TRIB
Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 22/07/2025, n. 941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 941 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 636/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Converti – g.o.t.c. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 636/2024 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano Chiusaroli ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso e nel suo studio sito in Teramo, Piazza Martiri della Libertà n. 24/a, giusto mandato in atti;
-RICORRENTE- contro in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall' Avv. Lorenzo Mazzarulli ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio sito in Teramo, Via Circonvallazione Ragusa n. 12, giusto mandato in atti;
-RESISTENTE-
OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 2 c.p.c.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in atti.
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 20/03/2024, il sig. evocava in giudizio presso Parte_1 questo Tribunale la (di seguito, anche ), al Controparte_1 Controparte_2 fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “in accoglimento della presente opposizione, dichiarare che il Sig. nulla deve in forza del Decreto Ingiuntivo azionato, in quanto tale credito è da dichiararsi estinto per le Parte_1 causali in narrativa e conseguentemente dichiarare l'inefficacia dell'Atto di Pignoramento presso Terzi sopra indicato con vittoria di spese, diritti ed onorari”. A sostegno della domanda, parte ricorrente deduceva la non intellegibilità del metodo di calcolo adottato dalla nella stesura non solo dell'atto di precetto posto alla Controparte_1 base della procedura iscritta al n. 1249/2022 r.g.e. del Tribunale di Teramo e di cui il presente giudizio rappresenta la successiva fase di merito, ma anche degli atti di precetto, tutti dettagliatamente descritti nel predetto atto introduttivo e generativi di altrettante procedure esecutive, i quali, al pari dell'atto posto alla base del presente giudizio, si fondano su un credito vantato dalla predetta banca resistente in forza del decreto ingiuntivo n. 491/2018, emesso dal Tribunale di Teramo nei confronti dell' e dei sig.ri T_
e , con il quale veniva ingiunto ai predetti di pagare l'importo Controparte_3 Controparte_4 complessivo di € 5.020,07, oltre agli interessi maturati e maturandi dall'1/01/2017, al tasso del 11,95% nei limiti del fido concesso e del 12,25% sull'eccedenza, nonché il pagamento delle spese e competenze legali liquidate nella complessiva di € 526,00, oltre oneri fiscali di legge. L' sosteneva, infatti, come nei T_ vari atti di precetto ad egli notificati dall'Istituto di credito, ivi compreso quello in parte qua, non fosse mai chiaramente specificato quali importi costituissero la sorte capitale, quali indicassero le somme parzialmente ricavate dalla creditrice nelle more delle varie procedure esecutive, quali gli interessi maturati e quali le spese legali liquidate. Inoltre, il ricorrente asseriva che l'Istituto di credito odierno resistente, nelle more delle varie procedure esecutive intraprese, aveva in realtà effettuato una sommatoria di tutti gli importi che, ratione temporis, risultavano incapienti, in quanto non recuperati all' esito di ciascuna procedura,
e che, pertanto, erano stati inseriti nei successivi atti di precetto, ragion per cui ella sostiene come l'atto di precetto in questione non possa che riferirsi alle spese legali liquidate nelle varie procedure esecutive succedutesi.
Con comparsa di costituzione e risposta del 21/06/2024, si costituiva in giudizio la
[...]
la quale rassegnava le seguenti conclusioni: “1. In via preliminare, dichiarare la Controparte_1 improcedibilità, improponibilità, inammissibilità e/o la nullità della domanda proposta dall'opponente;
2. Nel merito, rigettare, integralmente, la domanda proposta dal ricorrente per le motivazioni di cui in narrativa;
3. Condannare sempre e comunque la controparte al pagamento delle spese di lite”.
La resistente contestava le asserzioni di parte ricorrente, sostenendo in primo luogo l'improponibilità, inammissibilità, improcedibilità e/o nullità del ricorso proposto dalla controparte atteso che a suo dire, in primo luogo, non sarebbe possibile introdurre un giudizio di merito successivo ad opposizione all'esecuzione con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e rilevando, in secondo luogo, come il presente giudizio sia stato introdotto al di fuori dei termini perentori statuiti dal G.E. con la propria ordinanza dell'11/02/2024 resa al termine della fase sommaria della procedura.
