TRIB
Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 05/06/2025, n. 1198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1198 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza del 05/06/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 6611/2019 TRA
rappr. e dif. dagli Avv. P. Napolitano e R. Napolitano, con cui Parte_1
Via G. Rossini n. 22, giusta procura in atti RICORRENTE E
, in persona del Ministro p.t., Controparte_1 [...]
Controparte_2
l.r.p.t., rappr. e dif., ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dal Dirigente, V. Romano, e dai funzionari e , con cui elett. dom. in alla via Lubich CP_3 CP_4 CP_5
n. 6, press Controparte_6
ESISTENTE NONCHE'
in persona del Controparte_7
RESISTENTE - contumace
OGGETTO: pubblico impiego – altre ipotesi CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09/07/2019, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l'amministrazione resistente esponendo:
- di aver prestato servizio, in qualità di collaboratore scolastico, presso l'I.S. “Domenico Martuscelli” di Napoli, dal 09/10/1995 al 29/08/2016, fruendo di un periodo di aspettativa dal lavoro senza retribuzione dal 01/03/2016, per mesi sei;
- di aver chiesto all l'inserimento nella Controparte_8 graduatoria provinci nale dell'area A - collaboratore scolastico e che tale domanda veniva rigettata in quanto non riteneva equiparabile allo statale il servizio svolto presso il predetto istituto;
1 - di aver impugnato la suddetta decisione innanzi all'intestato Tribunale, il quale, con provvedimento n. 546/2016, riconosceva la piena equiparabilità allo statale del servizio svolto presso il suddetto istituto e condannava l'amministrazione all'inserimento del ricorrente nella graduatoria provinciale definitiva, per il profilo di collaboratore scolastico;
- che, a seguito dell'inserimento nella graduatoria provinciale, veniva assunto, in data 31/08/2017, con contratto a tempo indeterminato, quale collaboratore scolastico, presso l' di Sessa Aurunca;
Controparte_7 CP_7
- era, la Controparte_9 precisava che dalla pronuncia n. 546/20
[...] riconoscimento del servizio fosse utile anche per il riconoscimento dei benefici economici derivanti dalla ricostruzione di carriera. Dedotto il diritto alla ricostruzione di carriera in ragione del giudicato formatosi sulla pronuncia n. 546 del 12/05/2016, e dedotta altresì la violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999, concludeva chiedendo all'adito Tribunale di “1) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'intero periodo di servizio preruolo svolto in qualità di collaboratore scolastico presso l'Istituto “Martuscelli” di Napoli dal 09/10/1995 al 29/08/2016 ai fini della ricostruzione di carriera con effetti giuridici ed economici in ossequio al principio di non discriminazione fra preruolo e servizio di ruolo sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, contenuto in allegato alla direttiva del Consiglio Europeo 28 giugno 1999, 1999/770/CE; 2) Condannare per l'effetto le amministrazioni resistenti in solido o chi di ragione fra le stesse al pagamento in favore del ricorrente di tutte le differenze retributive tra quanto corrisposto e quanto dovuto a seguito della corretta ricostruzione di carriera determinata come richiesto nel punto 1) che precede, oltre interessi legali dalle singole scadenze e fino al soddisfo, nella misura che si quantificherà in separato giudizio o in quella che si vorrà determinare anche a mezzo CTU tecnico contabile che sin da ora si richiede”. Spese vinte, con attribuzione. Si costituiva l'amministrazione resistente che, con articolata memoria, eccepita la prescrizione, contestava la fondatezza del ricorso chiedendone il rigetto, con vittoria di spese. Non si costituiva, pur ritualmente intimato, l'istituto scolastico, e pertanto ne va dichiarata la contumacia. La causa, previa riassegnazione, giungeva per la prima volta innanzi alla scrivente all'udienza del 28/02/2023, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Rinviata per discussione, anche in considerazione del carico del ruolo, la causa giungeva all'udienza del 05/06/2025 e, all'esito della discussione, veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***** Va preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'istituto scolastico. Sul punto, infatti, la Suprema Corte ha chiarito che “Anche dopo l'estensione della personalità giuridica, per effetto della legge delega n. 59 del 1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria, il personale ATA e docente della scuola si trova in rapporto organico con l'Amministrazione della Pubblica Istruzione dello Stato, a cui l'art. 15 del d.P.R. n. 275 del 1999 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale, e non con i 2 singoli istituti, che sono dotati nella materia di mera autonomia amministrativa. Ne consegue che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva del mentre difetta CP_1 la legittimazione passiva del singolo istituto” (Cass., Sez. L, Sentenza n. 21/03/2011, Rv. 616422 – 01). Tanto premesso, passando al merito, il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte. Parte ricorrente ha domandato l'accertamento del proprio diritto alla ricostruzione di carriera in ragione del riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato presso l'Istituto
