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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 17/12/2025, n. 1815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1815 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 3263/2025 R.A.C.L., promossa da elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Parte_1
Macciotta, che la rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, opponente contro
elettivamente domiciliato in Cagliari, Controparte_1 presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Marina Olla in virtù di procura generale alle liti, opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 2 settembre 2025, ha proposto Parte_1 opposizione tempestiva avverso l'avviso di addebito n. 368 2025 00041135 91 000, notificato il
25 luglio 2025, per la riscossione di contributi nell'ambito della “Gestione aziende con lavoratori dipendenti” (per l'importo complessivo di euro 157.952,56), con riferimento al periodo compreso tra il gennaio 2019 e l'ottobre 2023, con riferimento al “verbale ispettivo
NIU 2024002084 prot. 1700.11/10/2024.0475288 - del 11/10/2024 notificato il CP_1
11/10/2024”. CP_ L' ha resistito in giudizio.
2. Deve in limine precisarsi che nessuna domanda risulta essere stata proposta dall'opponente nei confronti di la quale, d'altronde, pur indicata tra i convenuti CP_2 nell'intestazione del ricorso, non avrebbe alcuna legittimazione passiva nel presente giudizio, posto che la ricorrente non ha allegato le ragioni del coinvolgimento nel presente giudizio della che non è indicata come titolare del credito (nello specifico, non è stata allegata alcuna CP_2
CP_ cessione dei crediti contributivi dall' alla . CP_2
Neppure risulta eseguita alcuna notifica del ricorso a che quindi non è da CP_2
pagina 1 di 7 considerare parte del presente procedimento.
3. Nel merito, l'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
3.1. Come si ricava dal verbale richiamato nell'avviso di addebito, prodotto in copia da CP_ Part entrambe le parti di causa, l'attività ispettiva svolta dall' nel 2024 nei confronti di
è sfociata nelle seguenti determinazioni: Parte_1
1) il disconoscimento del rapporto di lavoro dipendente facente capo a , per il Controparte_3 periodo compreso tra il 31 gennaio ed il 19 maggio 2020, nel corso del quale la medesima aveva ricoperto la carica di amministratrice unica della società;
2) il disconoscimento del rapporto di lavoro dipendente facente capo a , per il Persona_1 periodo corrente dal 19 maggio 2020, data a partire dalla quale la carica di amministratrice unica della società era stata ricoperta dalla medesima;
3) l'avvio dell'attività di recupero della contribuzione omessa, per il periodo durante il quale risulta registrata come lavoratrice subordinata della società, ossia dal 22 Controparte_3 dicembre 2018 al 30 gennaio 2020 e dal 20 maggio 2020 al 1° maggio 2021;
4) l'avvio dell'attività di recupero della contribuzione calcolata sulle somme versate dalla società alla propria forza lavoro (in persona dei dipendenti Parte_2 Persona_2
, , , Persona_3 Persona_4 Persona_5 Per_6 Persona_7
, , , a titolo di “rimborsi netti”, Controparte_3 Persona_8 Persona_9 Persona_10
“trasferta Italia” e “trasferta estero”, voci così registrate nei prospetti paga a partire da gennaio
2019, per le quali non ha effettuato alcun versamento contributivo e non ha Parte_1 prodotto alcun documento giustificativo;
5) l'avvio dell'attività di recupero di contributi non versati in forza delle agevolazioni godute dalla società ma ritenute non spettanti, a seguito delle altre irregolarità riscontrate: nel
2019, per la lavoratrice (agevolazioni previste dal decreto direttoriale Persona_11 dell' n. 2 del 2 gennaio 2018, finalizzato ad Controparte_4 incentivare l'occupazione nel Mezzogiorno); negli anni 2021, 2022 e 2023, per i lavoratori
, e Parte_2 Persona_2 Persona_9 Persona_10 Persona_3 Persona_4
(agevolazioni previste dall'art. 27 del d.l. 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla l. Per_6
13 ottobre 2020, n. 126, e dai commi da 161 a 168 della l. 178 del 30 dicembre 2020, c.d.
“Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud”). CP_
3.2. Quanto ai contributi pretesi dall' sulla posizione di lavoro subordinato di
[...]
, per il periodo corrente dal 22 dicembre 2018 al 30 gennaio 2020 e dal 20 maggio 2020 CP_3 al 1° maggio 2021, l'opponente non ha contestato il credito originario dell'Istituto, nell'an e nel pagina 2 di 7 quantum, mentre ha eccepito in compensazione il dedotto controcredito a suo dire spettante a titolo di indebito oggettivo, per i contributi che sarebbero stati a suo dire indebitamente versati CP_ all' lungo lo stesso arco temporale, per la stessa lavoratrice, nell'ambito della “Gestione separata”, anziché nell'ambito della “Gestione aziende con lavoratori dipendenti”.
L'eccezione di compensazione è infondata e non può pertanto essere accolta. CP_ Valga osservare che l' ha contestato la ricezione di qualsiasi tipologia di contributi, per la lavoratrice , nel periodo indicato. Controparte_3
In altri termini, ha negato l'esistenza di versamenti sia nella “Gestione separata” che nell'ambito della “Gestione aziende con lavoratori dipendenti”.
L'opponente, per contro, non ha assolto l'onere della prova posto a suo carico ai sensi dell'art. 2697 c.c., circa l'esistenza di qualsiasi versamento contributivo per la lavoratrice
[...]
per l'arco temporale di riferimento, versamento che non risulta nemmeno dall'estratto CP_3
CP_ conto contributivo prodotto in causa dall' (doc. 4). CP_
3.3. Quanto alla richiesta di pagamento a titolo di contributi che, secondo l' sarebbero dovuti in misura piena sulle somme versate da ai propri dipendenti, figuranti Parte_1 nelle buste paga come indennità di trasferta e rimborso spese, si osserva quanto segue. CP_ La tesi dell' in estrema sintesi, è che non vi sarebbe prova alcuna delle trasferte e delle anticipazioni di spesa, per conto della datrice di lavoro, da parte della forza lavoro dell'opponente, nella misura indicata nel verbale ispettivo, cosicché le somme versate per i titoli anzidetti e registrate nelle buste paga andrebbero sottoposte a prelievo contributivo per l'intero.
Il Tribunale non può che condividere la tesi prospettata dall' . CP_1
Gli artt. 3 e 6 del d.lgs. 2 settembre 1997, n. 314, in vigore dal 1° gennaio 1998, hanno disciplinato ex novo la nozione del reddito di lavoro dipendente valido ai fini fiscali e contributivi, sostituendo tra l'altro il testo dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Il nuovo testo dell'art. 12 dispone che costituiscono redditi di lavoro dipendente, ai fini contributivi, quelli di cui all'art. 46 (ora art. 49), comma 1, del T.U. delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (art. 6, comma 1); che per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale si applicano le disposizioni contenute nell'art. 48
(ora art. 51) del T.U. delle imposte sui redditi, con le esclusioni specificate nei commi successivi (comma 2); che sono escluse dalla base imponibile determinate somme (comma 4), la cui elencazione è tassativa (comma 5).
La fattispecie qui considerata va inquadrata nel sistema della regolamentazione contributiva pagina 3 di 7 relativa ai casi di trasferta o di rimborso per spese di viaggio di cui al quinto comma dell'art. 51
(ex art. 48) del T.U. n. 917/1986, il cui testo, per quanto qui di interesse, prevede: “
1. Il reddito da lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro […].
5. Le indennità percepite per trasferte o le missioni fuori dal territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno, elevate
a lire 150.000 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto;
in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire
30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero. Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito […]”.
Le disposizioni normative indicate sanciscono, sostanzialmente, un esonero per la parte datoriale dal versamento di contributi assistenziali e previdenziali relativamente ad indennità di trasferta e rimborsi spese nei limiti indicati nelle disposizioni medesime.
Nell'ottica considerata, dunque, l'opposizione all'avviso di addebito si fonda sul CP_ contrapporre al diritto dell' di pretendere i contributi (di pretenderne il versamento in misura intera) il (contro)diritto del datore di lavoro opponente all'applicazione di un beneficio comportante la insussistenza (o la riduzione) del debito contributivo.
