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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 10/07/2025, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
Giulia BERTOLINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. ROTA PATRIZIA
- RICORRENTE -
contro
Controparte_1 con l'avv. COLLERONE FLORIANA VALERIA MARIA
- RESISTENTE –
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
Nelle note per l'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO
Con ricorso depositato il 26/04/2024, la parte ricorrente conveniva in giudizio avanti al
Tribunale di Bergamo – Sezione Lavoro, la parte convenuta, accogliere, per ottenere la revoca/annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. OI-001121735 notificata alla ricorrente a mezzo posta in data 27.03.2024, applicandole la sanzione amministrativa pecuniaria di €
9.337,08 per il mancato versamento delle ritenute previdenziali per l'anno 2016, nella sua qualità di legale rappresentante della società Parte_2
La parte ricorrente ha eccepito la decadenza ai sensi dell'articolo 14 L. n. 689/1981 di 90 giorni, la prescrizione quinquennale maturata anche considerando il Decreto Cura LI (DL
1 18/2020 conv. in L. 27/2020) che ha previsto la sospensione dal 23 febbraio al 30 giugno 2020
(129 giorni) e comunque la non debenza dei contributi considerando la particolare condizione economica della società della quale la ricorrente era legale rappresentante.
La parte convenuta regolarmente costituitasi in giudizio ha dedotto il rispetto del termine di decadenza, la mancata maturazione delle prescrizione, essendo da sommarsi i due periodi di sospensione dettati dalla disciplina emergenziale, dapprima, il Decreto Cura LI (DL 18/2020 conv. in L. 27/2020) che ha previsto la sospensione dal 23 febbraio al 30 giugno 2020 (129 giorni) e, in seguito, il Decreto RO (DL 183/2020 conv. in L. 21/2021) che ha previsto un ulteriore periodo di sospensione dal 31 dicembre 2020 fino al 30 giugno 2021 (182 giorni) e, infine, ha dedotto la fondatezza nel merito della pretesa osservato che non vi era alcuna condizione di impossibilità della prestazione.
Il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione e disposta la trattazione scrittta ha deciso la controversia come da sentenza depositata ex art. 127 ter c.p.c.
DIRITTO
La questione non può che essere risolta alla luce della recente giurisprudenza della Suprema
Corte in punto di decadenza dalla potestà sanzionatoria, se non esercitata entro 90 giorni dalla trasmissione degli atti all' da parte della Procura o, in difetto, dall'entrata in vigore della CP_2 legge di depenalizzazione in caso di conoscenza dei fatti da parte di elemento che non CP_1 può essere messo in dubbio osservato che le omissioni contributive sono state messe in atto perlopiù dopo la depenalizzazione e osservato che dell'omissione l' ben avrebbe potuto CP_1 avvedersi mediante la semplice consultazione dei propri archivi.
Si richiama quindi la condivisa motivazione della Cassazione sez. Lavoro del 5.4.2025 n. 9016 resa in un caso analogo al presente:
2. La Corte territoriale esponeva che il Tribunale aveva accolto la opposizione, sul rilievo che:
– nella fattispecie non erano applicabili gli articoli 8 e 9 D.Lgs. n. 8/2016, poiché non vi era stata alcuna trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica, con successiva restituzione degli stessi;
– l' avviso di accertamento era stato formato il 28 febbraio 2017, oltre un anno dopo la entrata in vigore del D.Lgs. n. 8/2016;
– l' era a conoscenza dell'illecito fin dall'anno 2016, tanto che aveva proceduto all'invio di CP_1 avviso di addebito formato il 18 novembre 2016 per il recupero dei contributi, provvedendo,
2 invece, a contestate l'illecito amministrativo solo con l'atto di accertamento notificato in data 23 marzo 2017;
– Il termine di 90 giorni per la notifica degli estremi della violazione decorreva dalla entrata in vigore del D.Lgs. n. 8/2016 o, quanto meno, dal momento, di poco successivo, di notifica dell'avviso di addebito ed era, dunque, decorso.
3.Tanto premesso, il giudice dell'appello condivideva la valutazione del Tribunale in ordine alla estinzione dell'obbligo di pagare le sanzioni, stante la tardività della notifica delle violazioni rispetto al termine di novanta giorni di cui all'articolo 14 L. n. 689/1981.