La contestava poi come il ricorso introduttivo del presente giudizio non consentisse di Controparte_2 rilevare con chiarezza quale fosse l'oggetto delle contestazioni avanzate da parte ricorrente, se cioè esse riguardassero l'atto di precetto del 31/05/2022 e le somme in esso portate, oppure l'atto di pignoramento mobiliare presso terzi, oppure, l'ordinanza di assegnazione dell'11/02/2024. Nel merito, la resistente deduceva come all'atto del deposito del ricorso, la relativa esecuzione n. 1249/2022 era già stata dichiarata estinta e il sig. si era già dimesso da ben 5 mesi e rilevava, altresì, come parte ricorrente non T_ avesse minimamente fornito prova né delle proprie asserzioni né tantomeno della sussistenza di fatti estintivi della pretesa creditoria vantata dall' istituto di credito summenzionato. Peraltro, poi la banca stessa, mediante una dettagliata ricostruzione effettuata nella propria comparsa di costituzione delle vicende esecutive derivanti dal decreto ingiuntivo sopra specificato, deduceva di aver fornito ampia dimostrazione del mancato pagamento, ad opera di parte ricorrente, della sorte capitale di cui al decreto ingiuntivo n.
491/2018 emesso dal Tribunale di Teramo, pari ad € 5.020,07, oltre interessi calcolati sino al 31/12/2023, dedotti quelli già versati in precedenza dall' pari ad € 1.701,51, oltre interessi maturati e maturandi T_ dall'1/01/2017, al tasso del 11,95% nei limiti del fido concesso e del 12,25% sull'eccedenza.
La causa, stante la sua natura documentale, veniva istruita mediante deposito di documentazione e perveniva, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 9/12/2024, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., e qui assunta in decisione con la concessione dei termini per il deposito di note conclusionali e di replica.
°°°°°°°
Così definito il thema decidendum, la domanda di parte ricorrente va dichiarata inammissibile in accoglimento dell'eccezione preliminare di parte resistente.
Va rilevato, in primo luogo, come l'art. 616 c.p.c., nel testo sostituito dalla l. n. 52/2006 (art. 14), deve essere interpretato nel senso che l'introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione all'esito dell'esaurimento della fase sommaria introdotta a norma dell'art. 615 co. 2
c.p.c., deve avvenire con la forma dell'atto introduttivo richiesta in riferimento al rito con cui l'opposizione deve essere trattata quanto alla fase a cognizione piena e, quindi, con citazione previamente notificata e poi iscritta a ruolo, se l'opposizione rientra nell'ambito delle controversie soggette al rito ordinario, oppure con ricorso depositato presso l'ufficio cui appartiene quel giudice e poi notificato nel termine, qualora la materia rientri fra quelle soggette ad un rito in cui la causa si introduce con ricorso ed è il giudice a fissare l'udienza.
Pertanto, sul punto va evidenziato come l'atto introduttivo debba essere un atto identico a quello con cui verrebbe introdotta una causa dello stesso rito del giudizio di merito sull'opposizione. Ne consegue che, laddove non si verta in un giudizio di opposizione all'esecuzione relativo a controversia che nel merito debba trattarsi con un rito nel quale la domanda si introduce con ricorso (come, ad esempio, per i procedimenti di lavoro et similia) e si tratti di rito nel quale la domanda debba essere proposta con citazione, non vi è dubbio che l'art. 616 c.p.c. esiga che l'introduzione del giudizio di merito oppositivo debba avvenire con citazione (ex plurimis Cass. Civ., sez.III, n. 1201 del 27/01/2012; Cass. Civ., sez. III, n. 1152 del 19/01/2011). In linea con i suesposti principi, l'odierno giudizio avrebbe dovuto essere introdotto con atto di citazione, atteso che il giudizio di opposizione, di cui esso rappresenta la fase successiva a quella sommaria, afferisce a controversia, segnatamente in materia di fideiussione, soggetta al rito ordinario, salvo che sia connessa con cause di lavoro o previdenziali, circostanza questa non configurabile nella presente causa (cfr., sul punto, ex plurimis Cass. Civ., sez. III, n. 28827 dell'8/11/2019).
