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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 23/06/2025, n. 996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 996 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Padova, in persona del Giudice dott. Maddalena Saturni
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 4260/2023
promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. ANNA KUSSTATSCHER del foro Padova (C.F. ) C.F._2
ATTORE OPPONENTE
contro
AVV. CARLO CANAL (C.F. ) difeso in proprio C.F._3
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per l'attore opponente : Pt_1
“Nel merito Previa rideterminazione secondo i parametri previsti dal
D.M. 55/2014 dei compensi spettanti all'Avv. Carlo Canal per
l'attività compiutamente svolta nel procedimento penale R.G.N.R.
n.1860/2025 del Tribunale di Padova e previa detrazione degli acconti
medio tempore versati, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo
opposto e, conseguentemente, accertare l'inesistenza del credito indicato nel decreto ingiuntivo opposto e dichiarare che nulla è
dovuto dall'odierno opponente Signor all'Avv. Carlo Parte_1
Canal per le causali di cui al decreto ingiuntivo de quo e, per
l'effetto, respingere/rigettare la domanda formulata nel relativo
ricorso per ingiunzione.
In via subordinata Previa rideterminazione secondo i parametri
previsti dal D.M. 55/2014 dei compensi spettanti all'Avv. Carlo Canal
per l'attività compiutamente svolta nel procedimento penale R.G.N.R.
n. 1860/2025 del Tribunale di Padova e previa detrazione degli acconti
medio tempore versati, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo
opposto e, conseguentemente, determinarsi il minor credito
dell'opposto in relazione all'importo che risulterà di giustizia
all'esito del giudizio.
In via istruttoria (…omissis…)
per il CONVENUTO OPPOSTO Avv. Canal:
“In via principale
1) confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 1045/2023
provvisoriamente esecutivo, emesso in data 11/04/2023 dal Tribunale di
Padova nel procedimento RG n. 2468/2023 e conseguentemente condannare
parte attrice opponente al pagamento in favore dell'avv. Canal euro
19.820,25 oltre interessi legali dal dovuto al saldo e spese di D.I.
così come liquidate;
2) con vittoria di spese diritti ed onorari di causa.
o s s e r v a
Con atto di citazione notificato in data 04/07/2023 Parte_1
pag. 2/10 si opponeva al d.i. provvisoriamente esecutivo n. 1045/2023, emesso dal Tribunale di Padova in data 11/04/2023, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento di € 19.820,25 in favore dell'avvocato Canal
Carlo, a titolo di compenso per l'attività giudiziale prestata da questi in favore del nel procedimento penale RG NR 1860/2015 Pt_1
del Tribunale di Padova.
Il presente giudizio, come detto, ha ad oggetto le sole competenze del procedimento penale RGNR 1860/2015, pertanto tutti i riferimenti ad altri procedimenti (patrocinati dall'avv. Canal) ed effettuati dall'opponente in citazione e negli altri atti di causa sono irrilevanti.
I fatti oggetto di causa sono così riassumibili.
E' pacifico e non contestato che il avesse nominato quale Pt_1
difensore di fiducia l'Avv. Carlo Canal in diversi procedimenti penali.
E' altresì pacifico e non contestato che il professionista abbia svolto l'incarico di difesa del ricorrente (pag. 3 atto di opposizione a d.i.) a partire dall'udienza preliminare e per tutta la fase del dibattimento.
Il procedimento penale, all'esito della fase dibattimentale, si è
concluso con sentenza di condanna n. 1864/2019 del Tribunale di Padova
(doc. 08 fascicolo ). Pt_1
A seguito della condanna, venuto meno il rapporto di fiducia con il proprio legale, il decideva di rivolgersi ad altro Pt_1
professionista per l'appello della sentenza: revocava quindi il mandato all'avv. Canal e chiedeva la consegna della documentazione pag. 3/10 relativa al procedimento di primo grado.
In data 10/02/2020 il si recava presso lo studio del Pt_1
professionista per ritirare quanto richiesto.