4. Osservava, richiamando un proprio precedente in termini, che per effetto dell'articolo 6
D.Lgs. 15 gennaio 2016 n. 8 il procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative derivanti dalla depenalizzazione, disposta dallo stesso decreto legislativo, era soggetto alle previsioni di cui al capo I, sezione I e II, della L. n. 689/1981.
5. Nella fattispecie di causa, il termine perentorio di novanta giorni per la notifica degli estremi della violazione, ai sensi dell'articolo 14 L. n. 689/1981, decorreva dalla entrata in vigore del decreto legislativo n. 8 del 2016, posto che era inapplicabile la tempistica prevista dall'articolo 9 D.Lgs. n. 8/2016, che faceva decorrere il termine di notifica per gli illeciti depenalizzati dalla data di restituzione degli atti dalla autorità giudiziaria penale a quella amministrativa.
6. Era dunque tardiva la notifica della contestazione il 23 marzo 2017.
7. Andavano disattese le difese dell' secondo cui occorreva tenere conto del tempo CP_1 necessario a svolgere le attività istruttorie;
nello stesso atto di accertamento l dava conto CP_2 che le violazioni erano emerse da una verifica degli archivi, così ammettendo che i dati erano già in suo possesso e che l'accertamento non aveva richiesto alcuna ulteriore attività istruttoria.
8.Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza l' articolato in un unico motivo di CP_1 censura, cui ha resistito con controricorso, illustrato con memoria. CP_3
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo di ricorso l' ha denunciato- ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ.- CP_1 la violazione e falsa applicazione dell'articolo 14, comma 2, L. 24 novembre 1989 n. 68; degli articoli 8, primo comma, e 9 D.Lgs. 15 gennaio 2016 n. 8; dell'art. 2, comma 1-bis, D.L. 12 settembre 1983 n. 463, conv. con modif. dalla L. 11 novembre 1983 n. 638.
3 2. Ha esposto che le omissioni contributive si riferivano al primo trimestre dell'anno 2015 e ricadevano nella fattispecie prevista dall'art. 2, comma 1- bis D.L. n. 463/1983 (ritenute previdenziali sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti effettuate e non versate), già costituente reato e degradata ad illecito amministrativo dal D.Lgs. n. 8/2016 nel caso di omessi versamenti non superiori ad Euro 10.000 annui.
3. Ha dedotto che per i fatti commessi anteriormente alla entrata in vigore della norma di depenalizzazione era dettata una speciale disciplina dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 8/2016, prevalente rispetto alla generale disposizione, contenuta nel precedente articolo 6, di applicabilità della L. n. 689/1981, capo I, sezioni I e II;
in particolare, l'articolo 9 prevedeva la notifica al trasgressore degli estremi della violazione nel termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti trasmessi dalla Procura, senza collegare alcuna decadenza all'eventuale inosservanza del termine. Era invece richiamato l'articolo 16 L. n. 689/1981, sul pagamento della sanzione in misura ridotta entro sessanta giorni dalla notifica.
4. Il motivo è infondato.
5. È noto che il D.Lgs. 15 gennaio 2016 n. 8, art. 3, comma 6, ha parzialmente depenalizzato- e trasformato in illecito amministrativo- il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, previsto dall'articolo
2, comma 1-bis, d.l 12 settembre 1983 n. 463, conv. con modif. in L. 11 novembre 1983 n. 463.
6. Va premesso che il D.Lgs. n. 8/2016, nel prevedere, all'art. 8, comma 1, che "le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso", ha disciplinato, all'art. 9, le modalità con cui darvi concreta applicazione, stabilendo anzitutto che "l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi" (comma 1), differenziando in secondo luogo i soggetti a ciò tenuti a seconda che l'azione penale sia già stata o meno esercitata (commi 2 e 3) e disponendo, da ultimo, che "l'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni […] dalla ricezione degli atti" (comma 4).
7. Ciò posto, va rilevato che l'art. 6, D.Lgs. n. 8/2016, stabilisce in forma assolutamente generale che "nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal
4 presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689"; e se è indubitabile che la previsione valga anzitutto pro futuro, ossia per le violazioni commesse a far data dalla sua entrata in vigore, non è meno vero che tra le "sanzioni amministrative previste dal presente decreto" debbono intendersi ricomprese anche quelle sanzioni che, a norma del successivo art. 8, "si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso": prova ne sia, ai fini che qui interessano, che l'art. 9, come s'è già visto, prevede che l'autorità amministrativa debba notificare "gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni […] dalla ricezione degli atti", vale a dire entro il medesimo termine previsto dall'art. 14, comma 2, L. n. 689/1981, che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente interpretato come termine di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria (cfr. ex multisCass. n. 9456 del 2004 e, da ult., Cass. n. 4345 del 2024).
