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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 17/04/2025, n. 801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 801 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
Seconda Sezione
N. R.G. 6416/2023
il Giudice, Dr.ssa Maria Teresa Latella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa tra
, (C.F. ,) Parte_1 C.F._1
con l'avvocato Daniela Greco
Contro
(c.f. p. iva , Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
con l'Avv. Simone Pantaleoni
e contro
c.f. , Controparte_2 P.IVA_3
con l'avv Federica Laura Isnardi
-resistenti -
Avente ad oggetto: risarcimento danni conclusioni delle parti:
per l'attrice:
a) Accertare e dichiarare la responsabilita' delle convenute, in via solidale tra loro, rispettivamente quale venditrice, costruttrice - appaltatrice e quale esecutrice dell'opera di cui è causa, e per l'effetto, condannarle al risarcimento dei danni materiali e patrimoniali subiti dal ricorrente, comprensivi dei costi necessari per l'eliminazione di tutti i vizi e i difetti evidenziati dal ricorrente nel ricorso per ATP, nel presente giudizio e nell'istanza di anticipazione di udienza, che si quantificano in complessive Euro 49.700,000, di cui Euro 41.700,00 per il rifacimento del manto di copertura, euro 4.200,00 per le opere di imbiancatura dei locali del capannone, oltre Euro 3.800,00 per gli ulteriori vizi e difetti dell'immobile relativi alla pannellatura dei portoni lato posteriore, al mancato impianto di areazione forzata nel bagno ed alla mancata applicazione delle protezioni alle spallette dell'apertura del portone, o nella diversa maggiore o minore somma accertata in corso di causa o ritenuta equa dal Giudice adito;
b) Condannare, altresì, le convenute al risarcimento dell'ulteriore danno in favore del ricorrente per l'inadempimento contrattuale derivante dalla mancata realizzazione del doppio manto di copertura oltre all'ulteriore danno patrimoniale subito che si quantifica in Euro
10.000,00, o nella diversa somma maggiore o minore accertata in corso di causa o ritenuta equa dal Giudice e comunque nei limiti del valore di causa indicato nel ricorso;
In via subordinata, accertare e condannare le resistenti in via solidale tra loro, al pagamento in favore del ricorrente alla riduzione del prezzo pagato per l'acquisto dell'opera di cui è causa, e, in ogni caso, al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti per i disagi al libero godimento del bene.
Per iniziative Industriali: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
“c) nel merito, in principalità: respingere le domande svolte nei confronti di
[...]
siccome infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa. Controparte_1 d) nel merito, in via gradata: in caso di accoglimento delle domande del signor Pt_1 dichiarare in relazione alle opere dalla stessa eseguite quale Controparte_2 appaltatore, tenuta a manlevare e tenere indenne da ogni Controparte_1 relativa pretesa del ricorrente, e, per l'effetto, condannarla all'integrale pagamento di tutte le somme che venissero ritenute dovute al OR con riferimento alle Pt_1 predette opere;
e) con integrale rifusione di spese e compensi professionali, da maggiorarsi del rimborso forfetario del 15% e degli accessori dovuti per legge, sia in relazione al presente giudizio di merito che in relazione al precedente giudizio di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. RG 7689/22.”
Per CP_2
IN VIA PRELIMINARE: in considerazione del ruolo e della posizione di Controparte_2 come risultante dal contratto di appalto del 7.2.2008, nei termini descritti nella narrativa
[...]
Pag. 2 di 9 della comparsa di costituzione e risposta, dichiarare la carenza di legittimazione passiva di in relazione a vizi e difetti non riferibili alla copertura del tetto nonché Controparte_2 alle domande svolte dal Sig. in via principale lettera b) del ricorso ex art. 281 undecies Pt_1
c.p.c.
IN VIA PREGIUDIZIALE E/O PRELIMINARE DI MERITO: per quanto esposto al paragrafo A) della comparsa di costituzione e risposta, dichiararsi la decadenza del Sig. Pt_1 dall'azione fatta valere nei confronti di per decorso del termine Controparte_2 decennale ex art. 1669 c.c. e, per l'effetto, rigettarsi le domande tutte proposte nei confronti di
Controparte_2
IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni di cui in narrativa, rigettare ogni e qualsivoglia domanda da chiunque proposta nei confronti di ivi compresa la domanda di Controparte_2 manleva formulata da in quanto infondata in fatto ed in diritto. Controparte_1
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi in cui venga ravvisata la responsabilità di per le problematiche al manto di copertura lamentate Controparte_2 dal Sig. nel ricorso ex art. 281 decies c.p.c., limitare il risarcimento richiesto ai danni Pt_1 effettivamente subiti dal Sig. e che siano diretta conseguenza del comportamento di Pt_1 secondo le risultanze di causa. Controparte_2
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, anche peritali d'ufficio e di parte, comprese quelle del giudizio di A.T.P. n. 7689/2022 R.G., compensi oltre rimborso forfetario e incombenti di legge.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Il ricorrente a seguito di procedimento di ATP promuoveva il presente giudizio , introdotto con ricorso semplificato del 4.9.2023 , deducendo che con atto di compravendita del 4.02.12 la SG
Leasing, in qualità di parte acquirente, ed il ricorrente, in qualità di utilizzatore, avevano acquistato, “la porzione di capannone ad un piano fuori terra, in corso di costruzione, di cui attualmente esiste solo l'involucro esterno, con annessa aerea accessoria e di pertinenza, che sarà adibita a capannone artigianale di categoria F/3” sita in Arcore, via ND . La vendita era stata preceduta da una proposta di acquisto, regolarmente accettata dalla CP_1 in data 20.9.2011 subordinata al rilascio in favore del Sig. del relativo
[...] Pt_1 finanziamento.
Il ricorrente stipulava dunque con la SG Leasing, il contratto di locazione finanziaria in data
14.2.2012.