In quell'occasione firmava “per ricevuta e accettazione” una notula con il riepilogo delle competenze richieste dall'avv. Canal per l'attività svolta nel “procedimento di indagine preliminare RGNR
1860/2015” (doc. 03 fascicolo avv. Canal), dell'ammontare complessivo di € 19.820,25.
Parte opponente non dava seguito ad alcun pagamento, sicché in data
07/10/2020 l'avv. Canal inoltrava formale messa in mora per il pagamento delle competenze relative a più procedimenti giudiziali, tra i quali quello oggetto del presente giudizio (doc. 04 fascicolo avv.
Canal).
Con istanza del 17/05/2022 l'avv. Canal si rivolgeva al Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Padova chiedendo la liquidazione della notula insoluta (doc. 05 fascicolo avv. Canal).
In data 09/01/2023 l'istanza veniva dichiarata improcedibile dall'Ordine professionale in quanto il consigliere relatore osservava e rilevava la presenza di atti di riconoscimento di debito.
Con l'atto di citazione in opposizione, il lamentava: Pt_1
- la richiesta di pagamento di cui al d.i. si riferisce alla sola fase delle indagini preliminari (non patrocinata dall'avv.
Canal) e non a quella del dibattimento, per la quale il professionista sarebbe già stato pagato;
- carenza dell'elemento soggettivo e della consapevolezza in capo al che la sottoscrizione della nota comportasse il Pt_1
pag. 4/10 riconoscimento e l'accettazione degli importi quantificati dall'avv. Canal;
- sproporzione degli importi richiesti rispetto ai parametri professionali in vigore all'epoca dello svolgimento dell'incarico, risultando superati i massimi tabellari e risultando altresì applicati aumenti non dovuti;
- mancanza di documentazione dell'attività svolta nel corso delle indagini da parte dell'avv. Canal;
- pagamento di acconti per la somma complessiva di € 5.000, di cui si chiedeva l'eventuale scomputo dalla liquidazione finale.
Correttamente instaurato il contraddittorio, si costituiva l'avvocato
Carlo Canal, obiettando che:
- la prova scritta a fondamento dell'ingiunzione di pagamento era costituita dal riconoscimento di debito sottoscritto dal
; Pt_1
- le voci di compenso specifiche per ciascuna delle attività
contestate dall'opponente (indagini difensive e istanze ecc..)
non sono state incluse nella parcella (doc. 3) di cui al documento n. 1 del fascicolo del procedimento sommario: il preavviso di parcella dell'avv. Canal si limiterebbe infatti a riportate quanto previsto dai parametri ministeriali per le singole fasi del procedimento svolto;
- controparte non ha disconosciuto la firma in calce al documento;
- l'odierno opponente non aveva mai contestato il documento,
l'attività professionale svolta e gli importi richiesti prima dell'insorgere del contenzioso, nemmeno a seguito della notifica dell'intimazione e messa in mora per il pagamento delle competenze;
pag. 5/10 - la mancata richiesta di esame del nel procedimento Pt_1
penale faceva parte della propria strategia difensiva, tenuto conto il superiore interesse del cliente a ricevere la migliore difesa possibile nel caso concreto;
- i compensi erano stati comunque parametrati sulle tariffe professionali e comprendevano anche diversa attività
extragiudiziale.
- non c'era prova del pagamento degli acconti per € 5.000.
La causa passa ora in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate, senza che vi sia stato svolgimento di alcuna attività
istruttoria.
*
L'opposizione è fondata e il decreto ingiuntivo deve essere revocato per le ragioni che seguono.
1 SULLA VALIDITA' DEL RICONOSCIMENTO DI DEBITO.
In data 10/02/2020 il ha firmato “per ricevuta ed Pt_1
accettazione” il documento con cui l'avv. Canal riepilogava l'attività
svolta nel “procedimento di indagine preliminare RGNR 1860/2015” e quantificava le proprie competenze (doc. 03 fascicolo Canal).
I compensi indicati nel doc. in esame si riferiscono espressamente alla sole indagini preliminari, conformemente alle voci tariffarie indicate dal DM. 22/2014, tabella 15.
