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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 1329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1329 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1329/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente VERRUSIO MARIO, Relatore DI FLORIO VINCENZO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7617/2024 depositato il 19/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Castellabate - Piazza Lucia 84048 Castellabate SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1355/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 4 e pubblicata il 22/03/2024
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0008840986 TARI 2022 - INVITO AL PAGAMENTO n. IT0010042382 TARI 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 287/2026 depositato il 19/01/2026
Ricorrente_1Visto e letto l'atto di appello di;
letta la sentenza appellata in epigrafe indicata;
Vito e letto l'atto di costituzione dell'appellato Comune di Castellabate;
Visti e letti tutti gli atti e documenti presenti ed acquisiti ai fascicoli, ivi compresi i documenti depositati dall'appellante in data 23 dicembre 2025 e la memoria di replica dell'appellante depositata il 9 gennaio 2026; Trattata la controversia come da verbale;
premesso
-che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art 36 co. 2 D.L.vo 546/1992 e del combinato disposto ex art. 1 co. 2 D.L.vo 546/1992, 132 cpc e 118 disp. att. cpc;
rilevato
-che la sentenza appellata ha rigettato i ricorsi contribuenti riuniti avverso comunicazioni di richiesta pagamento TARI 2022 per abitazione di non residente, trovando infondato il motivo proposto fondato sulla previa disapplicazione della deliberazione di C.C. n. 13 del 25/5/2022 di determinazione e approvazione delle tariffe TAR 2022 e relativo regolamento applicativo;
-che la contribuente ha appellato riproponendo le questioni che si possono così sintetizzare:
• la illegittimita' del regolamento e delle tariffe TARI per non aver differenziato tra utenze domestiche residenti e utenze domestiche non residenti, applicando la stessa tariffa ai non residenti (quale la appellante), nonostante il limitato periodo di utilizzo, solo durante l'estate, dell'abitazione, nonche' la parametrazione del periodo di occupazione all'intero periodo annuale invece che per un periodo di tempo ridotto, cosi' parificando irragionevolmente nel trattamento le due diverse situazioni, in violazione del principio di uguaglianza e del principio eurounitario di chi inquina paga;
-che il Comune si è costituito tardivamente il 23 dicembre 2025 per resistere;
ritenuto
-che l'appello -tempestivo e a contraddittorio regolare- sia infondato;
-che le riproposte questioni, strettamente connesse, sono infondate;
-che invero non vi è alcuna legittimità nel non differenziare la tariffa per residenti anagrafici e per non residenti anagrafici, considerato che il presupposto di tributo è per entrambi la mera detenzione di immobile idoneo a produrre rifiuti urbani: sarebbe stato illegittimo, per violazione di legge e del principio di uguaglianza, il contrario, cioè differenziare;
-che non vi è alcuna illegittimità pertanto nel prevedere la stessa tariffa e l'applicazione per l'intero anno, in particolare non vi è lesione del principio di uguaglianza nel prevedere parametri presuntivi riguardo al numero di occupanti per l'abitazione in cui non vi è stabilita residenza anagrafica di alcuno, essendo fondati su una praesumptio hominis del tutto razionale, correlata infatti alla superficie (dato oggettivo);
-che neppure vi è lesione del principio eurounitario di chi inquina paga, posto che la capacità contributiva è data dalla potenzialità all'inquinamento (rectius, alla produzione di rifiuti urbani) e non dall'effettiva produzione e relativa quantità (di rifiuti) -altrimenti si tratterebbe di corrispettivo e non di tributo-;
-che del resto, in fatto, la circostanza che non vi sia stabilita residenza anagrafica non implica la presunzione, neppure semplicissima, che in fatto l'immobile non sia utilizzato per l'intero anno ed occupato da quel numero presunto o anche maggiore di persone;
-che inoltre, per completezza, i parametri di presunzione di occupanti in relazione alla superficie e la durata annuale sono del tutto razionali, affidandosi appunto a dati oggettivi;
-che infine non vi è alcun contrasto diretto con legge o disposizione sub primaria statale o regionale delegata (id est, basata sulla legge, art. 23 Cost.) né incompetenza né profilo di sviamento nelle disposizioni regolamentari e tariffarie denunziate;
-che non vi è contestazione alcuna sull'applicazione del regolamento e della tariffa nel caso concreto;
-che dunque l'appello va complessivamente rigettato
-che le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dello art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni piu' risalenti, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663);
-che argomenti diversi non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso;
-che le spese del presente grado vanno invece compensate, così da intendersi il relativo capo del dispositivo depositato per errore materiale riportante “nulla per spese”, sussistendo ragione legale nella circostanza che l'autorità comunale si è costituita in limine litis e la questione proposta è di interesse generale;
