TRIB
Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 19/09/2025, n. 974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 974 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Marina Righi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di separazione consensuale e divorzio congiunto
(scioglimento del matrimonio) iscritta al RG. n. 6775/2024 e promossa da
(c.f. , nato/a a Parte_1 C.F._1 VALDOBBIADENE (TV), il 13/08/1978
e
(c.f. , nato/a a VALDOBBIADENE Parte_2 C.F._2
entrambi con l'avv. CHIARA GALLINA
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto del 20/11/2024, i coniugi e Parte_1 hanno richiesto a questo Tribunale di pronunciare la loro Parte_2 separazione personale, proponendo altresì domanda di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473bis.49 cpc..
Con sentenza n. 110/2025 (dep. 20/01/2025) – passata in giudicato per attestazione di Cancelleria – il Tribunale di Treviso ha pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate in ricorso.
Con note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 10/09/2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, i coniugi hanno quindi insistito nella domanda di divorzio, confermando la loro volontà espressa in ricorso e dichiarando, altresì, di prestare acquiescenza all'emananda sentenza, con rinuncia ai termini per l'impugnazione.
*** *** ***
Sussistono le condizioni previste dagli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b L. 898/1970 per dichiarare lo scioglimento del matrimonio. In particolare:
- i coniugi sono legalmente separati;
- la separazione si protrae ininterrottamente, da oltre sei mesi, a far tempo dalla comparizione dei coniugi alla prima udienza nel procedimento di separazione personale;
- non sussiste la possibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Pertanto, in accoglimento della domanda, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto il 04/09/2010 tra e Parte_1 Pt_2 trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di
[...]
CROCETTA DEL MONTELLO (TV) dell'anno 2010, al n. 5, Parte I, mandando al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza e gli ulteriori incombenti di legge.
Infine, le condizioni relative alla prole appaiono rispondenti all'interesse della stessa e compatibili con la situazione logistica ed economica dei genitori.
Le spese di lite sono compensate interamente tra le parti.
PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, così definitivamente provvede:
1. PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto il 04/09/2010 da
, nato/a a VALDOBBIADENE (TV), il 13/08/1978 Parte_1 e nato/a a VALDOBBIADENE (TV), il 20/06/1982, Parte_2 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di CROCETTA DEL MONTELLO (TV) dell'anno 2010 al n. 5, Parte I, alle seguenti condizioni:
“I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
4. Il figlio sarà affidato ad entrambi i genitori e sarà collocato Per_1 prevalentemente presso la mamma, con la quale manterrà la residenza.
5. Il figlio maggiorenne è economicamente autosufficiente. Per_2
6. La casa familiare, situata in Crocetta del Montello (TV), di comune proprietà delle parti, è assegnata alla signora Signori.
7. I genitori eserciteranno la potestà genitoriale in modo condiviso, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse, ed in particolare quelle riguardanti l'istruzione, l'educazione e la salute del figlio. I coniugi si impegnano a mantenere una comunicazione funzionale con il figlio, a contattare l'altro genitore in caso di emergenze che riguardino la prole, a condividere con l'altro genitore le informa-zioni che la riguardano, a favorire il mantenimento e lo sviluppo di un sano rapporto tra e l'altro genitore, ad Per_1 informarsi personalmente -utilizzando gli strumenti messi a disposizione dalla scuola- dell'andamento scolastico del figlio.
Il padre potrà trascorrere con del tempo, nel rispetto degli impegni Per_1 scolastici ed extracurricolari del ragazzo.
In particolare, il signor terrà con sé a fine settimana alternati: Pt_1 Per_1
- finchè frequenterà la scuola secondaria di primo grado il padre terrà Per_1 con sé il figlio dal venerdì sera alla domenica sera;
- quando frequenterà la scuola secondaria di secondo grado il padre Per_1 terrà con sé il figlio dal sabato all'uscita da scuola e fino alla domenica sera quando lo riaccompagnerà alla casa familiare.
inoltre, trascorrerà con il padre la sera del mercoledì dalle ore 18.30 e Per_1 la notte tra mercoledì e giovedì; il giovedì mattina il padre ne curerà
l'accompagnamento a scuola. Entrambi i coniugi, nei giorni di loro spettanza, consentiranno all'altro genitore almeno due video-chiamate e/o chiamate per interagire con il figlio.
Durante il periodo estivo, trascorrerà almeno due settimane anche non Per_1 consecutive di vacanza con il padre e due settimane anche non consecutive con la madre;
i coniugi concorderanno entro la fine del mese di maggio i periodi di competenza. trascorrerà i giorni dal 23 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal Per_1
31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore, alternativamente di anno in anno, nel rispetto dei suoi impegni. trascorrerà con il padre metà delle vacanze pasquali, precisando che il Per_1 giorno di Pasqua verrà trascorso un anno con un genitore e l'anno successivo con l'altro; le festività infrasettimanali saranno trascorse dalla prole alternativamente con un genitore e con l'altro.
