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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 28/10/2025, n. 1524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1524 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2684/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________
composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2684/2022 R.G., avente ad oggetto separazione personale promossa
DA
, nato a [...] il [...], c.f. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in US, in via Roma n. 200, presso lo studio dell'Avv. Irene Parrino, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], ivi residente in [...], c.f. Controparte_1
, elettivamente domiciliata in US via A. Ponchielli n. 25, presso lo studio C.F._2 dell'Avv. Marcella Scrofani che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'udienza camerale del giorno 02.04.2025 sulle conclusioni pagina 1 di 5 precisate come in atti, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di repliche.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto che: con ricorso depositato in data 25.07.2022, ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia Parte_1 della sua separazione personale da , con la quale ha contratto matrimonio Controparte_1 concordatario il 25.05.1998 a Taormina, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Taormina al n. 31, parte II, Serie A, anno 1998, e dal quale è nato il figlio il giorno 08.04.1999; Per_1 il ricorrente ha, altresì, chiesto di non disporre alcunché circa i rapporti patrimoniali delle parti, provvedendo egli stesso al figlio con lui convivente;
Per_1 costituitasi in giudizio , quest'ultima ha chiesto che il fosse obbligato a Controparte_1 Pt_1 versare in suo favore un assegno di mantenimento pari ad € 350,00, ed € 450,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio, nonché di disporre il diritto all'uso dell'autovettura in comunione, almeno per un giorno alla settimana per consentire alla stessa la necessaria autonomia di movimento;
rimasto vano il tentativo di conciliazione delle parti all'udienza presidenziale tenutasi il giorno
23.03.2023, in cui le parti sono state autorizzate a vivere separatamente, il presidente, con ordinanza del 27.03.2023, ha disposto che il ricorrente contribuisse al mantenimento della moglie nella misura di
€ 350,00 mensili;
sulla base della sola documentazione acquisita in giudizio e rigettate le istanze istruttorie avanzate dalla resistente, la causa all'udienza del 02.04.2025, sostituita da note scritte, la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione, concedendo i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica;
gli atti sono stati trasmessi al P.M. in sede per il parere;
nel merito la domanda di separazione è fondata;
invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte da parte ricorrente, nonché il comportamento tenuto dalle parti, sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, tanto più che i coniugi vivevano separati già anteriormente al ricorso;
nulla deve disporsi in merito al mantenimento del nei confronti del figlio domanda Pt_1 Per_1 per il vero non più insistita dalla resistente essendo rimasto incontroverso che il giovane vive con il padre e del resto, lo stesso, oggi ventiseienne, risulta da tempo aver conseguito la laurea triennale in
Economia, e a quanto consta è altresì indipendente economicamente, svolgendo, secondo quanto affermato dal padre un'attività lavorativa;
pagina 2 di 5 relativamente alla questione circa il riconoscimento di un assegno di mantenimento da disporre in favore della moglie ed a carico del marito, occorre rilevare quanto segue;
l'assegno di mantenimento dovuto al coniuge in caso di separazione è considerata la proiezione degli obblighi di mantenimento reciproco derivanti dal matrimonio (Cass. 20 febbraio 2013 n. 4178) e di regola ha la funzione di fornire al coniuge che non ha adeguati redditi propri un sostegno economico per il tempo successivo al venir meno della convivenza, con lo scopo di far mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, nei limiti di quanto consentito dalle capacità economiche del coniuge obbligato;
è noto che, condizioni per cui l'attribuzione dell'assegno di mantenimento al coniuge cui non sia addebitabile la separazione sono la non titolarità di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano al richiedente di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti (v. Cass. 2001 n. 12136; 2001 n.