Tra il ricorrente e la veniva stipulato altresì un contratto di appalto in data Controparte_1
30.03.2012, con allegati il relativo computo metrico e capitolato delle opere per un valore complessivo di Euro 700,000,00, avente per oggetto il completamento del capannone artigianale
(acquistato al rustico) e la palazzina annessa adibita ad uffici
Le opere di realizzazione del tetto del capannone – secondo le allegazioni attoree - erano state commissionate dalla alla con contratto di appalto Controparte_1 Parte_2 del valore di Euro 420,000,00, quindi con comunicazioni presentate al responsabile dello sportello unico dell'Edilizia del Comune di Arcore, in data 9.11.2012, il Sig. (in qualità di Pt_1
Pag. 3 di 9 utilizzatore) ed il progettista e Direttore dei lavori della committente Controparte_1 richiedevano il certificato di agibilità e con successivo atto di accettazione integrativo al
Contratto di leasing suddetto, in data 14.12.2012, le parti avevano concordato- sempre secondo l'attore - che la data del 14.12.12 era da intendersi quale data di accettazione definitiva ed incondizionata delle opere, ovvero quale data di collaudo .
Tuttavia a seguito del verificarsi di consistenti infiltrazioni nell'immobile con comunicazione via email in data 24.1.2022, indirizzata alle società convenute, il ricorrente contestava appunto:
- l'esistenza di infiltrazioni di acqua nonché deterioramento del manto impermeabile del tetto, allegando la relativa documentazione fotografica;
- ulteriori vizi e difetti dell'immobile, già a suo tempo tempestivamente contestati e riconosciuti dalla committente, relativi “la pannellatura dei portoni lato posteriore, al mancato impianto di areazione forzata nel bagno ed alla mancata applicazione delle protezioni alle spallette dell'apertura del portone”.
A seguito di tali contestazioni l'odierna resistente società - quale Controparte_2 società appaltatrice per la costruzione del tetto - si era resa disponibile ad un sopralluogo, avvenuto in data 09.02.2022 e in data 07.3.2022, aveva trasmesso relazione nella quale veniva confermato, quanto allo stato dei luoghi: “sono state rilevate delle abrasioni/perforazioni localizzate nel manto impermeabile, in corrispondenza delle saldature longitudinali dei tegoli
Tecnoplan e lacerazioni estese sulla superfice delle ali esposte a sud. Inoltre la copertura mostra evidenti depositi e residui di sporco nella maggior parte della superfice impermeabile, soprattutto sulle ali dei tegoli esposti a nord e lungo i canali laterali”. Nelle considerazioni finali della suddetta relazione, osservava ancora l'attore, la resistente concludeva invocando: la mancata manutenzione ordinaria e straordinaria prevista dalla norma tecnica Uni 11540 del tetto, che avrebbe potuto riscontrare ed evitare l'aggravarsi dell'evoluzione delle criticità riscontrate; nonché la decadenza della garanzia decennale in quanto l'opera risulta ultimata in data 12.03.2009.
7. La stessa esecutrice dell'opera proponeva dunque per l'eliminazione dei vizi e difetti riscontrati “un intervento di rifacimento del manto impermeabile dei tegoli tecnoplan100 in corrispondenza delle aree danneggiate mediante la posa in opera di nuovi teli sintetici” trasmettendo preventivo pari ad Euro 38.420,00 .
Tuttavia ogni successiva richiesta risarcitoria rimaneva senza esito donde l'ATP e poi l'odierno giudizio
Si è costituita contestando la ricostruzione attorea dei fatti ed Controparte_1 evidenziando che le problematiche inerenti la copertura attenevano in realtà unicamente alla porzione 'originaria' (individuata dalla lettera A), realizzata oltre 10 anni prima.
Il capannone , facente parte di un più ampio complesso industriale, era stato infatti realizzato in forza della DIA 64D/2006 prot. 11985 del 21.04.06 e successiva DIA in variante 11.07.08 n.
119D/08 prot. 18144 .
Pag. 4 di 9 Come riferito anche dal ricorrente, la realizzazione dell'opera veniva allora affidata da
[...]
a ma con particolare riferimento a quanto oggetto del Controparte_1 Controparte_2 presente giudizio, ed in relazione alla stessa porzione, nel 2009 interveniva il collaudo.
previa chiamata in manleva di eccepiva pertanto la decadenza Controparte_1 CP_2 dal termine decennale stante anche l'allegazione in ricorso dei soli vizi riguardanti il tetto ( rispetto agli ulteriori lamentati in sede di ATP) e comunque la prescrizione annuale rispetto alla mail del 2022, del tutto generica in ordine alla scoperta dei vizi.
In ogni caso , alla luce anche delle risultanze dell'ATP, i lamentati vizi al tetto non rientravano nell'ipotesi ex art 1669 c.c. essendo dunque decorsi i termini per le garanzie ex artt 1667 e
1668 c.c.
Infine , sempre alla luce dell'ATP doveva comunque ritenersi, quale causa dei lamentati danni, la carenza di manutenzione di parte attrice.
Si è costituita anche contestando in primo luogo, dopo la conclusione dei CP_2 lavori del tetto, di non avere avuto alcun rapporto con l'attore sino al 2022 né con CP_1
su committenza della quale eseguiva il lavoro terminato nel 2009 e da cui riceveva
[...] anche il compenso.
Eccepiva pertanto la propria carenza di legittimazione ( specialmente rispetto ai vizi
“minori” relativi a prestazioni non effettuate) ed in ogni caso l'inopponibilità degli accordi con infine la decadenza dal termine decennale essendo stata l'opera Controparte_1 completata e consegnata il 12.3.2009 come da verbale di ultimazione dei lavori ed indipendentemente dal collaudo
In ogni caso dalle risultanze della CTU era escluso anche il presupposto oggettivo dell'azione e cioè la sussistenza dei vizi caratterizzanti la disciplina ex art 1669 c.c.
Nel corso del giudizio era disposta la trasformazione del rito e quindi un'integrazione della CTU ed all'esito il giudice invitava le parti alla precisazione delle conclusioni e la causa era rimessa in decisione
---ooo---
Debbono richiamarsi alcune nozioni preliminari, in diritto, sulle questioni dibattute in giudizio posto che il ricorrente fa valere , nell'atto introduttivo, una responsabilità ex art 1669 c.c. .
