Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 11/03/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2554/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Francesca Miconi Presidente dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2554/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Valeria Parte_1 C.F._1
Astolfi, elettivamente domiciliata in Rimini (RN), Via Dei Mille, n. 34, presso lo studio del difensore
RICORRENTE
contro
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. Marco Genghini e CP_1 C.F._2
Matteo Genghini, elettivamente domiciliato in Rimini, Via Flaminia, n. 185/B, presso lo studio dei difensori
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso per la regolamentazione della responsabilità sui figli minori nati fuori dal matrimonio ex pagina 1 di 5
12/02/2017) e che nella coppia erano sorti contrasti per i quali non era più possibile proseguire una serena convivenza, domandava la modifica delle condizioni di regolamentazione del rapporto genitori – figli, già decise con decreto Cron. n. 2455/2021 del 05/06/2021 – R.G. 2117/2020, con cui il Tribunale di Rimini aveva modificato le statuizioni sancite nel precedente provvedimento vigente tra le parti.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio , contestando la CP_1
ricostruzione dei fatti e le difese avversarie.
All'udienza del 14/12/2023 le parti e i rispettivi difensori comparivano avanti al Giudice delegato per la trattazione del procedimento, che all'esito dell'udienza disponeva che il Servizio Sociale, già incaricato di monitorare il nucleo, provvedesse al deposito di relazione aggiornata sulle condizioni dei minori e rinviava all'udienza del 8/5/2024 (cfr. verbale di udienza).
Disposto il rinvio della successiva udienza in attesa del deposito della relazione dei Servizi Sociali, all'udienza del 03/07/2024, preso atto dell'avvenuto deposito della relazione del Servizio Sociale, la causa veniva rinviata all'udienza del 16/10/2024, con concessione alle parti di termine per il deposito di note difensive.
All'udienza del 16/10/2024, i difensori delle parti chiedevano un breve rinvio al fine di tentare di addivenire ad un accordo sul calendario di visite dei minori e all'udienza del 20/11/2024, le parti ed i rispettivi difensori rappresentavano il raggiungimento di un accordo sulle condizioni di regolamentazione e chiedevano un rinvio per poterlo formalizzare.
All'udienza del 12/02/2025, i difensori delle parti rappresentavano di aver depositato foglio di precisazione congiunte e chiedevano la rimessione della causa al Collegio per la decisione;
il Giudice, preso atto dell'intervenuto raggiungimento dell'accordo, si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio, rilevata l'incompletezza dei fogli di precisazione delle conclusioni depositati dalle parti, rimetteva la causa in istruttoria all'udienza del 6/03/2025, sostituita dal deposito di note scritte;
con successiva ordinanza, il Giudice Istruttore, dato atto dell'avvenuto deposito delle note scritte contenenti la precisazione congiunta delle conclusioni, si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il pubblico ministero interveniva riservando le conclusioni, poi non presentate, senza che tale circostanza integri violazione del precetto di legge (in termini Cass., sez. 1, 03/03/2000 n. 2381: “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della pagina 2 di 5 legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni.”).
Tutto ciò premesso, rileva il Tribunale che non vi sono ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle condizioni concordate dalle parti, conformi all'interesse della prole e non contrarie all'ordine pubblico, così trascritte:
“1) I figli minori e , gemelli nati il 12/02/2017, sono affidati secondo la disciplina Per_1 Per_2
propria dell'affidamento condiviso ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La prole avrà residenza abituale presso la residenza della madre in Rimini, via Emilia
16. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dei minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle esigenze dei figli.