8. Si tratta, ad avviso del Collegio, di una soluzione costituzionalmente necessitata ove si consideri che, nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 L.
n. 689/1981, nella parte in cui non prevede un termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio mediante l'emissione dell'ordinanza ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione degli atti, la Corte costituzionale ha nondimeno precisato che, in materia di sanzioni amministrative, il principio di legalità deve necessariamente modellare anche "la formazione procedimentale del provvedimento afflittivo con specifico riguardo alla scansione cronologica dell'esercizio del potere", in quanto "la previsione di un preciso limite temporale per la irrogazione della sanzione costituisce un presupposto essenziale per il soddisfacimento dell'esigenza di certezza giuridica, in chiave di tutela dell'interesse soggettivo alla tempestiva definizione della propria situazione giuridica di fronte alla potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione, nonché di prevenzione generale e speciale", e la sua individuazione in un momento "non particolarmente distante dal momento dell'accertamento e della contestazione dell'illecito, consentendo all'incolpato di opporsi efficacemente al provvedimento sanzionatorio, garantisce un esercizio effettivo del diritto di difesa tutelato dall'art. 24 Cost. ed è coerente con il principio di buon andamento ed imparzialità della P.A. di cui all'art. 97 Cost." (Corte cost. n. 151 del 2021).
9. In altri termini, è il principio di legalità di cui all'art. 23 Cost., in combinato disposto con il diritto di difesa di cui all'art. 24 e il principio di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97, ad imporre all'interprete di ritenere che il termine previsto all'art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 8/2016,
5 sia un termine di decadenza: diversamente opinando, infatti, l'"esigenza di contenere nel tempo lo stato di incertezza inevitabilmente connesso alla esplicazione di una speciale prerogativa pubblicistica, quale è quella sanzionatoria, capace di incidere unilateralmente e significativamente sulla situazione giuridica soggettiva dell'incolpato", resterebbe esclusivamente affidata alla previsione del termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative (art. 28, L. n. 689/1981), che tuttavia, per ampiezza e suscettibilità di interruzione, deve considerarsi "inidoneo a garantire, di per sé solo, la certezza giuridica della posizione dell'incolpato e l'effettività del suo diritto di difesa, che richiedono contiguità temporale tra l'accertamento dell'illecito e l'applicazione della sanzione" (così ancora Corte cost. n. 151 del 2021, cit.).
10. Chiarito, pertanto, che la norma di cui all'art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 8/2016, deve leggersi alla stregua del precetto di cui all'art. 14, comma 2, L. n. 689/1981, e ricordato che, per principio generale, l'onere della prova dell'osservanza dei termini previsti a pena di decadenza per l'esercizio di un diritto incombe su chi intende esercitarlo (cfr., fra le tante, Cass. nn. 3796 del 1989, 10412 del 1997, 7093 del 2003), la peculiarità del caso di specie è data dal fatto che nessuna trasmissione degli atti è stata effettuata dall'autorità giudiziaria all' di talché non appare possibile né riferirsi al dies a quo previsto dall'art. 9, comma 4, CP_1
D.Lgs. n. 8/2016, né a fortiori a quello di cui all'art. 14, comma 2, L. n. 689/1981, dal momento che all'epoca dell'accertamento il fatto era previsto dalla legge come reato.
11. Tanto perché, come la sentenza ha accertato, non vi era stata alcuna originaria trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica, con successiva restituzione degli stessi all'esito della depenalizzazione.
12. D'altra parte, deve logicamente escludersi che l'inerzia nella trasmissione degli atti possa ridondare a danno dell'incolpato, privandolo del diritto alla tempestiva definizione della propria situazione giuridica di fronte alla potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione: una simile conclusione si porrebbe infatti diametralmente in contrasto con le esigenze di certezza del diritto e di tutela del diritto di difesa e del buon andamento dell'amministrazione puntualmente evidenziate da Corte cost. n. 151 del 2021, cit., e sarebbe dunque sospettabile di illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 23,24 e 97 Cost.
