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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 23/09/2025, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1264/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Giovanni Spagnoli, all'esito dell'udienza del 23.09.2025 celebrata mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. e dell'art. 6 D. Lgs. n. 150/2011, deposita la seguente
S E N T E N Z A emessa ai sensi dell'art. 281sexies, comma I c.p.c., nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1264 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024, discussa nelle forme della 'trattazione scritta' all'udienza del 23.09.2025;
T R A
, elettivamente domiciliato in Frignano (CE), via Parte_1
G. Cesare n. 16, presso lo studio dell'Avv. Antonio Errico, che lo rappresenta e difende nel presente giudizio, in virtù di mandato in calce al ricorso di primo grado;
APPELLANTE
CONTRO
; Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 e ss., L. n. 689/1981
(violazione del codice della strada).
CONCLUSIONI
pagina 1 di 6 La parte appellante, con la nota di trattazione scritta del 18.09.2025, insisteva per l'accoglimento dell'appello sulla scorta delle conclusioni ivi formulate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, comma II, n. 4
c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte dalle parti, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con ricorso depositato in data 27.05.2024 proponeva Parte_1 impugnazione avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 438/2023 CP_1 del 28.11.2023, per sentir accolte le seguenti conclusioni: “che il voglia, CP_2 quale Giudice di appello, in accoglimento del presente gravame, riformare
l'impugnata sentenza di cui in epigrafe in punto di regolazione delle spese processuali, ponendole a carico della resistente soccombente, con vittoria di spese e competenze anche di quelle del presente giudizio di appello, con attribuzione di entrambe al sottoscritto procuratore antistatario”.
Alla prima udienza del 21.10.2024, rilevata la nullità della notifica nei confronti della , veniva assegnato all'appellante Controparte_1 termine perentorio per il rinnovo nei confronti dell'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Alla successiva udienza del 05.02.2025, verificata la regolarità CP_1 della notifica, attesa la mancata costituzione in giudizio veniva dichiarata la contumacia della parte appellata, con rinvio per discussione orale al 23.09.2025.
All'udienza in parola, che si teneva con la modalità della 'trattazione scritta' ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., la parte appellante precisava le sue conclusioni come da nota di trattazione scritta sopra richiamata e la causa viene decisa come di seguito.
*****
1. L'appello è fondato e può essere accolto per i motivi di seguito illustrati. ha proposto appello contro la sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di n. 438/2023, depositata in data 28.11.2023, CP_1 deducendo come unico motivo il difetto di motivazione in relazione al solo capo inerente alle spese del giudizio. In particolare, la motivazione sarebbe meramente apparente e di stile in relazione ai motivi per cui, nonostante la soccombenza totale di controparte, veniva disposta la compensazione delle pagina 2 di 6 spese di lite, non ricorrendo alcuno dei motivi previsti dall'art. 92 c.p.c., riconoscendo, peraltro parzialmente, soltanto gli esborsi sostenuti dalla parte opponente.
Dall'esame del provvedimento impugnato, si rileva che il Giudice di prime cure ha motivato, in punto di spese, nei seguenti termini, “Si ritiene che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio, ad eccezione delle spese vive per l'iscrizione del ricorso che vanno rifuse al ricorrente”.
Sul punto, giova rilevare che l'onere motivazionale deve investire anche quella parte della sentenza che statuisce sulle spese del procedimento, nel caso in cui il giudice ritenga di discostarsi dal principio della soccombenza.
Con particolare riferimento alla compensazione delle spese di lite, inoltre, secondo l'impostazione della Suprema Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 92, comma II c.p.c. - come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del
2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte Costituzionale - la stessa può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (cfr. Cass. civ., Sez. VI-V, 18.02.2020, n. 3977, nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione del giudice tributario, che aveva disposto la compensazione delle spese in ragione della novità e complessità della materia trattata, senza in alcun modo motivare sull'asserito contrasto tra i diversi orientamenti giurisprudenziali in merito).