Consistente giurisprudenza in proposito e quanto alla responsabilità dell'appaltatore ha precisato, sotto il profilo della qualificazione dei vizi denunciati dal committente ,che gli stessi sono da ritenersi gravi , in caso di immobili, non solo quando incidano sulla staticità degli stessi ma anche quando si tratti di alterazioni che pur riguardando una parte dell'opera, incidano sulla sua funzionalità globale ( Cass. N.21351/2005) e quindi possono intendersi anche in senso ampio ed incidente sulla salubrità dell'ambiente in cui vivere. Sotto tale profilo la Corte di Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi anche e proprio in materia di fessurazioni ed infiltrazioni ritenendo che esse rientrino appieno nelle ipotesi previste dall'art.1669 c.c. in quanto idonee a pregiudicare la godibilità e fruibilità dell'immobile ( Cass
Pag. 5 di 9 29.4.2008 n.10857 da ultimo CSU n.7756/2017).
Va precisato poi, in ordine alla corretta qualificazione giuridica del rapporto tra le parti, che la medesima giurisprudenza ha esteso all'ipotesi del costruttore-venditore la responsabilità dell'appaltatore ex art.1669 c.c. ( Cass.sent 4622/2002 e di recente ord.23132/2018)
In particolare,”… la circostanza che il venditore sia anche il costruttore del bene compravenduto non vale ad attribuirgli la veste di appaltatore nei confronti dell'acquirente con la conseguenza che quest'ultimo non acquista la qualità di committente nei confronti del primo. L'acquirente non può pertanto esercitare l'azione per ottenere l'adempimento del contratto d'appalto e l'eliminazione dei vizi dell'opera a norma degli artt 1667 e 1668 cc, spettando tale azione di natura contrattuale esclusivamente al committente nel contratto d'appalto diversamente da quella ex art 1669 cc di natura extracontrattuale operante non solo a carico dell'appaltatore ma anche a carico del costruttore venditore ed a favore dell'acquirente ( Cfr Cass 26574 del 9.11.2017)
Venendo alla questione maggiormente dibattuta in giudizio circa la decorrenze del termine decennale dell'azione ex art 1669 c.c. si richiama qui la più recente giurisprudenza secondo cui “…Per gli immobili destinati a lunga durata, l'art. 1669 c.c. imputa all'appaltatore una responsabilità complessivamente più grave, soprattutto sotto il profilo della durata, che si atteggia come speciale rispetto alla responsabilità per i vizi ex artt. 1667-1668 c.c. A sua volta, nell'ambito dell'appalto, la disciplina degli artt. 1667-1668 c.c. riveste carattere eccezionale rispetto alle regole generali della responsabilità nei contratti. Coerente con questo quadro normativo è appunto la conclusione enunciata da Cass. 28233/2017 (tra le altre). In caso di immobili destinati a lunga durata, ove sia fatta valere la responsabilità ex art. 1669 c.c., l'irrilevanza della circostanza che l'opera appaltata sia stata ultimata o meno, è una conseguenza logica della neutralizzazione (indotta da quel quadro normativo) delle regole generali sulla risoluzione del contratto per inadempimento (artt. 1453 ss. c.c.). Tuttavia, l'art. 1669 c.c. contempla pur sempre il «compimento» fra gli elementi della propria fattispecie.
Pertanto, dalla combinazione tra la cor nice normativa della responsabilità in materia di appalto privato e il coerente orientamento della giurisprudenza di legittimità discende che la parola «compimento» debba poter riferirsi anche a casi in cui l'opera appaltata non sia stata ultimata. Ciò non è una contraddizione in termini, ma proprio una conferma del carattere speciale dell'art. 1669 c.c., innanzitutto rispetto agli artt. 1667-1668 c.c., come ci si avvia ad argomentare. In caso di rovina, pericolo di rovina, gravi difetti, l'art. 1669 c.c. offre una (maggiore) tutela al committente. Siffatta maggiore tutela è da contemperare però con l'interesse imprenditoriale dell'appaltatore ad individuare con la maggiore certezza possibile il momento in cui il rapporto decennale di responsabilità si esaurisce. Ciò comporta innanzitutto l'esigenza di fissare in modo certo il dies a quo di decorrenza del termine, neutralizzando l'impatto negativo del maggiore fattore di incertezza: l'eventuale diatriba tra le parti sul contenuto dell'obbligazione assunta dall'appaltatore in base al contratto di appalto (esemplare
Pag. 6 di 9 sotto tale profilo è l'attuale caso di specie). Il legislatore ha conseguito l'obiettivo delineando ex art. 1669 co. 1 c.c. una nozione di «compimento» autonoma rispetto all'oggetto dell'obbligazione che ha fonte nel contratto di appalto. Tale nozione rinviene, cioè, i propri tratti distintivi entro il campo tracciato dalla struttura e dalla funzione dell'art. 1669 c.c. Sul piano della struttura della fattispecie, saliente è l'assenza di qualsivoglia complemento di specificazione: «nel corso di dieci anni dal compimento», senz'altro. Ciò suggerisce immediatamente all'interprete una lettura disciplinata e rigorosa, diretta a controllare (del resto inevitabili) precomprensioni, come quella di assumere che il significato della successiva parola («opera») coincida automaticamente (sempre e comunque) con l'«opera» di cui parla l'art. 1655 c.c. Le due parole possono - ma non debbono necessariamente (per tutto quanto si è argomentato nel corso di que sto paragrafo) - significare la stessa cosa (la stessa opera). 3.3.
- Proprio nel suo essere priva di complemento di specificazione, la parola «compimento» esibisce nondimeno – per così dire – una qualità di «intenzionalità», nel senso letterale del tendere ad altro da sé: essa chiede all'interprete di ascriverle quella specificazione di cui è priva. Infatti, la do manda: «compimento di che?» rimane ineludibile e trova risposta attraverso la proiezione delle istanze di regolazione scaturenti di volta in volta dalla concreta controversia da decidere, pur nel contesto della direttiva che l'art. 1669 c.c. offre all'interprete in prospettiva generale. Si tratterà quindi di concretizzare il significato del compimento di quei lavori o di quell'opera di cui si allega la rovina totale o parziale ovvero il manifestarsi con evidenza di un pericolo di rovina o di un grave difetto, indipendentemente dalla circostanza che tali lavori o tale opera coincidano (o meno) con l'obbligazione oggetto del contratto di appalto…” ( Cfr Cass. n.11906 del 3.5.2024)
Venendo alla presente fattispecie si premette che l'azione è stata introdotta sotto il profilo di cui all'art 1669 c.c. e di tale azione deve dunque discutersi e delle relative condizioni di proponibilità .
