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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 30/01/2026, n. 1134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1134 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1134/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
03/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
NA BA, AT
CANANZI FRANCESCO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1828/2025 depositato il 07/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Coop Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3541/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
14 e pubblicata il 25/02/2025
Atti impositivi:
- INTIMAZIONE DIRITTI VARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7430/2025 depositato il 09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente
Resistente/Appellato: DE si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.3541/14/2025 del 27 gennaio 2025, depositata il 25 febbraio 2025, la Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Napoli, ritenuta la definitività del credito erariale, accertata la rituale notifica degli atti tributari, ha rigettato “l'opposizione al precetto 07120249033290155000 del 09/07/2024 e atti propedeutici” proposta ex art.615 c.p.c. dalla Ricorrente_1, relativa ad un credito tributario pari a
331.496,51.
Nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, invero, la Società contribuente testualmente chiedeva:
“di rilevare la caducazione dei titoli esattoriali oggetto del contendere, sia in ordine a vizi di notificazione degli atti presupposti che per prescrizione ecc. La presente azione dovrà ritenersi sorretta da interesse attesa l'impossibilità di ricevere pagamenti e compensare i propri crediti nei confronti della PA, dall'eccezione di prescrizione ex art. 615 c.p.c., esperibile in ogni tempo;
nonché da ultimo, dalla posizione avversa a quella della contribuente assunta dalle amministrazioni resistenti. Si chiede, in ogni caso, pronuncia ex art. 615 c.
p.c. sulla prescrizione post notifica delle cartelle esattoriali sottese all'atto opposto. Si rammenta, che vi è sempre interesse ad agire nel negarsi debitore C. 28583/2018. L'interesse è anche dato da tentate notificazioni di intimazioni pagamento, nonché dall'esistenza - anche passata - di procedure afflittive ed esecutive C. 15307/2024. Le spese dovranno cedere verso la parte soccombente, come per legge, con beneficio di distrazione nei confronti del ricorrente. (cfr. pag.2 del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado).
Avverso la richiamata sentenza propone appello la Società contribuente assumendo, in primo luogo, sull'omessa motivazione circa la sussistenza dell'interesse ad agire ex art.100 c.p.c. al fine di evitare azioni espropriative (Cass. 5590/2008 e 29175/2017), ribadendo tra l'altro di aver eccepito la prescrizione successiva ex art.615 c.p.c. (cfr. pag. 2 dell'atto di appello) aggiungendo che “La C. 29174 e 29179-2017 ha ritenuto doveroso per i Giudici dei gradi inferiori pronunciarsi sulla prescrizione: < concessionario provi in giudizio la regolare notifica delle cartelle impugnate tramite l'estratto di ruolo successivamente acquisito presso gli sportelli dell'Agente della riscossione, i Giudici di merito devono comunque sottoporre al vaglio l'eccezione di prescrizione, cioè verificare se dopo la notifica della cartella esattoriale (regolarmente notificata) sia nuovamente decorso il termine di prescrizione quinquennale>>. La
C. 31010-2019 ha osservato, sulla prescrizione intervenuta successivamente: < anni dalla notifica della cartella non si proceda alla riscossione coattiva o non venga notificato un atto interruttivo della prescrizione, il credito dovrà essere dichiarato prescritto.>> Ancora: < maturata successivamente dalla notifica della cartella esattoriale è coperta dall'azione generale prevista dall'art. 615 c.p.c.>>” (pag.3 dell'atto di appello). In secondo luogo, ha censurato la sentenza impugnato laddove ha ritenuto il perfezionamento delle notifiche degli atti presupposti per mancata conformità ai requisiti legali di cui agli artt.137, 140, 143, 160 cpc e ss. richiamando giurisprudenza in ordine a vizi di diverse modalità di procedimento notificatorio senza tuttavia alcun concreto riferimento alla documentazione in atti.
Ha, infine insistito per la vittoria delle spese di lite.
In seguito all'estinzione giuridica della società appellante, si è costituito nel presente procedimento
Nominativo_1 in qualità di successore della Ricorrente_1 coop arl, facendo proprio ogni atto precedente e chiedendo l'accoglimento della domanda.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate riscossione, che preliminarmente eccepita la sua carenza di legittimazione passiva relativamente al merito della pretesa tributaria, deduceva la correttezza della notificazione degli atti presupposti, mai impugnati dal contribuente, evidenziando altresì che in data
16/03/2019 aveva provveduto a notificare a mezzo pec, ai fini di interruzione dei termini di prescrizione, intimazione di pagamento n. 07120199010301961000; ed in data 14/05/2019 aveva provveduto a notificare, sempre a mezzo pec, ulteriore intimazione di pagamento n. 07120199020544089000 ed infine in data
03/11/2022 aveva provveduto a notificare avviso di intimazione n. 07120229003985283000. (cfr. all.27_notifica 07120199010301961000 – all.28_notifica 07120199020544089000 – all.29_notifica
07120229003985283000); evidenziando, altresì, la vigenza nelle more della sospensione legale dei termini di prescrizione, dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, in forza di quanto previsto dall'art. 68, commi 1, 2, 2 bis e 4 bis del D.L. 18/2020, convertito, con modificazioni dalla Legge 27/2020 e dal contemplato espresso richiamo all'art.12 del d.lgs. n. 159/2015, che ha differito i termini al 31/12/2023, concludendo che nessuna prescrizione e decadenza erano maturate in relazione alle cartelle di pagamento sottese all'avviso di intimazione n.07120249033290155/000 del 09/07/2024, impugnato.
Nella seduta del 3 dicembre 2025, il collegio sentito il relatore in camera di consiglio ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e non merita accoglimento,
In via preliminare occorre qualificare correttamente le domande proposte dalla Società contribuente che nel giudizio di primo grado così aveva esordito:
“Si chiede a questa Giustizia adita di rilevare la caducazione dei titoli esattoriali oggetto del contendere, sia in ordine a vizi di notificazione degli atti presupposti che per prescrizione ecc. La presente azione dovrà ritenersi sorretta da interesse attesa l'impossibilità di ricevere pagamenti e compensare i propri crediti nei confronti della PA, dall'eccezione di prescrizione ex art. 615 c.p.c., esperibile in ogni tempo;
nonché da ultimo, dalla posizione avversa a quella della contribuente assunta dalle amministrazioni resistenti. Si chiede, in ogni caso, pronuncia ex art. 615 c.p.c. sulla prescrizione post notifica delle cartelle esattoriali sottese all'atto opposto.”
