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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/07/2025, n. 8181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8181 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Paola Lucarelli in funzione di giudice del lavoro all'udienza del 10 aprile 2025 tenuta secondo le modalità della trattazione scritta si è riservata la decisione nella causa n. R.G. 20504/2024
TRA
(con l'Avv. Daniele Supino) Parte_1
RICORRENTE
E
(con l'Avv. Antonella Loiacono) CP_1
FATTO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato, – dipendente di dal 13 giugno 1988, con Parte_1 CP_1 mansioni di “addetto spazzamento/raccolta”, inquadramento nel livello 3° CCNL Unitalia – chiedeva al
Giudice adito di: 1. Accertare e dichiarare l'illegittimità, l'inefficacia e comunque annullare il licenziamento intimatogli in data 20 ottobre 2023 per nullità ed illegittimità del procedimento disciplinare da cui promana e/o comunque per difetto di giusta causa, stante l'insussistenza del fatto contestato e/o la punibilità dello stesso con una sanzione conservativa, ordinando all' – ai sensi dell'art. 18 Legge 300 del 1970 CP_1 e/o dell'art. 63 D.lgs. 165/2001 – la sua immediata reintegrazione in servizio con condanna al pagamento in suo favore di una indennità risarcitoria pari alla retribuzione spettantegli dal giorno del licenziamento (23 ottobre 2023) sino a quello della effettiva reintegrazione, ovvero in misura pari 24 mensilità della retribuzione globale di fatto (pari ad euro 2.209,42 mensili per 14 mensilità) o alla minor somma ritenuta equa e di giustizia nonché al versamento dei contributi previdenziali dalla medesima data fino al momento dell'effettivo ripristino del rapporto di lavoro;
2. Di accertare e dichiarare l'illegittimità della sospensione cautelare disposta dall' nei suoi confronti a decorrere dal 13 ottobre 2022 e, per l'effetto, CP_1 condannare la medesima al pagamento in suo favore di tutte le retribuzioni maturate dalla data di sospensione cautelare dal servizio e dalla retribuzione (13 ottobre 2022) fino alla data di licenziamento (23 ottobre 2023), ivi compresi i ratei delle mensilità supplementari, nonché al versamento dei relativi contributi previdenziali.
Si costituiva in giudizio replicando puntualmente ai rilievi del lavoratore e chiedendo il rigetto CP_1 del ricorso o, in subordine, nella denegata ipotesi di annullamento del licenziamento, di contenere l'indennità risarcitoria nel limite massimo di 12 mensilità della retribuzione globale di fatto, con vittoria di spese di lite.
Autorizzato il deposito di note difensive, la causa è stata discussa e decisa mediante pubblica lettura del dispositivo stante la sua natura documentale.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Le motivazioni del maturato convincimento risiedono nella peculiarità dello svolgimento dei fatti che si è riflessa sul procedimento disciplinare che ha preceduto l'atto risolutivo.
I fatti sono incontestati.
Nell'agosto 2017, l'azienda avviava un primo procedimento disciplinare con cui contestava al lavoratore “di aver utilizzato le card per il rifornimento dei mezzi aziendali SP417 e SP622 durante il mese di luglio, quando Co i suddetti mezzi erano fermi in officina e quindi non erano nella disponibilità della , dove lei presta Contr servizio”; segnatamente, erano tre i rifornimenti ingiustificati eseguiti con la card dei mezzi sopra indicati presso il distributore di Roma sito in Via Laurentina n.501, rispettivamente in data 13-14-19 luglio
2017.
Contr All'esito dell'audizione del lavoratore e delle ulteriori indagini ispettive compiute, definiva il procedimento con l'irrogazione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo di due giorni.
Contr Nel febbraio 2019, avviava a carico del un secondo procedimento disciplinare con il quale gli Parte_1 venivano contestati molteplici condotte di identico contenuto, asseritamente risalenti al periodo febbraio – aprile 2017. Accertata l'assoluta infondatezza degli addebiti contestati, il secondo procedimento veniva archiviato.