“Martuscelli”, e delle connesse differenze retributive, in ossequio al giudicato formatosi sulla pronuncia n. 546/2016 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Sezione Lavoro, nonché al principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato. In primo luogo, si osserva che il provvedimento invocato da parte ricorrente è un'ordinanza emessa ex art. 700 c.p.c., con cui il Giudicante dichiarava “il diritto del ricorrente all'inserimento tra i partecipanti al concorso per titoli per l'accesso al profilo di collaboratore scolastico indetto con D.D. prot. n. 3272/U del 30.03.2015 ordinando all'amministrazione convenuta di adottare i provvedimenti consequenziali” (cfr. provvedimento allegato al ricorso introduttivo). Pertanto, alcuna violazione di giudicato appare configurabile nel caso in esame, né può invocarsi l'autorità del predetto provvedimento nel presente giudizio, ai sensi dell'art. 669- octies, ultimo comma, c.p.c. Tanto premesso, si osserva, in primo luogo, che alcuna allegazione si rinviene, nell'atto introduttivo, circa il carattere pubblico dell e l'effettiva equiparabilità Parte_2 del servizio presso lo stesso prestato a quell Tardive, e dunque inidonee a colmare le lacune assertive dell'atto introduttivo del giudizio, sono sul punto le deduzioni formulate nelle note depositate in data 15/02/2023. Deve inoltre rilevarsi che la natura equipollente a quella pubblica del servizio prestato presso l' non può ritenersi pacifica (cfr. sentenza n. 433/2023 del Parte_2
Tribunal one Lavoro, dott.ssa Gualtieri;
Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 777 dep. 07/02/2018 – ud. 21/12/2017). Va, inoltre, osservato che, dall'attestazione di servizio del Commissario Straordinario dell'istituto, prodotto unitamente al ricorso introduttivo, si evince che il ricorrente ha prestato attività lavorativa con contratto a tempo indeterminato dal 09/10/1995 al 29/08/2016 in qualità di collaboratore scolastico, usufruendo di un periodo di aspettativa senza retribuzione dal 01/03/2016 per un periodo di sei mesi. Alla luce di tale considerazione, sono inconferenti le deduzioni attoree inerenti al principio di non discriminazione tra dipendenti a tempo determinato e dipendenti a tempo indeterminato, nonché le difese di parte convenuta in merito. Alla luce di tutto quanto esposto, il ricorso va rigettato. Assorbita ogni ulteriore questione. Le spese di lite, in ragione della sussistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, si compensano integralmente.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 05/06/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Barbara Lombardi
4
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza del 05/06/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 6611/2019 TRA
rappr. e dif. dagli Avv. P. Napolitano e R. Napolitano, con cui Parte_1
Via G. Rossini n. 22, giusta procura in atti RICORRENTE E
, in persona del Ministro p.t., Controparte_1 [...]
Controparte_2
l.r.p.t., rappr. e dif., ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dal Dirigente, V. Romano, e dai funzionari e , con cui elett. dom. in alla via Lubich CP_3 CP_4 CP_5
n. 6, press Controparte_6
ESISTENTE NONCHE'
in persona del Controparte_7
RESISTENTE - contumace
OGGETTO: pubblico impiego – altre ipotesi CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09/07/2019, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l'amministrazione resistente esponendo:
- di aver prestato servizio, in qualità di collaboratore scolastico, presso l'I.S. “Domenico Martuscelli” di Napoli, dal 09/10/1995 al 29/08/2016, fruendo di un periodo di aspettativa dal lavoro senza retribuzione dal 01/03/2016, per mesi sei;
- di aver chiesto all l'inserimento nella Controparte_8 graduatoria provinci nale dell'area A - collaboratore scolastico e che tale domanda veniva rigettata in quanto non riteneva equiparabile allo statale il servizio svolto presso il predetto istituto;
1 - di aver impugnato la suddetta decisione innanzi all'intestato Tribunale, il quale, con provvedimento n. 546/2016, riconosceva la piena equiparabilità allo statale del servizio svolto presso il suddetto istituto e condannava l'amministrazione all'inserimento del ricorrente nella graduatoria provinciale definitiva, per il profilo di collaboratore scolastico;
- che, a seguito dell'inserimento nella graduatoria provinciale, veniva assunto, in data 31/08/2017, con contratto a tempo indeterminato, quale collaboratore scolastico, presso l' di Sessa Aurunca;
Controparte_7 CP_7
- era, la Controparte_9 precisava che dalla pronuncia n. 546/20