2) I tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figli sono regolati come segue:
• SETTIMANA 1
Il padre potrà vedere e tenere con sé i bambini dal venerdì pomeriggio andando a prenderli a scuola o incaricando la di lui madre (quest'ultima non essendo automunita se non riuscisse ad andarli a prendere avvertirà la SI.ra e sarà sua cura portarli dalla madre del . Alla domenica Pt_1 CP_1
sera, i bambini dovranno essere ripresi dalla SI.ra entro e non oltre le ore 20:30; Pt_1
• SETTIMANA 2
Il padre potrà vedere e tenere i bambini nelle giornate del mercoledì e venerdì, o comunque coincidenti con i pomeriggi in cui la madre lavora (entrambi i giorni senza pernottamento) curandosi di andarli a prendere a scuola e riportarli a casa della madre entro le ore 20:30 (anche in questo caso se la madre del non potesse andarli a prendere e riportarli avvertirà la SI.ra la quale CP_1 Pt_1
le porterà e le riprenderà dalla madre del ntro gli orari stabiliti. In caso di modifica dei giorni CP_1
infrasettimanali, le parti dovranno darsene comunicazione entro la domenica della settimana precedente;
• SETTIMANA 3
Il padre potrà vedere e tenere i bambini dal venerdì pomeriggio andando a prenderli a scuola o incaricando la di lui madre (quest'ultima non essendo automunita se non riuscisse ad andarli a prendere avvertirà la SI.ra e sarà sua cura portarli dalla madre del Nanni). Alla domenica Pt_1
sera, i bambini dovranno essere ripresi dalla SI.ra entro e non oltre le ore 20:30; Pt_1
• SETTIMANA 4
pagina 3 di 5 Il padre potrà vedere e tenere i bambini nelle giornate del mercoledì e venerdì o comunque coincidenti con i pomeriggi in cui la madre lavora (entrambi i giorni senza pernottamento) curandosi di andarli a prendere a scuola e riportarli a casa della madre entro le ore 20:30 (anche in questo caso se la madre del non potesse andarli a prendere e riportarli avvertirà la SI.ra la quale le porterà e CP_1 Pt_1
le riprenderà dalla madre del entro gli orari stabiliti. In caso di modifica dei giorni CP_1
infrasettimanali, le parti dovranno darsene comunicazione entro la domenica della settimana precedente;
4) le festività Natalizie e Pasquali seguiranno la regola dell'alternanza e i bambini trascorreranno con il padre o con la madre ad anni alterni la Vigilia di Natale o il Natale, il 26 dicembre, il 31 dicembre o il 01 gennaio, la Pasqua o il Lunedi dell'Angelo; per l'anno in corso, in via del tutto eccezionale e in deroga a quanto indicato nel punto 4) i bambini staranno con il padre nelle giornate del 24,25 e 26 dicembre, dovendo la madre fare visita ai nonni e alla propria madre in Marcianese (CE) afflitti da problemi di salute, e staranno con la madre nelle giornate del 31 dicembre e 1° gennaio 2025;
5) Durante le ferie estive è facoltà di ciascun genitore tenere con sé i figli minori fino a 7 giorni consecutivi a loro scelta, previo accordo e secondo le esigenze dei minori. È altresì diritto di ciascun genitore trascorrere una settimana di ferie da solo, anche senza i minori, in accordo con l'altro genitore. A tal fine le parti si impegnano a concordare i vari periodi di ferie con largo anticipo (entro il mese di maggio), in maniera da farli coincidere e pregiudicare così il meno possibile la turnazione settimanale.
6) Le parti si impegnano a garantirsi reciprocamente il diritto di comunicare telefonicamente con i figli solo per questioni urgente ed indifferibili, quando questi sono con l'uno o l'altro genitore, senza bloccarsi sui principali canali di comunicazione: telefono, WhatsApp. La comunicazione dovrà essere preceduta da un messaggio WhatsApp per spiegare i motivi dell'urgenza.
7) Il padre contribuirà al mantenimento dei figli minori, in via indiretta, mediante il versamento in favore della madre della somma mensile di €. 550,00 (euro 275,00 a figlio), da versarsi il 30 di ogni mese (o ultimo giorno di febbraio), mediante bonifico bancario sul conto corrente della Banca ING
DIRECT con IBAN: [...]CC0010834459 intestato alla signora Parte_1
con adeguamento annuale Istat;
8) Le spese straordinarie relative ai figli e , quali le spese mediche extra SSN (acquisto Per_1 Per_2
medicinali, visite specialistiche, ad esempio dermatologiche, ortopediche, dentistiche, oculistiche, logopedista e quant'altro ecc.), le spese scolastiche (rette scuola / università /centro estivo, libri, tasse, gite, ecc.), nonché quelle ludiche, ricreative e sportive, previamente concordate tra i genitori, saranno pagina 4 di 5 sostenute nella misura del 50% ciascuno e reciprocamente rimborsate dietro presentazione di idonea documentazione, in applicazione del Protocollo di Bologna;
9) la SI.ra continuerà a percepire l'assegno unico interamente nella misura dl Parte_1
100%.
10) I coniugi si rilasciano reciproco consenso al rilascio e rinnovo dei reciprochi passaporti e di quello dei figli minori;
11) Spese di causa tutte compensate tra le parti.”
Le spese del giudizio devono essere compensate, in ragione dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: prende atto delle condizioni di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente ritrascritte;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 6 marzo 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Chiara Zito dott.ssa Francesca Miconi
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