Viene, quindi, in rilievo, il principio generale più volte enunciato dalla Suprema Corte, secondo cui, laddove si versi in situazione di eccezione in senso riduttivo dell'obbligo contributivo, grava sul soggetto che intenda beneficiarne l'onere di provare il possesso dei requisiti che, per legge, danno diritto all'esonero (o alla detrazione) di volta in volta invocata
(cfr., ex plurimis, Cass. civ., Sez. L, 24 maggio 2017, n. 13011).
Spetta conseguentemente al datore di lavoro, che pretenda di avere accesso ai benefici contributivi previsti in caso di trasferta dei dipendenti o di rimborso per spese di viaggio, dimostrare la causa dell'esonero o dell'assoggettamento a contribuzione con riduzione superiore CP_ a quella riconosciuta dall' pagina 4 di 7 Nel caso di specie, la prova testimoniale dedotta in ricorso è sul punto generica e, come tale, inammissibile, poiché in contrasto con le prescrizioni contenute all'art. 244 c.p.c.
I piani operativi di sicurezza allegati al ricorso, da cui vorrebbe trarre la Parte_1 dimostrazione delle trasferte dei propri lavoratori, non solo non offrirebbero dimostrazione delle vicende fattuali sottese, ma costituiscono documenti privi di firma e di data certa che, CP_ come tali, non sono nemmeno opponibili all' (cfr. art. 2704 c.c.). non ha quindi assolto l'onere della prova posto a suo carico per ottenere i Parte_1 benefici contributivi previsti in caso di trasferta dei dipendenti o di rimborso spese. CP_
3.4. L'attività di riscossione dell' ha ad oggetto anche il recupero di ulteriori contributi, nella misura corrispondente alle agevolazioni godute dall'opponente per l'impiego nel 2019 della lavoratrice e, negli anni 2021, 2022 e 2023, dei lavoratori Persona_11 Parte_2
, e . Persona_2 Persona_9 Persona_10 Persona_3 Persona_4 Per_6
Il recupero si giustificherebbe in tal caso perché - essendo incorsa nelle Parte_1 omissioni connesse ai contributi dovuti per aver occupato come lavoratrice subordinata
[...]
, dal 22 dicembre 2018 al 30 gennaio 2020 e dal 20 maggio 2020 al 1° maggio 2021, CP_3 oltre che ai contributi relativi alle indennità di trasferta e ai rimborsi spese disposti in favore della propria forza lavoro a partire dal mese di gennaio 2019 – si sarebbe trovata in condizione di irregolarità contributiva al tempo del godimento di quelle agevolazioni, che non le sarebbero quindi spettate ai sensi della l. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1175, nel testo applicabile ratione temporis (“A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”).
Anche sul punto la tesi dell' coglie nel segno. CP_1
E' noto che il sistema degli sgravi contributivi si ricostruisce nel senso che, oltre alle specifiche e singole fattispecie giustificative dell'agevolazione, la fruizione del beneficio necessita, ai sensi della l. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1175, della regolarità contributiva, attestata dal possesso del documento unico di regolarità contributiva (Cass. civ.,
Sez. L, 25 ottobre 2018, n. 27107).
Peraltro, come chiarito dalla Suprema Corte nella sua giurisprudenza successiva (cfr. Cass pagina 5 di 7 civ., Sez. L, 8 maggio 2024, n. 12591; 25 novembre 2024, n. 30273), è la condizione di regolarità contributiva che costituisce il presupposto per la concessione degli sgravi contributivi, e questa deve coesistere al momento del godimento del beneficio.
Quanto al c.d. durc, questo non ha valore costitutivo, trattandosi piuttosto di un “atto di certazione inerente ai rapporti contributivi che il datore di lavoro intrattiene con gli enti previdenziali ed essendo soggetto, come tutti gli atti di certazione in materia previdenziale, al principio secondo cui, in caso di contestazione, resta sempre demandata all'accertamento giudiziale la verifica della reale consistenza delle situazioni di fatto e di diritto oggetto della certazione, trattandosi di presupposti di altrettante obbligazioni ex lege”.
