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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 18/12/2025, n. 2079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2079 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 608/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE In persona del Giudice monocratico Dott. Raffaele Zibellini all'esito dell'udienza del 17.12.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e discusso in forma scritta la causa, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tra
(CF: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Stefania Fasano. attrice-opponente
contro
(P.IVA: ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, e per essa quale mandataria la Controparte_2
(P.IVA: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Enrica Maria Ghia.
[...] P.IVA_1 convenuta-opposta
FATTO E DIRITTO
1. La sig.ra ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
60/2024, emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 7.2.2024, con il quale, su istanza della cessionaria le veniva ingiunto il pagamento Controparte_1 della complessiva somma di € 22.937,23, oltre interessi e spese, in virtù del mancato ripianamento dell'esposizione debitoria relativa al rapporto di finanziamento n. 04.148.0058882200000, stipulato dalla medesima in data 26.3.2008 con la allora Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. Ha disconosciuto le sottoscrizioni apposte in calce al contratto di finanziamento e ha eccepito: -la mancata consegna di copia del contratto al cliente con conseguente nullità ex art. 117 TUB;
-l'intervenuta prescrizione del credito preteso ex artt. 2934 e
2946 c.c.; -l'indeterminatezza del tasso di interesse;
-la richiesta di interessi anatocistici. Ha concluso chiedendo: “Voglia il Tribunale Ill.mo adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza: 1) previa sospensione del decreto ingiuntivo opposto, annullare e revocare il decreto ingiuntivo n. 60/2024, per insussistenza del credito azionato, attesa la non debenza della somma ingiunta e la prescrizione e/o decadenza del debito azionato;
2) con vittoria di spese, diritti e onorari della presente procedura”.
2. Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto.
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3. Secondo i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex multis Cassazione civile sez. un., 30/10/2001, n.13533). Tali regole in tema di riparto dell'onere della prova valgono anche nel giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c.. L'opposizione a decreto ingiuntivo dà infatti luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. Cassazione civile sez. II, 04/03/2020, n.6091). Con particolare riferimento all'opposizione a decreto ingiuntivo per credito derivante da un contratto di finanziamento, secondo condivisibile giurisprudenza spetta all'opposto, attore sostanziale, la dimostrazione della stipulazione del contratto e dell'effettiva consegna della somma mutuata;
compete, invece, all'opponente, convenuto sostanziale, la prova del corretto adempimento delle obbligazioni assunte ovvero che l'inadempimento origini da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (cfr. Tribunale Cremona, 09/06/2020, n. 245; Tribunale Lecce sez. II, 09/03/2020, n. 764). Tanto premesso, la parte opposta ha fornito la prova del credito azionato in sede monitoria producendo in giudizio il contratto di finanziamento concesso in data 26.3.2008 dalla Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. in favore della
“ nonché la relativa garanzia sotto forma di Parte_2 fideiussione specifica rilasciata dall'odierna opponente e sottoscritta in pari data. Nella documentazione contrattuale sono chiaramente indicate le condizioni economiche dell'operazione che forniscono contezza dell'entità dell'impegno economico assunto dalla mutuataria e dalla garante, quali: l'importo finanziato, il
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numero e la periodicità dei ratei, il relativo importo di ciascuno, la durata del piano di ammortamento, il tasso annuo nominale di ammortamento con i relativi criteri di indicizzazione, le modalità di calcolo del tasso di mora. Il disconoscimento delle sottoscrizioni formulato nell'atto di citazione dalla sig.ra appare oltremodo generico. Pt_1
Invero, il disconoscimento di una scrittura privata, pur non richiedendo, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., una forma vincolata, deve avere i caratteri della specificità e della determinatezza e non può costituire una mera espressione di stile, risolvendosi peraltro la relativa valutazione in un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato (cfr. Cassazione civile sez. II, 16/10/2020, n. 22577; Cassazione civile sez. II, 22/01/2018, n.1537). Ebbene, a fronte della richiamata produzione documentale di controparte, la generica formula utilizzata dall'opponente nell'atto di citazione (“Il decreto ingiuntivo opposto in quanto illegittimo, inefficace e comunque infondato in fatto ed in diritto, sia per il disconoscimento di tutte le sottoscrizioni apparentemente apposte dalla in calce al contratto Pt_1 di finanziamento”) non risponde ai requisiti di specificità posti dalla consolidata giurisprudenza di legittimità. Fermo restando che l'opponente non ha eccepito alcunché in ordine alle sottoscrizioni a suo nome presenti sul contratto relativo alla fideiussione. In tale prospettiva va altresì disattesa la doglianza concernente la mancata consegna di una copia del contratto alla cliente avendo la sig.ra sottoscritto la relativa Pt_1 ricevuta di rilascio. A ciò si aggiunga che l'opponente non ha contestato l'effettiva erogazione del finanziamento e non ha provato l'adempimento integrale dell'obbligazione relativa al rimborso della somma mutuata o di non aver potuto adempiere per cause a lei non imputabili. Così come è incontestata la titolarità del credito per cui è causa in capo all'odierna parte opposta. Del tutto inconferente è la doglianza relativa alla mancata comunicazione della cessione, sulla scorta dell'assorbente considerazione per cui la notifica al debitore ceduto non ha efficacia costitutiva del contratto di cessione, il quale è un negozio consensuale, ma ha solo la funzione di assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e di regolare il conflitto tra cessionari (cfr. Cass., 19/02/2019, n. 4713), pertanto la notifica al debitore ceduto non è una condizione di efficacia della cessione nei suoi confronti il quale potrà essere chiamato a rispondere del debito dal cessionario anche se tale formalità non è ancora stata eseguita. In ogni caso l'opposta ha prodotto la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, parte II, n. 85 del 20.07.2019 contenente l'avviso ex art. 58 TUB relativo alla cessione intercorsa tra la Cassa di Risparmio di Parma e di Piacenza S.p.A. e l'Istituto Nazionale del Mezzogiorno – Ifim S.p.A. Come noto l'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c.
