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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/12/2025, n. 7529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7529 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
- dott. Nicola Saracino - Presidente
- dott. Gianluca Mauro Pellegrini - Consigliere
- dott. AO Bonofiglio - Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2631 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 6/10/2025, con assegnazione dei termini di legge, vertente
TRA
- ( ), Parte_1 C.F._1 Pt_2
( e , nata a [...]
[...] C.F._2 Parte_3 il 28/03/1970, rappresentati e difesi dagli avv.ti Filippo Mengucci e Giovanni
AO IN come da procura in atti;
ATTORI
E
- ( , residente in [...]CP_1 C.F._3
(RM) in Via M. D'Azeglio n. 36;
CONVENUTO CONTUMACE
E
- ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1 ministro pro tempore, e ( ), in persona del Controparte_3 P.IVA_2 sindaco pro tempore;
r.g. n. 1 TERZI CHIAMATI CONTUMACI
Con l'intervento della Procura Generale della Repubblica presso la Corte
d'appello di Roma.
OGGETTO: riconoscimento di sentenza straniera.
CONCLUSIONI
Per gli appellanti: “Ecc.ma Corte di Appello di Roma adita, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento della domanda di cui all'atto di citazione introduttivo del giudizio, accertata e dichiarata la presenza di tutti i requisiti per il riconoscimento in Italia e per l'Ordinamento italiano, voglia dichiarare, ai sensi dell'art. 67 della legge n. 218 del 1995, l'efficacia nella Repubblica italiana della sentenza del Tribunale Provinciale di Kosice II, Slovacchia, resa in data 17.02.2010, Fasc. n. 41C/162/2009/-64 Numero identificativo passata in giudicato in data 12.03.2010”. NumeroD_1
FATTO E DIRITTO
Con citazione ritualmente notificata, e Parte_1 Parte_2 hanno convenuto in giudizio , chiedendo “di Parte_4 CP_1 dichiarare, ai sensi dell'art. 67 della legge n. 218 del 1995, l'efficacia nella
Repubblica italiana della sentenza del Tribunale Provinciale di Kosice II,
Slovacchia, resa in data 17.02.2010, Fasc. n. 41C/162/2009/-64 Numero identificativo passata in giudicato in data 12.03.2010. P.IVA_3
Conseguentemente, emanare sentenza ove ordinare all'ufficiale dello stato civile del comune di Ariccia (RM) e a tutte le Amministrazioni competenti di trascrivere nell'archivio dello stato civile di cui all'art. 10.1 d.P.R. n. 396 del 2000, ai sensi dell'art. 28 e ss., del d.P.R. ult. cit., l'emananda sentenza di cui si chiede in questa sede l'accertamento dei requisiti per il riconoscimento in Italia”.
Gli attori hanno dedotto che il giudice slovacco, con pronuncia passata in giudicato, “ha determinato la negazione della paternità dello stesso
[...]
, nato il [...] verso la parte attrice principale, nata dalla relazione CP_1 tra la sig.ra nata il [...], sua madre, e il sig. Parte_3 Pt_2
nato il [...]”; che tale provvedimento è stato recepito dalle
[...]
r.g. n. 2 autorità amministrative dell'ordinamento slovacco, che “hanno ricevuto e registrato come l'odierna attrice principale (cfr. doc. 4), sia figlia della sig.ra
[...]
nata il [...] a [...] (..) e del sig. , Pt_3 Per_1 Parte_2 nato il [...] identificato a mezzo carta di identità n. ” in quanto NumeroD_2 gli stessi hanno dichiarato “la paternità dall'attore con la figlia Parte_2
e che la stessa avrebbe utilizzato il nome e il cognome . Pt_1 Pt_2
Secondo gli attori, tale situazione -benché pacifica e non contestata neppure dal “non viene riconosciuta dall'Amministrazione italiana, avendo CP_1 rifiutato l'anagrafe competente l'aggiornamento/sostituzione del cognome della attrice”: il “si è rifiutato di trascrivere la citata sentenza negli Controparte_3 archivi dello stato civile. Altrettanto, la non ha dato riscontro alle CP_4 istanze”; essi hanno quindi dedotto che “ricorrono legittime ragioni soggettive e anche oggettive, di ordine pubblico, affinché venga delibata la sentenza in narrativa, al fine di consentire anche il cambio di cognome per l'Amministrazione
Italiana o, meglio ancora, affinché anche l'Ordinamento nazionale recepisca quanto pacifico per l'Ordinamento slovacco come risulta dalla documentazione pacifica e non contestata ovvero da pronuncia passata in giudicato del giudice slovacco”.