Orbene, contestando il titolo del credito tributario, sia sotto il profilo dell'omessa notifica degli atti presupposti
(mancata notifica delle cartelle o dell'avviso ex art. 50 DPR 602/1973) che sotto il profilo dell'esecuzione in sé per cause estintive della pretesa tributaria (prescrizione del debito), uno actu, l'opponente cumulava più domande.
Ciò esposto è opportuno delineare la cornice normativa in cui si pone l'esecuzione tributaria.
L'art. 2, comma 1, d.lgs. 546/1992 attribuisce alle Commissioni Tributarie (oggi Corti di Giustizia Tributaria) la giurisdizione in materia tributaria, salvo le controversie riguardanti “gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento (o dell'intimazione di cui all'art. 50 DPR 602/1973)”, per le quali restano ferme le disposizioni del DPR 602/1973. In altre parole, le liti su cartelle, ruoli, avvisi di intimazione (atti della riscossione) spettano al giudice tributario;
quelle sugli atti esecutivi puri (es. pignoramento) all'ordinario, con i correttivi appunto del DPR 602.
L'art. 19, d.lgs. 546/1992 elenca gli atti impugnabili davanti al giudice tributario (avvisi di accertamento, cartelle di pagamento, ecc.), interpretato estensivamente fino a includere qualsiasi atto con cui si manifesta una pretesa tributaria individuata al contribuente. Su questa base, la giurisprudenza ha chiarito che anche il pignoramento o il precetto in materia tributaria possono essere impugnati davanti al giudice tributario se rappresentano il primo atto con cui il contribuente viene a conoscenza di una determinata pretesa tributaria
(quando ad es. la cartella, o l'intimazione di pagamento non gli è mai stata notificata).
L'art. 49 DPR 602/197, stabilisce che per l'espropriazione forzata tributaria si applicano le norme del codice di procedura civile in quanto compatibili e non derogate dal medesimo DPR. Quindi, il processo esecutivo tributario segue le regole ordinarie, salvo eccezioni specifiche.
L'art. 50 DPR 602/1973, prevede l'intimazione di pagamento (una sorta di “nuovo precetto”) da notificare al contribuente se l'esecuzione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella. L'avviso di intimazione diventa atto necessario prima di procedere a pignoramento tardivo, ed ha anch'esso natura di atto prodromico all'esecuzione (equiparabile ad un precetto).
L'art. 25 e 26 DPR 602/1973, regolano forma e notifica della cartella di pagamento, che svolge con un unico atto sia le funzioni del titolo esecutivo (il ruolo) sia del precetto (intimazione ad adempiere entro 60 giorni).
La notifica della cartella è condizione imprescindibile per procedere a esecuzione: la cartella infatti contiene il ruolo (titolo esecutivo) e vale come precetto.
L'art. 57 DPR 602/1973, nella formulazione risultante dal d.lgs. 46/1999, limitava fortemente le opposizioni esecutive in materia tributaria: non ammetteva le opposizioni ex art. 615 c.p.c. (a eccezione di quelle concernenti la pignorabilità dei beni) né le opposizioni ex art. 617 c.p.c. relative a regolarità formale o notifica del titolo esecutivo. Ciò significava, in teoria, negare al contribuente la possibilità di opporsi davanti al giudice ordinario per eccepire vizi della cartella o la sua omessa notifica.
L'art. 9, comma 2, c.p.c., attribuisce al tribunale (in via esclusiva e residua) la competenza per materia sulle cause relative a imposte e tasse. Dunque nel processo di opposizione esecutiva tributaria, il giudice ordinario competente è in genere il Tribunale, anche per valore, e funge da giudice dell'esecuzione.
Queste disposizioni delineano il doppio binario: da un lato la tutela tributaria impugnatoria, dall'altro la tutela esecutiva ordinaria, con un confine mobile segnato grossomodo dalla notifica della cartella.
In pratica:
-Prima della notifica della cartella (o in caso di sua omessa notifica), siamo nell'alveo del merito tributario con giurisdizione tributaria.
- Dopo la notifica della cartella (o atto equivalente), si apre la fase esecutiva di competenza del giudice ordinario per gli aspetti esecutivi puri, ferma restando la giurisdizione tributaria per eventuali profili di merito tributario residui.
Questa impostazione aveva generato tuttavia problemi interpretativi, specie riguardo a quale giudice adire se il contribuente, come nel caso in esame, contestava un pignoramento sostenendo di non aver mai ricevuto la notifica degli atti prodromici (avvisi di accertamento, cartelle, intimazione).
In tal caso, l'atto impugnato è un atto esecutivo (pignoramento) ma il vizio dedotto attiene a un atto presupposto (cartella o intimazione non notificata), situandosi quindi al confine tra giurisdizione ordinaria e tributaria.
Su questo punto si sono formati orientamenti giurisprudenziali contrastanti, risolti dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte e dalla Corte Costituzionale, come a breve si dirà.
È opportuno richiamare, tenuto conto della giurisprudenza richiamata dall'appellante, l'evoluzione giurisprudenziale sul punto.
Prima del 2017, a fronte di un pignoramento (o precetto/intimazione) basato su cartelle esattoriali, due tesi opposte individuavano diversamente il giudice competente se il contribuente lamentava vizi della notifica della cartella. Un primo orientamento riteneva che l'opposizione all'esecuzione/agli atti in simili casi si risolvesse nell'impugnazione del primo atto con cui la pretesa tributaria si manifesta, e dunque andasse proposta dinanzi al giudice tributario ex artt. 2 e 19 d.lgs. 546/92.
In sostanza, il pignoramento funge da veicolo per recuperare la contestazione della cartella mai notificata: il contribuente chiede al giudice tributario di dichiarare invalido il pignoramento proprio perché a monte manca o è viziata la notifica del titolo.
Questo orientamento valorizzava il fatto che l'art. 2 d.lgs. 546/92 individua il discrimine nella notifica della cartella: se essa è mancata, qualsiasi contestazione (anche in sede esecutiva) avrebbe per oggetto un atto antecedente l'esecuzione, rientrando quindi nella giurisdizione tributaria.
