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Sentenza 14 agosto 2024
Sentenza 14 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 14/08/2024, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2024 |
Testo completo
R. N. V. G. 2312/ 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente
Dott.ssa Laura di Lauro Giudice
Dott. Stefano Bergonzi Giudice Relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di cui al n. R.G. 2312/ 2024 promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa, giusta procura agli atti, Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Patrizia Bertossi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Gorizia, Via Vittorio Emanuele Orlando n.1;
e
(C.F.: ), rappresentato e difeso, giusta procura agli atti, Parte_2 CodiceFiscale_2 dall'Avv. Federica Obizzi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Gorizia, Corso Italia n. 17
Oggetto: Separazione congiunta
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti: omologare con sentenza la separazione personale alle seguenti C O N D I Z I O N I
1) disporsi l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente Persona_1 presso la madre in Gorizia (GO), V ia Bartolomeo n. 4/1 , ove manterrà la residenza anagrafica;
2) assegnare la casa coniugale di Gorizia (GO), Via Bartolomeo Alviano n. 4/1, compresa di mobilio ed arredi, alla signora sino a che non diverrà maggiorenne ed autosufficiente;
il sig. Parte_1 CP_1 Parte_2 vivrà in Gorizia (GO), Via Buonarroti n. 24 presso un immobile preso recentemente in locazioni nelle more di una decisione congiunta in merito alle sorti della casa familiare (doc. 24);
3) i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e nulla avranno a pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento;
1 4) il sig. corrisponderà alla signora ntro il 5 di ogni mese, a mezzo bonifico CP_2 Parte_3 bancario centocinquanta//00) a tit ordinario per il figlio importo CP_1 da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie che seguiranno il Protocollo di intesa adottato dall'intestato Tribunale Sezione Famiglia e dall'Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia sezione territoriale di Gorizia;
5) tenuto conto degli orari di lavoro dei coniugi, il padre vedrà e terrà con se il figlio minore secondo il seguente CP_1 calendario:
- durante la settimana: martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 13.45 (uscita da scuola) alle 15.45quando farà rientro presso l'abitazione materna oltre i fine settimana alterni dal venerdì alla domenica o dal sabato al lunedì a seconda degli impegni scolastici, ludici e sportivi del minore e degli impegni lavorativi dei genitori (il lunedì ed il venerdì il minore pranzerà rispettivamente con i nonni materni e paterni e farà rientro press o la casa familiare quando lo vorrà);
- durante le vacanze estive: almeno 15 giorni, anche non consecutivi, da comunicarsi alla madre entro il 31 maggio di ogni anno Stesso obbligo sarà previsto in capo alla signora in modo che i coniugi sapranno reciprocamente Parte_1 quando non vedranno il figlio mentre si trova in vacanza con l'altro genitore;
-durante le Festività Natalizie : trascorrerà ad anni alterni con un genitore la settimana dal 23 al 30 dicembre e CP_1 con l'altro la settimana dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- durante le festività Pasquali : trascorrerà ad anni alterni con un genitore il Giorno di Pasqua e con l'altro il CP_1
Lunedi dell'Angelo.
- in ogni caso, ogni altro giorno in cui il padre lo vorrà previo accordo con la madre e compatibilmente con le attività scolastiche, ludiche e sportive della minore;
6. il sig. corrisponderà alla signora entro il 13 di ogni mese, a mezzo bonifico Parte_2 Parte_1 bancario muto, rata non fissa att e contratto in sede di mutuo. In merito all'abitazione familiare, a fronte delle attuali pendenze da estinguere e delle importanti uscite mensili in capo ad entrambi, i coniugi valuteranno la possibilità di messa in vendita;
- la signora entro 30 giorni dalla fissanda udienza di comparizione personale dei coniugi si occuperà Parte_1 di volturare , attualmente intestati al sig. , a proprio nome accollandosene il Parte_2 pagamento
7. in relazione ai debiti pendenti:
a. quanto agli arretrati per spese condominiali pari a € 1.520,77 la signora ed il sig. Parte_1 Pt_2
corrisponderanno il dovuto, giusta piano di rientro pattuito da n l'Am
[...]
Condominio, nella misura del 50% ciascuno versando direttamente all'Amministrazione Stabili una rata mensile ciascuno b. quanto alle fatture per utenze arretra te e in fase di fatturazione sino al mese di marzo 2024 compreso e pari circa a € 800,00 saranno pagate integralmente dal sig. ; Parte_2
c. quanto all'arretrato per tributi comunali pari a €2.126,00: €800,00 saranno di esclusiva competenza della signora per compensare il pagamento eseguito dal marito al punto b. mentre il residuo pari a.€1.326,00 sarà Parte_1 diviso tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
8. ai sensi dell'art. 473-bis.12, comma 2, c.p.c., i ricorrenti dichiarano che ad oggi non sussistono altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande proposte;
9. ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gorizia di procede alle annotazioni e comunicazioni dell'emandando provvedimento, con tutti gli adempimenti conseguenti.
