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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 17/03/2025, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 4868/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in persona dei seguenti Magistrati:
dott. Corrado Bonanzinga Presidente
dott. Simona Monforte Giudice,
dott. Mirko Intravaia Giudice rel. est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4868/2024 R.G., posta in decisione, all'udienza del 10 marzo 2025 promossa da
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. MIRENZIO Parte_1 C.F._1
FABIO giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
, c.f. ., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
CURRO' CARMELA giusta procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Messina.
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 10 marzo 2025 le parti hanno concluso concordamente all'accordo raggiunto.
Visto del P.M. in data 14 gennaio 2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 27/11/2024 esponeva di aver Parte_1 contratto matrimonio in data 22 giugno 1993 con trascritto nei registri Controparte_1 degli atti di matrimonio dello Stato Civile presso il Comune di Messina al n. 382 parte 2, serie A.
Esponeva, altresì, che in data 2 gennaio 2013, il Tribunale di Messina depositava la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Deduceva che la aveva instaurato una CP_1 convivenza stabile con un'altra persona e che il figlio era stato assunto a tempo CP_2 indeterminato presso una compagnia aerea con sede in Austria;
chiedeva, pertanto, che fosse disposta la revoca dell'assegno divorzile versato alla , nonché la revoca del contributo al CP_1 mantenimento del figlio . CP_2 R.G. 4868/2024
Con decreto del 19 dicembre 2024, veniva fissata l'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c..
All'udienza del 10.03.2025 il Giudice procedeva alla audizione delle parti, le quali rappresentavano di aver raggiunto un accordo, avendo parte resistente aderito alle domande di parte ricorrente, sicché su richiesta delle parti la causa veniva rimessa in decisione.
La domanda di modifica delle condizioni di divorzio, per come concordato tra le parti all'udienza del 10 marzo 2025, deve essere accolta nei termini indicati in ricorso, ove lo ha chiesto Parte_1 di: “1) revocare l'assegno divorzile disposto in favore della Sig.ra in ragione Controparte_1 del venir meno dei presupposti per cui il medesimo era stato concesso in sede di divorzio e, inoltre, attesa la perdurante, stabile e continuativa convivenza intrapresa con un nuovo partner ormai da tempo considerevole;
2) revocare l'assegno a titolo di mantenimento ordinato nei confronti del Sig. nato a [...] il [...], maggiorenne ed Controparte_3 economicamente indipendente”.
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per il recepimento dell'accordo. Infatti, si deve precisare che, quando le parti raggiungono un accordo, il Tribunale esercita solamente un potere di controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni concordate con le norme imperative e con i principi di ordine pubblico ed alla conformità delle condizioni agli interessi della prole. Nel caso in esame, l'accordo tra le parti per la modifica delle statuizioni concernenti le determinazioni economiche non sono in contrasto con norme imperative di legge.
Le spese, stante l'accordo raggiunto, possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_1 Controparte_1 con ricorso depositato in data 27/11/2024, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, visti gli artt. 337 quinquies c.c. e 473 bis.29 c.p.c., così provvede:
- modifica le statuizioni regolative del divorzio di cui alla sentenza del 2 gennaio 2013 (emessa sulla base dell'accordo del 12 novembre 2012, versato in atti) nei termini richiesti congiuntamente dalle parti all'udienza del 10 marzo 2025 e riportate in parte motiva;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Messina nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale del
14.03.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Mirko Intravaia Dott. Corrado Bonanzinga
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott. Francesca Di Pietro quale funzionario addetto all'Ufficio per il processo presso la prima sezione civile del Tribunale di Messina.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in persona dei seguenti Magistrati:
dott. Corrado Bonanzinga Presidente
dott. Simona Monforte Giudice,
dott. Mirko Intravaia Giudice rel. est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4868/2024 R.G., posta in decisione, all'udienza del 10 marzo 2025 promossa da
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. MIRENZIO Parte_1 C.F._1
FABIO giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
, c.f. ., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
CURRO' CARMELA giusta procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Messina.
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 10 marzo 2025 le parti hanno concluso concordamente all'accordo raggiunto.
Visto del P.M. in data 14 gennaio 2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 27/11/2024 esponeva di aver Parte_1 contratto matrimonio in data 22 giugno 1993 con trascritto nei registri Controparte_1 degli atti di matrimonio dello Stato Civile presso il Comune di Messina al n. 382 parte 2, serie A.
Esponeva, altresì, che in data 2 gennaio 2013, il Tribunale di Messina depositava la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Deduceva che la aveva instaurato una CP_1 convivenza stabile con un'altra persona e che il figlio era stato assunto a tempo CP_2 indeterminato presso una compagnia aerea con sede in Austria;
chiedeva, pertanto, che fosse disposta la revoca dell'assegno divorzile versato alla , nonché la revoca del contributo al CP_1 mantenimento del figlio . CP_2 R.G. 4868/2024
Con decreto del 19 dicembre 2024, veniva fissata l'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c..
All'udienza del 10.03.2025 il Giudice procedeva alla audizione delle parti, le quali rappresentavano di aver raggiunto un accordo, avendo parte resistente aderito alle domande di parte ricorrente, sicché su richiesta delle parti la causa veniva rimessa in decisione.
La domanda di modifica delle condizioni di divorzio, per come concordato tra le parti all'udienza del 10 marzo 2025, deve essere accolta nei termini indicati in ricorso, ove lo ha chiesto Parte_1 di: “1) revocare l'assegno divorzile disposto in favore della Sig.ra in ragione Controparte_1 del venir meno dei presupposti per cui il medesimo era stato concesso in sede di divorzio e, inoltre, attesa la perdurante, stabile e continuativa convivenza intrapresa con un nuovo partner ormai da tempo considerevole;
2) revocare l'assegno a titolo di mantenimento ordinato nei confronti del Sig. nato a [...] il [...], maggiorenne ed Controparte_3 economicamente indipendente”.
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per il recepimento dell'accordo. Infatti, si deve precisare che, quando le parti raggiungono un accordo, il Tribunale esercita solamente un potere di controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni concordate con le norme imperative e con i principi di ordine pubblico ed alla conformità delle condizioni agli interessi della prole. Nel caso in esame, l'accordo tra le parti per la modifica delle statuizioni concernenti le determinazioni economiche non sono in contrasto con norme imperative di legge.
Le spese, stante l'accordo raggiunto, possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_1 Controparte_1 con ricorso depositato in data 27/11/2024, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, visti gli artt. 337 quinquies c.c. e 473 bis.29 c.p.c., così provvede:
- modifica le statuizioni regolative del divorzio di cui alla sentenza del 2 gennaio 2013 (emessa sulla base dell'accordo del 12 novembre 2012, versato in atti) nei termini richiesti congiuntamente dalle parti all'udienza del 10 marzo 2025 e riportate in parte motiva;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Messina nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale del
14.03.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Mirko Intravaia Dott. Corrado Bonanzinga
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott. Francesca Di Pietro quale funzionario addetto all'Ufficio per il processo presso la prima sezione civile del Tribunale di Messina.