13. Reputa il Collegio che alla questione possa darsi risposta negli stessi termini elaborati dalle
Sezioni Unite di questa Corte in relazione all'incidenza di una legge sopravvenuta che introduca ex novo un termine di decadenza riferibile ad una situazione giuridica ancora pendente
6 (Cass. S.U. n. 15352 del 2015): fermo restando, infatti, che la previsione di un termine di decadenza da parte del legislatore non può avere effetto retroattivo, non potendo logicamente configurarsi un'ipotesi di estinzione del diritto per mancato esercizio da parte del titolare in assenza di una previa determinazione del termine entro il quale il diritto debba essere esercitato, il necessario bilanciamento tra le esigenze di garantire, da una parte, il conseguimento delle finalità perseguite dal legislatore con l'introduzione del termine decadenziale per l'esercizio della potestà sanzionatoria e di tutelare, dall'altra parte, l'interesse della parte pubblica a non vedersi addebitare un'inerzia ad essa non imputabile può essere assicurato dalla regola di valore generale dell'art. 252 att. c.c., secondo cui quando per l'esercizio di un diritto il codice stabilisce un termine più breve di quello stabilito dalle leggi anteriori, il nuovo termine si applica anche all'esercizio dei diritti sorti anteriormente e alle prescrizioni e usucapioni in corso, ma il nuovo termine decorre dalla data di entrata in vigore della nuova legge.
14. Alla stregua delle anzidette considerazioni, affatto correttamente i giudici territoriali hanno ritenuto nel caso di specie che la decorrenza del termine entro cui effettuare la contestazione dell'addebito andasse collocata al momento di entrata in vigore del D.Lgs. n. 8/2016 (6.2.2016), ossia quando, intervenuta la depenalizzazione, l' comunque avrebbe potuto motu CP_1 proprio dar corso al procedimento sanzionatorio mediante notifica della violazione. Sicché, considerato che i giudici territoriali hanno altresì accertato che tutti i dati erano già in possesso dell' , deve concludersi che la sentenza gravata resiste alle censure mossele. CP_2
15. Il ricorso, pertanto, va rigettato con l'enunciazione del seguente principio di diritto: "il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, entro il quale, a norma dell'art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 8/2016, l' deve notificare al responsabile la violazione amministrativa concernente il CP_1 mancato versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzata ai sensi dell'art. 3, comma 6, del medesimo decreto legislativo, è fissato a pena di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, decorre dal momento di entrata in vigore del D.Lgs. n. 8/2016 (6.2.2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in concreto, l'accertamento delle violazioni non ha richiesto da parte dell' alcuna attività istruttoria". CP_1
16. La novità e complessità della questione trattata giustificano la compensazione delle spese del giudizio di legittimità, mentre, tenuto conto del rigetto del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.
7 ***
Osservato che l'eccezione di decadenza è stata tempestivamente sollevata e che la parte convenuta ha neanche allegato la data di trasmissione da parte della Procura e che ove non fosse stata trasmessa l'accertamento delle violazioni non richiedeva alcuna attività istruttoria risultando essa dalla mera consultazione dei registri dell'Istituto, non può che dirsi maturata la decadenza ai sensi dell'articolo 14 L. n. 689/1981.
Per mera completezza, si osserva che anche l'eccezione di prescrizione è fondata, in quanto a mente della recentissima pronuncia della Corte d'Appello di Brescia con sentenza n. 85/2025
– depositata il 26/06/2025 ha statuito che l'unica sospensione applicabile è quella prevista dall'art. 37 del d.l. n. 18 del 2020, convertito dalla legge 27 del 2020, per il periodo dal 23.2.2020 al 30.6.2020 (129 giorni):
“Con l'atto di appello, l' ha censurato la sentenza nella parte in cui ha dichiarato estinto per prescrizione CP_1 quinquennale il diritto al pagamento della sanzione amministrativa. Ha osservato, in particolare, che il
Tribunale non aveva tenuto conto che il decorso della prescrizione era stato sospeso dall'art. 37 del d.l. n. 18 del
2020, convertito dalla legge 27 del 2020, per il periodo dal 23.2.2020 al 30.6.2020 (129 giorni) e, ulteriormente, dall'art. 11, comma 9, del d.l. 183 del 2020, convertito dalla legge 21 del 2021, per il periodo dal 31.12.2020 al 30.6.2021 (altri 182 giorni). Il gravame è infondato e va rigettato. Oggetto dell'ordinanza ingiunzione opposta è il pagamento di sanzioni amministrative connesse all'omesso versamento dei contributi previdenziali. Sul punto, è noto che, ai sensi dell'art. 2 del d.l. n. 463 del 1983, “(…) 1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso.
Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione (…)”.