Peraltro, che questo giudizio debba configurarsi non già come causa autonoma, ma bensì come fase di merito di un'opposizione ex art. 615 co.2 c.p.c. è dimostrato per tabulas dalla presenza in atti dell'ordinanza emessa dal G.E. del Tribunale di Teramo in data 11/02/2024, nella quale il predetto giudicante, nel rigettare la richiesta di sospensione della procedura esecutiva con assegnazione dei termini perentori per l'introduzione della successiva fase di merito, ha chiarito come le doglianze di parte opponente, odierna ricorrente, fossero afferenti a questioni di calcolo delle somme vantate, le quali rappresentano appunto l'oggetto dell' atto introduttivo del presente giudizio. In merito, infatti, va evidenziato come l'opposizione ex art. 615 co. 2 c.p.c. costituisca un procedimento a struttura bifasica necessaria caratterizzato da una prima fase cautelare, il cui obiettivo primario è quello di arrivare ad una delibazione sulla sospensione della procedura esecutiva che può avvenire solo in presenza di “gravi motivi”, seguita da una successiva fase di merito che sarà interesse dell'opponente, poi ricorrente, introdurre, nei termini perentori stabiliti dall'ordinanza resa dal G.E. al termine della necessaria predetta fase cautelare, nel caso di diniego della summenzionata sospensione, come è effettivamente avvenuto nel caso in esame e ciò al fine di far valere, dinanzi ad un diverso giudice il vizio dedotto dinanzi al G.E. Tuttavia, va specificato come l'inammissibilità relativa ai profili formali sopra specificati, non si configura laddove l'atto introduttivo della fase di merito sia stato predisposto in violazione dello schema legale applicabile in forza del suesposto indirizzo, atteso che esso sarebbe comunque idoneo al raggiungimento dello scopo, anche ove avesse una forma diversa da quella prescritta per il rito applicabile, come l'introduzione della fase di merito con ricorso ex art. 281 c.p.c. anziché mediante atto di citazione, a patto che la relativa fase, dunque la causa di merito, sia introdotta nel rispetto dei termini perentori assegnati dal G.E. nell'ordinanza resa al termine della fase cautelare.
Conseguentemente, l'inammissibilità si configura tutte le volte in cui chi propone un atto introduttivo della fase di merito nell'ambito di un giudizio di opposizione, quale può essere quello ex art. 615 co. 2 c.p.c., lo notifichi, assieme al pedissequo decreto di fissazione udienza, oltre il termine perentorio fissato dal G.E. con la propria ordinanza, a nulla rilevando, ai fini di un eventuale effetto sanante, né il fatto che tale atto introduttivo sia stato depositato tempestivamente nei termini perentori predetti, né tantomeno che il giudice adito con tale atto introduttivo e competente per la fase di merito abbia concesso termine per la notifica dello stesso e del pedissequo decreto di fissazione udienza (ex plurimis Cass. Civ. SS.UU. n. 2907/2014; Cass. Civ. n. 19264 del
7/11/2012; Trib. Pistoia, Sent. 28/12/2023; Trib. Castrovillari, Sent. n. 1002 del 29/09/2021). In quest'ultimo caso, infatti, si tratta di un modus procedendi del tutto conforme al sistema delineato dal legislatore quanto ai rapporti fra fase sommaria e fase di merito e quanto alla definizione di quest' ultima con sentenza: infatti, il giudice dinanzi al quale viene introdotto il giudizio di merito sull'opposizione deve dare corso alla cognizione piena, consentendo l'instaurazione del contraddittorio tra l'opponente e gli opposti, anche qualora ritenga che il predetto giudizio di merito sia inammissibile o improcedibile, dovendo quindi chiudere tale giudizio con sentenza adottata all'esito della fase di trattazione dello stesso dopo aver invitato le parti a precisare le conclusioni (ex plurimis Cass. Civ. n.19264 del 7/11/2012).