La causa può dunque essere decisa sulla base della ragione più liquida in considerazione del decorso del termine decennale .
Ritenuto di poter così inquadrare infatti la fattispecie – di responsabilità ex art 1669 c.c. applicata all'ipotesi del costruttore venditore - sia dalle allegazioni e produzioni delle parti, sia dalla relazione di CTU risulta che il capannone , del cui tetto si discute, era stato realizzato in forza della DIA 64D/2006 prot. 11985 del 21.04.06 e successiva DIA in variante 11.07.08 n.
119D/08 prot. 18144 mentre dai docc. 6 e 7 di emergono le Controparte_1 comunicazioni dell'appaltatrice che notiziava la committente dello stato di CP_2 avanzamento dei lavori, e più precisamente di aver ultimato in data 17.11.08 il montaggio dell'edificio prefabbricato e di essere in procinto di iniziare, il successivo 20.11.08,
l'impermeabilizzazione.A ciò seguiva il collaudo statico della porzione (A) in questione, prot.
24195 del 29.09.09 (doc. 8 ), dal quale si evince come il capannone fosse, a quella CP_1 data, completo anche della copertura.
La successiva Dia in variante di data 28.11.11 prot. 29177 aveva invece ad oggetto esclusivamente l'edificazione della palazzina destinata agli uffici (porzione B ) e modifiche
Pag. 7 di 9 interne del capannone A. ma in quel momento, come da rilievi fotografici a corredo della citata
DIA, la copertura era a quella data, già presente.
All'art 3 del contratto di vendita del 2012 era del resto precisato che il predetto capannone viene consegnato alla parte utilizzatrice OR “che sottoscrivendo il presente atto Parte_1 ne dà conferma e dichiara la propria irrevocabile, incondizionata e totale accettazione dell'immobile stesso nel suo attuale stato di fatto e di diritto, come risultante dal presente atto, come visto e di suo gradimento con eventuali accessioni, pertinenze e servitù.”
Il contratto di appalto tra il signor e siglato il 30.03.2012 risulta Pt_1 Controparte_1 dunque estraneo alla commissione – ed esecuzione - del tetto e ciò emerge dai successivi provvedimenti amministrativi così come dal collaudo cui invece l'attore riconduce il compimento del tetto.
Si evidenzia, in particolare, che il 'certificato di collaudo' allegato sub doc. 6 dell'attore al paragrafo 'Descrizione delle opere' di pagina 2 indica infatti : “Oggetti della presente denuncia sono: una palazzina, costruita in aderenza al capannone esistente con destinazione ad uffici, ed una tettoia'
Per quanto già chiarito in diritto irrilevante è dunque ai fini della decorrenza del termine, il completamento dell' intera opera, e specie ed ancor più laddove l'opera si contraddistingua per più fasi successive e distinte.
Per altro verso , ed alla luce dei medesimi principi, altrettanto irrilevante è che i lavori di cui si allega la rovina parziale o totale coincidano con l'obbligazione del contratto, di talchè rimane priva di seguito anche l'ulteriore questione posta dall'attore circa il “Contratto d'appalto” del
20.09.2011 tra il Sig. ed il cui capitolato (in atti) prevedeva Parte_1 Controparte_1
“uno strato coibente e doppia guaina di impermeabilizzazione sovrastante la struttura del tetto” ( e non -già come chiarito dal CTU- un doppio manto di copertura mai realizzata, e di cui si è sostenuta, erroneamente, l'inadempienza , trattandosi al più e semplicemente una differente metodologia di confinamento impermeabilizzativo.).
Né del resto, in concreto, l'attore ha offerto alcuna prova che dopo il 2009 sia stata realizzata lavorazione alcuna sul tetto.
In definitiva il “compimento” dell'opera qui rilevante ( il tetto) – dal quale ex art 1173 c.c. discendono le conseguenze di cui all'art.1669 c.c. – si è realizzato , sulla base delle emergenze processuali ed altresì della CTU , nel 2009 , rimanendo così altresì irrilevante qualunque riconoscimento successivo ( peraltro ad avviso di chi scrive insussistente con riguardo all'interlocuzione con el 2022). CP_2
Il è dunque decaduto dall'azione per decorso del termine decennale. Pt_1
Alla luce di tale circostanza restano assorbite tutte le ulteriori questioni circa la sussistenza dei difetti gravi ( peraltro escludibili sulla base delle risultanze della CTU ed in forza dei principi più sopra richiamati circa la relativa gravità ), l'eventuale concorso del danneggiato ad aggravare il danno per difetto di manutenzione, infine l'asserita percezione di un indennizzo ( valutabile sotto un profilo di compensatio lucri cum damno)
Pag. 8 di 9 Mentre quanto agli ulteriori vizi che l'attore in ricorso genericamente allega con un richiamo alla CTU e ad un riconoscimento “ dalla stessa a mezzo del proprio Controparte_1 direttore dei lavori Arch. con mail del 17.1.2012”essi non sono stati oggetto di ATP né Per_1 vi è alcuna prova in merito ( mentre il danno per ulteriori vizi inerenti la pannellatura è stato invece richiesto tardivamente con la memoria n.1) .
