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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 27/10/2025, n. 1284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1284 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5928/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulio Berti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5928/2022 promossa da:
la C.F. ), con sede legale in Ivrea (TO), Via Jervis n. 13, Parte_1 P.IVA_1 partita IVA n. in persona del dott. quale legale rappresentante della P.IVA_2 Parte_2
nella qualità di procuratrice speciale di giusta procura speciale … CP_1 Pt_1 Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv/ Prof. Mario Libertini del Foro di Roma ( CF ), C.F._1 nonché dall' Avvocato Veronica Vitagliano del Foro di Napoli ( ) C.F._2
ATTORE/I Email_1 contro
(c.f. .Iva ), con sede legale in Roma – Via Lungotevere della CP_2 P.IVA_3 P.IVA_4 Vittoria, 9 – nella persona del legale rappresentante pro-tempore, Amministratore Unico Rag.
[...]
rappresentato e difeso congiuntamente e/o disgiuntamente, come da delega rilasciata su CP_3 separato foglio, dagli Avv.ti Enrico Bocchino, nato a [...] il [...] e residente in [...]
– Via Privata Gaggianego, 29 (c.f.: ) e nata a [...] il CodiceFiscale_3 Parte_3 22.11.1973 e residente in [...] (c.f.: , entrambi CodiceFiscale_4 del Foro della Spezia – e con loro elettivamente domiciliato presso la sede amministrativa della stessa Società in Viale Italia, 136 - 19124 – La Spezia (comunicazioni e notifiche all'indirizzo pec:
) (CF ) Email_2 CP_2 P.IVA_4 CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
Voglia, l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa che dovesse essere eventualmente formulata da parte opposta, per tutte le ragioni di cui al presente atto e comunque per quelle di giustizia, eventualmente previa disapplicazione degli atti aventi portata generale del comune illegittimi:
pagina 1 di 3 1) In via del tutto preliminare, sospendere, cautelativamente, l'efficacia esecutiva della dell'avviso di accertamento RIF. PARTITA NUMERO 5– emesso in data 23/09/2021 dalla I.C.A.s.r.l. per conto del
Controparte_4
2) In via principale, annullare, previa eventuale disapplicazione del regolamento comunale emesso dalla PA resistente, l'avviso di accertamento RIF. PARTITA NUMERO 5– emesso in data 23/09/2021 dalla I.C.A.s.r.l. per conto del in quanto illegittimo per difetto dei presupposti Controparte_4 in fatto ed in diritto, e conseguentemente accertare che nulla è dovuto dalla al Parte_1
, per l'anno 2021 a titolo di Canone unico annuale difettandone i presupposti CP_4 CP_4 di legge. In ogni caso, con vittoria delle spese di lite oltre rimborso spese generali, iva e cap nelle rispettive misure di legge.
Per : CP_2
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis e previe le declaratorie più opportune:
- accertare e dichiarare la spiegata opposizione infondata in fatto e in diritto e, - per l'effetto, confermare l'avviso di accertamento esecutivo n. 5 – ID Pratica 12830770 del 23.09.2021, riducendo, a quanto su indicato e motivato, l'importo accertato.
Con condanna dell'opponente alla refusione a favore della delle spese di lite e del CP_2 compenso professionale dovuto al difensore, come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'art 14-quinquies del Dl 146/2021 – interpretando il comma 831 dell'articolo 1 della L. 27.12.2019 N
160 - così dispone: a) per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari e contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita. Tale essendo l'interpretazione, non risultano dubbi in merito al fondamento dell'opposizione avanzata da che, nel caso concreto, difetta della presenza di infrastrutture materiali nel Parte_1 territorio del Comune di e/o di concessioni da parte dello stesso per l'istallazione di CP_4 CP_4 infrastrutture nel territorio del medesimo, mentre intrattiene rapporti contrattuali con TIM per la fornitura di servizi di telecomunicazione che, tuttavia, si svolge senza il materiale rapporto con le condutture, che non sono occupate da materiali/cavi della la quale, peraltro, non usa il Pt_1 collegamento in maniera esclusiva né si occupa della manutenzione, sostanziandosi - Parte_1
- come nient'altro che una società di vendita, usufruendo da parte di TIM del servizio di
[...] pagina 2 di 3 collegamento, attraverso i propri cavi e/o i propri cabinet, all'utente finale
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie l'opposizione avanzata da;
Parte_1 annulla l'avviso di accertamento RIF. PARTITA NUMERO 5– emesso in data 23/09/2021 dalla
I.C.A.s.r.l. per conto del Controparte_4 condanna alla refusione delle spese di giudizio, che liquida in € 125,00 per spese ed € 900,00 CP_5 per compensi professionali, oltre accessori di legge, spese generali 15%
Perugia, 24 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Giulio Berti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulio Berti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5928/2022 promossa da:
la C.F. ), con sede legale in Ivrea (TO), Via Jervis n. 13, Parte_1 P.IVA_1 partita IVA n. in persona del dott. quale legale rappresentante della P.IVA_2 Parte_2
nella qualità di procuratrice speciale di giusta procura speciale … CP_1 Pt_1 Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv/ Prof. Mario Libertini del Foro di Roma ( CF ), C.F._1 nonché dall' Avvocato Veronica Vitagliano del Foro di Napoli ( ) C.F._2
ATTORE/I Email_1 contro
(c.f. .Iva ), con sede legale in Roma – Via Lungotevere della CP_2 P.IVA_3 P.IVA_4 Vittoria, 9 – nella persona del legale rappresentante pro-tempore, Amministratore Unico Rag.