Da ciò discende che non occorre nemmeno l'emissione di un durc negativo per consentire CP_ all' di pretendere il pagamento degli sgravi fruiti dall'azienda in periodi di irregolarità contributiva.
3.5. Al fine di ridurre il proprio carico contributivo, parte opponente ha infine domandato di CP_ portare a deconto del credito dell' gli importi versati a titolo di contributi per i rapporti di lavoro dipendente disconosciuti dall'Istituto in relazione alla posizione di , per il Persona_1 periodo compreso tra il 19 maggio 2020 ed il 1° dicembre 2022, e alla posizione di
[...]
, per il periodo compreso tra il 31 gennaio ed il 19 maggio 2020. CP_3
CP_ L' peraltro, ha dimostrato di aver già effettuato la compensazione parziale tra le rispettive poste di debito/credito, decurtando il maggior credito contributivo esposto nel verbale ispettivo (euro 106.691,16) dell'importo (euro 11.345,40) che ha riconosciuto essergli stato versato dall'opponente per contributi non dovuti, così da assestare l'entità dei contributi da recuperare alla soglia di euro 95.345,76, oltre alle sanzioni civili.
Parte opponente non ha eccepito l'esistenza di pagamenti in misura maggiore rispetto a CP_ quella indicata dall' i cui conteggi devono quindi essere posti a base della valutazione del
Tribunale, anche ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c.
4. In ragione del criterio della soccombenza, l'opponente deve essere condannata alla rifusione in favore dell'opposto delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale e del valore della causa (che si inserisce nella fascia compresa tra gli euro
52.000,01 e gli euro 260.000,00), esclusa la liquidazione dei compensi per la fase istruttoria, che non si è effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e pagina 6 di 7 deduzione,
- rigetta l'opposizione;
- condanna l'opponente alla rifusione in favore dell'opposto delle spese processuali, che liquida in euro 4.700,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Cagliari, 17 dicembre 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 3263/2025 R.A.C.L., promossa da elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Parte_1
Macciotta, che la rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, opponente contro
elettivamente domiciliato in Cagliari, Controparte_1 presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Marina Olla in virtù di procura generale alle liti, opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 2 settembre 2025, ha proposto Parte_1 opposizione tempestiva avverso l'avviso di addebito n. 368 2025 00041135 91 000, notificato il
25 luglio 2025, per la riscossione di contributi nell'ambito della “Gestione aziende con lavoratori dipendenti” (per l'importo complessivo di euro 157.952,56), con riferimento al periodo compreso tra il gennaio 2019 e l'ottobre 2023, con riferimento al “verbale ispettivo
NIU 2024002084 prot. 1700.11/10/2024.0475288 - del 11/10/2024 notificato il CP_1
11/10/2024”. CP_ L' ha resistito in giudizio.
2. Deve in limine precisarsi che nessuna domanda risulta essere stata proposta dall'opponente nei confronti di la quale, d'altronde, pur indicata tra i convenuti CP_2 nell'intestazione del ricorso, non avrebbe alcuna legittimazione passiva nel presente giudizio, posto che la ricorrente non ha allegato le ragioni del coinvolgimento nel presente giudizio della che non è indicata come titolare del credito (nello specifico, non è stata allegata alcuna CP_2
CP_ cessione dei crediti contributivi dall' alla . CP_2
Neppure risulta eseguita alcuna notifica del ricorso a che quindi non è da CP_2
pagina 1 di 7 considerare parte del presente procedimento.
