Articolo 1 della Legge 9 agosto 1954, n. 651
Articolo 2
Versione
2 settembre 1954
Art. 1.
Le seguenti Scuole d'arte di cui al quarto gruppo della tabella allegata al regio decreto-legge 21 gennaio 1935, n. 58 , e successive modificazioni, sono classificate in Scuole d'arte di secondo grado:
Acqui, Anagni, Avellino, Bologna, Cagli, Cantu', Cascina, Castellamonte, Castelli, Castelmassa, Cefalu', Chiavari Civitacastellana, Mantova, Marino, Nove, Pietrasanta, Sansepolcro, Sciacca, Sesto Fiorentino, Siracusa, Sulmona, Torre del Greco, Velletri e Verona.
Il Museo artistico industriale di Roma e' classificato in Istituto d'arte.
Entrata in vigore il 2 settembre 1954