[...]
rappresentato e difeso congiuntamente e/o disgiuntamente, come da delega rilasciata su CP_3 separato foglio, dagli Avv.ti Enrico Bocchino, nato a [...] il [...] e residente in [...]
– Via Privata Gaggianego, 29 (c.f.: ) e nata a [...] il CodiceFiscale_3 Parte_3 22.11.1973 e residente in [...] (c.f.: , entrambi CodiceFiscale_4 del Foro della Spezia – e con loro elettivamente domiciliato presso la sede amministrativa della stessa Società in Viale Italia, 136 - 19124 – La Spezia (comunicazioni e notifiche all'indirizzo pec:
) (CF ) Email_2 CP_2 P.IVA_4 CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
Voglia, l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa che dovesse essere eventualmente formulata da parte opposta, per tutte le ragioni di cui al presente atto e comunque per quelle di giustizia, eventualmente previa disapplicazione degli atti aventi portata generale del comune illegittimi:
pagina 1 di 3 1) In via del tutto preliminare, sospendere, cautelativamente, l'efficacia esecutiva della dell'avviso di accertamento RIF. PARTITA NUMERO 5– emesso in data 23/09/2021 dalla I.C.A.s.r.l. per conto del
Controparte_4
2) In via principale, annullare, previa eventuale disapplicazione del regolamento comunale emesso dalla PA resistente, l'avviso di accertamento RIF. PARTITA NUMERO 5– emesso in data 23/09/2021 dalla I.C.A.s.r.l. per conto del in quanto illegittimo per difetto dei presupposti Controparte_4 in fatto ed in diritto, e conseguentemente accertare che nulla è dovuto dalla al Parte_1
, per l'anno 2021 a titolo di Canone unico annuale difettandone i presupposti CP_4 CP_4 di legge. In ogni caso, con vittoria delle spese di lite oltre rimborso spese generali, iva e cap nelle rispettive misure di legge.
Per : CP_2
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis e previe le declaratorie più opportune:
- accertare e dichiarare la spiegata opposizione infondata in fatto e in diritto e, - per l'effetto, confermare l'avviso di accertamento esecutivo n. 5 – ID Pratica 12830770 del 23.09.2021, riducendo, a quanto su indicato e motivato, l'importo accertato.
Con condanna dell'opponente alla refusione a favore della delle spese di lite e del CP_2 compenso professionale dovuto al difensore, come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'art 14-quinquies del Dl 146/2021 – interpretando il comma 831 dell'articolo 1 della L. 27.12.2019 N
160 - così dispone: a) per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari e contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita. Tale essendo l'interpretazione, non risultano dubbi in merito al fondamento dell'opposizione avanzata da che, nel caso concreto, difetta della presenza di infrastrutture materiali nel Parte_1 territorio del Comune di e/o di concessioni da parte dello stesso per l'istallazione di CP_4 CP_4 infrastrutture nel territorio del medesimo, mentre intrattiene rapporti contrattuali con TIM per la fornitura di servizi di telecomunicazione che, tuttavia, si svolge senza il materiale rapporto con le condutture, che non sono occupate da materiali/cavi della la quale, peraltro, non usa il Pt_1 collegamento in maniera esclusiva né si occupa della manutenzione, sostanziandosi - Parte_1
- come nient'altro che una società di vendita, usufruendo da parte di TIM del servizio di
[...] pagina 2 di 3 collegamento, attraverso i propri cavi e/o i propri cabinet, all'utente finale
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie l'opposizione avanzata da;
Parte_1 annulla l'avviso di accertamento RIF. PARTITA NUMERO 5– emesso in data 23/09/2021 dalla
I.C.A.s.r.l. per conto del Controparte_4 condanna alla refusione delle spese di giudizio, che liquida in € 125,00 per spese ed € 900,00 CP_5 per compensi professionali, oltre accessori di legge, spese generali 15%
Perugia, 24 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Giulio Berti
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