La domanda deve essere pertanto rigettata e l'attore condannato alle spese di lite di entrambi i convenuti che si liquidano, per quattro fasi e su valori medi nella misura di euro 7000,00 del presente giudizio ed euro 3000,00 del giudizio di ATP oltre accessori ed oltre alle spese di CTU come liquidate da due separati decreti
Non vi è evidenza viceversa nel giudizio dell'avvenuto pagamento delle spese di CTP
PQM
Rigetta la domanda dell'attore per intervenuta decadenza dal termine decennale
Dichiara assorbita ogni altra domanda ed eccezione
Condanna l'attore al pagamento delle spese in favore dei convenuti nella misura complessiva di euro 10.000 ognuno per compensi oltre accessori per legge ed oltre alle spese di CTU come liquidate da separati decreti
Così deciso in Monza il 17.4.2025 Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Latella
Pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
Seconda Sezione
N. R.G. 6416/2023
il Giudice, Dr.ssa Maria Teresa Latella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa tra
, (C.F. ,) Parte_1 C.F._1
con l'avvocato Daniela Greco
Contro
(c.f. p. iva , Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
con l'Avv. Simone Pantaleoni
e contro
c.f. , Controparte_2 P.IVA_3
con l'avv Federica Laura Isnardi
-resistenti -
Avente ad oggetto: risarcimento danni conclusioni delle parti:
per l'attrice:
a) Accertare e dichiarare la responsabilita' delle convenute, in via solidale tra loro, rispettivamente quale venditrice, costruttrice - appaltatrice e quale esecutrice dell'opera di cui è causa, e per l'effetto, condannarle al risarcimento dei danni materiali e patrimoniali subiti dal ricorrente, comprensivi dei costi necessari per l'eliminazione di tutti i vizi e i difetti evidenziati dal ricorrente nel ricorso per ATP, nel presente giudizio e nell'istanza di anticipazione di udienza, che si quantificano in complessive Euro 49.700,000, di cui Euro 41.700,00 per il rifacimento del manto di copertura, euro 4.200,00 per le opere di imbiancatura dei locali del capannone, oltre Euro 3.800,00 per gli ulteriori vizi e difetti dell'immobile relativi alla pannellatura dei portoni lato posteriore, al mancato impianto di areazione forzata nel bagno ed alla mancata applicazione delle protezioni alle spallette dell'apertura del portone, o nella diversa maggiore o minore somma accertata in corso di causa o ritenuta equa dal Giudice adito;
b) Condannare, altresì, le convenute al risarcimento dell'ulteriore danno in favore del ricorrente per l'inadempimento contrattuale derivante dalla mancata realizzazione del doppio manto di copertura oltre all'ulteriore danno patrimoniale subito che si quantifica in Euro
10.000,00, o nella diversa somma maggiore o minore accertata in corso di causa o ritenuta equa dal Giudice e comunque nei limiti del valore di causa indicato nel ricorso;
In via subordinata, accertare e condannare le resistenti in via solidale tra loro, al pagamento in favore del ricorrente alla riduzione del prezzo pagato per l'acquisto dell'opera di cui è causa, e, in ogni caso, al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti per i disagi al libero godimento del bene.
Per iniziative Industriali: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
“c) nel merito, in principalità: respingere le domande svolte nei confronti di
[...]
siccome infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa. Controparte_1 d) nel merito, in via gradata: in caso di accoglimento delle domande del signor Pt_1 dichiarare in relazione alle opere dalla stessa eseguite quale Controparte_2 appaltatore, tenuta a manlevare e tenere indenne da ogni Controparte_1 relativa pretesa del ricorrente, e, per l'effetto, condannarla all'integrale pagamento di tutte le somme che venissero ritenute dovute al OR con riferimento alle Pt_1 predette opere;
e) con integrale rifusione di spese e compensi professionali, da maggiorarsi del rimborso forfetario del 15% e degli accessori dovuti per legge, sia in relazione al presente giudizio di merito che in relazione al precedente giudizio di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. RG 7689/22.”
Per CP_2
IN VIA PRELIMINARE: in considerazione del ruolo e della posizione di Controparte_2 come risultante dal contratto di appalto del 7.2.2008, nei termini descritti nella narrativa
[...]
Pag. 2 di 9 della comparsa di costituzione e risposta, dichiarare la carenza di legittimazione passiva di in relazione a vizi e difetti non riferibili alla copertura del tetto nonché Controparte_2 alle domande svolte dal Sig. in via principale lettera b) del ricorso ex art. 281 undecies Pt_1
c.p.c.
IN VIA PREGIUDIZIALE E/O PRELIMINARE DI MERITO: per quanto esposto al paragrafo A) della comparsa di costituzione e risposta, dichiararsi la decadenza del Sig. Pt_1 dall'azione fatta valere nei confronti di per decorso del termine Controparte_2 decennale ex art. 1669 c.c. e, per l'effetto, rigettarsi le domande tutte proposte nei confronti di
Controparte_2
IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni di cui in narrativa, rigettare ogni e qualsivoglia domanda da chiunque proposta nei confronti di ivi compresa la domanda di Controparte_2 manleva formulata da in quanto infondata in fatto ed in diritto. Controparte_1
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi in cui venga ravvisata la responsabilità di per le problematiche al manto di copertura lamentate Controparte_2 dal Sig. nel ricorso ex art. 281 decies c.p.c., limitare il risarcimento richiesto ai danni Pt_1 effettivamente subiti dal Sig. e che siano diretta conseguenza del comportamento di Pt_1 secondo le risultanze di causa. Controparte_2
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, anche peritali d'ufficio e di parte, comprese quelle del giudizio di A.T.P. n. 7689/2022 R.G., compensi oltre rimborso forfetario e incombenti di legge.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Il ricorrente a seguito di procedimento di ATP promuoveva il presente giudizio , introdotto con ricorso semplificato del 4.9.2023 , deducendo che con atto di compravendita del 4.02.12 la SG
Leasing, in qualità di parte acquirente, ed il ricorrente, in qualità di utilizzatore, avevano acquistato, “la porzione di capannone ad un piano fuori terra, in corso di costruzione, di cui attualmente esiste solo l'involucro esterno, con annessa aerea accessoria e di pertinenza, che sarà adibita a capannone artigianale di categoria F/3” sita in Arcore, via ND . La vendita era stata preceduta da una proposta di acquisto, regolarmente accettata dalla CP_1 in data 20.9.2011 subordinata al rilascio in favore del Sig. del relativo
[...] Pt_1 finanziamento.
Il ricorrente stipulava dunque con la SG Leasing, il contratto di locazione finanziaria in data
14.2.2012.