I genitori alterneranno negli anni i ponti da calendario da trascorrere con il figlio
(1° novembre;
25 aprile;
1° maggio etc.).
I genitori concordano che i compleanni di verranno trascorsi con Per_1 entrambi i genitori salvo imprevisti.
Mentre per il compleanno del genitore si conviene che ciascun genitore trascorrerà il suo compleanno con il figlio anche se non dovesse risultare dalla settimana di spettanza dalle ore 19.30 alle ore 22.00.
8. I coniugi provvederanno in misura diretta al mantenimento di Per_1
9. Mensilmente ciascuno dei coniugi verserà su conto corrente cointestato l'importo di Euro 500,00 per provvedere al pagamento del mutuo cointestato, alle spese di mantenimento dell'abitazione e quale anticipo delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse di Per_1
Le spese straordinarie saranno divise tra i coniugi al 50% secondo lo schema indicato dal Protocollo per il Processo in materia di famiglia in uso presso il
Tribunale di Treviso che qui si intende integralmente richiamato e che le parti dichiarano di conoscere e di aver ricevuto in copia.
10. I coniugi convengono inoltre che, qualora il figlio maggiore Per_2 desiderasse riprendere il percorso di studi, entrambi concorreranno in eguale misura ai relativi costi.
11. L'importo dell'assegno unico ed universale per figli sarà richiesto dal signor e corrisposto al 100% alla signora Signori;
attualmente l'importo Pt_1 dell'assegno unico ed universale ammonta ad Euro 233,50. 12. Le detrazioni fiscali spetteranno a ciascun genitore in misura del 50 %.
13. Nell'ambito della regolamentazione dei rapporti di carattere economico e patrimoniale derivanti dal matrimonio, i coniugi -dichiarando di essere indipendenti ed economicamente autonomi- hanno stabilito che provvederanno, ciascuno per la propria quota (50%), al pagamento del mutuo cointestato, sino all'estinzione dello stesso.
14. I signori e Signori valuteranno poi l'opportunità di procedere alla vendita Pt_1 dell'immobile di comune proprietà a terzi o la cessione della quota di proprietà al comproprietario”;
2. MANDA al competente Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione della sentenza e gli ulteriori incombenti di legge;
3. PRENDE ATTO che le parti hanno prestato acquiescenza alla presente sentenza;
4. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Treviso, 17 settembre 2025
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Marina Righi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di separazione consensuale e divorzio congiunto
(scioglimento del matrimonio) iscritta al RG. n. 6775/2024 e promossa da
(c.f. , nato/a a Parte_1 C.F._1 VALDOBBIADENE (TV), il 13/08/1978
e
(c.f. , nato/a a VALDOBBIADENE Parte_2 C.F._2
entrambi con l'avv. CHIARA GALLINA
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto del 20/11/2024, i coniugi e Parte_1 hanno richiesto a questo Tribunale di pronunciare la loro Parte_2 separazione personale, proponendo altresì domanda di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473bis.49 cpc..
Con sentenza n. 110/2025 (dep. 20/01/2025) – passata in giudicato per attestazione di Cancelleria – il Tribunale di Treviso ha pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate in ricorso.
Con note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 10/09/2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, i coniugi hanno quindi insistito nella domanda di divorzio, confermando la loro volontà espressa in ricorso e dichiarando, altresì, di prestare acquiescenza all'emananda sentenza, con rinuncia ai termini per l'impugnazione.
*** *** ***
Sussistono le condizioni previste dagli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b L. 898/1970 per dichiarare lo scioglimento del matrimonio. In particolare:
- i coniugi sono legalmente separati;
- la separazione si protrae ininterrottamente, da oltre sei mesi, a far tempo dalla comparizione dei coniugi alla prima udienza nel procedimento di separazione personale;
- non sussiste la possibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Pertanto, in accoglimento della domanda, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto il 04/09/2010 tra e Parte_1 Pt_2 trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di
[...]
CROCETTA DEL MONTELLO (TV) dell'anno 2010, al n. 5, Parte I, mandando al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza e gli ulteriori incombenti di legge.
Infine, le condizioni relative alla prole appaiono rispondenti all'interesse della stessa e compatibili con la situazione logistica ed economica dei genitori.
Le spese di lite sono compensate interamente tra le parti.
PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, così definitivamente provvede:
1. PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto il 04/09/2010 da
, nato/a a VALDOBBIADENE (TV), il 13/08/1978 Parte_1 e nato/a a VALDOBBIADENE (TV), il 20/06/1982, Parte_2 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di CROCETTA DEL MONTELLO (TV) dell'anno 2010 al n. 5, Parte I, alle seguenti condizioni:
“I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
4. Il figlio sarà affidato ad entrambi i genitori e sarà collocato Per_1 prevalentemente presso la mamma, con la quale manterrà la residenza.