Alla luce dei suesposti principi giurisprudenziali e da un'attenta analisi della documentazione versata in atti, risulta come l'inammissibilità del presente ricorso si configuri, nel caso in esame, in virtù del fatto che la parte odierna ricorrente, essendo interessata all'introduzione della presente fase di merito a seguito di rigetto della propria richiesta di sospensione dell'esecuzione statuita dal G.E. con l'ordinanza dell'11/02/2024, non ha assolto all'onere sulla stessa gravante di dimostrare l'avvenuta introduzione del presente giudizio nei termini perentori stabiliti dal medesimo G.E. nel predetto provvedimento atteso che, non si rinviene in atti la prova della tempestiva notifica del ricorso introduttivo in parte qua nei suddetti termini perentori, a nulla rilevando a tali fini il tempestivo deposito del presente ricorso per i motivi sopra specificati.
Inoltre, tale inammissibilità, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, non è suscettibile di essere sanata a seguito di avvenuta costituzione dell'odierna parte resistente, atteso che, in virtù del principio in forza del quale i provvedimenti giurisdizionali debbano adeguarsi agli schemi normativi che li prevedono, il termine perentorio concesso nel caso di specie, proprio in quanto tale, non può essere prorogato dal giudice una volta assegnato né tantomeno può essere concesso un nuovo termine in caso di violazione dello stesso (ex plurimis, Cass. Civ. n. 11583/2009; Cass. Civ. n. 4957/2007; Cass. Civ. n. 5787/1986; Cass.
Civ. n. 4472/1984; Trib. Nola n. 2620 del 12/10/2015).
In ragione dell'esito complessivo della lite, le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in applicazione delle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, delle questioni giuridiche e fattuali trattate, del pregio dell'attività professionale svolta, secondo i valori minimi, considerata la non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate ed esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
il Tribunale di Teramo, in funzione di giudice monocratico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro la disattesa ogni Parte_1 Controparte_1 contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara inammissibile il ricorso per le ragioni di cui in motivazione;
2. Condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore della resistente, delle spese del procedimento, che si liquidano in euro 1.700,00 per compensi professionali al difensore, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e
CNPA come per legge dovuti.
Così deciso in Teramo, il 21/07/2025
IL GIUDICE dott. Antonio Converti
(firma digitale)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Converti – g.o.t.c. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 636/2024 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano Chiusaroli ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso e nel suo studio sito in Teramo, Piazza Martiri della Libertà n. 24/a, giusto mandato in atti;
-RICORRENTE- contro in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall' Avv. Lorenzo Mazzarulli ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio sito in Teramo, Via Circonvallazione Ragusa n. 12, giusto mandato in atti;
-RESISTENTE-
OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 2 c.p.c.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in atti.
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 20/03/2024, il sig. evocava in giudizio presso Parte_1 questo Tribunale la (di seguito, anche ), al Controparte_1 Controparte_2 fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “in accoglimento della presente opposizione, dichiarare che il Sig. nulla deve in forza del Decreto Ingiuntivo azionato, in quanto tale credito è da dichiararsi estinto per le Parte_1 causali in narrativa e conseguentemente dichiarare l'inefficacia dell'Atto di Pignoramento presso Terzi sopra indicato con vittoria di spese, diritti ed onorari”. A sostegno della domanda, parte ricorrente deduceva la non intellegibilità del metodo di calcolo adottato dalla nella stesura non solo dell'atto di precetto posto alla Controparte_1 base della procedura iscritta al n. 1249/2022 r.g.e. del Tribunale di Teramo e di cui il presente giudizio rappresenta la successiva fase di merito, ma anche degli atti di precetto, tutti dettagliatamente descritti nel predetto atto introduttivo e generativi di altrettante procedure esecutive, i quali, al pari dell'atto posto alla base del presente giudizio, si fondano su un credito vantato dalla predetta banca resistente in forza del decreto ingiuntivo n. 491/2018, emesso dal Tribunale di Teramo nei confronti dell' e dei sig.ri T_
e , con il quale veniva ingiunto ai predetti di pagare l'importo Controparte_3 Controparte_4 complessivo di € 5.020,07, oltre agli interessi maturati e maturandi dall'1/01/2017, al tasso del 11,95% nei limiti del fido concesso e del 12,25% sull'eccedenza, nonché il pagamento delle spese e competenze legali liquidate nella complessiva di € 526,00, oltre oneri fiscali di legge. L' sosteneva, infatti, come nei T_ vari atti di precetto ad egli notificati dall'Istituto di credito, ivi compreso quello in parte qua, non fosse mai chiaramente specificato quali importi costituissero la sorte capitale, quali indicassero le somme parzialmente ricavate dalla creditrice nelle more delle varie procedure esecutive, quali gli interessi maturati e quali le spese legali liquidate. Inoltre, il ricorrente asseriva che l'Istituto di credito odierno resistente, nelle more delle varie procedure esecutive intraprese, aveva in realtà effettuato una sommatoria di tutti gli importi che, ratione temporis, risultavano incapienti, in quanto non recuperati all' esito di ciascuna procedura,
e che, pertanto, erano stati inseriti nei successivi atti di precetto, ragion per cui ella sostiene come l'atto di precetto in questione non possa che riferirsi alle spese legali liquidate nelle varie procedure esecutive succedutesi.