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La successiva cessione del credito, intervenuta tra la Ifim S.p.A. e la CP_3 risulta essere stata comunicata ex art. 1264 c.c. alla sig.ra a
[...] Parte_1 mezzo lettera raccomandata A/R del 17.4.2019 che, stando all'avviso di ricevimento, risulta pervenuta all'indirizzo dell'opponente in data 2.5.2019.
3.1. Quanto alle ulteriori doglianze formulate dall'opponente, va anzitutto rigettata l'eccezione di prescrizione del credito azionato. Come noto, ai contratti di finanziamento deve essere applicata l'ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. in quanto la rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicché deve escludersi, per quanto concerne il diritto al rimborso della somma mutuata, l'applicabilità dell'art. 2948, n. 4, c.c. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome e indipendenti (cfr. ex multis Cassazione civile sez. I, 08/08/2013, n.18951; Cass. civ., sez. III, 3 febbraio 1994 n. 1110). Occorre inoltre precisare che, secondo l'orientamento tradizionale la prescrizione decennale del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata del finanziamento, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica (cfr. Cassazione civile sez. III, 30/08/2011, n.17798). L'unicità del debito, seppur ratealmente frazionato, impone dunque la decorrenza di un unitario termine di prescrizione che, trattandosi di debito rateizzato, decorre dal termine contrattualmente statuito per il pagamento dell'ultima rata, dato che prima di detta scadenza, il mutuante non può legittimamente pretendere il pagamento e quindi non ha azione per costringere il debitore all'adempimento.
Ciò nondimeno occorre considerare che nel caso di decadenza dal beneficio del termine, poiché il mutuante può pretendere il pagamento immediato dell'intera prestazione, venendo meno la precedente contrattazione relativa alla rateizzazione del debito, il termine di prescrizione debba essere fatto decorrere ai sensi dell'art. 2935 c.c. dal momento in cui il creditore comunica la decadenza dal beneficio del termine (v. in tal senso Tribunale di Cremona, Sent. n. 348/2023 del 30/06/2023; conf. Tribunale Nola sez. I, 07/01/2025, n.13). L'intervenuta decadenza dal beneficio del termine, stando alla comunicazione prodotta dall'opposta (doc. n. 10), è avvenuta il 26.4.2010. Per quanto sopra esposto è dunque da tale data che deve essere fatto decorrere il termine decennale di prescrizione. Occorre, a questo punto, valutare l'idoneità dei documenti prodotti dalla parte opposta ad interrompere il decorso del termine prescrizionale decennale. Ebbene, la già citata comunicazione di avvenuta cessione del credito con contestuale diffida al pagamento inviata a mezzo lettera raccomandata A/R del 17.4.2019, regolarmente notificata all'indirizzo dell'opponente il 2.5.2019, è certamente idonea ad interrompere il termine di prescrizione.
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Va evidenziato che la relativa cartolina dell'avviso di ricevimento risulta fosse già allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, per cui il disconoscimento della sottoscrizione ivi apposta operato dall'opponente solo nella memoria istruttoria del 25.6.2024 è tardivo in quanto la parte avrebbe dovuto effettuarlo tramite la prima difesa utile, vale a dire nell'atto di citazione in opposizione. In conclusione, dunque, quando è stato notificato il decreto ingiuntivo per cui è causa il termine decennale di prescrizione non era ancora decorso.
3.2. La doglianza circa l'addebito di interessi anatocistici merita di essere disattesa in quanto del tutto generica e carente in punto di allegazione. Ad ogni modo dalla lettura delle condizioni generali di contratto si evince come non sia stato pattuito nulla che possa anche solo potenzialmente costituire una violazione dell'art. 1283 c.c. Risulta persino che non sia stata prevista la maturazione di interessi sul totale dovuto a seguito della decadenza dal beneficio del termine, condizione che sarebbe stata consentita dall'art. 3 della delibera CICR 9.2.2000.
4. In definitiva, l'opposizione deve ritenersi infondata e va quindi rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, avendo la controparte fornito una prova adeguata del credito sia sul fronte dell'an che del quantum.
5. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, in base al valore e alla complessità del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta ed assorbita:
RIGETTA l'opposizione proposta da e per l'effetto, visto l'art. 653 c.p.c. Parte_1
CONFERMA E DICHIARA DEFINITIVAMENTE ESECUTIVO il decreto ingiuntivo n. 60/2024, emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 7.2.2024;
AN
al pagamento delle spese di lite in favore della opposta, in persona Parte_1 del l.r.p.t., che si liquidano in complessivi € 2.600,00, oltre spese generali come da tariffa forense, I.V.A. se dovuta e C.A.P. come per legge.
Castrovillari, 17/12/2025. Il Giudice Dott. Raffaele Zibellini Provvedimento redatto con la collaborazione dell'Addetta UPP Dott.ssa Venis Greco.
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