Tra il ricorrente e la veniva stipulato altresì un contratto di appalto in data Controparte_1
30.03.2012, con allegati il relativo computo metrico e capitolato delle opere per un valore complessivo di Euro 700,000,00, avente per oggetto il completamento del capannone artigianale
(acquistato al rustico) e la palazzina annessa adibita ad uffici
Le opere di realizzazione del tetto del capannone – secondo le allegazioni attoree - erano state commissionate dalla alla con contratto di appalto Controparte_1 Parte_2 del valore di Euro 420,000,00, quindi con comunicazioni presentate al responsabile dello sportello unico dell'Edilizia del Comune di Arcore, in data 9.11.2012, il Sig. (in qualità di Pt_1
Pag. 3 di 9 utilizzatore) ed il progettista e Direttore dei lavori della committente Controparte_1 richiedevano il certificato di agibilità e con successivo atto di accettazione integrativo al
Contratto di leasing suddetto, in data 14.12.2012, le parti avevano concordato- sempre secondo l'attore - che la data del 14.12.12 era da intendersi quale data di accettazione definitiva ed incondizionata delle opere, ovvero quale data di collaudo .
Tuttavia a seguito del verificarsi di consistenti infiltrazioni nell'immobile con comunicazione via email in data 24.1.2022, indirizzata alle società convenute, il ricorrente contestava appunto:
- l'esistenza di infiltrazioni di acqua nonché deterioramento del manto impermeabile del tetto, allegando la relativa documentazione fotografica;
- ulteriori vizi e difetti dell'immobile, già a suo tempo tempestivamente contestati e riconosciuti dalla committente, relativi “la pannellatura dei portoni lato posteriore, al mancato impianto di areazione forzata nel bagno ed alla mancata applicazione delle protezioni alle spallette dell'apertura del portone”.
A seguito di tali contestazioni l'odierna resistente società - quale Controparte_2 società appaltatrice per la costruzione del tetto - si era resa disponibile ad un sopralluogo, avvenuto in data 09.02.2022 e in data 07.3.2022, aveva trasmesso relazione nella quale veniva confermato, quanto allo stato dei luoghi: “sono state rilevate delle abrasioni/perforazioni localizzate nel manto impermeabile, in corrispondenza delle saldature longitudinali dei tegoli
Tecnoplan e lacerazioni estese sulla superfice delle ali esposte a sud. Inoltre la copertura mostra evidenti depositi e residui di sporco nella maggior parte della superfice impermeabile, soprattutto sulle ali dei tegoli esposti a nord e lungo i canali laterali”. Nelle considerazioni finali della suddetta relazione, osservava ancora l'attore, la resistente concludeva invocando: la mancata manutenzione ordinaria e straordinaria prevista dalla norma tecnica Uni 11540 del tetto, che avrebbe potuto riscontrare ed evitare l'aggravarsi dell'evoluzione delle criticità riscontrate; nonché la decadenza della garanzia decennale in quanto l'opera risulta ultimata in data 12.03.2009.
7. La stessa esecutrice dell'opera proponeva dunque per l'eliminazione dei vizi e difetti riscontrati “un intervento di rifacimento del manto impermeabile dei tegoli tecnoplan100 in corrispondenza delle aree danneggiate mediante la posa in opera di nuovi teli sintetici” trasmettendo preventivo pari ad Euro 38.420,00 .
Tuttavia ogni successiva richiesta risarcitoria rimaneva senza esito donde l'ATP e poi l'odierno giudizio
Si è costituita contestando la ricostruzione attorea dei fatti ed Controparte_1 evidenziando che le problematiche inerenti la copertura attenevano in realtà unicamente alla porzione 'originaria' (individuata dalla lettera A), realizzata oltre 10 anni prima.
Il capannone , facente parte di un più ampio complesso industriale, era stato infatti realizzato in forza della DIA 64D/2006 prot. 11985 del 21.04.06 e successiva DIA in variante 11.07.08 n.
119D/08 prot. 18144 .
Pag. 4 di 9 Come riferito anche dal ricorrente, la realizzazione dell'opera veniva allora affidata da
[...]
a ma con particolare riferimento a quanto oggetto del Controparte_1 Controparte_2 presente giudizio, ed in relazione alla stessa porzione, nel 2009 interveniva il collaudo.
previa chiamata in manleva di eccepiva pertanto la decadenza Controparte_1 CP_2 dal termine decennale stante anche l'allegazione in ricorso dei soli vizi riguardanti il tetto ( rispetto agli ulteriori lamentati in sede di ATP) e comunque la prescrizione annuale rispetto alla mail del 2022, del tutto generica in ordine alla scoperta dei vizi.
In ogni caso , alla luce anche delle risultanze dell'ATP, i lamentati vizi al tetto non rientravano nell'ipotesi ex art 1669 c.c. essendo dunque decorsi i termini per le garanzie ex artt 1667 e
1668 c.c.
Infine , sempre alla luce dell'ATP doveva comunque ritenersi, quale causa dei lamentati danni, la carenza di manutenzione di parte attrice.
Si è costituita anche contestando in primo luogo, dopo la conclusione dei CP_2 lavori del tetto, di non avere avuto alcun rapporto con l'attore sino al 2022 né con CP_1
su committenza della quale eseguiva il lavoro terminato nel 2009 e da cui riceveva
[...] anche il compenso.
Eccepiva pertanto la propria carenza di legittimazione ( specialmente rispetto ai vizi
“minori” relativi a prestazioni non effettuate) ed in ogni caso l'inopponibilità degli accordi con infine la decadenza dal termine decennale essendo stata l'opera Controparte_1 completata e consegnata il 12.3.2009 come da verbale di ultimazione dei lavori ed indipendentemente dal collaudo
In ogni caso dalle risultanze della CTU era escluso anche il presupposto oggettivo dell'azione e cioè la sussistenza dei vizi caratterizzanti la disciplina ex art 1669 c.c.
Nel corso del giudizio era disposta la trasformazione del rito e quindi un'integrazione della CTU ed all'esito il giudice invitava le parti alla precisazione delle conclusioni e la causa era rimessa in decisione
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Debbono richiamarsi alcune nozioni preliminari, in diritto, sulle questioni dibattute in giudizio posto che il ricorrente fa valere , nell'atto introduttivo, una responsabilità ex art 1669 c.c. .
Consistente giurisprudenza in proposito e quanto alla responsabilità dell'appaltatore ha precisato, sotto il profilo della qualificazione dei vizi denunciati dal committente ,che gli stessi sono da ritenersi gravi , in caso di immobili, non solo quando incidano sulla staticità degli stessi ma anche quando si tratti di alterazioni che pur riguardando una parte dell'opera, incidano sulla sua funzionalità globale ( Cass. N.21351/2005) e quindi possono intendersi anche in senso ampio ed incidente sulla salubrità dell'ambiente in cui vivere. Sotto tale profilo la Corte di Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi anche e proprio in materia di fessurazioni ed infiltrazioni ritenendo che esse rientrino appieno nelle ipotesi previste dall'art.1669 c.c. in quanto idonee a pregiudicare la godibilità e fruibilità dell'immobile ( Cass
Pag. 5 di 9 29.4.2008 n.10857 da ultimo CSU n.7756/2017).
Va precisato poi, in ordine alla corretta qualificazione giuridica del rapporto tra le parti, che la medesima giurisprudenza ha esteso all'ipotesi del costruttore-venditore la responsabilità dell'appaltatore ex art.1669 c.c. ( Cass.sent 4622/2002 e di recente ord.23132/2018)
In particolare,”… la circostanza che il venditore sia anche il costruttore del bene compravenduto non vale ad attribuirgli la veste di appaltatore nei confronti dell'acquirente con la conseguenza che quest'ultimo non acquista la qualità di committente nei confronti del primo. L'acquirente non può pertanto esercitare l'azione per ottenere l'adempimento del contratto d'appalto e l'eliminazione dei vizi dell'opera a norma degli artt 1667 e 1668 cc, spettando tale azione di natura contrattuale esclusivamente al committente nel contratto d'appalto diversamente da quella ex art 1669 cc di natura extracontrattuale operante non solo a carico dell'appaltatore ma anche a carico del costruttore venditore ed a favore dell'acquirente ( Cfr Cass 26574 del 9.11.2017)
Venendo alla questione maggiormente dibattuta in giudizio circa la decorrenze del termine decennale dell'azione ex art 1669 c.c. si richiama qui la più recente giurisprudenza secondo cui “…Per gli immobili destinati a lunga durata, l'art. 1669 c.c. imputa all'appaltatore una responsabilità complessivamente più grave, soprattutto sotto il profilo della durata, che si atteggia come speciale rispetto alla responsabilità per i vizi ex artt. 1667-1668 c.c. A sua volta, nell'ambito dell'appalto, la disciplina degli artt. 1667-1668 c.c. riveste carattere eccezionale rispetto alle regole generali della responsabilità nei contratti. Coerente con questo quadro normativo è appunto la conclusione enunciata da Cass. 28233/2017 (tra le altre). In caso di immobili destinati a lunga durata, ove sia fatta valere la responsabilità ex art. 1669 c.c., l'irrilevanza della circostanza che l'opera appaltata sia stata ultimata o meno, è una conseguenza logica della neutralizzazione (indotta da quel quadro normativo) delle regole generali sulla risoluzione del contratto per inadempimento (artt. 1453 ss. c.c.). Tuttavia, l'art. 1669 c.c. contempla pur sempre il «compimento» fra gli elementi della propria fattispecie.
Pertanto, dalla combinazione tra la cor nice normativa della responsabilità in materia di appalto privato e il coerente orientamento della giurisprudenza di legittimità discende che la parola «compimento» debba poter riferirsi anche a casi in cui l'opera appaltata non sia stata ultimata. Ciò non è una contraddizione in termini, ma proprio una conferma del carattere speciale dell'art. 1669 c.c., innanzitutto rispetto agli artt. 1667-1668 c.c., come ci si avvia ad argomentare. In caso di rovina, pericolo di rovina, gravi difetti, l'art. 1669 c.c. offre una (maggiore) tutela al committente. Siffatta maggiore tutela è da contemperare però con l'interesse imprenditoriale dell'appaltatore ad individuare con la maggiore certezza possibile il momento in cui il rapporto decennale di responsabilità si esaurisce. Ciò comporta innanzitutto l'esigenza di fissare in modo certo il dies a quo di decorrenza del termine, neutralizzando l'impatto negativo del maggiore fattore di incertezza: l'eventuale diatriba tra le parti sul contenuto dell'obbligazione assunta dall'appaltatore in base al contratto di appalto (esemplare
Pag. 6 di 9 sotto tale profilo è l'attuale caso di specie). Il legislatore ha conseguito l'obiettivo delineando ex art. 1669 co. 1 c.c. una nozione di «compimento» autonoma rispetto all'oggetto dell'obbligazione che ha fonte nel contratto di appalto. Tale nozione rinviene, cioè, i propri tratti distintivi entro il campo tracciato dalla struttura e dalla funzione dell'art. 1669 c.c. Sul piano della struttura della fattispecie, saliente è l'assenza di qualsivoglia complemento di specificazione: «nel corso di dieci anni dal compimento», senz'altro. Ciò suggerisce immediatamente all'interprete una lettura disciplinata e rigorosa, diretta a controllare (del resto inevitabili) precomprensioni, come quella di assumere che il significato della successiva parola («opera») coincida automaticamente (sempre e comunque) con l'«opera» di cui parla l'art. 1655 c.c. Le due parole possono - ma non debbono necessariamente (per tutto quanto si è argomentato nel corso di que sto paragrafo) - significare la stessa cosa (la stessa opera). 3.3.
- Proprio nel suo essere priva di complemento di specificazione, la parola «compimento» esibisce nondimeno – per così dire – una qualità di «intenzionalità», nel senso letterale del tendere ad altro da sé: essa chiede all'interprete di ascriverle quella specificazione di cui è priva. Infatti, la do manda: «compimento di che?» rimane ineludibile e trova risposta attraverso la proiezione delle istanze di regolazione scaturenti di volta in volta dalla concreta controversia da decidere, pur nel contesto della direttiva che l'art. 1669 c.c. offre all'interprete in prospettiva generale. Si tratterà quindi di concretizzare il significato del compimento di quei lavori o di quell'opera di cui si allega la rovina totale o parziale ovvero il manifestarsi con evidenza di un pericolo di rovina o di un grave difetto, indipendentemente dalla circostanza che tali lavori o tale opera coincidano (o meno) con l'obbligazione oggetto del contratto di appalto…” ( Cfr Cass. n.11906 del 3.5.2024)
Venendo alla presente fattispecie si premette che l'azione è stata introdotta sotto il profilo di cui all'art 1669 c.c. e di tale azione deve dunque discutersi e delle relative condizioni di proponibilità .