10. Spese di lite rifuse.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
2 1. e hanno contratto matrimonio in Gorizia il 03/09/2005, atto Parte_1 Parte_2 inscritto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Gorizia (anno 2005, n. 34, parte 1);
Dall'unione coniugale è nato (n. il 27/05/2011 a Gorizia); CP_1
I coniugi sopra generalizzati, con ricorso depositato il 22/05/2024, hanno dato atto come siano emerse divergenze insanabili tali da rendere insopportabile la prosecuzione della convivenza e hanno chiesto che il Tribunale omologasse le condizioni di separazione alle condizioni riportate in epigrafe;
Le parti hanno espressamente rinunciato a comparire all'udienza, che si è celebrata mediante il deposito di note scritte, tramite cui hanno manifestato la loro volontà di ottenere pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate. Con ordinanza del 26/06/2024 il Giudice ha autorizzato i coniugi a vivere separati, rimettendo la causa al Collegio per la decisione.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. il quale ha espresso parere favorevole in data 31/05/2024;
2. La domanda è fondata ed è, pertanto, d'accogliere.
Sussistono i presupposti di Legge per l'accoglimento del ricorso attesa che la manifesta volontà dei coniugi di non volersi riconciliare riprova come sia divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Il ricorso indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale, alla luce delle capacità economiche e patrimoniali delle parti emergenti dalla documentazione prodotta, valuta tali condizioni corrispondenti all'interesse educativo, affettivo e materiale del figlio minore stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. CP_1
Il Tribunale recepisce le ulteriori condizioni in quanto non contrastanti con alcuna norma imperativa.
L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Le spese di lite restano a carico di chi le ha anticipate stante la natura consensuale del presente procedimento.
P.Q.M.
il Tribunale di Gorizia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
Omologa la separazione personale dei coniugi e alle condizioni Parte_1 Parte_2 stabilite dalle parti, come indicate in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritte
Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gorizia perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Nulla sulle spese di lite
Così deciso in Gorizia, il 18/07/2024
Il Presidente
(Dott. Riccardo Merluzzi)
Il Giudice Relatore
(Dott. Stefano Bergonzi)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente
Dott.ssa Laura di Lauro Giudice
Dott. Stefano Bergonzi Giudice Relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di cui al n. R.G. 2312/ 2024 promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa, giusta procura agli atti, Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Patrizia Bertossi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Gorizia, Via Vittorio Emanuele Orlando n.1;
e
(C.F.: ), rappresentato e difeso, giusta procura agli atti, Parte_2 CodiceFiscale_2 dall'Avv. Federica Obizzi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Gorizia, Corso Italia n. 17
Oggetto: Separazione congiunta
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti: omologare con sentenza la separazione personale alle seguenti C O N D I Z I O N I
1) disporsi l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente Persona_1 presso la madre in Gorizia (GO), V ia Bartolomeo n. 4/1 , ove manterrà la residenza anagrafica;
2) assegnare la casa coniugale di Gorizia (GO), Via Bartolomeo Alviano n. 4/1, compresa di mobilio ed arredi, alla signora sino a che non diverrà maggiorenne ed autosufficiente;
il sig. Parte_1 CP_1 Parte_2 vivrà in Gorizia (GO), Via Buonarroti n. 24 presso un immobile preso recentemente in locazioni nelle more di una decisione congiunta in merito alle sorti della casa familiare (doc. 24);
3) i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e nulla avranno a pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento;
1 4) il sig. corrisponderà alla signora ntro il 5 di ogni mese, a mezzo bonifico CP_2 Parte_3 bancario centocinquanta//00) a tit ordinario per il figlio importo CP_1 da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie che seguiranno il Protocollo di intesa adottato dall'intestato Tribunale Sezione Famiglia e dall'Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia sezione territoriale di Gorizia;
5) tenuto conto degli orari di lavoro dei coniugi, il padre vedrà e terrà con se il figlio minore secondo il seguente CP_1 calendario:
- durante la settimana: martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 13.45 (uscita da scuola) alle 15.45quando farà rientro presso l'abitazione materna oltre i fine settimana alterni dal venerdì alla domenica o dal sabato al lunedì a seconda degli impegni scolastici, ludici e sportivi del minore e degli impegni lavorativi dei genitori (il lunedì ed il venerdì il minore pranzerà rispettivamente con i nonni materni e paterni e farà rientro press o la casa familiare quando lo vorrà);
- durante le vacanze estive: almeno 15 giorni, anche non consecutivi, da comunicarsi alla madre entro il 31 maggio di ogni anno Stesso obbligo sarà previsto in capo alla signora in modo che i coniugi sapranno reciprocamente Parte_1 quando non vedranno il figlio mentre si trova in vacanza con l'altro genitore;
-durante le Festività Natalizie : trascorrerà ad anni alterni con un genitore la settimana dal 23 al 30 dicembre e CP_1 con l'altro la settimana dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- durante le festività Pasquali : trascorrerà ad anni alterni con un genitore il Giorno di Pasqua e con l'altro il CP_1
Lunedi dell'Angelo.