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Nulla per spese del grado.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente VERRUSIO MARIO, Relatore DI FLORIO VINCENZO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7617/2024 depositato il 19/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Castellabate - Piazza Lucia 84048 Castellabate SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1355/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 4 e pubblicata il 22/03/2024
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0008840986 TARI 2022 - INVITO AL PAGAMENTO n. IT0010042382 TARI 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 287/2026 depositato il 19/01/2026
Ricorrente_1Visto e letto l'atto di appello di;
letta la sentenza appellata in epigrafe indicata;
Vito e letto l'atto di costituzione dell'appellato Comune di Castellabate;
Visti e letti tutti gli atti e documenti presenti ed acquisiti ai fascicoli, ivi compresi i documenti depositati dall'appellante in data 23 dicembre 2025 e la memoria di replica dell'appellante depositata il 9 gennaio 2026; Trattata la controversia come da verbale;
premesso
-che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art 36 co. 2 D.L.vo 546/1992 e del combinato disposto ex art. 1 co. 2 D.L.vo 546/1992, 132 cpc e 118 disp. att. cpc;
rilevato
-che la sentenza appellata ha rigettato i ricorsi contribuenti riuniti avverso comunicazioni di richiesta pagamento TARI 2022 per abitazione di non residente, trovando infondato il motivo proposto fondato sulla previa disapplicazione della deliberazione di C.C. n. 13 del 25/5/2022 di determinazione e approvazione delle tariffe TAR 2022 e relativo regolamento applicativo;
-che la contribuente ha appellato riproponendo le questioni che si possono così sintetizzare:
• la illegittimita' del regolamento e delle tariffe TARI per non aver differenziato tra utenze domestiche residenti e utenze domestiche non residenti, applicando la stessa tariffa ai non residenti (quale la appellante), nonostante il limitato periodo di utilizzo, solo durante l'estate, dell'abitazione, nonche' la parametrazione del periodo di occupazione all'intero periodo annuale invece che per un periodo di tempo ridotto, cosi' parificando irragionevolmente nel trattamento le due diverse situazioni, in violazione del principio di uguaglianza e del principio eurounitario di chi inquina paga;
-che il Comune si è costituito tardivamente il 23 dicembre 2025 per resistere;
ritenuto
-che l'appello -tempestivo e a contraddittorio regolare- sia infondato;
-che le riproposte questioni, strettamente connesse, sono infondate;
-che invero non vi è alcuna legittimità nel non differenziare la tariffa per residenti anagrafici e per non residenti anagrafici, considerato che il presupposto di tributo è per entrambi la mera detenzione di immobile idoneo a produrre rifiuti urbani: sarebbe stato illegittimo, per violazione di legge e del principio di uguaglianza, il contrario, cioè differenziare;
-che non vi è alcuna illegittimità pertanto nel prevedere la stessa tariffa e l'applicazione per l'intero anno, in particolare non vi è lesione del principio di uguaglianza nel prevedere parametri presuntivi riguardo al numero di occupanti per l'abitazione in cui non vi è stabilita residenza anagrafica di alcuno, essendo fondati su una praesumptio hominis del tutto razionale, correlata infatti alla superficie (dato oggettivo);
-che neppure vi è lesione del principio eurounitario di chi inquina paga, posto che la capacità contributiva è data dalla potenzialità all'inquinamento (rectius, alla produzione di rifiuti urbani) e non dall'effettiva produzione e relativa quantità (di rifiuti) -altrimenti si tratterebbe di corrispettivo e non di tributo-;
-che del resto, in fatto, la circostanza che non vi sia stabilita residenza anagrafica non implica la presunzione, neppure semplicissima, che in fatto l'immobile non sia utilizzato per l'intero anno ed occupato da quel numero presunto o anche maggiore di persone;
-che inoltre, per completezza, i parametri di presunzione di occupanti in relazione alla superficie e la durata annuale sono del tutto razionali, affidandosi appunto a dati oggettivi;
-che infine non vi è alcun contrasto diretto con legge o disposizione sub primaria statale o regionale delegata (id est, basata sulla legge, art. 23 Cost.) né incompetenza né profilo di sviamento nelle disposizioni regolamentari e tariffarie denunziate;
-che non vi è contestazione alcuna sull'applicazione del regolamento e della tariffa nel caso concreto;
-che dunque l'appello va complessivamente rigettato
-che le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dello art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni piu' risalenti, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663);
-che argomenti diversi non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso;
-che le spese del presente grado vanno invece compensate, così da intendersi il relativo capo del dispositivo depositato per errore materiale riportante “nulla per spese”, sussistendo ragione legale nella circostanza che l'autorità comunale si è costituita in limine litis e la questione proposta è di interesse generale;
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Nulla per spese del grado.