3291; n.3974/2002); si è, altresì, da ultimo affermato che “L'obbligo di assistenza materiale trova di regola attuazione nel riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore del coniuge che versa in una posizione economica deteriore e non è in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi. Sotto tale profilo, con l'espressione "redditi adeguati" la norma ha inteso riferirsi al tenore di vita consentito dalle possibilità economiche dei coniugi;
tale dato, non ricorrendo la condizione ostativa dell'addebito della separazione, richiede un'ulteriore verifica per appurare se i mezzi economici di cui dispone il coniuge richiedente gli consentano o meno di conservare tale tenore di vita. L'esito negativo di detto accertamento impone, poi, di procedere a una valutazione comparativa dei mezzi di cui dispone ciascun coniuge, nonché di particolari circostanze, quali, ad esempio, la durata della convivenza” (Cassazione civile 16.05.2017,
n.12196); nel caso di specie, il ricorrente ha dichiarato di svolgere la professione di artigiano e di guadagnare €
1.200,00 al mese;
difatti, dalla documentazione in atti, si evince che il ha dichiarato un Pt_1 reddito complessivo lordo di circa € 15.000,00 per gli anni 2018, 2019, 2020 ed € 13.717,00 per l'anno
2022 (cfr. doc. 4, 5 e 6 del ricorso introduttivo e doc. 2 della memoria ex art. 183, n.2, comma VI c.p.c. di parte ricorrente); di contro, in merito alle condizioni economico - reddituali della resistente, la stessa, per come è rimasto incontroverso, non ha svolto attività lavorativa in costanza di matrimonio, e solo grazie alla vendita di un immobile a US BL successivamente alla separazione è riuscita a raggiungere una certa pagina 3 di 5 tranquillità economica, potendo riuscire ad affittare una casa ed a mettere da parte un po' di denaro, per le spese da affrontare, mentre ha dovuto subire con il marito la vendita dell'immobile posseduto in comproprietà con il marito (si cfr dichiarazioni dello stesso in sede di udienza presidenziale: Pt_1
“ho venduto la casa di US BL per pagare i debiti contratti per l'acquisto di un capannone per lavoro, poi le cose sono andate male ed ho venduto tutto per risanare i debiti”), persistendo comunque un rilevante squilibrio economico tra le parti, in difetto di altre entrate in capo alla che all'età di CP_1
59 anni e non avendo esperienza lavorativa è da escludere che possa inserirsi nel mondo lavorativo, laddove-per come detto- il continua a svolgere attività lavorativa, avendo altresì un Pt_1 dipendente, di tal che appare poco verosimile che l'effettivo guadagno dello stesso possa limitarsi a
1.100-1200 euro al mese;
che, pertanto, alla luce di tutti i superiori elementi può confermarsi in capo alla resistente un assegno di mantenimento di euro 350,00 in favore della resistente, posto altresì che il non è più gravato Pt_1 dal mantenimento del figlio Per_1 infine, deve intendersi rinunciata e comunque ne andrebbe rilevata la inammissibilità la domanda avanzata dalla resistente in seno alla memoria difensiva del 10.01.2023, circa il diritto all'uso dell'autovettura in comunione almeno per un giorno alla settimana per consentire alla stessa la necessaria autonomia di movimento;
relativamente alle spese processuali, attesa la natura del giudizio e la reciproca soccombenza le stesse possono dichiararsi compensate tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così statuisce, ogni altra domanda reietta:
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , i quali hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio concordatario a Taormina il 25.05.1998, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Taormina al n. 31, parte II, Serie A, anno 1998;
Pone a carico di l'obbligo di corrispondere alla resistente , a Parte_1 Controparte_1 titolo di mantenimento della stessa, la somma mensile di euro 350,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
Manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Taormina, ai sensi degli artt. 10 L. 898/1970 e 69 D.P.R. 396/2000;
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Taormina di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Compensa le spese.
Così deciso in US, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, in data pagina 4 di 5 23.10.2025.
Il Presidente
dott. Massimo Pulvirenti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________
composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2684/2022 R.G., avente ad oggetto separazione personale promossa
DA
, nato a [...] il [...], c.f. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in US, in via Roma n. 200, presso lo studio dell'Avv. Irene Parrino, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], ivi residente in [...], c.f. Controparte_1
, elettivamente domiciliata in US via A. Ponchielli n. 25, presso lo studio C.F._2 dell'Avv. Marcella Scrofani che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'udienza camerale del giorno 02.04.2025 sulle conclusioni pagina 1 di 5 precisate come in atti, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di repliche.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto che: con ricorso depositato in data 25.07.2022, ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia Parte_1 della sua separazione personale da , con la quale ha contratto matrimonio Controparte_1 concordatario il 25.05.1998 a Taormina, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Taormina al n. 31, parte II, Serie A, anno 1998, e dal quale è nato il figlio il giorno 08.04.1999; Per_1 il ricorrente ha, altresì, chiesto di non disporre alcunché circa i rapporti patrimoniali delle parti, provvedendo egli stesso al figlio con lui convivente;
Per_1 costituitasi in giudizio , quest'ultima ha chiesto che il fosse obbligato a Controparte_1 Pt_1 versare in suo favore un assegno di mantenimento pari ad € 350,00, ed € 450,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio, nonché di disporre il diritto all'uso dell'autovettura in comunione, almeno per un giorno alla settimana per consentire alla stessa la necessaria autonomia di movimento;
rimasto vano il tentativo di conciliazione delle parti all'udienza presidenziale tenutasi il giorno
23.03.2023, in cui le parti sono state autorizzate a vivere separatamente, il presidente, con ordinanza del 27.03.2023, ha disposto che il ricorrente contribuisse al mantenimento della moglie nella misura di
€ 350,00 mensili;
sulla base della sola documentazione acquisita in giudizio e rigettate le istanze istruttorie avanzate dalla resistente, la causa all'udienza del 02.04.2025, sostituita da note scritte, la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione, concedendo i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica;
gli atti sono stati trasmessi al P.M. in sede per il parere;
nel merito la domanda di separazione è fondata;
invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte da parte ricorrente, nonché il comportamento tenuto dalle parti, sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, tanto più che i coniugi vivevano separati già anteriormente al ricorso;
nulla deve disporsi in merito al mantenimento del nei confronti del figlio domanda Pt_1 Per_1 per il vero non più insistita dalla resistente essendo rimasto incontroverso che il giovane vive con il padre e del resto, lo stesso, oggi ventiseienne, risulta da tempo aver conseguito la laurea triennale in
Economia, e a quanto consta è altresì indipendente economicamente, svolgendo, secondo quanto affermato dal padre un'attività lavorativa;
pagina 2 di 5 relativamente alla questione circa il riconoscimento di un assegno di mantenimento da disporre in favore della moglie ed a carico del marito, occorre rilevare quanto segue;
l'assegno di mantenimento dovuto al coniuge in caso di separazione è considerata la proiezione degli obblighi di mantenimento reciproco derivanti dal matrimonio (Cass. 20 febbraio 2013 n. 4178) e di regola ha la funzione di fornire al coniuge che non ha adeguati redditi propri un sostegno economico per il tempo successivo al venir meno della convivenza, con lo scopo di far mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, nei limiti di quanto consentito dalle capacità economiche del coniuge obbligato;
è noto che, condizioni per cui l'attribuzione dell'assegno di mantenimento al coniuge cui non sia addebitabile la separazione sono la non titolarità di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano al richiedente di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti (v. Cass. 2001 n. 12136; 2001 n.