Inoltre, si osservava che l'art. 57 DPR 602/73 vieta sì le opposizioni ex art. 617 c.p.c. sulla notifica del titolo davanti al giudice ordinario, ma ciò non esclude una tutela in sede tributaria (anzi, la presuppone).
Un secondo orientamento sosteneva invece che, trattandosi pur sempre di un atto dell'esecuzione forzata
(il pignoramento o l'intimazione), la giurisdizione fosse del giudice ordinario, a nulla rilevando che il vizio dedotto (mancata notifica della cartella) fosse a monte. In pratica, una volta iniziata l'esecuzione con un atto successivo alla cartella, si radica la giurisdizione ordinaria “indipendentemente dal vizio dedotto”.
Il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto valutare incidentalmente se la cartella era stata notificata o meno, ai fini di dichiarare nullo il pignoramento se privo di un valido titolo notificato.
Questa tesi, però, si scontrava con il dato letterale dell'art. 57 DPR 602/73 che inibiva al giudice ordinario di conoscere eccezioni sulla notifica del titolo.
Alcuni cercavano di superare il divieto distinguendo il petitum: se il contribuente chiede annullamento della cartella (petitum sostanziale sul titolo) competente è il giudice tributario;
se chiede nullità del pignoramento
(petitum sull'atto esecutivo) competente è il giudice ordinario. Ma le Sezioni Unite hanno poi definito tale distinzione “inutilmente artificiosa” e impraticabile.
Di fronte a questo contrasto, la Cassazione a Sezioni Unite n. 13913 del 5 giugno 2017 ha preso posizione netta a favore del primo orientamento, stabilendo il seguente principio di diritto (poi spesso richiamato): “In materia di esecuzione forzata tributaria, l'opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto di pignoramento, asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento… (ovvero, a seconda dei casi, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, dell'avviso cosiddetto "impoesattivo" o dell'intimazione di pagamento)… è ammissibile e va proposta – ai sensi degli artt. 2, comma 1, e 19 del d. lgs. n. 546/1992, dell'art. 57 del DPR n. 602/1973 e dell'art. 617 c.p.c. – davanti al giudice tributario, risolvendosi nell'impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un determinato credito tributario».
Le Sezioni Unite, dunque, hanno chiarito che se il contribuente, ricevuto un atto dell'esecuzione, denuncia di non aver mai ricevuto la cartella o l'atto precedente, deve rivolgersi al giudice tributario, impugnando quell'atto esecutivo come “veicolo” per far valere i vizi a monte. In tali casi, l'azione dinanzi al giudice tributario ricalca lo schema dell'opposizione agli atti ex art. 617 c.p.c., ma è sostanzialmente un ricorso tributario ex art. 19, co.3, d.lgs. 546/92 (impugnazione del primo atto conoscitivo della pretesa).
Tuttavia, la soluzione del 2017 – pur garantendo tutela al contribuente in Commissione Tributaria – lasciava scoperto un altro ambito: l'art. 57 DPR 602/73 continuava a vietare anche le opposizioni ex art. 615 c.p.c.
(salvo che sulla pignorabilità). Ci si chiedeva quindi: se il contribuente intende far valere fatti estintivi sopravvenuti (pagamento, prescrizione, ecc.) o comunque contestare il diritto di procedere all'esecuzione per ragioni diverse da vizi formali del titolo, può agire davanti al giudice ordinario? La lettera dell'art. 57 sembrava negarlo, ponendo problemi di tenuta costituzionalità della norma sotto il profilo del diritto di difesa. Si giunge, quindi, all'intervento della Corte Costituzionale con la sentenza n.114/2018.
Proprio la questione delle opposizioni ex art. 615 c.p.c. in esecuzioni tributarie è giunta all'attenzione della
Corte Costituzionale, che con la sentenza n. 114 del 31 maggio 2018 ha parzialmente modificato il quadro.
La Corte era chiamata a giudicare la legittimità dell'art. 57 DPR 602/73, nella parte in cui esclude le opposizioni all'esecuzione (art. 615 c.p.c.). Richiamando la giurisprudenza sopra citata, la Consulta ha condiviso l'impostazione secondo cui le opposizioni esecutive non possono duplicare le tutele impugnatorie tributarie già previste. In particolare, ha escluso che l'opposizione ex art. 615 possa avere funzione recuperatoria o concorrente rispetto ai rimedi in Commissione Tributaria. Quindi, se un contribuente lamenta vizi della cartella
(mai notificata, nulla, ecc.), non può usare art. 615 c.p.c. come surrogato dell'impugnazione tributaria
(concetto in linea con Cass. SS.UU. 2017 sopra vista).
Ma la Corte Costituzionale ha rilevato una “lacuna”: situazioni in cui il contribuente ha bisogno di opporsi all'esecuzione per fatti successivi, non attinenti a vizi originari del titolo.
Ad esempio, l'avvenuto pagamento del debito dopo la notifica della cartella;
oppure l'estinzione per altra causa sopravvenuta (ad esempio prescrizione o definizione agevolata dei ruoli, c.d. rottamazione). In tali casi, negare l'opposizione ex art. 615 significherebbe privare il contribuente di una difesa nel merito dell'esecuzione.
Infatti, dinanzi alla Commissione Tributaria si può contestare la legittimità della pretesa fino al momento della cartella, ma non far valere fatti estintivi successivi che esulano dal merito dell'accertamento tributario.
Pertanto, la Corte Costituzionale con sentenza 114/2018 ha dichiarato incostituzionale l'art. 57, comma 1, lett. a) DPR 602/1973 “nella parte in cui non prevede che, nelle controversie riguardanti atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o dell'intimazione di cui all'art. 50 DPR
602/1973, sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615 c.p.c.”.
Ciò significa che oggi è consentita l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. nelle esecuzioni tributarie, limitatamente alle contestazioni sul diritto di procedere all'esecuzione derivanti da fatti successivi alla formazione del titolo. La Corte fa esplicito riferimento, in motivazione, a eventi come l'adempimento del debito tributario o la “rottamazione” delle cartelle dopo la notifica (ma a cui può essere equiparata l' ipotesi di estinzione del credito per prescrizione successiva).
Importante sottolineare che la Consulta mantiene fermo il principio per cui le contestazioni relative a vizi
“pregressi” (es. mancata notifica della cartella) devono trovare tutela dinanzi al giudice tributario e non attraverso l'opposizione all'esecuzione. L'apertura di art. 615 c.p.c. riguarda solo quelle situazioni in cui il contribuente non mette in questione la validità del titolo tributario in sé, bensì fatti sopravvenuti che impediscono l'esecuzione.