Il documento costituisce manifestazione di volontà espressa, con cui il riconosce l'esistenza e la validità del debito vantato Pt_1
dall'avv. Canal per l'attività indicata, che si considera svolta fino a prova contraria.
pag. 6/10 Nessuna contestazione della notula è stata effettuata dal Pt_1
nell'immediatezza della sottoscrizione e nemmeno a seguito della formale intimazione di pagamento e messa in mora inoltrata a mezzo raccomandata A/R dall'avv. Canal in data 07/10/2020 (doc. 4
costituzione avv. Canal del 03/10/2023).
Il aveva avuto in precedenza diverse esperienze di giudizi Pt_1
sia penali, che civili;
è verosimile che fosse a conoscenza delle prassi utilizzate dai professionisti nei rapporti con i clienti, tra cui quello di far sottoscrivere per ricevuta e accettazione i preventivi di spesa o i prospetti di liquidazione della propria attività.
L'opponente contesta di aver firmato senza consapevolezza e volontà di riconoscere il debito nei confronti del professionista: l'eccezione è
irrilevante perché, in questa sede, non è stato chiesto alcun rimedio giudiziale previsto dalla legge in caso di carenza e/o vizio volontà
(dichiarazione di nullità e/o annullamento dell'atto sottoscritto).
Ne consegue che la manifestazione di volontà contenuta nel doc. 01 del fascicolo dell'avv. Canal deve ritenersi valida ed efficace e costituisce un riconoscimento di debito del nei confronti del Pt_1
proprio legale.
*
2 SULL'ONERE DELLA PROVA E SULLA VALIDA PROVA CONTRARIA FORNITA DAL
. Pt_1
Il rapporto fondamentale su cui si basa la pretesa creditoria si presume esistente fino a prova contraria, dispensando il destinatario della dichiarazione dall'onere di provare quel rapporto (Cassazione
pag. 7/10 19707/2020).
La ricognizione di debito, consistendo in una dichiarazione unilaterale recettizia, non integra una fonte autonoma di obbligazione ma ha effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale,
comportando soltanto l'inversione dell'onere della prova dell'esistenza di quest'ultimo, sicché è destinata a perdere efficacia qualora la parte da cui provenga dimostri che il rapporto medesimo non sia stato instaurato, o sia sorto invalidamente (Cfr Cassazione
13506/2014).
Deve darsi atto che in corso di causa l'opponente è riuscito Pt_1
a raggiungere la prova in merito alla inesistenza del rapporto fondamentale su cui si basa la pretesa creditoria.
*
Si rammenta che nel ricorso per d.i. il ricorrente avv. Canal non descrive l'attività professionale di cui chiede il pagamento,
limitandosi a richiamare il riconoscimento del debito firmato dal cliente e prodotto col monitorio.
Quivi l'unica attività professionale elencata e chiesta in pagamento riguarda il “procedimento di indagine preliminare RGNR 1860/2015”: ciò
è stato messo in rilievo dal sin dalla citazione introduttiva Pt_1
e poi ribadito anche in prima memoria ex art. 171 bis c.p.c., pag. 2
secondo capoverso.
Quindi è con riferimento a tale unica causa petendi che il Tribunale
deva vagliare la pretesa creditoria del professionista e la conseguente fondatezza dell'opposizione.
Si rileva inoltre che nel corso dei vari atti giudiziari il convenuto pag. 8/10 Canal non ha modificato le domande, aggiornando la propria causa
petendi alle esigenze difensive qui in esame, tanto che nelle conclusioni rassegnate insiste ancora per la conferma del d.i.
opposto.
Il produce l'avviso di conclusione delle indagini preliminari Pt_1
datato 04/10/2016 (doc. 7 del proprio fascicolo), da cui emerge che nel corso delle stesse era difeso d'ufficio dall'avv. Ravarotto.
L'opponente risulta assistito dall'avv. Ravarotto anche nel Pt_1
decreto del 06/11/2016, che fissa l'udienza preliminare al 07/12/2016
(doc. 01 fascicolo avv. Canal).