Previa comunicazione degli atti al P.M., che ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda, è stata dichiarata la contumacia del convenuto.
Con ordinanza in corso di causa, è stato rilevato che:
1. la sentenza straniera non contiene statuizioni —se non in via di fatto ed a fini puramente istruttori — in relazione all'accertamento di paternità;
2. che, non di meno, è astrattamente riconoscibile l'interesse della parte ad ottenere l'ottemperanza della pronuncia straniera di disconoscimento, mediante annotamento sull'atto di nascita.
Dato atto dell'intervenuto provvedimento prefettizio in data 19/10/2023 -con cui è stata autorizzata l'affissione all'albo pretorio dell'istanza per il cambiamento di cognome- è stata quindi disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del e del (Cass. n. 12193/2019). Controparte_3 Controparte_2
Dichiarata la contumacia degli enti convenuti, gli attori hanno confermato r.g. n. 3 l'interesse alla decisione della domanda, modificando le conclusioni nei seguenti termini: “accertata e dichiarata la presenza di tutti i requisiti per il riconoscimento in Italia e per l'Ordinamento italiano, voglia dichiarare, ai sensi dell'art. 67 della legge n. 218 del 1995, l'efficacia nella Repubblica italiana della sentenza del Tribunale Provinciale di Kosice II, Slovacchia, resa in data
17.02.2010, Fasc. n. 41C/162/2009/-64 Numero identificativo NumeroD_3 passata in giudicato in data 12.03.2010”.
La causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini per le note conclusive.
Tanto premesso, osserva la Corte quanto segue.
La domanda ex art. 67 legge 218/1995 trae origine dalla mancata ottemperanza della sentenza straniera.
La sentenza ha per oggetto il disconoscimento di paternità, accertato sulla base delle prove acquisite nel processo.
Secondo gli attori, “il giudice che ha emesso la sentenza di cui si chiede la delibazione era competente per materia e ha giurisdizione sulla fattispecie concreta. L'atto introduttivo del giudizio esperito è stato portato a conoscenza del sig. , odierno convenuto, in conformità con quanto previsto dalla legge CP_1 slovacca. Non risulta essere stato violato alcun suo diritto di difesa. Lo stesso, al contrario, ha aderito alla domanda di parte attrice e, nel territorio nazionale, ha aderito alle istanze avanzate in sede amministrativa e prefettizia. Tutte le parti hanno preso parte dal giudizio in Slovacchia. La stessa sentenza è passata in giudicato e non è stata impugnata. Non vi è contrarietà di quanto statuito dal
Giudice slovacco con alcuna pronuncia di alcun Giudice nazionale. Non è pendente alcun processo davanti a Giudice italiano avente ad oggetto la medesima domanda fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo avanti al giudice slovacco. Le disposizioni della sentenza emessa non producono effetti contratti all'odierne pubblico nell'ordinamento nazionale”.
Tali circostanze risultano confermate dall'esame degli atti ed integrano i requisiti di cui all'art. 64, lett. a) - f) legge n. 218/1995: 1- il giudice slovacco era r.g. n. 4 competente a decidere sulla domanda presentata nell'interesse della parte all'epoca minorenne e residente in [...];
2- il procedimento si è svolto nel contraddittorio delle parti, con rappresentanza del convenuto;
3– CP_1 la decisione è divenuta definitiva in data 12/03/2010, come da attestazione dell'autorità giudiziaria slovacca;
4– non constano giudicati contrari né pendenze davanti a giudici italiani;
5– non sussistono profili di contrarietà all'ordine pubblico, essendo la decisione conforme all'interesse della minore ed ai principi dell'ordinamento.
Non risultando ragioni ostative al riconoscimento della sentenza, si provvede quindi come da dispositivo.
Nulla sulle spese, in difetto di domanda.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul ricorso, così provvede:
- dichiara la sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 64 e 67 l. 218/1995 per il riconoscimento in Italia della sentenza del Tribunale Provinciale di
Kosice II (Slovacchia) del 17/02/2010, fasc. n. 41C/162/2009/-64;
- nulla sulle spese del procedimento.
Così deciso in Roma il giorno 11/12/2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott. AO Bonofiglio dott. Nicola Saracino
r.g. n. 5