3. Nel merito, l'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
3.1. Come si ricava dal verbale richiamato nell'avviso di addebito, prodotto in copia da CP_ Part entrambe le parti di causa, l'attività ispettiva svolta dall' nel 2024 nei confronti di
è sfociata nelle seguenti determinazioni: Parte_1
1) il disconoscimento del rapporto di lavoro dipendente facente capo a , per il Controparte_3 periodo compreso tra il 31 gennaio ed il 19 maggio 2020, nel corso del quale la medesima aveva ricoperto la carica di amministratrice unica della società;
2) il disconoscimento del rapporto di lavoro dipendente facente capo a , per il Persona_1 periodo corrente dal 19 maggio 2020, data a partire dalla quale la carica di amministratrice unica della società era stata ricoperta dalla medesima;
3) l'avvio dell'attività di recupero della contribuzione omessa, per il periodo durante il quale risulta registrata come lavoratrice subordinata della società, ossia dal 22 Controparte_3 dicembre 2018 al 30 gennaio 2020 e dal 20 maggio 2020 al 1° maggio 2021;
4) l'avvio dell'attività di recupero della contribuzione calcolata sulle somme versate dalla società alla propria forza lavoro (in persona dei dipendenti Parte_2 Persona_2
, , , Persona_3 Persona_4 Persona_5 Per_6 Persona_7
, , , a titolo di “rimborsi netti”, Controparte_3 Persona_8 Persona_9 Persona_10
“trasferta Italia” e “trasferta estero”, voci così registrate nei prospetti paga a partire da gennaio
2019, per le quali non ha effettuato alcun versamento contributivo e non ha Parte_1 prodotto alcun documento giustificativo;
5) l'avvio dell'attività di recupero di contributi non versati in forza delle agevolazioni godute dalla società ma ritenute non spettanti, a seguito delle altre irregolarità riscontrate: nel
2019, per la lavoratrice (agevolazioni previste dal decreto direttoriale Persona_11 dell' n. 2 del 2 gennaio 2018, finalizzato ad Controparte_4 incentivare l'occupazione nel Mezzogiorno); negli anni 2021, 2022 e 2023, per i lavoratori
, e Parte_2 Persona_2 Persona_9 Persona_10 Persona_3 Persona_4
(agevolazioni previste dall'art. 27 del d.l. 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla l. Per_6
13 ottobre 2020, n. 126, e dai commi da 161 a 168 della l. 178 del 30 dicembre 2020, c.d.
“Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud”). CP_
3.2. Quanto ai contributi pretesi dall' sulla posizione di lavoro subordinato di
[...]
, per il periodo corrente dal 22 dicembre 2018 al 30 gennaio 2020 e dal 20 maggio 2020 CP_3 al 1° maggio 2021, l'opponente non ha contestato il credito originario dell'Istituto, nell'an e nel pagina 2 di 7 quantum, mentre ha eccepito in compensazione il dedotto controcredito a suo dire spettante a titolo di indebito oggettivo, per i contributi che sarebbero stati a suo dire indebitamente versati CP_ all' lungo lo stesso arco temporale, per la stessa lavoratrice, nell'ambito della “Gestione separata”, anziché nell'ambito della “Gestione aziende con lavoratori dipendenti”.
L'eccezione di compensazione è infondata e non può pertanto essere accolta. CP_ Valga osservare che l' ha contestato la ricezione di qualsiasi tipologia di contributi, per la lavoratrice , nel periodo indicato. Controparte_3
In altri termini, ha negato l'esistenza di versamenti sia nella “Gestione separata” che nell'ambito della “Gestione aziende con lavoratori dipendenti”.
L'opponente, per contro, non ha assolto l'onere della prova posto a suo carico ai sensi dell'art. 2697 c.c., circa l'esistenza di qualsiasi versamento contributivo per la lavoratrice
[...]
per l'arco temporale di riferimento, versamento che non risulta nemmeno dall'estratto CP_3
CP_ conto contributivo prodotto in causa dall' (doc. 4). CP_
3.3. Quanto alla richiesta di pagamento a titolo di contributi che, secondo l' sarebbero dovuti in misura piena sulle somme versate da ai propri dipendenti, figuranti Parte_1 nelle buste paga come indennità di trasferta e rimborso spese, si osserva quanto segue. CP_ La tesi dell' in estrema sintesi, è che non vi sarebbe prova alcuna delle trasferte e delle anticipazioni di spesa, per conto della datrice di lavoro, da parte della forza lavoro dell'opponente, nella misura indicata nel verbale ispettivo, cosicché le somme versate per i titoli anzidetti e registrate nelle buste paga andrebbero sottoposte a prelievo contributivo per l'intero.