Con comparsa di costituzione e risposta del 21/06/2024, si costituiva in giudizio la
[...]
la quale rassegnava le seguenti conclusioni: “1. In via preliminare, dichiarare la Controparte_1 improcedibilità, improponibilità, inammissibilità e/o la nullità della domanda proposta dall'opponente;
2. Nel merito, rigettare, integralmente, la domanda proposta dal ricorrente per le motivazioni di cui in narrativa;
3. Condannare sempre e comunque la controparte al pagamento delle spese di lite”.
La resistente contestava le asserzioni di parte ricorrente, sostenendo in primo luogo l'improponibilità, inammissibilità, improcedibilità e/o nullità del ricorso proposto dalla controparte atteso che a suo dire, in primo luogo, non sarebbe possibile introdurre un giudizio di merito successivo ad opposizione all'esecuzione con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e rilevando, in secondo luogo, come il presente giudizio sia stato introdotto al di fuori dei termini perentori statuiti dal G.E. con la propria ordinanza dell'11/02/2024 resa al termine della fase sommaria della procedura.
La contestava poi come il ricorso introduttivo del presente giudizio non consentisse di Controparte_2 rilevare con chiarezza quale fosse l'oggetto delle contestazioni avanzate da parte ricorrente, se cioè esse riguardassero l'atto di precetto del 31/05/2022 e le somme in esso portate, oppure l'atto di pignoramento mobiliare presso terzi, oppure, l'ordinanza di assegnazione dell'11/02/2024. Nel merito, la resistente deduceva come all'atto del deposito del ricorso, la relativa esecuzione n. 1249/2022 era già stata dichiarata estinta e il sig. si era già dimesso da ben 5 mesi e rilevava, altresì, come parte ricorrente non T_ avesse minimamente fornito prova né delle proprie asserzioni né tantomeno della sussistenza di fatti estintivi della pretesa creditoria vantata dall' istituto di credito summenzionato. Peraltro, poi la banca stessa, mediante una dettagliata ricostruzione effettuata nella propria comparsa di costituzione delle vicende esecutive derivanti dal decreto ingiuntivo sopra specificato, deduceva di aver fornito ampia dimostrazione del mancato pagamento, ad opera di parte ricorrente, della sorte capitale di cui al decreto ingiuntivo n.
491/2018 emesso dal Tribunale di Teramo, pari ad € 5.020,07, oltre interessi calcolati sino al 31/12/2023, dedotti quelli già versati in precedenza dall' pari ad € 1.701,51, oltre interessi maturati e maturandi T_ dall'1/01/2017, al tasso del 11,95% nei limiti del fido concesso e del 12,25% sull'eccedenza.
La causa, stante la sua natura documentale, veniva istruita mediante deposito di documentazione e perveniva, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 9/12/2024, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., e qui assunta in decisione con la concessione dei termini per il deposito di note conclusionali e di replica.
°°°°°°°
Così definito il thema decidendum, la domanda di parte ricorrente va dichiarata inammissibile in accoglimento dell'eccezione preliminare di parte resistente.
