Art. 18. Prima formazione dell'albo professionale e dell'elenco speciale.
Alla prima formazione dell'albo professionale e dell'elenco speciale dei geologi provvede una Commissione, nominata con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, la quale provvede altresi' alla tenuta dell'albo e dell'elenco speciale nonche' alle iscrizioni e cancellazioni fino all'insediamento del Consiglio nazionale.
La Commissione ha sede presso il Ministero di grazia e giustizia ed e' composta da un magistrato di Corte d'appello che la presiede e da quattro membri scelti tra persone di riconosciuta competenza nelle attivita' che formano oggetto della professione di geologo ed in possesso della laurea in scienze geologiche o in una delle altre discipline menzionate nell' articolo 15 della legge 3 febbraio 1963, n. 112 , o che sono titolari di cattedra, liberi docenti o incaricati del gruppo geomineralogico. Sono addetti all'ufficio di segreteria funzionari del Ministero di grazia e giustizia.
In caso di assenza o di impedimento del presidente ne fa le veci il membro piu' anziano per eta'.
Le domande di iscrizione, redatte in carta bollata e corredate dai documenti attestanti l'esistenza dei requisiti previsti dalla legge 3 febbraio 1963, n. 112 , nonche' dalla ricevuta di versamento della relativa tassa, vanno dirette, fino all'insediamento del Consiglio nazionale dei geologi, al Ministero di grazia e giustizia.
L'iscrizione e' subordinata, altresi', al preventivo pagamento della tassa di concessione governativa, prevista per l'iscrizione negli albi delle professioni.
La Commissione delibera con la presenza di almeno tre membri in essi compreso il presidente.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti e il presidente vota per ultimo. In caso di parita' di voti prevale quello del presidente.
Le deliberazioni sono notificate all'interessato e al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.
L'albo e l'elenco speciale contengono il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, la residenza degli iscritti nonche' la data di iscrizione ed il titolo in base al quale e' avvenuta; per la prima formazione dell'albo e dell'elenco speciale l'anzianita' di iscrizione e' unica per tutti gli iscritti.
La Commissione, completata la formazione dell'albo e dell'elenco speciale, li deposita, nei dieci giorni successivi, presso la Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero di grazia e giustizia.
Alla prima formazione dell'albo professionale e dell'elenco speciale dei geologi provvede una Commissione, nominata con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, la quale provvede altresi' alla tenuta dell'albo e dell'elenco speciale nonche' alle iscrizioni e cancellazioni fino all'insediamento del Consiglio nazionale.
La Commissione ha sede presso il Ministero di grazia e giustizia ed e' composta da un magistrato di Corte d'appello che la presiede e da quattro membri scelti tra persone di riconosciuta competenza nelle attivita' che formano oggetto della professione di geologo ed in possesso della laurea in scienze geologiche o in una delle altre discipline menzionate nell' articolo 15 della legge 3 febbraio 1963, n. 112 , o che sono titolari di cattedra, liberi docenti o incaricati del gruppo geomineralogico. Sono addetti all'ufficio di segreteria funzionari del Ministero di grazia e giustizia.
In caso di assenza o di impedimento del presidente ne fa le veci il membro piu' anziano per eta'.
Le domande di iscrizione, redatte in carta bollata e corredate dai documenti attestanti l'esistenza dei requisiti previsti dalla legge 3 febbraio 1963, n. 112 , nonche' dalla ricevuta di versamento della relativa tassa, vanno dirette, fino all'insediamento del Consiglio nazionale dei geologi, al Ministero di grazia e giustizia.
L'iscrizione e' subordinata, altresi', al preventivo pagamento della tassa di concessione governativa, prevista per l'iscrizione negli albi delle professioni.
La Commissione delibera con la presenza di almeno tre membri in essi compreso il presidente.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti e il presidente vota per ultimo. In caso di parita' di voti prevale quello del presidente.
Le deliberazioni sono notificate all'interessato e al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.
L'albo e l'elenco speciale contengono il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, la residenza degli iscritti nonche' la data di iscrizione ed il titolo in base al quale e' avvenuta; per la prima formazione dell'albo e dell'elenco speciale l'anzianita' di iscrizione e' unica per tutti gli iscritti.
La Commissione, completata la formazione dell'albo e dell'elenco speciale, li deposita, nei dieci giorni successivi, presso la Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero di grazia e giustizia.