Il Tribunale non può che condividere la tesi prospettata dall' . CP_1
Gli artt. 3 e 6 del d.lgs. 2 settembre 1997, n. 314, in vigore dal 1° gennaio 1998, hanno disciplinato ex novo la nozione del reddito di lavoro dipendente valido ai fini fiscali e contributivi, sostituendo tra l'altro il testo dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Il nuovo testo dell'art. 12 dispone che costituiscono redditi di lavoro dipendente, ai fini contributivi, quelli di cui all'art. 46 (ora art. 49), comma 1, del T.U. delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (art. 6, comma 1); che per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale si applicano le disposizioni contenute nell'art. 48
(ora art. 51) del T.U. delle imposte sui redditi, con le esclusioni specificate nei commi successivi (comma 2); che sono escluse dalla base imponibile determinate somme (comma 4), la cui elencazione è tassativa (comma 5).
La fattispecie qui considerata va inquadrata nel sistema della regolamentazione contributiva pagina 3 di 7 relativa ai casi di trasferta o di rimborso per spese di viaggio di cui al quinto comma dell'art. 51
(ex art. 48) del T.U. n. 917/1986, il cui testo, per quanto qui di interesse, prevede: “
1. Il reddito da lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro […].
5. Le indennità percepite per trasferte o le missioni fuori dal territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno, elevate
a lire 150.000 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto;
in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire
30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero. Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito […]”.
Le disposizioni normative indicate sanciscono, sostanzialmente, un esonero per la parte datoriale dal versamento di contributi assistenziali e previdenziali relativamente ad indennità di trasferta e rimborsi spese nei limiti indicati nelle disposizioni medesime.
Nell'ottica considerata, dunque, l'opposizione all'avviso di addebito si fonda sul CP_ contrapporre al diritto dell' di pretendere i contributi (di pretenderne il versamento in misura intera) il (contro)diritto del datore di lavoro opponente all'applicazione di un beneficio comportante la insussistenza (o la riduzione) del debito contributivo.
Viene, quindi, in rilievo, il principio generale più volte enunciato dalla Suprema Corte, secondo cui, laddove si versi in situazione di eccezione in senso riduttivo dell'obbligo contributivo, grava sul soggetto che intenda beneficiarne l'onere di provare il possesso dei requisiti che, per legge, danno diritto all'esonero (o alla detrazione) di volta in volta invocata
(cfr., ex plurimis, Cass. civ., Sez. L, 24 maggio 2017, n. 13011).
Spetta conseguentemente al datore di lavoro, che pretenda di avere accesso ai benefici contributivi previsti in caso di trasferta dei dipendenti o di rimborso per spese di viaggio, dimostrare la causa dell'esonero o dell'assoggettamento a contribuzione con riduzione superiore CP_ a quella riconosciuta dall' pagina 4 di 7 Nel caso di specie, la prova testimoniale dedotta in ricorso è sul punto generica e, come tale, inammissibile, poiché in contrasto con le prescrizioni contenute all'art. 244 c.p.c.
I piani operativi di sicurezza allegati al ricorso, da cui vorrebbe trarre la Parte_1 dimostrazione delle trasferte dei propri lavoratori, non solo non offrirebbero dimostrazione delle vicende fattuali sottese, ma costituiscono documenti privi di firma e di data certa che, CP_ come tali, non sono nemmeno opponibili all' (cfr. art. 2704 c.c.). non ha quindi assolto l'onere della prova posto a suo carico per ottenere i Parte_1 benefici contributivi previsti in caso di trasferta dei dipendenti o di rimborso spese. CP_
3.4. L'attività di riscossione dell' ha ad oggetto anche il recupero di ulteriori contributi, nella misura corrispondente alle agevolazioni godute dall'opponente per l'impiego nel 2019 della lavoratrice e, negli anni 2021, 2022 e 2023, dei lavoratori Persona_11 Parte_2
, e . Persona_2 Persona_9 Persona_10 Persona_3 Persona_4 Per_6
Il recupero si giustificherebbe in tal caso perché - essendo incorsa nelle Parte_1 omissioni connesse ai contributi dovuti per aver occupato come lavoratrice subordinata
[...]