In pratica, dopo Corte Cost. 114/2018 il contribuente può proporre opposizione all'esecuzione davanti al giudice ordinario per far valere, ad esempio:
- Avvenuto pagamento o sgravio del debito dopo la notifica della cartella (quindi il titolo esiste ed è stato notificato, ma il credito non è più esigibile).
- Prescrizione maturata successivamente alla notifica valida della cartella o dell'intimazione.
- Definizione agevolata (condono, rottamazione) intervenuta successivamente.
- Qualsiasi fatto estintivo o impeditivo sorto dopo che la cartella è divenuta definitiva. Viceversa, rimane preclusa l'opposizione ex art. 615 se per dimostrare il fatto estintivo è necessario eccepire la mancata notifica della cartella. Ad esempio, sostenere la prescrizione perché la cartella non fu notificata
(e quindi il termine non interrotto) significherebbe ancora una volta passare dalla verifica di un vizio di notifica – materia da giudice tributario. La Corte Costituzionale mette infatti in guardia: l'opposizione 615 non deve diventare surrettiziamente un modo di impugnare la cartella non notificata (“funzione recuperatoria”). Deve riguardare fatti autonomi, deducibili “indifferentemente rispetto all'eventuale vizio di notifica” (cioè, veri fatti nuovi, che prescindono dalla regolarità o meno della notifica).
Nel caso in esame il contribuente, da un lato afferma, che il credito è prescritto perché non ha ricevuto la notifica dell'avviso di intimazione di pagamento e delle prodromiche cartelle nel termine di prescrizione decorrente dall'iscrizione a ruolo (accertamento da compiersi in questa sede) e, dall'altro, promuovendo l'azione ex art.615 c.p.c. che andava proposta dinanzi al giudice ordinario, invoca la prescrizione a prescindere da problemi di notifica degli atti presupposti (azione, così proposta che all'opposto presuppone la notifica degli atti presupposti).
Il confine giurisdizionale risiede sempre nel quando e cosa si contesta: se la contestazione investe la pretesa tributaria fino alla cartella, spetta al giudice tributario;
se investe solo l'esecuzione post-cartella, può andare al giudice ordinario.
Dopo la sentenza della Consulta, la Cassazione a Sezioni Unite è tornata sul tema con la pronuncia n. 7822 del 14 aprile 2020.
Questa pronuncia è particolarmente rilevante perché, oltre a confermare i principi già delineati, affronta il problema del cumulo di domande (principale e subordinata) in cause di esecuzione tributaria e del conseguente conflitto di giurisdizione che può sorgere.
Le Sezioni Unite 2020 concludono che tale riparto “va fissato nei termini” sopra indicati, precisando che davanti al giudice tributario la tutela assume le forme ordinarie del ricorso ex art. 19 d.lgs. 546/92 (e non quelle di un'opposizione esecutiva in senso tecnico).
In altri termini se si impugna, come nel caso in esame, un pignoramento per mancata notifica degli atti presupposti (accertamento, cartella, intimazione) formalmente si pone un ricorso tributario, in cui la domanda va qualificata (trattandosi di un petitum di impugnazione del titolo) come di annullamento degli atti prodromici, ai sensi dell'art. 19 co.3 (impugnazione del pignoramento come atto “contenente una pretesa tributaria”, in estensione analogica).
Così qualificata la domanda, la Società contribuente assumeva in primo grado, in via principale, che la notifica del precetto (rectius, "avviso di intimazione") 07120249033290155000 del 09/07/2024 fosse il primo atto rispetto al quale era venuto a conoscenza della pretesa tributaria.
È appena il caso di ricordare che l'intimazione di pagamento (rectius, "avviso di intimazione") è, invero, l'atto previsto dall'art. 50, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che l'erario ha l'obbligo di notificare al contribuente prima di iniziare l'esecuzione forzata, quando sia trascorso più di un anno dalla notifica della cartella esattoriale, e contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligazione risultante dal ruolo entro cinque giorni dalla notifica dell'avviso stesso. L'avviso di intimazione è dunque un atto prodromico all'esecuzione forzata.
Dalla documentazione esibita dall'Ufficio, sin dal primo grado, di giudizio e non specificamente avversata dalla Difesa della Società contribuente, i primi Giudici hanno accertato la ritualità delle notifiche degli atti presupposti pacificamente non impugnati, con conseguente stabilizzazione della pretesa tributaria.
Ciò detto, con riguardo al motivo di appello circa l'omessa pronuncia relativa alla prescrizione successiva, fermo quanto sopra detto, va rilevato che nel caso in esame l'Ufficio ha documentato che in data 03/11/2022 aveva provveduto a notificare l'avviso di intimazione n. 07120229003985283000, quale atto interruttivo della prescrizione, la cui notifica è avvenuta per irreperibilità assoluta.
Trattandosi di documento proveniente da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, costituisce un atto pubblico (articolo 2700 c.c.) e le attestazioni in essa contenute fanno piena prova fino a querela di falso per le affermazioni che riguardano l'attività svolta dall'ufficiale notificatore, la constatazione di fatti avvenuti in sua presenza e il ricevimento delle dichiarazioni allo stesso rese, limitatamente al loro contenuto estrinseco (cfr. Cassazione, pronunce 5349/2017, 1197/2017, 7052/2016, 4219/2016, 2118/2016,
240822015 e 18892/2015).
In ogni caso, nessuna specifica contestazione è stata mossa al riguardo dalla Difesa dell'originario ricorrente.
Ne discende che l'eccezione di illegittimità della formazione della pretesa tributaria ovvero l'estinzione della pretesa tributaria per fatti sopravvenuti, come appunto la prescrizione, verificatesi in data posteriore alla notifica degli atti prodromici all'avviso d'intimazione di pagamento impugnato, tenuto conto degli atti interruttivi documentati e della dilazione dei termini previsti dalla normativa emergenziale intervenuta durante la pandemia da Covid, già richiamata dalla pronuncia di primo grado ed in alcun modo avversata nell'atto di appello, non può ritenersi fondata.