- in ogni caso, ogni altro giorno in cui il padre lo vorrà previo accordo con la madre e compatibilmente con le attività scolastiche, ludiche e sportive della minore;
6. il sig. corrisponderà alla signora entro il 13 di ogni mese, a mezzo bonifico Parte_2 Parte_1 bancario muto, rata non fissa att e contratto in sede di mutuo. In merito all'abitazione familiare, a fronte delle attuali pendenze da estinguere e delle importanti uscite mensili in capo ad entrambi, i coniugi valuteranno la possibilità di messa in vendita;
- la signora entro 30 giorni dalla fissanda udienza di comparizione personale dei coniugi si occuperà Parte_1 di volturare , attualmente intestati al sig. , a proprio nome accollandosene il Parte_2 pagamento
7. in relazione ai debiti pendenti:
a. quanto agli arretrati per spese condominiali pari a € 1.520,77 la signora ed il sig. Parte_1 Pt_2
corrisponderanno il dovuto, giusta piano di rientro pattuito da n l'Am
[...]
Condominio, nella misura del 50% ciascuno versando direttamente all'Amministrazione Stabili una rata mensile ciascuno b. quanto alle fatture per utenze arretra te e in fase di fatturazione sino al mese di marzo 2024 compreso e pari circa a € 800,00 saranno pagate integralmente dal sig. ; Parte_2
c. quanto all'arretrato per tributi comunali pari a €2.126,00: €800,00 saranno di esclusiva competenza della signora per compensare il pagamento eseguito dal marito al punto b. mentre il residuo pari a.€1.326,00 sarà Parte_1 diviso tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
8. ai sensi dell'art. 473-bis.12, comma 2, c.p.c., i ricorrenti dichiarano che ad oggi non sussistono altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande proposte;
9. ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gorizia di procede alle annotazioni e comunicazioni dell'emandando provvedimento, con tutti gli adempimenti conseguenti.
10. Spese di lite rifuse.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
2 1. e hanno contratto matrimonio in Gorizia il 03/09/2005, atto Parte_1 Parte_2 inscritto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Gorizia (anno 2005, n. 34, parte 1);
Dall'unione coniugale è nato (n. il 27/05/2011 a Gorizia); CP_1
I coniugi sopra generalizzati, con ricorso depositato il 22/05/2024, hanno dato atto come siano emerse divergenze insanabili tali da rendere insopportabile la prosecuzione della convivenza e hanno chiesto che il Tribunale omologasse le condizioni di separazione alle condizioni riportate in epigrafe;
Le parti hanno espressamente rinunciato a comparire all'udienza, che si è celebrata mediante il deposito di note scritte, tramite cui hanno manifestato la loro volontà di ottenere pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate. Con ordinanza del 26/06/2024 il Giudice ha autorizzato i coniugi a vivere separati, rimettendo la causa al Collegio per la decisione.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. il quale ha espresso parere favorevole in data 31/05/2024;
2. La domanda è fondata ed è, pertanto, d'accogliere.
Sussistono i presupposti di Legge per l'accoglimento del ricorso attesa che la manifesta volontà dei coniugi di non volersi riconciliare riprova come sia divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Il ricorso indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale, alla luce delle capacità economiche e patrimoniali delle parti emergenti dalla documentazione prodotta, valuta tali condizioni corrispondenti all'interesse educativo, affettivo e materiale del figlio minore stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. CP_1
Il Tribunale recepisce le ulteriori condizioni in quanto non contrastanti con alcuna norma imperativa.
L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Le spese di lite restano a carico di chi le ha anticipate stante la natura consensuale del presente procedimento.
P.Q.M.
il Tribunale di Gorizia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
Omologa la separazione personale dei coniugi e alle condizioni Parte_1 Parte_2 stabilite dalle parti, come indicate in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritte
Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gorizia perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Nulla sulle spese di lite
Così deciso in Gorizia, il 18/07/2024
Il Presidente
(Dott. Riccardo Merluzzi)
Il Giudice Relatore
(Dott. Stefano Bergonzi)
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