La causa può dunque essere decisa sulla base della ragione più liquida in considerazione del decorso del termine decennale .
Ritenuto di poter così inquadrare infatti la fattispecie – di responsabilità ex art 1669 c.c. applicata all'ipotesi del costruttore venditore - sia dalle allegazioni e produzioni delle parti, sia dalla relazione di CTU risulta che il capannone , del cui tetto si discute, era stato realizzato in forza della DIA 64D/2006 prot. 11985 del 21.04.06 e successiva DIA in variante 11.07.08 n.
119D/08 prot. 18144 mentre dai docc. 6 e 7 di emergono le Controparte_1 comunicazioni dell'appaltatrice che notiziava la committente dello stato di CP_2 avanzamento dei lavori, e più precisamente di aver ultimato in data 17.11.08 il montaggio dell'edificio prefabbricato e di essere in procinto di iniziare, il successivo 20.11.08,
l'impermeabilizzazione.A ciò seguiva il collaudo statico della porzione (A) in questione, prot.
24195 del 29.09.09 (doc. 8 ), dal quale si evince come il capannone fosse, a quella CP_1 data, completo anche della copertura.
La successiva Dia in variante di data 28.11.11 prot. 29177 aveva invece ad oggetto esclusivamente l'edificazione della palazzina destinata agli uffici (porzione B ) e modifiche
Pag. 7 di 9 interne del capannone A. ma in quel momento, come da rilievi fotografici a corredo della citata
DIA, la copertura era a quella data, già presente.
All'art 3 del contratto di vendita del 2012 era del resto precisato che il predetto capannone viene consegnato alla parte utilizzatrice OR “che sottoscrivendo il presente atto Parte_1 ne dà conferma e dichiara la propria irrevocabile, incondizionata e totale accettazione dell'immobile stesso nel suo attuale stato di fatto e di diritto, come risultante dal presente atto, come visto e di suo gradimento con eventuali accessioni, pertinenze e servitù.”
Il contratto di appalto tra il signor e siglato il 30.03.2012 risulta Pt_1 Controparte_1 dunque estraneo alla commissione – ed esecuzione - del tetto e ciò emerge dai successivi provvedimenti amministrativi così come dal collaudo cui invece l'attore riconduce il compimento del tetto.
Si evidenzia, in particolare, che il 'certificato di collaudo' allegato sub doc. 6 dell'attore al paragrafo 'Descrizione delle opere' di pagina 2 indica infatti : “Oggetti della presente denuncia sono: una palazzina, costruita in aderenza al capannone esistente con destinazione ad uffici, ed una tettoia'
Per quanto già chiarito in diritto irrilevante è dunque ai fini della decorrenza del termine, il completamento dell' intera opera, e specie ed ancor più laddove l'opera si contraddistingua per più fasi successive e distinte.
Per altro verso , ed alla luce dei medesimi principi, altrettanto irrilevante è che i lavori di cui si allega la rovina parziale o totale coincidano con l'obbligazione del contratto, di talchè rimane priva di seguito anche l'ulteriore questione posta dall'attore circa il “Contratto d'appalto” del
20.09.2011 tra il Sig. ed il cui capitolato (in atti) prevedeva Parte_1 Controparte_1
“uno strato coibente e doppia guaina di impermeabilizzazione sovrastante la struttura del tetto” ( e non -già come chiarito dal CTU- un doppio manto di copertura mai realizzata, e di cui si è sostenuta, erroneamente, l'inadempienza , trattandosi al più e semplicemente una differente metodologia di confinamento impermeabilizzativo.).
Né del resto, in concreto, l'attore ha offerto alcuna prova che dopo il 2009 sia stata realizzata lavorazione alcuna sul tetto.
In definitiva il “compimento” dell'opera qui rilevante ( il tetto) – dal quale ex art 1173 c.c. discendono le conseguenze di cui all'art.1669 c.c. – si è realizzato , sulla base delle emergenze processuali ed altresì della CTU , nel 2009 , rimanendo così altresì irrilevante qualunque riconoscimento successivo ( peraltro ad avviso di chi scrive insussistente con riguardo all'interlocuzione con el 2022). CP_2
Il è dunque decaduto dall'azione per decorso del termine decennale. Pt_1
Alla luce di tale circostanza restano assorbite tutte le ulteriori questioni circa la sussistenza dei difetti gravi ( peraltro escludibili sulla base delle risultanze della CTU ed in forza dei principi più sopra richiamati circa la relativa gravità ), l'eventuale concorso del danneggiato ad aggravare il danno per difetto di manutenzione, infine l'asserita percezione di un indennizzo ( valutabile sotto un profilo di compensatio lucri cum damno)
Pag. 8 di 9 Mentre quanto agli ulteriori vizi che l'attore in ricorso genericamente allega con un richiamo alla CTU e ad un riconoscimento “ dalla stessa a mezzo del proprio Controparte_1 direttore dei lavori Arch. con mail del 17.1.2012”essi non sono stati oggetto di ATP né Per_1 vi è alcuna prova in merito ( mentre il danno per ulteriori vizi inerenti la pannellatura è stato invece richiesto tardivamente con la memoria n.1) .
La domanda deve essere pertanto rigettata e l'attore condannato alle spese di lite di entrambi i convenuti che si liquidano, per quattro fasi e su valori medi nella misura di euro 7000,00 del presente giudizio ed euro 3000,00 del giudizio di ATP oltre accessori ed oltre alle spese di CTU come liquidate da due separati decreti
Non vi è evidenza viceversa nel giudizio dell'avvenuto pagamento delle spese di CTP
PQM
Rigetta la domanda dell'attore per intervenuta decadenza dal termine decennale
Dichiara assorbita ogni altra domanda ed eccezione
Condanna l'attore al pagamento delle spese in favore dei convenuti nella misura complessiva di euro 10.000 ognuno per compensi oltre accessori per legge ed oltre alle spese di CTU come liquidate da separati decreti
Così deciso in Monza il 17.4.2025 Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Latella
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