Ne consegue il rigetto dell'appello con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta l'appello condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Appellato che liquida in euro 470,00 oltre oneri accessori se dovuti
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
03/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
NA BA, AT
CANANZI FRANCESCO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1828/2025 depositato il 07/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Coop Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3541/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
14 e pubblicata il 25/02/2025
Atti impositivi:
- INTIMAZIONE DIRITTI VARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7430/2025 depositato il 09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente
Resistente/Appellato: DE si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.3541/14/2025 del 27 gennaio 2025, depositata il 25 febbraio 2025, la Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Napoli, ritenuta la definitività del credito erariale, accertata la rituale notifica degli atti tributari, ha rigettato “l'opposizione al precetto 07120249033290155000 del 09/07/2024 e atti propedeutici” proposta ex art.615 c.p.c. dalla Ricorrente_1, relativa ad un credito tributario pari a
331.496,51.
Nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, invero, la Società contribuente testualmente chiedeva:
“di rilevare la caducazione dei titoli esattoriali oggetto del contendere, sia in ordine a vizi di notificazione degli atti presupposti che per prescrizione ecc. La presente azione dovrà ritenersi sorretta da interesse attesa l'impossibilità di ricevere pagamenti e compensare i propri crediti nei confronti della PA, dall'eccezione di prescrizione ex art. 615 c.p.c., esperibile in ogni tempo;
nonché da ultimo, dalla posizione avversa a quella della contribuente assunta dalle amministrazioni resistenti. Si chiede, in ogni caso, pronuncia ex art. 615 c.
p.c. sulla prescrizione post notifica delle cartelle esattoriali sottese all'atto opposto. Si rammenta, che vi è sempre interesse ad agire nel negarsi debitore C. 28583/2018. L'interesse è anche dato da tentate notificazioni di intimazioni pagamento, nonché dall'esistenza - anche passata - di procedure afflittive ed esecutive C. 15307/2024. Le spese dovranno cedere verso la parte soccombente, come per legge, con beneficio di distrazione nei confronti del ricorrente. (cfr. pag.2 del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado).
Avverso la richiamata sentenza propone appello la Società contribuente assumendo, in primo luogo, sull'omessa motivazione circa la sussistenza dell'interesse ad agire ex art.100 c.p.c. al fine di evitare azioni espropriative (Cass. 5590/2008 e 29175/2017), ribadendo tra l'altro di aver eccepito la prescrizione successiva ex art.615 c.p.c. (cfr. pag. 2 dell'atto di appello) aggiungendo che “La C. 29174 e 29179-2017 ha ritenuto doveroso per i Giudici dei gradi inferiori pronunciarsi sulla prescrizione: < concessionario provi in giudizio la regolare notifica delle cartelle impugnate tramite l'estratto di ruolo successivamente acquisito presso gli sportelli dell'Agente della riscossione, i Giudici di merito devono comunque sottoporre al vaglio l'eccezione di prescrizione, cioè verificare se dopo la notifica della cartella esattoriale (regolarmente notificata) sia nuovamente decorso il termine di prescrizione quinquennale>>. La
C. 31010-2019 ha osservato, sulla prescrizione intervenuta successivamente: < anni dalla notifica della cartella non si proceda alla riscossione coattiva o non venga notificato un atto interruttivo della prescrizione, il credito dovrà essere dichiarato prescritto.>> Ancora: < maturata successivamente dalla notifica della cartella esattoriale è coperta dall'azione generale prevista dall'art. 615 c.p.c.>>” (pag.3 dell'atto di appello). In secondo luogo, ha censurato la sentenza impugnato laddove ha ritenuto il perfezionamento delle notifiche degli atti presupposti per mancata conformità ai requisiti legali di cui agli artt.137, 140, 143, 160 cpc e ss. richiamando giurisprudenza in ordine a vizi di diverse modalità di procedimento notificatorio senza tuttavia alcun concreto riferimento alla documentazione in atti.
Ha, infine insistito per la vittoria delle spese di lite.
In seguito all'estinzione giuridica della società appellante, si è costituito nel presente procedimento
Nominativo_1 in qualità di successore della Ricorrente_1 coop arl, facendo proprio ogni atto precedente e chiedendo l'accoglimento della domanda.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate riscossione, che preliminarmente eccepita la sua carenza di legittimazione passiva relativamente al merito della pretesa tributaria, deduceva la correttezza della notificazione degli atti presupposti, mai impugnati dal contribuente, evidenziando altresì che in data
16/03/2019 aveva provveduto a notificare a mezzo pec, ai fini di interruzione dei termini di prescrizione, intimazione di pagamento n. 07120199010301961000; ed in data 14/05/2019 aveva provveduto a notificare, sempre a mezzo pec, ulteriore intimazione di pagamento n. 07120199020544089000 ed infine in data
03/11/2022 aveva provveduto a notificare avviso di intimazione n. 07120229003985283000. (cfr. all.27_notifica 07120199010301961000 – all.28_notifica 07120199020544089000 – all.29_notifica
07120229003985283000); evidenziando, altresì, la vigenza nelle more della sospensione legale dei termini di prescrizione, dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, in forza di quanto previsto dall'art. 68, commi 1, 2, 2 bis e 4 bis del D.L. 18/2020, convertito, con modificazioni dalla Legge 27/2020 e dal contemplato espresso richiamo all'art.12 del d.lgs. n. 159/2015, che ha differito i termini al 31/12/2023, concludendo che nessuna prescrizione e decadenza erano maturate in relazione alle cartelle di pagamento sottese all'avviso di intimazione n.07120249033290155/000 del 09/07/2024, impugnato.
Nella seduta del 3 dicembre 2025, il collegio sentito il relatore in camera di consiglio ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e non merita accoglimento,
In via preliminare occorre qualificare correttamente le domande proposte dalla Società contribuente che nel giudizio di primo grado così aveva esordito:
“Si chiede a questa Giustizia adita di rilevare la caducazione dei titoli esattoriali oggetto del contendere, sia in ordine a vizi di notificazione degli atti presupposti che per prescrizione ecc. La presente azione dovrà ritenersi sorretta da interesse attesa l'impossibilità di ricevere pagamenti e compensare i propri crediti nei confronti della PA, dall'eccezione di prescrizione ex art. 615 c.p.c., esperibile in ogni tempo;
nonché da ultimo, dalla posizione avversa a quella della contribuente assunta dalle amministrazioni resistenti. Si chiede, in ogni caso, pronuncia ex art. 615 c.p.c. sulla prescrizione post notifica delle cartelle esattoriali sottese all'atto opposto.”