3291; n.3974/2002); si è, altresì, da ultimo affermato che “L'obbligo di assistenza materiale trova di regola attuazione nel riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore del coniuge che versa in una posizione economica deteriore e non è in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi. Sotto tale profilo, con l'espressione "redditi adeguati" la norma ha inteso riferirsi al tenore di vita consentito dalle possibilità economiche dei coniugi;
tale dato, non ricorrendo la condizione ostativa dell'addebito della separazione, richiede un'ulteriore verifica per appurare se i mezzi economici di cui dispone il coniuge richiedente gli consentano o meno di conservare tale tenore di vita. L'esito negativo di detto accertamento impone, poi, di procedere a una valutazione comparativa dei mezzi di cui dispone ciascun coniuge, nonché di particolari circostanze, quali, ad esempio, la durata della convivenza” (Cassazione civile 16.05.2017,
n.12196); nel caso di specie, il ricorrente ha dichiarato di svolgere la professione di artigiano e di guadagnare €
1.200,00 al mese;
difatti, dalla documentazione in atti, si evince che il ha dichiarato un Pt_1 reddito complessivo lordo di circa € 15.000,00 per gli anni 2018, 2019, 2020 ed € 13.717,00 per l'anno
2022 (cfr. doc. 4, 5 e 6 del ricorso introduttivo e doc. 2 della memoria ex art. 183, n.2, comma VI c.p.c. di parte ricorrente); di contro, in merito alle condizioni economico - reddituali della resistente, la stessa, per come è rimasto incontroverso, non ha svolto attività lavorativa in costanza di matrimonio, e solo grazie alla vendita di un immobile a US BL successivamente alla separazione è riuscita a raggiungere una certa pagina 3 di 5 tranquillità economica, potendo riuscire ad affittare una casa ed a mettere da parte un po' di denaro, per le spese da affrontare, mentre ha dovuto subire con il marito la vendita dell'immobile posseduto in comproprietà con il marito (si cfr dichiarazioni dello stesso in sede di udienza presidenziale: Pt_1
“ho venduto la casa di US BL per pagare i debiti contratti per l'acquisto di un capannone per lavoro, poi le cose sono andate male ed ho venduto tutto per risanare i debiti”), persistendo comunque un rilevante squilibrio economico tra le parti, in difetto di altre entrate in capo alla che all'età di CP_1
59 anni e non avendo esperienza lavorativa è da escludere che possa inserirsi nel mondo lavorativo, laddove-per come detto- il continua a svolgere attività lavorativa, avendo altresì un Pt_1 dipendente, di tal che appare poco verosimile che l'effettivo guadagno dello stesso possa limitarsi a
1.100-1200 euro al mese;
che, pertanto, alla luce di tutti i superiori elementi può confermarsi in capo alla resistente un assegno di mantenimento di euro 350,00 in favore della resistente, posto altresì che il non è più gravato Pt_1 dal mantenimento del figlio Per_1 infine, deve intendersi rinunciata e comunque ne andrebbe rilevata la inammissibilità la domanda avanzata dalla resistente in seno alla memoria difensiva del 10.01.2023, circa il diritto all'uso dell'autovettura in comunione almeno per un giorno alla settimana per consentire alla stessa la necessaria autonomia di movimento;
relativamente alle spese processuali, attesa la natura del giudizio e la reciproca soccombenza le stesse possono dichiararsi compensate tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così statuisce, ogni altra domanda reietta:
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , i quali hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio concordatario a Taormina il 25.05.1998, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Taormina al n. 31, parte II, Serie A, anno 1998;
Pone a carico di l'obbligo di corrispondere alla resistente , a Parte_1 Controparte_1 titolo di mantenimento della stessa, la somma mensile di euro 350,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
Manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Taormina, ai sensi degli artt. 10 L. 898/1970 e 69 D.P.R. 396/2000;
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Taormina di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Compensa le spese.
Così deciso in US, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, in data pagina 4 di 5 23.10.2025.
Il Presidente
dott. Massimo Pulvirenti
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