Una terza fase della vicenda aveva inizio nel 2020 in seguito alla indagine condotta dalla Procura di Roma Contr volta ad individuare e sanzionare i dipendenti dell' responsabili di ingenti e sistematici furti di carburante perpetrati ai danni dell'azienda. L'indagine coinvolgeva anche il e la Procura di Roma Parte_1 gli contestava i tre episodi già oggetto del primo procedimento disciplinare. Riceveva l'informazione di garanzia ai sensi degli artt. 369- 369 bis c.p.c. con cui gli veniva comunicata la pendenza a suo carico del procedimento penale per i delitti di cui agli artt. 81, 314 (peculato), e 493 ter (indebito utilizzo di strumenti Contr di pagamento) del codice penale. Faceva seguito il provvedimento dell' del 13 ottobre 2022 con il quale veniva disposta l'immediata sospensione cautelare del ricorrente dal servizio e dalla retribuzione, ai sensi dell'art. 68, punto 5, del CCNL di settore in ipotesi di procedimento penale a carico di dipendenti per la commissione di reati il cui accertamento costituisce causa di risoluzione del rapporto. In data 6 luglio
2023, il procedimento penale de quo veniva definito dal GUP del Tribunale di Roma con sentenza n.2664/2023 mediante applicazione della pena su richiesta ex art. 444 e ss. c.p.p., determinata in anni 1 e mesi 10 con sospensione condizionale ex art. 163 c.p.
Contr Con comunicazione del 29 settembre 2023 l' provvedeva – cosi si legge nel ricorso - a “riaprire in applicazione dell'art. 55 ter comma 3 D.Lgs. 165 del 2001” il primo procedimento disciplinare già definito nel 2017 rinnovando, alla luce della sentenza di patteggiamento, le contestazioni disciplinari dell'epoca.
Nonostante le argomentazioni difensive addotte dal lavoratore, il procedimento disciplinare de quo si concludeva con il suo licenziamento disposto in data 20 novembre 2023 ravvisandosi nei fatti le ipotesi di cui all'art. 68, comma 3, lettera B e lettera M del CCNL.
Descritta la vicenda, preme soffermarsi sulle posizioni difensive assunte dalle parti.
Contr Con la prima contestazione, contesta la irregolarità dell'iter seguito dall per disporre il suo Parte_1 licenziamento.
Segnatamente, la parte contesta la legittimità della procedura di riapertura del procedimento, disposta, a suo dire, ai sensi dell'art. 55 ter, comma 3, D.Lgs. 165 del 2001, nonostante non se sussistessero i presupposti per la particolare natura del provvedimento conclusivo del procedimento penale – la sentenza di patteggiamento – che deve tener conto della nuova stesura dell'art. 445 c.p.p. come modificata dall'art. 25, comma 1, lett. b) d.lgs. 150 del 2022. Sottolineava, nel dettaglio, che mancasse quel presupposto citato dal sopra indicato art. 55 ter: la sentenza irrevocabile di condanna a carico del dipendente pubblico.
Con le ulteriori doglianze, sostiene altresì che i fatti addebitategli non fossero riconducibili alle Parte_1 fattispecie di cui alle lette B e M dell'art. 68 comma 3 del CCNL.
Faceva notare inoltre che i fatti erano identici a quelli già valutati nel primo procedimento disciplinare per i quali era stato ritenuto adeguata la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per due giorni senza che fossero emersi nel processo penale circostanze nuove a renderli più gravi.
Contr L' si difende negando di aver mai operato una riapertura del procedimento ai sensi dell'art. 165 del
2001, trattandosi di disciplina normativa non applicabile al caso di specie non rientrando la stessa azienda nell'ambito di applicazione delineato dall'art. 1.
Sostiene di aver avviato piuttosto un nuovo procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 7 Legge 300 del
1970 e delle disposizioni disciplinari di cui al CCNL vigente cui i fatti compiuti dal ricorrente erano perfettamente riconducibili.
Valutate le contrapposte tesi difensive alla luce della normativa richiamata, si ritiene che il procedimento disciplinare sia illegittimo e che comunque le condotte compiute non siano riconducibili alle disposizioni del
CCNL richiamate. Si illustrano le motivazioni:
- I fatti del 13-14-19 luglio 2017 sono stati già sanzionati con la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione con il primo procedimento disciplinare;
- Seguendo la tesi del ricorrente, il richiamo all'art. 55 ter, comma 3, del D.Lgs. 165 del 2001 – è comunque non pertinente in quanto richiede per la riapertura del procedimento disciplinare già concluso delle condizioni che nel caso di specie non si sono verificate. Preme riportare il testo della norma: “Se il procedimento disciplinare si conclude con l'archiviazione ed il processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari riapre il procedimento per adeguare le determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale. Il procedimento disciplinare è riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile e di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del licenziamento mentre ne è stata applicata una diversa”. Si condivide l'assunto del che la sentenza di patteggiamento Parte_1 non sia qualificabile come sentenza irrevocabile di condanna alla luce del nuovo tenore dell'art. 445
c.p.p. così come modificato dalla legge n.150 del 2022.