Orbene, contestando il titolo del credito tributario, sia sotto il profilo dell'omessa notifica degli atti presupposti
(mancata notifica delle cartelle o dell'avviso ex art. 50 DPR 602/1973) che sotto il profilo dell'esecuzione in sé per cause estintive della pretesa tributaria (prescrizione del debito), uno actu, l'opponente cumulava più domande.
Ciò esposto è opportuno delineare la cornice normativa in cui si pone l'esecuzione tributaria.
L'art. 2, comma 1, d.lgs. 546/1992 attribuisce alle Commissioni Tributarie (oggi Corti di Giustizia Tributaria) la giurisdizione in materia tributaria, salvo le controversie riguardanti “gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento (o dell'intimazione di cui all'art. 50 DPR 602/1973)”, per le quali restano ferme le disposizioni del DPR 602/1973. In altre parole, le liti su cartelle, ruoli, avvisi di intimazione (atti della riscossione) spettano al giudice tributario;
quelle sugli atti esecutivi puri (es. pignoramento) all'ordinario, con i correttivi appunto del DPR 602.
L'art. 19, d.lgs. 546/1992 elenca gli atti impugnabili davanti al giudice tributario (avvisi di accertamento, cartelle di pagamento, ecc.), interpretato estensivamente fino a includere qualsiasi atto con cui si manifesta una pretesa tributaria individuata al contribuente. Su questa base, la giurisprudenza ha chiarito che anche il pignoramento o il precetto in materia tributaria possono essere impugnati davanti al giudice tributario se rappresentano il primo atto con cui il contribuente viene a conoscenza di una determinata pretesa tributaria
(quando ad es. la cartella, o l'intimazione di pagamento non gli è mai stata notificata).
L'art. 49 DPR 602/197, stabilisce che per l'espropriazione forzata tributaria si applicano le norme del codice di procedura civile in quanto compatibili e non derogate dal medesimo DPR. Quindi, il processo esecutivo tributario segue le regole ordinarie, salvo eccezioni specifiche.
L'art. 50 DPR 602/1973, prevede l'intimazione di pagamento (una sorta di “nuovo precetto”) da notificare al contribuente se l'esecuzione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella. L'avviso di intimazione diventa atto necessario prima di procedere a pignoramento tardivo, ed ha anch'esso natura di atto prodromico all'esecuzione (equiparabile ad un precetto).
L'art. 25 e 26 DPR 602/1973, regolano forma e notifica della cartella di pagamento, che svolge con un unico atto sia le funzioni del titolo esecutivo (il ruolo) sia del precetto (intimazione ad adempiere entro 60 giorni).
La notifica della cartella è condizione imprescindibile per procedere a esecuzione: la cartella infatti contiene il ruolo (titolo esecutivo) e vale come precetto.
L'art. 57 DPR 602/1973, nella formulazione risultante dal d.lgs. 46/1999, limitava fortemente le opposizioni esecutive in materia tributaria: non ammetteva le opposizioni ex art. 615 c.p.c. (a eccezione di quelle concernenti la pignorabilità dei beni) né le opposizioni ex art. 617 c.p.c. relative a regolarità formale o notifica del titolo esecutivo. Ciò significava, in teoria, negare al contribuente la possibilità di opporsi davanti al giudice ordinario per eccepire vizi della cartella o la sua omessa notifica.
L'art. 9, comma 2, c.p.c., attribuisce al tribunale (in via esclusiva e residua) la competenza per materia sulle cause relative a imposte e tasse. Dunque nel processo di opposizione esecutiva tributaria, il giudice ordinario competente è in genere il Tribunale, anche per valore, e funge da giudice dell'esecuzione.
Queste disposizioni delineano il doppio binario: da un lato la tutela tributaria impugnatoria, dall'altro la tutela esecutiva ordinaria, con un confine mobile segnato grossomodo dalla notifica della cartella.
In pratica:
-Prima della notifica della cartella (o in caso di sua omessa notifica), siamo nell'alveo del merito tributario con giurisdizione tributaria.
- Dopo la notifica della cartella (o atto equivalente), si apre la fase esecutiva di competenza del giudice ordinario per gli aspetti esecutivi puri, ferma restando la giurisdizione tributaria per eventuali profili di merito tributario residui.
Questa impostazione aveva generato tuttavia problemi interpretativi, specie riguardo a quale giudice adire se il contribuente, come nel caso in esame, contestava un pignoramento sostenendo di non aver mai ricevuto la notifica degli atti prodromici (avvisi di accertamento, cartelle, intimazione).
In tal caso, l'atto impugnato è un atto esecutivo (pignoramento) ma il vizio dedotto attiene a un atto presupposto (cartella o intimazione non notificata), situandosi quindi al confine tra giurisdizione ordinaria e tributaria.
Su questo punto si sono formati orientamenti giurisprudenziali contrastanti, risolti dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte e dalla Corte Costituzionale, come a breve si dirà.
È opportuno richiamare, tenuto conto della giurisprudenza richiamata dall'appellante, l'evoluzione giurisprudenziale sul punto.
Prima del 2017, a fronte di un pignoramento (o precetto/intimazione) basato su cartelle esattoriali, due tesi opposte individuavano diversamente il giudice competente se il contribuente lamentava vizi della notifica della cartella. Un primo orientamento riteneva che l'opposizione all'esecuzione/agli atti in simili casi si risolvesse nell'impugnazione del primo atto con cui la pretesa tributaria si manifesta, e dunque andasse proposta dinanzi al giudice tributario ex artt. 2 e 19 d.lgs. 546/92.
In sostanza, il pignoramento funge da veicolo per recuperare la contestazione della cartella mai notificata: il contribuente chiede al giudice tributario di dichiarare invalido il pignoramento proprio perché a monte manca o è viziata la notifica del titolo.
Questo orientamento valorizzava il fatto che l'art. 2 d.lgs. 546/92 individua il discrimine nella notifica della cartella: se essa è mancata, qualsiasi contestazione (anche in sede esecutiva) avrebbe per oggetto un atto antecedente l'esecuzione, rientrando quindi nella giurisdizione tributaria.