Il conferimento dell'incarico all'avv. Canal da parte del è Pt_1
stato effettuato in data 14/11/2016 (doc. 21), in vista dell'udienza preliminare del 07/12/2016.
Pertanto, considerato che emerge per tabulas che la nomina all'avv.
Canal sia stata conferita (il 14.11.2016) in un momento successivo al decreto di fissazione dell'udienza preliminare (datato 6.11.2026),
considerato poi che dalla documentazione descritta emerge che nella fase precedente era assistito da altri procuratori, Parte_1
risulta provato che nessuna attività è essere stata svolta dal professionista qui convenuto nella fase delle indagini preliminari.
Il D.M. 22/2014 distingue chiaramente le fasi di indagine preliminare da quelle avanti al GIP/GUP e il credito azionato dall'avv. Canal si riferisce unicamente al “Procedimento di indagine preliminare” (in cui invece il è stato assistito d'ufficio dall'avv. Ravarotto). Pt_1
Si ritiene pertanto raggiunta la prova dell'inesistenza del credito su cui si fonda il decreto ingiuntivo, che deve essere revocato.
pag. 9/10 Ogni altra questione resta assorbita.
*
L'opposizione deve essere accolta e il decreto ingiuntivo revocato.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del d.m. 55/2014, scaglione di riferimento da
5.201,00 a € 26.000,00, con le fasi di studio e introduttiva ai minimi tabellari, istruttoria e decisoria ai minimi di tariffa alla luce del concreto svolgimento del giudizio.
p.q.m.
Il Giudice definitivamente pronunciando ogni diversa istanza o domanda reietta:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 1045/2023 emesso dal Tribunale
di Padova in data 11/04/2023;
2) condanna l'avv. Carlo Canal al pagamento in favore di Parte_1
delle spese del presente procedimento, che si liquidano in €
[...]
2.540,00 per compensi, oltre 15% rimborso forfettario, Iva e c.p.a..
Così deciso in Padova, il 23 giugno 2025.
Il Giudice
Dott. Maddalena Saturni
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Padova, in persona del Giudice dott. Maddalena Saturni
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 4260/2023
promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. ANNA KUSSTATSCHER del foro Padova (C.F. ) C.F._2
ATTORE OPPONENTE
contro
AVV. CARLO CANAL (C.F. ) difeso in proprio C.F._3
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per l'attore opponente : Pt_1
“Nel merito Previa rideterminazione secondo i parametri previsti dal
D.M. 55/2014 dei compensi spettanti all'Avv. Carlo Canal per
l'attività compiutamente svolta nel procedimento penale R.G.N.R.
n.1860/2025 del Tribunale di Padova e previa detrazione degli acconti
medio tempore versati, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo
opposto e, conseguentemente, accertare l'inesistenza del credito indicato nel decreto ingiuntivo opposto e dichiarare che nulla è
dovuto dall'odierno opponente Signor all'Avv. Carlo Parte_1
Canal per le causali di cui al decreto ingiuntivo de quo e, per
l'effetto, respingere/rigettare la domanda formulata nel relativo
ricorso per ingiunzione.
In via subordinata Previa rideterminazione secondo i parametri
previsti dal D.M. 55/2014 dei compensi spettanti all'Avv. Carlo Canal
per l'attività compiutamente svolta nel procedimento penale R.G.N.R.
n. 1860/2025 del Tribunale di Padova e previa detrazione degli acconti
medio tempore versati, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo
opposto e, conseguentemente, determinarsi il minor credito
dell'opposto in relazione all'importo che risulterà di giustizia
all'esito del giudizio.