5. Il figlio maggiorenne è economicamente autosufficiente. Per_2
6. La casa familiare, situata in Crocetta del Montello (TV), di comune proprietà delle parti, è assegnata alla signora Signori.
7. I genitori eserciteranno la potestà genitoriale in modo condiviso, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse, ed in particolare quelle riguardanti l'istruzione, l'educazione e la salute del figlio. I coniugi si impegnano a mantenere una comunicazione funzionale con il figlio, a contattare l'altro genitore in caso di emergenze che riguardino la prole, a condividere con l'altro genitore le informa-zioni che la riguardano, a favorire il mantenimento e lo sviluppo di un sano rapporto tra e l'altro genitore, ad Per_1 informarsi personalmente -utilizzando gli strumenti messi a disposizione dalla scuola- dell'andamento scolastico del figlio.
Il padre potrà trascorrere con del tempo, nel rispetto degli impegni Per_1 scolastici ed extracurricolari del ragazzo.
In particolare, il signor terrà con sé a fine settimana alternati: Pt_1 Per_1
- finchè frequenterà la scuola secondaria di primo grado il padre terrà Per_1 con sé il figlio dal venerdì sera alla domenica sera;
- quando frequenterà la scuola secondaria di secondo grado il padre Per_1 terrà con sé il figlio dal sabato all'uscita da scuola e fino alla domenica sera quando lo riaccompagnerà alla casa familiare.
inoltre, trascorrerà con il padre la sera del mercoledì dalle ore 18.30 e Per_1 la notte tra mercoledì e giovedì; il giovedì mattina il padre ne curerà
l'accompagnamento a scuola. Entrambi i coniugi, nei giorni di loro spettanza, consentiranno all'altro genitore almeno due video-chiamate e/o chiamate per interagire con il figlio.
Durante il periodo estivo, trascorrerà almeno due settimane anche non Per_1 consecutive di vacanza con il padre e due settimane anche non consecutive con la madre;
i coniugi concorderanno entro la fine del mese di maggio i periodi di competenza. trascorrerà i giorni dal 23 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal Per_1
31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore, alternativamente di anno in anno, nel rispetto dei suoi impegni. trascorrerà con il padre metà delle vacanze pasquali, precisando che il Per_1 giorno di Pasqua verrà trascorso un anno con un genitore e l'anno successivo con l'altro; le festività infrasettimanali saranno trascorse dalla prole alternativamente con un genitore e con l'altro.
I genitori alterneranno negli anni i ponti da calendario da trascorrere con il figlio
(1° novembre;
25 aprile;
1° maggio etc.).
I genitori concordano che i compleanni di verranno trascorsi con Per_1 entrambi i genitori salvo imprevisti.
Mentre per il compleanno del genitore si conviene che ciascun genitore trascorrerà il suo compleanno con il figlio anche se non dovesse risultare dalla settimana di spettanza dalle ore 19.30 alle ore 22.00.
8. I coniugi provvederanno in misura diretta al mantenimento di Per_1
9. Mensilmente ciascuno dei coniugi verserà su conto corrente cointestato l'importo di Euro 500,00 per provvedere al pagamento del mutuo cointestato, alle spese di mantenimento dell'abitazione e quale anticipo delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse di Per_1
Le spese straordinarie saranno divise tra i coniugi al 50% secondo lo schema indicato dal Protocollo per il Processo in materia di famiglia in uso presso il
Tribunale di Treviso che qui si intende integralmente richiamato e che le parti dichiarano di conoscere e di aver ricevuto in copia.
10. I coniugi convengono inoltre che, qualora il figlio maggiore Per_2 desiderasse riprendere il percorso di studi, entrambi concorreranno in eguale misura ai relativi costi.
11. L'importo dell'assegno unico ed universale per figli sarà richiesto dal signor e corrisposto al 100% alla signora Signori;
attualmente l'importo Pt_1 dell'assegno unico ed universale ammonta ad Euro 233,50. 12. Le detrazioni fiscali spetteranno a ciascun genitore in misura del 50 %.
13. Nell'ambito della regolamentazione dei rapporti di carattere economico e patrimoniale derivanti dal matrimonio, i coniugi -dichiarando di essere indipendenti ed economicamente autonomi- hanno stabilito che provvederanno, ciascuno per la propria quota (50%), al pagamento del mutuo cointestato, sino all'estinzione dello stesso.
14. I signori e Signori valuteranno poi l'opportunità di procedere alla vendita Pt_1 dell'immobile di comune proprietà a terzi o la cessione della quota di proprietà al comproprietario”;
2. MANDA al competente Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione della sentenza e gli ulteriori incombenti di legge;
3. PRENDE ATTO che le parti hanno prestato acquiescenza alla presente sentenza;
4. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Treviso, 17 settembre 2025
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi