Articolo 3 della Legge 28 marzo 1968, n. 435
Articolo 2
Versione
5 maggio 1968
Art. 3.
Il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1948, n. 242 , e' sostituito dal seguente:
"Sono dichiarate di pubblica utilita' le opere che saranno realizzate nel perimetro della zona industriale:
a) per l'esercizio di attivita' industriali, compresi gli stabilimenti per la lavorazione del marmo per gli impieghi ordinari;
b) per l'apprestamento di servizi e di infrastrutture;
c) per la realizzazione di istituzioni di protezione sociale".

Entrata in vigore il 5 maggio 1968
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