In via istruttoria (…omissis…)
per il CONVENUTO OPPOSTO Avv. Canal:
“In via principale
1) confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 1045/2023
provvisoriamente esecutivo, emesso in data 11/04/2023 dal Tribunale di
Padova nel procedimento RG n. 2468/2023 e conseguentemente condannare
parte attrice opponente al pagamento in favore dell'avv. Canal euro
19.820,25 oltre interessi legali dal dovuto al saldo e spese di D.I.
così come liquidate;
2) con vittoria di spese diritti ed onorari di causa.
o s s e r v a
Con atto di citazione notificato in data 04/07/2023 Parte_1
pag. 2/10 si opponeva al d.i. provvisoriamente esecutivo n. 1045/2023, emesso dal Tribunale di Padova in data 11/04/2023, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento di € 19.820,25 in favore dell'avvocato Canal
Carlo, a titolo di compenso per l'attività giudiziale prestata da questi in favore del nel procedimento penale RG NR 1860/2015 Pt_1
del Tribunale di Padova.
Il presente giudizio, come detto, ha ad oggetto le sole competenze del procedimento penale RGNR 1860/2015, pertanto tutti i riferimenti ad altri procedimenti (patrocinati dall'avv. Canal) ed effettuati dall'opponente in citazione e negli altri atti di causa sono irrilevanti.
I fatti oggetto di causa sono così riassumibili.
E' pacifico e non contestato che il avesse nominato quale Pt_1
difensore di fiducia l'Avv. Carlo Canal in diversi procedimenti penali.
E' altresì pacifico e non contestato che il professionista abbia svolto l'incarico di difesa del ricorrente (pag. 3 atto di opposizione a d.i.) a partire dall'udienza preliminare e per tutta la fase del dibattimento.
Il procedimento penale, all'esito della fase dibattimentale, si è
concluso con sentenza di condanna n. 1864/2019 del Tribunale di Padova
(doc. 08 fascicolo ). Pt_1
A seguito della condanna, venuto meno il rapporto di fiducia con il proprio legale, il decideva di rivolgersi ad altro Pt_1
professionista per l'appello della sentenza: revocava quindi il mandato all'avv. Canal e chiedeva la consegna della documentazione pag. 3/10 relativa al procedimento di primo grado.
In data 10/02/2020 il si recava presso lo studio del Pt_1
professionista per ritirare quanto richiesto.
In quell'occasione firmava “per ricevuta e accettazione” una notula con il riepilogo delle competenze richieste dall'avv. Canal per l'attività svolta nel “procedimento di indagine preliminare RGNR
1860/2015” (doc. 03 fascicolo avv. Canal), dell'ammontare complessivo di € 19.820,25.
Parte opponente non dava seguito ad alcun pagamento, sicché in data
07/10/2020 l'avv. Canal inoltrava formale messa in mora per il pagamento delle competenze relative a più procedimenti giudiziali, tra i quali quello oggetto del presente giudizio (doc. 04 fascicolo avv.
Canal).
Con istanza del 17/05/2022 l'avv. Canal si rivolgeva al Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Padova chiedendo la liquidazione della notula insoluta (doc. 05 fascicolo avv. Canal).
In data 09/01/2023 l'istanza veniva dichiarata improcedibile dall'Ordine professionale in quanto il consigliere relatore osservava e rilevava la presenza di atti di riconoscimento di debito.
Con l'atto di citazione in opposizione, il lamentava: Pt_1
- la richiesta di pagamento di cui al d.i. si riferisce alla sola fase delle indagini preliminari (non patrocinata dall'avv.
Canal) e non a quella del dibattimento, per la quale il professionista sarebbe già stato pagato;
- carenza dell'elemento soggettivo e della consapevolezza in capo al che la sottoscrizione della nota comportasse il Pt_1
pag. 4/10 riconoscimento e l'accettazione degli importi quantificati dall'avv. Canal;
- sproporzione degli importi richiesti rispetto ai parametri professionali in vigore all'epoca dello svolgimento dell'incarico, risultando superati i massimi tabellari e risultando altresì applicati aumenti non dovuti;
- mancanza di documentazione dell'attività svolta nel corso delle indagini da parte dell'avv. Canal;
- pagamento di acconti per la somma complessiva di € 5.000, di cui si chiedeva l'eventuale scomputo dalla liquidazione finale.
Correttamente instaurato il contraddittorio, si costituiva l'avvocato
Carlo Canal, obiettando che:
- la prova scritta a fondamento dell'ingiunzione di pagamento era costituita dal riconoscimento di debito sottoscritto dal
; Pt_1
- le voci di compenso specifiche per ciascuna delle attività
contestate dall'opponente (indagini difensive e istanze ecc..)
non sono state incluse nella parcella (doc. 3) di cui al documento n. 1 del fascicolo del procedimento sommario: il preavviso di parcella dell'avv. Canal si limiterebbe infatti a riportate quanto previsto dai parametri ministeriali per le singole fasi del procedimento svolto;
- controparte non ha disconosciuto la firma in calce al documento;
- l'odierno opponente non aveva mai contestato il documento,
l'attività professionale svolta e gli importi richiesti prima dell'insorgere del contenzioso, nemmeno a seguito della notifica dell'intimazione e messa in mora per il pagamento delle competenze;
pag. 5/10 - la mancata richiesta di esame del nel procedimento Pt_1
penale faceva parte della propria strategia difensiva, tenuto conto il superiore interesse del cliente a ricevere la migliore difesa possibile nel caso concreto;
- i compensi erano stati comunque parametrati sulle tariffe professionali e comprendevano anche diversa attività
extragiudiziale.
- non c'era prova del pagamento degli acconti per € 5.000.
La causa passa ora in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate, senza che vi sia stato svolgimento di alcuna attività
istruttoria.
*
L'opposizione è fondata e il decreto ingiuntivo deve essere revocato per le ragioni che seguono.
1 SULLA VALIDITA' DEL RICONOSCIMENTO DI DEBITO.
In data 10/02/2020 il ha firmato “per ricevuta ed Pt_1
accettazione” il documento con cui l'avv. Canal riepilogava l'attività
svolta nel “procedimento di indagine preliminare RGNR 1860/2015” e quantificava le proprie competenze (doc. 03 fascicolo Canal).
I compensi indicati nel doc. in esame si riferiscono espressamente alla sole indagini preliminari, conformemente alle voci tariffarie indicate dal DM. 22/2014, tabella 15.
Il documento costituisce manifestazione di volontà espressa, con cui il riconosce l'esistenza e la validità del debito vantato Pt_1
dall'avv. Canal per l'attività indicata, che si considera svolta fino a prova contraria.
pag. 6/10 Nessuna contestazione della notula è stata effettuata dal Pt_1
nell'immediatezza della sottoscrizione e nemmeno a seguito della formale intimazione di pagamento e messa in mora inoltrata a mezzo raccomandata A/R dall'avv. Canal in data 07/10/2020 (doc. 4
costituzione avv. Canal del 03/10/2023).
Il aveva avuto in precedenza diverse esperienze di giudizi Pt_1
sia penali, che civili;
è verosimile che fosse a conoscenza delle prassi utilizzate dai professionisti nei rapporti con i clienti, tra cui quello di far sottoscrivere per ricevuta e accettazione i preventivi di spesa o i prospetti di liquidazione della propria attività.
L'opponente contesta di aver firmato senza consapevolezza e volontà di riconoscere il debito nei confronti del professionista: l'eccezione è
irrilevante perché, in questa sede, non è stato chiesto alcun rimedio giudiziale previsto dalla legge in caso di carenza e/o vizio volontà
(dichiarazione di nullità e/o annullamento dell'atto sottoscritto).
Ne consegue che la manifestazione di volontà contenuta nel doc. 01 del fascicolo dell'avv. Canal deve ritenersi valida ed efficace e costituisce un riconoscimento di debito del nei confronti del Pt_1
proprio legale.
*
2 SULL'ONERE DELLA PROVA E SULLA VALIDA PROVA CONTRARIA FORNITA DAL
. Pt_1
Il rapporto fondamentale su cui si basa la pretesa creditoria si presume esistente fino a prova contraria, dispensando il destinatario della dichiarazione dall'onere di provare quel rapporto (Cassazione
pag. 7/10 19707/2020).
