilio Notari
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott. Luigi Salvia Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al 330/2023 R.G., avente ad oggetto “scioglimento del matrimonio”, riservata per la decisione all'udienza del 9/04/2025, senza la concessione dei termini ex art 190 c.p.c., e vertente
TRA
, nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1
in CASSINO alla via Sferracavalli n. 116, presso lo studio dell'Avv. GROSSI CARLO che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata Controparte_1
in CASSINO alla via D. Cimarosa n. 13, presso lo studio dell'Avv. ROSSINI MARCO che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino;
INTERVENUTO
1 N. R.G. 330/2023
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti concludono come da verbale di udienza del 09/04/2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 02/02/2023, chiedeva che il Parte_1
Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio contratto in data 25/06/2013 con deducendo che i coniugi si erano separati giudizialmente, come Controparte_1
da Sentenza N. 736/2022 emessa dal Tribunale di Cassino il 26/05/2022, che era nata la figlia (il 12/10/2011); che la convivenza non era stata ripresa a far data dall'inizio Per_1
della separazione e che era venuta meno ogni possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva: 1) dichiararsi lo scioglimento del matrimonio;
2) disporre l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre e disciplina del diritto di visita paterno;
3) porre a carico del ricorrente un assegno di mantenimento in favore della figlia minore per l'importo di €
150,00 mensili oltre rivalutazione ISTAT e al 50% delle spese straordinarie;
4) autorizzare il versamento integrale dell'importo previsto per l'assegno unico per la figlia in favore della resistente.
Costituendosi in giudizio, si associava alla domanda di Controparte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma avanzava richieste difformi dalle condizioni proposte dal coniuge.
In particolare, la resistente chiedeva: 1) dichiararsi lo scioglimento del matrimonio;
2) di disporre l'affidamento condiviso della figlia minore, con collocamento presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno;
3) di porre a carico del ricorrente un contributo a titolo di mantenimento per la figlia per l'importo di € 400,00 mensili oltre rivalutazione ISTAT e al 50% delle spese straordinarie;
4) in subordine, di confermare il contributo al mantenimento della figlia a carico del padre per l'importo di € 250,00 mensili oltre rivalutazione ISTAT;
di disporre che la ricorrente continui a percepire in via esclusiva l'Assegno Unico per la figlia minore.
All'esito della comparizione delle parti, il Presidente del Tribunale adottava i provvedimenti provvisori e in parziale modifica delle condizioni di separazione riduceva ad € 200,00 l'importo a carico del ricorrente a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore, oltre al 50% delle spese straordinarie, disponeva che la sig.ra
2 N. R.G. 330/2023
percepisse per intero l'assegno unico per la figlia e disponeva il monitoraggio CP_1
da parte dei Servizi Sociali di Cassino.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali, monitoraggio dei SS di
Cassino e audizione delle parti.
All'udienza del 09/04/2025, la causa veniva rimessa in decisione sulla richiesta di pronuncia della sentenza parziale di divorzio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio risulta fondata e deve essere accolta in quanto:
-questo Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi con provvedimento del 26/05/2022;
-al momento della presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio erano trascorsi più di dodici mesi dall'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale;
-è pacifico che non vi è stata interruzione della separazione;
-il tempo trascorso dall'inizio della separazione e la volontà manifestata dalle parti nel presente procedimento consentono di escludere che sussista la possibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi;
-ricorrono pertanto le condizioni (ex artt. 2 e 3, n. 2 lett. b) della l. n. 898/70, come modificati dalla l. n. 74/87 e succ. mod.) per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Deve conseguentemente ordinarsi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere, allorquando la sentenza sarà passata in giudicato, alle annotazioni e incombenze di rito.
La causa deve proseguire per definire le ulteriori questioni controverse;
con separata ordinanza, si dispone, pertanto, per l'ulteriore corso del giudizio. Spese alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, non definitamente pronunciando sul ricorso proposto da , nei confronti di con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in CASSINO (FR) in data 25/06/2013, fra
, nato in [...] il [...], e Parte_1 Controparte_1
nata in [...] il [...], iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di CASSINO (FR) dell'anno 2013, al n. 12, parte I;
3 N. R.G. 330/2023
2) manda la cancelleria di trasmettere al passaggio in giudicato copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASSINO (FR), al quale ordina le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
3) dispone per il prosieguo come da separata ordinanza;
4) riserva alla pronuncia definitiva ogni provvedimento sulle spese processuali.
Cassino, 9/04/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Virgilio Notari
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