Inoltre, si osservava che l'art. 57 DPR 602/73 vieta sì le opposizioni ex art. 617 c.p.c. sulla notifica del titolo davanti al giudice ordinario, ma ciò non esclude una tutela in sede tributaria (anzi, la presuppone).
Un secondo orientamento sosteneva invece che, trattandosi pur sempre di un atto dell'esecuzione forzata
(il pignoramento o l'intimazione), la giurisdizione fosse del giudice ordinario, a nulla rilevando che il vizio dedotto (mancata notifica della cartella) fosse a monte. In pratica, una volta iniziata l'esecuzione con un atto successivo alla cartella, si radica la giurisdizione ordinaria “indipendentemente dal vizio dedotto”.
Il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto valutare incidentalmente se la cartella era stata notificata o meno, ai fini di dichiarare nullo il pignoramento se privo di un valido titolo notificato.
Questa tesi, però, si scontrava con il dato letterale dell'art. 57 DPR 602/73 che inibiva al giudice ordinario di conoscere eccezioni sulla notifica del titolo.
Alcuni cercavano di superare il divieto distinguendo il petitum: se il contribuente chiede annullamento della cartella (petitum sostanziale sul titolo) competente è il giudice tributario;
se chiede nullità del pignoramento
(petitum sull'atto esecutivo) competente è il giudice ordinario. Ma le Sezioni Unite hanno poi definito tale distinzione “inutilmente artificiosa” e impraticabile.
Di fronte a questo contrasto, la Cassazione a Sezioni Unite n. 13913 del 5 giugno 2017 ha preso posizione netta a favore del primo orientamento, stabilendo il seguente principio di diritto (poi spesso richiamato): “In materia di esecuzione forzata tributaria, l'opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto di pignoramento, asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento… (ovvero, a seconda dei casi, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, dell'avviso cosiddetto "impoesattivo" o dell'intimazione di pagamento)… è ammissibile e va proposta – ai sensi degli artt. 2, comma 1, e 19 del d. lgs. n. 546/1992, dell'art. 57 del DPR n. 602/1973 e dell'art. 617 c.p.c. – davanti al giudice tributario, risolvendosi nell'impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un determinato credito tributario».
Le Sezioni Unite, dunque, hanno chiarito che se il contribuente, ricevuto un atto dell'esecuzione, denuncia di non aver mai ricevuto la cartella o l'atto precedente, deve rivolgersi al giudice tributario, impugnando quell'atto esecutivo come “veicolo” per far valere i vizi a monte. In tali casi, l'azione dinanzi al giudice tributario ricalca lo schema dell'opposizione agli atti ex art. 617 c.p.c., ma è sostanzialmente un ricorso tributario ex art. 19, co.3, d.lgs. 546/92 (impugnazione del primo atto conoscitivo della pretesa).
Tuttavia, la soluzione del 2017 – pur garantendo tutela al contribuente in Commissione Tributaria – lasciava scoperto un altro ambito: l'art. 57 DPR 602/73 continuava a vietare anche le opposizioni ex art. 615 c.p.c.
(salvo che sulla pignorabilità). Ci si chiedeva quindi: se il contribuente intende far valere fatti estintivi sopravvenuti (pagamento, prescrizione, ecc.) o comunque contestare il diritto di procedere all'esecuzione per ragioni diverse da vizi formali del titolo, può agire davanti al giudice ordinario? La lettera dell'art. 57 sembrava negarlo, ponendo problemi di tenuta costituzionalità della norma sotto il profilo del diritto di difesa. Si giunge, quindi, all'intervento della Corte Costituzionale con la sentenza n.114/2018.
Proprio la questione delle opposizioni ex art. 615 c.p.c. in esecuzioni tributarie è giunta all'attenzione della
Corte Costituzionale, che con la sentenza n. 114 del 31 maggio 2018 ha parzialmente modificato il quadro.
La Corte era chiamata a giudicare la legittimità dell'art. 57 DPR 602/73, nella parte in cui esclude le opposizioni all'esecuzione (art. 615 c.p.c.). Richiamando la giurisprudenza sopra citata, la Consulta ha condiviso l'impostazione secondo cui le opposizioni esecutive non possono duplicare le tutele impugnatorie tributarie già previste. In particolare, ha escluso che l'opposizione ex art. 615 possa avere funzione recuperatoria o concorrente rispetto ai rimedi in Commissione Tributaria. Quindi, se un contribuente lamenta vizi della cartella
(mai notificata, nulla, ecc.), non può usare art. 615 c.p.c. come surrogato dell'impugnazione tributaria
(concetto in linea con Cass. SS.UU. 2017 sopra vista).
Ma la Corte Costituzionale ha rilevato una “lacuna”: situazioni in cui il contribuente ha bisogno di opporsi all'esecuzione per fatti successivi, non attinenti a vizi originari del titolo.
Ad esempio, l'avvenuto pagamento del debito dopo la notifica della cartella;
oppure l'estinzione per altra causa sopravvenuta (ad esempio prescrizione o definizione agevolata dei ruoli, c.d. rottamazione). In tali casi, negare l'opposizione ex art. 615 significherebbe privare il contribuente di una difesa nel merito dell'esecuzione.
Infatti, dinanzi alla Commissione Tributaria si può contestare la legittimità della pretesa fino al momento della cartella, ma non far valere fatti estintivi successivi che esulano dal merito dell'accertamento tributario.
Pertanto, la Corte Costituzionale con sentenza 114/2018 ha dichiarato incostituzionale l'art. 57, comma 1, lett. a) DPR 602/1973 “nella parte in cui non prevede che, nelle controversie riguardanti atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o dell'intimazione di cui all'art. 50 DPR
602/1973, sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615 c.p.c.”.
Ciò significa che oggi è consentita l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. nelle esecuzioni tributarie, limitatamente alle contestazioni sul diritto di procedere all'esecuzione derivanti da fatti successivi alla formazione del titolo. La Corte fa esplicito riferimento, in motivazione, a eventi come l'adempimento del debito tributario o la “rottamazione” delle cartelle dopo la notifica (ma a cui può essere equiparata l' ipotesi di estinzione del credito per prescrizione successiva).
Importante sottolineare che la Consulta mantiene fermo il principio per cui le contestazioni relative a vizi
“pregressi” (es. mancata notifica della cartella) devono trovare tutela dinanzi al giudice tributario e non attraverso l'opposizione all'esecuzione. L'apertura di art. 615 c.p.c. riguarda solo quelle situazioni in cui il contribuente non mette in questione la validità del titolo tributario in sé, bensì fatti sopravvenuti che impediscono l'esecuzione.
In pratica, dopo Corte Cost. 114/2018 il contribuente può proporre opposizione all'esecuzione davanti al giudice ordinario per far valere, ad esempio:
- Avvenuto pagamento o sgravio del debito dopo la notifica della cartella (quindi il titolo esiste ed è stato notificato, ma il credito non è più esigibile).
- Prescrizione maturata successivamente alla notifica valida della cartella o dell'intimazione.
- Definizione agevolata (condono, rottamazione) intervenuta successivamente.
- Qualsiasi fatto estintivo o impeditivo sorto dopo che la cartella è divenuta definitiva. Viceversa, rimane preclusa l'opposizione ex art. 615 se per dimostrare il fatto estintivo è necessario eccepire la mancata notifica della cartella. Ad esempio, sostenere la prescrizione perché la cartella non fu notificata
(e quindi il termine non interrotto) significherebbe ancora una volta passare dalla verifica di un vizio di notifica – materia da giudice tributario. La Corte Costituzionale mette infatti in guardia: l'opposizione 615 non deve diventare surrettiziamente un modo di impugnare la cartella non notificata (“funzione recuperatoria”). Deve riguardare fatti autonomi, deducibili “indifferentemente rispetto all'eventuale vizio di notifica” (cioè, veri fatti nuovi, che prescindono dalla regolarità o meno della notifica).
Nel caso in esame il contribuente, da un lato afferma, che il credito è prescritto perché non ha ricevuto la notifica dell'avviso di intimazione di pagamento e delle prodromiche cartelle nel termine di prescrizione decorrente dall'iscrizione a ruolo (accertamento da compiersi in questa sede) e, dall'altro, promuovendo l'azione ex art.615 c.p.c. che andava proposta dinanzi al giudice ordinario, invoca la prescrizione a prescindere da problemi di notifica degli atti presupposti (azione, così proposta che all'opposto presuppone la notifica degli atti presupposti).
Il confine giurisdizionale risiede sempre nel quando e cosa si contesta: se la contestazione investe la pretesa tributaria fino alla cartella, spetta al giudice tributario;
se investe solo l'esecuzione post-cartella, può andare al giudice ordinario.
Dopo la sentenza della Consulta, la Cassazione a Sezioni Unite è tornata sul tema con la pronuncia n. 7822 del 14 aprile 2020.
Questa pronuncia è particolarmente rilevante perché, oltre a confermare i principi già delineati, affronta il problema del cumulo di domande (principale e subordinata) in cause di esecuzione tributaria e del conseguente conflitto di giurisdizione che può sorgere.
Le Sezioni Unite 2020 concludono che tale riparto “va fissato nei termini” sopra indicati, precisando che davanti al giudice tributario la tutela assume le forme ordinarie del ricorso ex art. 19 d.lgs. 546/92 (e non quelle di un'opposizione esecutiva in senso tecnico).
In altri termini se si impugna, come nel caso in esame, un pignoramento per mancata notifica degli atti presupposti (accertamento, cartella, intimazione) formalmente si pone un ricorso tributario, in cui la domanda va qualificata (trattandosi di un petitum di impugnazione del titolo) come di annullamento degli atti prodromici, ai sensi dell'art. 19 co.3 (impugnazione del pignoramento come atto “contenente una pretesa tributaria”, in estensione analogica).
Così qualificata la domanda, la Società contribuente assumeva in primo grado, in via principale, che la notifica del precetto (rectius, "avviso di intimazione") 07120249033290155000 del 09/07/2024 fosse il primo atto rispetto al quale era venuto a conoscenza della pretesa tributaria.
È appena il caso di ricordare che l'intimazione di pagamento (rectius, "avviso di intimazione") è, invero, l'atto previsto dall'art. 50, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che l'erario ha l'obbligo di notificare al contribuente prima di iniziare l'esecuzione forzata, quando sia trascorso più di un anno dalla notifica della cartella esattoriale, e contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligazione risultante dal ruolo entro cinque giorni dalla notifica dell'avviso stesso. L'avviso di intimazione è dunque un atto prodromico all'esecuzione forzata.
Dalla documentazione esibita dall'Ufficio, sin dal primo grado, di giudizio e non specificamente avversata dalla Difesa della Società contribuente, i primi Giudici hanno accertato la ritualità delle notifiche degli atti presupposti pacificamente non impugnati, con conseguente stabilizzazione della pretesa tributaria.
Ciò detto, con riguardo al motivo di appello circa l'omessa pronuncia relativa alla prescrizione successiva, fermo quanto sopra detto, va rilevato che nel caso in esame l'Ufficio ha documentato che in data 03/11/2022 aveva provveduto a notificare l'avviso di intimazione n. 07120229003985283000, quale atto interruttivo della prescrizione, la cui notifica è avvenuta per irreperibilità assoluta.
Trattandosi di documento proveniente da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, costituisce un atto pubblico (articolo 2700 c.c.) e le attestazioni in essa contenute fanno piena prova fino a querela di falso per le affermazioni che riguardano l'attività svolta dall'ufficiale notificatore, la constatazione di fatti avvenuti in sua presenza e il ricevimento delle dichiarazioni allo stesso rese, limitatamente al loro contenuto estrinseco (cfr. Cassazione, pronunce 5349/2017, 1197/2017, 7052/2016, 4219/2016, 2118/2016,
240822015 e 18892/2015).
In ogni caso, nessuna specifica contestazione è stata mossa al riguardo dalla Difesa dell'originario ricorrente.
Ne discende che l'eccezione di illegittimità della formazione della pretesa tributaria ovvero l'estinzione della pretesa tributaria per fatti sopravvenuti, come appunto la prescrizione, verificatesi in data posteriore alla notifica degli atti prodromici all'avviso d'intimazione di pagamento impugnato, tenuto conto degli atti interruttivi documentati e della dilazione dei termini previsti dalla normativa emergenziale intervenuta durante la pandemia da Covid, già richiamata dalla pronuncia di primo grado ed in alcun modo avversata nell'atto di appello, non può ritenersi fondata.
Ne consegue il rigetto dell'appello con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta l'appello condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Appellato che liquida in euro 470,00 oltre oneri accessori se dovuti