Va rilevato, in primo luogo, come l'art. 616 c.p.c., nel testo sostituito dalla l. n. 52/2006 (art. 14), deve essere interpretato nel senso che l'introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione all'esito dell'esaurimento della fase sommaria introdotta a norma dell'art. 615 co. 2
c.p.c., deve avvenire con la forma dell'atto introduttivo richiesta in riferimento al rito con cui l'opposizione deve essere trattata quanto alla fase a cognizione piena e, quindi, con citazione previamente notificata e poi iscritta a ruolo, se l'opposizione rientra nell'ambito delle controversie soggette al rito ordinario, oppure con ricorso depositato presso l'ufficio cui appartiene quel giudice e poi notificato nel termine, qualora la materia rientri fra quelle soggette ad un rito in cui la causa si introduce con ricorso ed è il giudice a fissare l'udienza.
Pertanto, sul punto va evidenziato come l'atto introduttivo debba essere un atto identico a quello con cui verrebbe introdotta una causa dello stesso rito del giudizio di merito sull'opposizione. Ne consegue che, laddove non si verta in un giudizio di opposizione all'esecuzione relativo a controversia che nel merito debba trattarsi con un rito nel quale la domanda si introduce con ricorso (come, ad esempio, per i procedimenti di lavoro et similia) e si tratti di rito nel quale la domanda debba essere proposta con citazione, non vi è dubbio che l'art. 616 c.p.c. esiga che l'introduzione del giudizio di merito oppositivo debba avvenire con citazione (ex plurimis Cass. Civ., sez.III, n. 1201 del 27/01/2012; Cass. Civ., sez. III, n. 1152 del 19/01/2011). In linea con i suesposti principi, l'odierno giudizio avrebbe dovuto essere introdotto con atto di citazione, atteso che il giudizio di opposizione, di cui esso rappresenta la fase successiva a quella sommaria, afferisce a controversia, segnatamente in materia di fideiussione, soggetta al rito ordinario, salvo che sia connessa con cause di lavoro o previdenziali, circostanza questa non configurabile nella presente causa (cfr., sul punto, ex plurimis Cass. Civ., sez. III, n. 28827 dell'8/11/2019).
Peraltro, che questo giudizio debba configurarsi non già come causa autonoma, ma bensì come fase di merito di un'opposizione ex art. 615 co.2 c.p.c. è dimostrato per tabulas dalla presenza in atti dell'ordinanza emessa dal G.E. del Tribunale di Teramo in data 11/02/2024, nella quale il predetto giudicante, nel rigettare la richiesta di sospensione della procedura esecutiva con assegnazione dei termini perentori per l'introduzione della successiva fase di merito, ha chiarito come le doglianze di parte opponente, odierna ricorrente, fossero afferenti a questioni di calcolo delle somme vantate, le quali rappresentano appunto l'oggetto dell' atto introduttivo del presente giudizio. In merito, infatti, va evidenziato come l'opposizione ex art. 615 co. 2 c.p.c. costituisca un procedimento a struttura bifasica necessaria caratterizzato da una prima fase cautelare, il cui obiettivo primario è quello di arrivare ad una delibazione sulla sospensione della procedura esecutiva che può avvenire solo in presenza di “gravi motivi”, seguita da una successiva fase di merito che sarà interesse dell'opponente, poi ricorrente, introdurre, nei termini perentori stabiliti dall'ordinanza resa dal G.E. al termine della necessaria predetta fase cautelare, nel caso di diniego della summenzionata sospensione, come è effettivamente avvenuto nel caso in esame e ciò al fine di far valere, dinanzi ad un diverso giudice il vizio dedotto dinanzi al G.E. Tuttavia, va specificato come l'inammissibilità relativa ai profili formali sopra specificati, non si configura laddove l'atto introduttivo della fase di merito sia stato predisposto in violazione dello schema legale applicabile in forza del suesposto indirizzo, atteso che esso sarebbe comunque idoneo al raggiungimento dello scopo, anche ove avesse una forma diversa da quella prescritta per il rito applicabile, come l'introduzione della fase di merito con ricorso ex art. 281 c.p.c. anziché mediante atto di citazione, a patto che la relativa fase, dunque la causa di merito, sia introdotta nel rispetto dei termini perentori assegnati dal G.E. nell'ordinanza resa al termine della fase cautelare.