Nel caso di specie, dalla lettura del provvedimento impugnato emerge che il giudice di prime cure ha accolto l'opposizione in ragione della emissione della ordinanza ingiunzione opposta oltre il termine di 180 giorni previsto dall'art. 204
d.lgs. n. 285/92. La sentenza di primo grado, dunque, annullando il provvedimento richiamato ha accolto una delle eccezioni avanzate dall'opponente, con la conseguenza che la compensazione delle spese del giudizio non può essere motivata sulla scorta di una soccombenza reciproca.
pagina 3 di 6 Per quanto riguarda gli altri motivi previsti dall'art. 92, comma II c.p.c., si è precisato che le 'gravi ed eccezionali ragioni', da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica (nella specie, l'aver accolto l'opposizione con formula dubitativa), inidonea a consentire il necessario controllo (cfr. Cass. civ., Sez. III, 13.04.2018, n. 9186).
Inoltre, al di fuori dei casi di soccombenza reciproca, secondo un diverso orientamento, i “giusti motivi” di compensazione totale o parziale delle spese previsti dall'art. 92 cod. proc. civ. – oggi inquadrabili nelle “analoghe gravi ed eccezionali ragioni” per effetto dell'intervento additivo della Consulta - possono essere evincibili anche dal complessivo tenore della sentenza, con riguardo alla particolare complessità sia degli aspetti sostanziali che processuali, ma se nessuno di tali presupposti sussiste deve applicarsi il generale principio della condanna alle spese della parte soccombente, non potendo trovare luogo l'esercizio del potere discrezionale giudiziale di compensazione (cfr. Cass. civ.,
Sez. III, 30.03.2010, n. 7766).
Orbene, dall'esame del provvedimento impugnato non emerge la sussistenza di una delle ipotesi previste dall'attuale art. 92, comma II c.p.c. per poter disporre la compensazione delle spese nonostante il totale accoglimento della domanda, né possono ritenersi configurate le 'gravi ed eccezionali ragioni' elaborate da
Corte Cost. n. 77/2018 che consentono la compensazione al di fuori dei casi espressamente previsti dalla norma.
Alla luce di quanto sopra considerato, dunque, vista l'assenza di una motivazione specifica e l'impossibilità di individuare dal complesso del provvedimento impugnato le ragioni della compensazione delle spese, deve essere accolto l'appello proposto da e riformata la sentenza Parte_1 di primo grado in riferimento alla statuizione sulle spese del procedimento, comprensive degli esborsi non rimborsati.
2. In relazione alla quantificazione delle spese del primo grado, sarà possibile fare riferimento al D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022.
Il valore della controversia deve essere parametrato ai giudizi dinanzi al Giudice di Pace, nello scaglione entro € 1.100,00, atteso l'importo della ordinanza pagina 4 di 6 ingiunzione. Considerando che non vi è stata attività istruttoria, si ritiene opportuno prendere in considerazione l'importo medio per le fasi di studio, introduzione e decisione, da porre a carico della parte opposta e da distrarsi in favore dell'Avv. Antonio Errico, dichiaratosi antistatario.
3. Per quanto attiene alle spese del giudizio di appello, giova ricordare che ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio, di talché la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta, così da renderne necessario l'accertamento giudiziale (cfr. Cass. civ., Sez. VI, 29.05.2018, n. 1349).
Sulla quantificazione potrà farsi riferimento ai parametri previsti per le cause trattate dinanzi al Tribunale. Restando invariato il valore della controversia, si ritiene opportuno prendere in considerazione l'importo medio per le sole fasi di studio, introduzione e decisione e di poter applicare la riduzione del 30% di cui all'art. 4, comma IV del D.M. n. 55/2014 per l'assenza di particolari questioni di fatto o diritto, da distrarsi in favore dell'Avv. Antonio Errico, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 1264/2024 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
1) accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1 del Giudice di Pace di n. 438/2023, depositata in data CP_1
28.11.2023 e, per l'effetto, in parziale riforma della stessa, condanna la al pagamento Controparte_3 delle spese del giudizio di primo grado in favore di , Controparte_4 che liquida complessivamente in € 348,00 di cui € 70,00 per esborsi ed
€ 278,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15%), I.V.A.
e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Antonio Errico, dichiaratosi antistatario;
2) condanna la al Controparte_3 pagamento in favore di delle spese del presente Parte_1
pagina 5 di 6 procedimento di appello, che liquida complessivamente in € 414,90 di cui € 91,50 per esborsi ed € 323,40 per compensi professionali, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Antonio Errico, dichiaratosi antistatario.
Si comunichi a cura della cancelleria.