La ricognizione di debito, consistendo in una dichiarazione unilaterale recettizia, non integra una fonte autonoma di obbligazione ma ha effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale,
comportando soltanto l'inversione dell'onere della prova dell'esistenza di quest'ultimo, sicché è destinata a perdere efficacia qualora la parte da cui provenga dimostri che il rapporto medesimo non sia stato instaurato, o sia sorto invalidamente (Cfr Cassazione
13506/2014).
Deve darsi atto che in corso di causa l'opponente è riuscito Pt_1
a raggiungere la prova in merito alla inesistenza del rapporto fondamentale su cui si basa la pretesa creditoria.
*
Si rammenta che nel ricorso per d.i. il ricorrente avv. Canal non descrive l'attività professionale di cui chiede il pagamento,
limitandosi a richiamare il riconoscimento del debito firmato dal cliente e prodotto col monitorio.
Quivi l'unica attività professionale elencata e chiesta in pagamento riguarda il “procedimento di indagine preliminare RGNR 1860/2015”: ciò
è stato messo in rilievo dal sin dalla citazione introduttiva Pt_1
e poi ribadito anche in prima memoria ex art. 171 bis c.p.c., pag. 2
secondo capoverso.
Quindi è con riferimento a tale unica causa petendi che il Tribunale
deva vagliare la pretesa creditoria del professionista e la conseguente fondatezza dell'opposizione.
Si rileva inoltre che nel corso dei vari atti giudiziari il convenuto pag. 8/10 Canal non ha modificato le domande, aggiornando la propria causa
petendi alle esigenze difensive qui in esame, tanto che nelle conclusioni rassegnate insiste ancora per la conferma del d.i.
opposto.
Il produce l'avviso di conclusione delle indagini preliminari Pt_1
datato 04/10/2016 (doc. 7 del proprio fascicolo), da cui emerge che nel corso delle stesse era difeso d'ufficio dall'avv. Ravarotto.
L'opponente risulta assistito dall'avv. Ravarotto anche nel Pt_1
decreto del 06/11/2016, che fissa l'udienza preliminare al 07/12/2016
(doc. 01 fascicolo avv. Canal).
Il conferimento dell'incarico all'avv. Canal da parte del è Pt_1
stato effettuato in data 14/11/2016 (doc. 21), in vista dell'udienza preliminare del 07/12/2016.
Pertanto, considerato che emerge per tabulas che la nomina all'avv.
Canal sia stata conferita (il 14.11.2016) in un momento successivo al decreto di fissazione dell'udienza preliminare (datato 6.11.2026),
considerato poi che dalla documentazione descritta emerge che nella fase precedente era assistito da altri procuratori, Parte_1
risulta provato che nessuna attività è essere stata svolta dal professionista qui convenuto nella fase delle indagini preliminari.
Il D.M. 22/2014 distingue chiaramente le fasi di indagine preliminare da quelle avanti al GIP/GUP e il credito azionato dall'avv. Canal si riferisce unicamente al “Procedimento di indagine preliminare” (in cui invece il è stato assistito d'ufficio dall'avv. Ravarotto). Pt_1
Si ritiene pertanto raggiunta la prova dell'inesistenza del credito su cui si fonda il decreto ingiuntivo, che deve essere revocato.
pag. 9/10 Ogni altra questione resta assorbita.
*
L'opposizione deve essere accolta e il decreto ingiuntivo revocato.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del d.m. 55/2014, scaglione di riferimento da
5.201,00 a € 26.000,00, con le fasi di studio e introduttiva ai minimi tabellari, istruttoria e decisoria ai minimi di tariffa alla luce del concreto svolgimento del giudizio.
p.q.m.
Il Giudice definitivamente pronunciando ogni diversa istanza o domanda reietta:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 1045/2023 emesso dal Tribunale
di Padova in data 11/04/2023;
2) condanna l'avv. Carlo Canal al pagamento in favore di Parte_1
delle spese del presente procedimento, che si liquidano in €
[...]
2.540,00 per compensi, oltre 15% rimborso forfettario, Iva e c.p.a..
Così deciso in Padova, il 23 giugno 2025.
Il Giudice
Dott. Maddalena Saturni
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