[...] riconoscimento del servizio fosse utile anche per il riconoscimento dei benefici economici derivanti dalla ricostruzione di carriera. Dedotto il diritto alla ricostruzione di carriera in ragione del giudicato formatosi sulla pronuncia n. 546 del 12/05/2016, e dedotta altresì la violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999, concludeva chiedendo all'adito Tribunale di “1) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'intero periodo di servizio preruolo svolto in qualità di collaboratore scolastico presso l'Istituto “Martuscelli” di Napoli dal 09/10/1995 al 29/08/2016 ai fini della ricostruzione di carriera con effetti giuridici ed economici in ossequio al principio di non discriminazione fra preruolo e servizio di ruolo sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, contenuto in allegato alla direttiva del Consiglio Europeo 28 giugno 1999, 1999/770/CE; 2) Condannare per l'effetto le amministrazioni resistenti in solido o chi di ragione fra le stesse al pagamento in favore del ricorrente di tutte le differenze retributive tra quanto corrisposto e quanto dovuto a seguito della corretta ricostruzione di carriera determinata come richiesto nel punto 1) che precede, oltre interessi legali dalle singole scadenze e fino al soddisfo, nella misura che si quantificherà in separato giudizio o in quella che si vorrà determinare anche a mezzo CTU tecnico contabile che sin da ora si richiede”. Spese vinte, con attribuzione. Si costituiva l'amministrazione resistente che, con articolata memoria, eccepita la prescrizione, contestava la fondatezza del ricorso chiedendone il rigetto, con vittoria di spese. Non si costituiva, pur ritualmente intimato, l'istituto scolastico, e pertanto ne va dichiarata la contumacia. La causa, previa riassegnazione, giungeva per la prima volta innanzi alla scrivente all'udienza del 28/02/2023, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Rinviata per discussione, anche in considerazione del carico del ruolo, la causa giungeva all'udienza del 05/06/2025 e, all'esito della discussione, veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***** Va preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'istituto scolastico. Sul punto, infatti, la Suprema Corte ha chiarito che “Anche dopo l'estensione della personalità giuridica, per effetto della legge delega n. 59 del 1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria, il personale ATA e docente della scuola si trova in rapporto organico con l'Amministrazione della Pubblica Istruzione dello Stato, a cui l'art. 15 del d.P.R. n. 275 del 1999 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale, e non con i 2 singoli istituti, che sono dotati nella materia di mera autonomia amministrativa. Ne consegue che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva del mentre difetta CP_1 la legittimazione passiva del singolo istituto” (Cass., Sez. L, Sentenza n. 21/03/2011, Rv. 616422 – 01). Tanto premesso, passando al merito, il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte. Parte ricorrente ha domandato l'accertamento del proprio diritto alla ricostruzione di carriera in ragione del riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato presso l'Istituto
“Martuscelli”, e delle connesse differenze retributive, in ossequio al giudicato formatosi sulla pronuncia n. 546/2016 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Sezione Lavoro, nonché al principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato. In primo luogo, si osserva che il provvedimento invocato da parte ricorrente è un'ordinanza emessa ex art. 700 c.p.c., con cui il Giudicante dichiarava “il diritto del ricorrente all'inserimento tra i partecipanti al concorso per titoli per l'accesso al profilo di collaboratore scolastico indetto con D.D. prot. n. 3272/U del 30.03.2015 ordinando all'amministrazione convenuta di adottare i provvedimenti consequenziali” (cfr. provvedimento allegato al ricorso introduttivo). Pertanto, alcuna violazione di giudicato appare configurabile nel caso in esame, né può invocarsi l'autorità del predetto provvedimento nel presente giudizio, ai sensi dell'art. 669- octies, ultimo comma, c.p.c. Tanto premesso, si osserva, in primo luogo, che alcuna allegazione si rinviene, nell'atto introduttivo, circa il carattere pubblico dell e l'effettiva equiparabilità Parte_2 del servizio presso lo stesso prestato a quell Tardive, e dunque inidonee a colmare le lacune assertive dell'atto introduttivo del giudizio, sono sul punto le deduzioni formulate nelle note depositate in data 15/02/2023. Deve inoltre rilevarsi che la natura equipollente a quella pubblica del servizio prestato presso l' non può ritenersi pacifica (cfr. sentenza n. 433/2023 del Parte_2
Tribunal one Lavoro, dott.ssa Gualtieri;
Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 777 dep. 07/02/2018 – ud. 21/12/2017). Va, inoltre, osservato che, dall'attestazione di servizio del Commissario Straordinario dell'istituto, prodotto unitamente al ricorso introduttivo, si evince che il ricorrente ha prestato attività lavorativa con contratto a tempo indeterminato dal 09/10/1995 al 29/08/2016 in qualità di collaboratore scolastico, usufruendo di un periodo di aspettativa senza retribuzione dal 01/03/2016 per un periodo di sei mesi. Alla luce di tale considerazione, sono inconferenti le deduzioni attoree inerenti al principio di non discriminazione tra dipendenti a tempo determinato e dipendenti a tempo indeterminato, nonché le difese di parte convenuta in merito. Alla luce di tutto quanto esposto, il ricorso va rigettato. Assorbita ogni ulteriore questione. Le spese di lite, in ragione della sussistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, si compensano integralmente.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 05/06/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Barbara Lombardi
4