Cont
- Seguendo la tesi dell' che qualifica il procedimento disciplinare de quo come un nuovo procedimento disciplinare, si condividono comunque nel merito le osservazioni del laddove Parte_1 segnala che i fatti contestati non integrino le ipotesi descritte nelle lettera B dell'art. 68 del CCNL - in quanto l'utilizzo improprio delle card per i rifornimenti integrano l'ipotesi di cui alla lettera A come
“illecito uso, distrazione sottrazione o furto di somme, merci, carburante ….di spettanza o di pertinenza dell'impresa o ad essa affidati” – né nella lettera M del medesimo articolo – che richiede
“aver riportato condanne per reati commessi in danno dell'azienda e/o degli organi aziendali o comunque commessi nell'esercizio delle funzioni” – stante l'emissione di una sentenza di patteggiamento e non di condanna.
Contr
Si ritiene invece che sia stata correttamente disposta dall' la sospensione cautelare dal servizio e dalla retribuzione con provvedimento del 13 ottobre 2022 in quanto l'art. 68, punto 5, del CCNL di settore lo impone sia “Nel caso di mancanza di particolare gravità o nei casi in cui l'entità della mancanza non possa essere immediatamente accertata” , sia “Nel caso in cui il dipendente sia sottoposto a procedimento penale per aver commesso un reato il cui accertamento costituisca causa di risoluzione del rapporto di lavoro”. Una volta appresa la notizia della pendenza a carico del ricorrente del procedimento penale per i Contr suddetti reati, ha correttamente disposto la sospensione perché al momento non poteva conoscere quale sarebbe stato l'esito del procedimento penale.
La particolarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Contr Dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato a e per l'effetto ordina di Parte_1 reintegrarlo nel posto di lavoro e di corrispondergli le retribuzioni dal giorno del licenziamento alla reintegra oltre al versamento dei contributi previdenziali;
Rigetta la parte restante del ricorso;
Compensa le spese di lite.
Roma, 9 luglio 2025 Il Giudice
Dott.ssa Paola Lucarelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Paola Lucarelli in funzione di giudice del lavoro all'udienza del 10 aprile 2025 tenuta secondo le modalità della trattazione scritta si è riservata la decisione nella causa n. R.G. 20504/2024
TRA
(con l'Avv. Daniele Supino) Parte_1
RICORRENTE
E
(con l'Avv. Antonella Loiacono) CP_1
FATTO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato, – dipendente di dal 13 giugno 1988, con Parte_1 CP_1 mansioni di “addetto spazzamento/raccolta”, inquadramento nel livello 3° CCNL Unitalia – chiedeva al
Giudice adito di: 1. Accertare e dichiarare l'illegittimità, l'inefficacia e comunque annullare il licenziamento intimatogli in data 20 ottobre 2023 per nullità ed illegittimità del procedimento disciplinare da cui promana e/o comunque per difetto di giusta causa, stante l'insussistenza del fatto contestato e/o la punibilità dello stesso con una sanzione conservativa, ordinando all' – ai sensi dell'art. 18 Legge 300 del 1970 CP_1 e/o dell'art. 63 D.lgs. 165/2001 – la sua immediata reintegrazione in servizio con condanna al pagamento in suo favore di una indennità risarcitoria pari alla retribuzione spettantegli dal giorno del licenziamento (23 ottobre 2023) sino a quello della effettiva reintegrazione, ovvero in misura pari 24 mensilità della retribuzione globale di fatto (pari ad euro 2.209,42 mensili per 14 mensilità) o alla minor somma ritenuta equa e di giustizia nonché al versamento dei contributi previdenziali dalla medesima data fino al momento dell'effettivo ripristino del rapporto di lavoro;
2. Di accertare e dichiarare l'illegittimità della sospensione cautelare disposta dall' nei suoi confronti a decorrere dal 13 ottobre 2022 e, per l'effetto, CP_1 condannare la medesima al pagamento in suo favore di tutte le retribuzioni maturate dalla data di sospensione cautelare dal servizio e dalla retribuzione (13 ottobre 2022) fino alla data di licenziamento (23 ottobre 2023), ivi compresi i ratei delle mensilità supplementari, nonché al versamento dei relativi contributi previdenziali.