, dal 22 dicembre 2018 al 30 gennaio 2020 e dal 20 maggio 2020 al 1° maggio 2021, CP_3 oltre che ai contributi relativi alle indennità di trasferta e ai rimborsi spese disposti in favore della propria forza lavoro a partire dal mese di gennaio 2019 – si sarebbe trovata in condizione di irregolarità contributiva al tempo del godimento di quelle agevolazioni, che non le sarebbero quindi spettate ai sensi della l. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1175, nel testo applicabile ratione temporis (“A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”).
Anche sul punto la tesi dell' coglie nel segno. CP_1
E' noto che il sistema degli sgravi contributivi si ricostruisce nel senso che, oltre alle specifiche e singole fattispecie giustificative dell'agevolazione, la fruizione del beneficio necessita, ai sensi della l. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1175, della regolarità contributiva, attestata dal possesso del documento unico di regolarità contributiva (Cass. civ.,
Sez. L, 25 ottobre 2018, n. 27107).
Peraltro, come chiarito dalla Suprema Corte nella sua giurisprudenza successiva (cfr. Cass pagina 5 di 7 civ., Sez. L, 8 maggio 2024, n. 12591; 25 novembre 2024, n. 30273), è la condizione di regolarità contributiva che costituisce il presupposto per la concessione degli sgravi contributivi, e questa deve coesistere al momento del godimento del beneficio.
Quanto al c.d. durc, questo non ha valore costitutivo, trattandosi piuttosto di un “atto di certazione inerente ai rapporti contributivi che il datore di lavoro intrattiene con gli enti previdenziali ed essendo soggetto, come tutti gli atti di certazione in materia previdenziale, al principio secondo cui, in caso di contestazione, resta sempre demandata all'accertamento giudiziale la verifica della reale consistenza delle situazioni di fatto e di diritto oggetto della certazione, trattandosi di presupposti di altrettante obbligazioni ex lege”.
Da ciò discende che non occorre nemmeno l'emissione di un durc negativo per consentire CP_ all' di pretendere il pagamento degli sgravi fruiti dall'azienda in periodi di irregolarità contributiva.
3.5. Al fine di ridurre il proprio carico contributivo, parte opponente ha infine domandato di CP_ portare a deconto del credito dell' gli importi versati a titolo di contributi per i rapporti di lavoro dipendente disconosciuti dall'Istituto in relazione alla posizione di , per il Persona_1 periodo compreso tra il 19 maggio 2020 ed il 1° dicembre 2022, e alla posizione di
[...]
, per il periodo compreso tra il 31 gennaio ed il 19 maggio 2020. CP_3
CP_ L' peraltro, ha dimostrato di aver già effettuato la compensazione parziale tra le rispettive poste di debito/credito, decurtando il maggior credito contributivo esposto nel verbale ispettivo (euro 106.691,16) dell'importo (euro 11.345,40) che ha riconosciuto essergli stato versato dall'opponente per contributi non dovuti, così da assestare l'entità dei contributi da recuperare alla soglia di euro 95.345,76, oltre alle sanzioni civili.
Parte opponente non ha eccepito l'esistenza di pagamenti in misura maggiore rispetto a CP_ quella indicata dall' i cui conteggi devono quindi essere posti a base della valutazione del
Tribunale, anche ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c.
4. In ragione del criterio della soccombenza, l'opponente deve essere condannata alla rifusione in favore dell'opposto delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale e del valore della causa (che si inserisce nella fascia compresa tra gli euro
52.000,01 e gli euro 260.000,00), esclusa la liquidazione dei compensi per la fase istruttoria, che non si è effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e pagina 6 di 7 deduzione,
- rigetta l'opposizione;
- condanna l'opponente alla rifusione in favore dell'opposto delle spese processuali, che liquida in euro 4.700,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Cagliari, 17 dicembre 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
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