Conseguentemente, l'inammissibilità si configura tutte le volte in cui chi propone un atto introduttivo della fase di merito nell'ambito di un giudizio di opposizione, quale può essere quello ex art. 615 co. 2 c.p.c., lo notifichi, assieme al pedissequo decreto di fissazione udienza, oltre il termine perentorio fissato dal G.E. con la propria ordinanza, a nulla rilevando, ai fini di un eventuale effetto sanante, né il fatto che tale atto introduttivo sia stato depositato tempestivamente nei termini perentori predetti, né tantomeno che il giudice adito con tale atto introduttivo e competente per la fase di merito abbia concesso termine per la notifica dello stesso e del pedissequo decreto di fissazione udienza (ex plurimis Cass. Civ. SS.UU. n. 2907/2014; Cass. Civ. n. 19264 del
7/11/2012; Trib. Pistoia, Sent. 28/12/2023; Trib. Castrovillari, Sent. n. 1002 del 29/09/2021). In quest'ultimo caso, infatti, si tratta di un modus procedendi del tutto conforme al sistema delineato dal legislatore quanto ai rapporti fra fase sommaria e fase di merito e quanto alla definizione di quest' ultima con sentenza: infatti, il giudice dinanzi al quale viene introdotto il giudizio di merito sull'opposizione deve dare corso alla cognizione piena, consentendo l'instaurazione del contraddittorio tra l'opponente e gli opposti, anche qualora ritenga che il predetto giudizio di merito sia inammissibile o improcedibile, dovendo quindi chiudere tale giudizio con sentenza adottata all'esito della fase di trattazione dello stesso dopo aver invitato le parti a precisare le conclusioni (ex plurimis Cass. Civ. n.19264 del 7/11/2012).
Alla luce dei suesposti principi giurisprudenziali e da un'attenta analisi della documentazione versata in atti, risulta come l'inammissibilità del presente ricorso si configuri, nel caso in esame, in virtù del fatto che la parte odierna ricorrente, essendo interessata all'introduzione della presente fase di merito a seguito di rigetto della propria richiesta di sospensione dell'esecuzione statuita dal G.E. con l'ordinanza dell'11/02/2024, non ha assolto all'onere sulla stessa gravante di dimostrare l'avvenuta introduzione del presente giudizio nei termini perentori stabiliti dal medesimo G.E. nel predetto provvedimento atteso che, non si rinviene in atti la prova della tempestiva notifica del ricorso introduttivo in parte qua nei suddetti termini perentori, a nulla rilevando a tali fini il tempestivo deposito del presente ricorso per i motivi sopra specificati.
Inoltre, tale inammissibilità, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, non è suscettibile di essere sanata a seguito di avvenuta costituzione dell'odierna parte resistente, atteso che, in virtù del principio in forza del quale i provvedimenti giurisdizionali debbano adeguarsi agli schemi normativi che li prevedono, il termine perentorio concesso nel caso di specie, proprio in quanto tale, non può essere prorogato dal giudice una volta assegnato né tantomeno può essere concesso un nuovo termine in caso di violazione dello stesso (ex plurimis, Cass. Civ. n. 11583/2009; Cass. Civ. n. 4957/2007; Cass. Civ. n. 5787/1986; Cass.
Civ. n. 4472/1984; Trib. Nola n. 2620 del 12/10/2015).
In ragione dell'esito complessivo della lite, le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in applicazione delle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, delle questioni giuridiche e fattuali trattate, del pregio dell'attività professionale svolta, secondo i valori minimi, considerata la non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate ed esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
il Tribunale di Teramo, in funzione di giudice monocratico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro la disattesa ogni Parte_1 Controparte_1 contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara inammissibile il ricorso per le ragioni di cui in motivazione;
2. Condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore della resistente, delle spese del procedimento, che si liquidano in euro 1.700,00 per compensi professionali al difensore, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e
CNPA come per legge dovuti.
Così deciso in Teramo, il 21/07/2025
IL GIUDICE dott. Antonio Converti
(firma digitale)