Si costituiva in giudizio replicando puntualmente ai rilievi del lavoratore e chiedendo il rigetto CP_1 del ricorso o, in subordine, nella denegata ipotesi di annullamento del licenziamento, di contenere l'indennità risarcitoria nel limite massimo di 12 mensilità della retribuzione globale di fatto, con vittoria di spese di lite.
Autorizzato il deposito di note difensive, la causa è stata discussa e decisa mediante pubblica lettura del dispositivo stante la sua natura documentale.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Le motivazioni del maturato convincimento risiedono nella peculiarità dello svolgimento dei fatti che si è riflessa sul procedimento disciplinare che ha preceduto l'atto risolutivo.
I fatti sono incontestati.
Nell'agosto 2017, l'azienda avviava un primo procedimento disciplinare con cui contestava al lavoratore “di aver utilizzato le card per il rifornimento dei mezzi aziendali SP417 e SP622 durante il mese di luglio, quando Co i suddetti mezzi erano fermi in officina e quindi non erano nella disponibilità della , dove lei presta Contr servizio”; segnatamente, erano tre i rifornimenti ingiustificati eseguiti con la card dei mezzi sopra indicati presso il distributore di Roma sito in Via Laurentina n.501, rispettivamente in data 13-14-19 luglio
2017.
Contr All'esito dell'audizione del lavoratore e delle ulteriori indagini ispettive compiute, definiva il procedimento con l'irrogazione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo di due giorni.
Contr Nel febbraio 2019, avviava a carico del un secondo procedimento disciplinare con il quale gli Parte_1 venivano contestati molteplici condotte di identico contenuto, asseritamente risalenti al periodo febbraio – aprile 2017. Accertata l'assoluta infondatezza degli addebiti contestati, il secondo procedimento veniva archiviato.
Una terza fase della vicenda aveva inizio nel 2020 in seguito alla indagine condotta dalla Procura di Roma Contr volta ad individuare e sanzionare i dipendenti dell' responsabili di ingenti e sistematici furti di carburante perpetrati ai danni dell'azienda. L'indagine coinvolgeva anche il e la Procura di Roma Parte_1 gli contestava i tre episodi già oggetto del primo procedimento disciplinare. Riceveva l'informazione di garanzia ai sensi degli artt. 369- 369 bis c.p.c. con cui gli veniva comunicata la pendenza a suo carico del procedimento penale per i delitti di cui agli artt. 81, 314 (peculato), e 493 ter (indebito utilizzo di strumenti Contr di pagamento) del codice penale. Faceva seguito il provvedimento dell' del 13 ottobre 2022 con il quale veniva disposta l'immediata sospensione cautelare del ricorrente dal servizio e dalla retribuzione, ai sensi dell'art. 68, punto 5, del CCNL di settore in ipotesi di procedimento penale a carico di dipendenti per la commissione di reati il cui accertamento costituisce causa di risoluzione del rapporto. In data 6 luglio
2023, il procedimento penale de quo veniva definito dal GUP del Tribunale di Roma con sentenza n.2664/2023 mediante applicazione della pena su richiesta ex art. 444 e ss. c.p.p., determinata in anni 1 e mesi 10 con sospensione condizionale ex art. 163 c.p.
Contr Con comunicazione del 29 settembre 2023 l' provvedeva – cosi si legge nel ricorso - a “riaprire in applicazione dell'art. 55 ter comma 3 D.Lgs. 165 del 2001” il primo procedimento disciplinare già definito nel 2017 rinnovando, alla luce della sentenza di patteggiamento, le contestazioni disciplinari dell'epoca.
Nonostante le argomentazioni difensive addotte dal lavoratore, il procedimento disciplinare de quo si concludeva con il suo licenziamento disposto in data 20 novembre 2023 ravvisandosi nei fatti le ipotesi di cui all'art. 68, comma 3, lettera B e lettera M del CCNL.
Descritta la vicenda, preme soffermarsi sulle posizioni difensive assunte dalle parti.
Contr Con la prima contestazione, contesta la irregolarità dell'iter seguito dall per disporre il suo Parte_1 licenziamento.
Segnatamente, la parte contesta la legittimità della procedura di riapertura del procedimento, disposta, a suo dire, ai sensi dell'art. 55 ter, comma 3, D.Lgs. 165 del 2001, nonostante non se sussistessero i presupposti per la particolare natura del provvedimento conclusivo del procedimento penale – la sentenza di patteggiamento – che deve tener conto della nuova stesura dell'art. 445 c.p.p. come modificata dall'art. 25, comma 1, lett. b) d.lgs. 150 del 2022. Sottolineava, nel dettaglio, che mancasse quel presupposto citato dal sopra indicato art. 55 ter: la sentenza irrevocabile di condanna a carico del dipendente pubblico.