L'Aquila, 23 settembre 2025
Il Giudice dott. Giovanni Spagnoli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Giovanni Spagnoli, all'esito dell'udienza del 23.09.2025 celebrata mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. e dell'art. 6 D. Lgs. n. 150/2011, deposita la seguente
S E N T E N Z A emessa ai sensi dell'art. 281sexies, comma I c.p.c., nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1264 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024, discussa nelle forme della 'trattazione scritta' all'udienza del 23.09.2025;
T R A
, elettivamente domiciliato in Frignano (CE), via Parte_1
G. Cesare n. 16, presso lo studio dell'Avv. Antonio Errico, che lo rappresenta e difende nel presente giudizio, in virtù di mandato in calce al ricorso di primo grado;
APPELLANTE
CONTRO
; Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 e ss., L. n. 689/1981
(violazione del codice della strada).
CONCLUSIONI
pagina 1 di 6 La parte appellante, con la nota di trattazione scritta del 18.09.2025, insisteva per l'accoglimento dell'appello sulla scorta delle conclusioni ivi formulate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, comma II, n. 4
c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte dalle parti, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con ricorso depositato in data 27.05.2024 proponeva Parte_1 impugnazione avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 438/2023 CP_1 del 28.11.2023, per sentir accolte le seguenti conclusioni: “che il voglia, CP_2 quale Giudice di appello, in accoglimento del presente gravame, riformare
l'impugnata sentenza di cui in epigrafe in punto di regolazione delle spese processuali, ponendole a carico della resistente soccombente, con vittoria di spese e competenze anche di quelle del presente giudizio di appello, con attribuzione di entrambe al sottoscritto procuratore antistatario”.
Alla prima udienza del 21.10.2024, rilevata la nullità della notifica nei confronti della , veniva assegnato all'appellante Controparte_1 termine perentorio per il rinnovo nei confronti dell'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Alla successiva udienza del 05.02.2025, verificata la regolarità CP_1 della notifica, attesa la mancata costituzione in giudizio veniva dichiarata la contumacia della parte appellata, con rinvio per discussione orale al 23.09.2025.
All'udienza in parola, che si teneva con la modalità della 'trattazione scritta' ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., la parte appellante precisava le sue conclusioni come da nota di trattazione scritta sopra richiamata e la causa viene decisa come di seguito.
*****
1. L'appello è fondato e può essere accolto per i motivi di seguito illustrati. ha proposto appello contro la sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di n. 438/2023, depositata in data 28.11.2023, CP_1 deducendo come unico motivo il difetto di motivazione in relazione al solo capo inerente alle spese del giudizio. In particolare, la motivazione sarebbe meramente apparente e di stile in relazione ai motivi per cui, nonostante la soccombenza totale di controparte, veniva disposta la compensazione delle pagina 2 di 6 spese di lite, non ricorrendo alcuno dei motivi previsti dall'art. 92 c.p.c., riconoscendo, peraltro parzialmente, soltanto gli esborsi sostenuti dalla parte opponente.
Dall'esame del provvedimento impugnato, si rileva che il Giudice di prime cure ha motivato, in punto di spese, nei seguenti termini, “Si ritiene che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio, ad eccezione delle spese vive per l'iscrizione del ricorso che vanno rifuse al ricorrente”.
Sul punto, giova rilevare che l'onere motivazionale deve investire anche quella parte della sentenza che statuisce sulle spese del procedimento, nel caso in cui il giudice ritenga di discostarsi dal principio della soccombenza.
Con particolare riferimento alla compensazione delle spese di lite, inoltre, secondo l'impostazione della Suprema Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 92, comma II c.p.c. - come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del
2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte Costituzionale - la stessa può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (cfr. Cass. civ., Sez. VI-V, 18.02.2020, n. 3977, nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione del giudice tributario, che aveva disposto la compensazione delle spese in ragione della novità e complessità della materia trattata, senza in alcun modo motivare sull'asserito contrasto tra i diversi orientamenti giurisprudenziali in merito).