Con le ulteriori doglianze, sostiene altresì che i fatti addebitategli non fossero riconducibili alle Parte_1 fattispecie di cui alle lette B e M dell'art. 68 comma 3 del CCNL.
Faceva notare inoltre che i fatti erano identici a quelli già valutati nel primo procedimento disciplinare per i quali era stato ritenuto adeguata la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per due giorni senza che fossero emersi nel processo penale circostanze nuove a renderli più gravi.
Contr L' si difende negando di aver mai operato una riapertura del procedimento ai sensi dell'art. 165 del
2001, trattandosi di disciplina normativa non applicabile al caso di specie non rientrando la stessa azienda nell'ambito di applicazione delineato dall'art. 1.
Sostiene di aver avviato piuttosto un nuovo procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 7 Legge 300 del
1970 e delle disposizioni disciplinari di cui al CCNL vigente cui i fatti compiuti dal ricorrente erano perfettamente riconducibili.
Valutate le contrapposte tesi difensive alla luce della normativa richiamata, si ritiene che il procedimento disciplinare sia illegittimo e che comunque le condotte compiute non siano riconducibili alle disposizioni del
CCNL richiamate. Si illustrano le motivazioni:
- I fatti del 13-14-19 luglio 2017 sono stati già sanzionati con la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione con il primo procedimento disciplinare;
- Seguendo la tesi del ricorrente, il richiamo all'art. 55 ter, comma 3, del D.Lgs. 165 del 2001 – è comunque non pertinente in quanto richiede per la riapertura del procedimento disciplinare già concluso delle condizioni che nel caso di specie non si sono verificate. Preme riportare il testo della norma: “Se il procedimento disciplinare si conclude con l'archiviazione ed il processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari riapre il procedimento per adeguare le determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale. Il procedimento disciplinare è riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile e di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del licenziamento mentre ne è stata applicata una diversa”. Si condivide l'assunto del che la sentenza di patteggiamento Parte_1 non sia qualificabile come sentenza irrevocabile di condanna alla luce del nuovo tenore dell'art. 445
c.p.p. così come modificato dalla legge n.150 del 2022.
Cont
- Seguendo la tesi dell' che qualifica il procedimento disciplinare de quo come un nuovo procedimento disciplinare, si condividono comunque nel merito le osservazioni del laddove Parte_1 segnala che i fatti contestati non integrino le ipotesi descritte nelle lettera B dell'art. 68 del CCNL - in quanto l'utilizzo improprio delle card per i rifornimenti integrano l'ipotesi di cui alla lettera A come
“illecito uso, distrazione sottrazione o furto di somme, merci, carburante ….di spettanza o di pertinenza dell'impresa o ad essa affidati” – né nella lettera M del medesimo articolo – che richiede
“aver riportato condanne per reati commessi in danno dell'azienda e/o degli organi aziendali o comunque commessi nell'esercizio delle funzioni” – stante l'emissione di una sentenza di patteggiamento e non di condanna.
Contr
Si ritiene invece che sia stata correttamente disposta dall' la sospensione cautelare dal servizio e dalla retribuzione con provvedimento del 13 ottobre 2022 in quanto l'art. 68, punto 5, del CCNL di settore lo impone sia “Nel caso di mancanza di particolare gravità o nei casi in cui l'entità della mancanza non possa essere immediatamente accertata” , sia “Nel caso in cui il dipendente sia sottoposto a procedimento penale per aver commesso un reato il cui accertamento costituisca causa di risoluzione del rapporto di lavoro”. Una volta appresa la notizia della pendenza a carico del ricorrente del procedimento penale per i Contr suddetti reati, ha correttamente disposto la sospensione perché al momento non poteva conoscere quale sarebbe stato l'esito del procedimento penale.
La particolarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Contr Dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato a e per l'effetto ordina di Parte_1 reintegrarlo nel posto di lavoro e di corrispondergli le retribuzioni dal giorno del licenziamento alla reintegra oltre al versamento dei contributi previdenziali;
Rigetta la parte restante del ricorso;
Compensa le spese di lite.
Roma, 9 luglio 2025 Il Giudice
Dott.ssa Paola Lucarelli