Nel caso di specie, dalla lettura del provvedimento impugnato emerge che il giudice di prime cure ha accolto l'opposizione in ragione della emissione della ordinanza ingiunzione opposta oltre il termine di 180 giorni previsto dall'art. 204
d.lgs. n. 285/92. La sentenza di primo grado, dunque, annullando il provvedimento richiamato ha accolto una delle eccezioni avanzate dall'opponente, con la conseguenza che la compensazione delle spese del giudizio non può essere motivata sulla scorta di una soccombenza reciproca.
pagina 3 di 6 Per quanto riguarda gli altri motivi previsti dall'art. 92, comma II c.p.c., si è precisato che le 'gravi ed eccezionali ragioni', da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica (nella specie, l'aver accolto l'opposizione con formula dubitativa), inidonea a consentire il necessario controllo (cfr. Cass. civ., Sez. III, 13.04.2018, n. 9186).
Inoltre, al di fuori dei casi di soccombenza reciproca, secondo un diverso orientamento, i “giusti motivi” di compensazione totale o parziale delle spese previsti dall'art. 92 cod. proc. civ. – oggi inquadrabili nelle “analoghe gravi ed eccezionali ragioni” per effetto dell'intervento additivo della Consulta - possono essere evincibili anche dal complessivo tenore della sentenza, con riguardo alla particolare complessità sia degli aspetti sostanziali che processuali, ma se nessuno di tali presupposti sussiste deve applicarsi il generale principio della condanna alle spese della parte soccombente, non potendo trovare luogo l'esercizio del potere discrezionale giudiziale di compensazione (cfr. Cass. civ.,
Sez. III, 30.03.2010, n. 7766).
Orbene, dall'esame del provvedimento impugnato non emerge la sussistenza di una delle ipotesi previste dall'attuale art. 92, comma II c.p.c. per poter disporre la compensazione delle spese nonostante il totale accoglimento della domanda, né possono ritenersi configurate le 'gravi ed eccezionali ragioni' elaborate da
Corte Cost. n. 77/2018 che consentono la compensazione al di fuori dei casi espressamente previsti dalla norma.
Alla luce di quanto sopra considerato, dunque, vista l'assenza di una motivazione specifica e l'impossibilità di individuare dal complesso del provvedimento impugnato le ragioni della compensazione delle spese, deve essere accolto l'appello proposto da e riformata la sentenza Parte_1 di primo grado in riferimento alla statuizione sulle spese del procedimento, comprensive degli esborsi non rimborsati.
2. In relazione alla quantificazione delle spese del primo grado, sarà possibile fare riferimento al D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022.
Il valore della controversia deve essere parametrato ai giudizi dinanzi al Giudice di Pace, nello scaglione entro € 1.100,00, atteso l'importo della ordinanza pagina 4 di 6 ingiunzione. Considerando che non vi è stata attività istruttoria, si ritiene opportuno prendere in considerazione l'importo medio per le fasi di studio, introduzione e decisione, da porre a carico della parte opposta e da distrarsi in favore dell'Avv. Antonio Errico, dichiaratosi antistatario.
3. Per quanto attiene alle spese del giudizio di appello, giova ricordare che ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio, di talché la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta, così da renderne necessario l'accertamento giudiziale (cfr. Cass. civ., Sez. VI, 29.05.2018, n. 1349).
Sulla quantificazione potrà farsi riferimento ai parametri previsti per le cause trattate dinanzi al Tribunale. Restando invariato il valore della controversia, si ritiene opportuno prendere in considerazione l'importo medio per le sole fasi di studio, introduzione e decisione e di poter applicare la riduzione del 30% di cui all'art. 4, comma IV del D.M. n. 55/2014 per l'assenza di particolari questioni di fatto o diritto, da distrarsi in favore dell'Avv. Antonio Errico, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 1264/2024 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
1) accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1 del Giudice di Pace di n. 438/2023, depositata in data CP_1
28.11.2023 e, per l'effetto, in parziale riforma della stessa, condanna la al pagamento Controparte_3 delle spese del giudizio di primo grado in favore di , Controparte_4 che liquida complessivamente in € 348,00 di cui € 70,00 per esborsi ed
€ 278,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15%), I.V.A.
e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Antonio Errico, dichiaratosi antistatario;
2) condanna la al Controparte_3 pagamento in favore di delle spese del presente Parte_1
pagina 5 di 6 procedimento di appello, che liquida complessivamente in € 414,90 di cui € 91,50 per esborsi ed € 323,40 per compensi professionali, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Antonio Errico, dichiaratosi antistatario.
Si comunichi a cura della cancelleria.
L'Aquila, 23 settembre 2025
Il Giudice dott. Giovanni Spagnoli
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