Alle sanzioni amministrative trova pacificamente applicazione l'art. 28 della legge n. 689 del 1981, a norma del quale “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.”
Ciò posto, non contesta che il termine prescrizionale quinquennale decorresse nella specie dal 27.10.2018, e cioè
8 da 3 mesi dopo la notificazione dell'accertamento del 27.7.2018, ai sensi dell'art. 2, comma 1-quater, del d.l. n.
463 del 1983, a norma del quale “(…)1-quater. Durante il termine di cui al comma 1-bis (e cioè il termine di
3 mesi dalla notifica dell'accertamento entro il quale il datore di lavoro può versare le ritenute e così evitare
l'irrogazione di sanzioni amministrative) il corso della prescrizione rimane sospeso.”
Appare corretto, poi, quanto affermato dal Tribunale, e cioè che la prescrizione del diritto ad ingiungere il pagamento delle sanzioni amministrative deve intendersi sospesa dal 23.2.2020 al 31.5.2020, ossia per 98 giorni, ai sensi dell'art. 103 comma 6 bis del d.l. n. 18 del 2020, il quale dispone che “Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo è sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.”
Di conseguenza, nel caso di specie il termine prescrizionale quinquennale ha iniziato a decorrere il 27.10.2018 ed è rimasto sospeso dal 23.2 al 31.5.2020, sicchè è scaduto il 3.2.2024, con conseguente tardività della notifica in data 17.6.2024 dell'atto interruttivo costituito dall'ordinanza-ingiunzione opposta.
Detto questo, l'appello è infondato perché non sono applicabili al caso di specie le ipotesi di sospensione della prescrizione previste dall'art. 37 del d.l. n. 18 del 2020 e dall'art. 11, comma 9, del d.l. 183 del 2020 richiamate dall' in quanto riguardano il termine prescrizionale del diritto a chiedere il pagamento dei CP_1 contributi previdenziali di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335 e non il termine prescrizionale del diritto al pagamento delle sanzioni amministrative derivanti dall'omesso versamento dei contributi di cui all'art. 28 della legge n. 689 del 1981. Ed infatti, l'art. 37 del d.l. n. 18 del 2020, rubricato
“Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria” dispone che “1. Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
2. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e
9 riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.”
A sua volta, l'art. 11 comma 9 del d.l. 183 del 2020 dispone che “9. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto
1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.”
Le disposizioni richiamate dall' non contengono, invece, ipotesi di sospensione del termine prescrizionale CP_1 del diritto al pagamento delle sanzioni amministrative derivanti dall'omesso versamento dei contributi di cui all'art. 28 della legge n. 689 del 1981, diritto che costituisce l'oggetto dell'ordinanza-ingiunzione opposta.”.
***
La novità e complessità della questione trattata giustificano la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando
- accoglie il ricorso,
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Bergamo, 9 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
Giulia Bertolino
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
Giulia BERTOLINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. ROTA PATRIZIA
- RICORRENTE -
contro
Controparte_1 con l'avv. COLLERONE FLORIANA VALERIA MARIA
- RESISTENTE –
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
Nelle note per l'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO
Con ricorso depositato il 26/04/2024, la parte ricorrente conveniva in giudizio avanti al
Tribunale di Bergamo – Sezione Lavoro, la parte convenuta, accogliere, per ottenere la revoca/annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. OI-001121735 notificata alla ricorrente a mezzo posta in data 27.03.2024, applicandole la sanzione amministrativa pecuniaria di €
9.337,08 per il mancato versamento delle ritenute previdenziali per l'anno 2016, nella sua qualità di legale rappresentante della società Parte_2
La parte ricorrente ha eccepito la decadenza ai sensi dell'articolo 14 L. n. 689/1981 di 90 giorni, la prescrizione quinquennale maturata anche considerando il Decreto Cura LI (DL
1 18/2020 conv. in L. 27/2020) che ha previsto la sospensione dal 23 febbraio al 30 giugno 2020
(129 giorni) e comunque la non debenza dei contributi considerando la particolare condizione economica della società della quale la ricorrente era legale rappresentante.
La parte convenuta regolarmente costituitasi in giudizio ha dedotto il rispetto del termine di decadenza, la mancata maturazione delle prescrizione, essendo da sommarsi i due periodi di sospensione dettati dalla disciplina emergenziale, dapprima, il Decreto Cura LI (DL 18/2020 conv. in L. 27/2020) che ha previsto la sospensione dal 23 febbraio al 30 giugno 2020 (129 giorni) e, in seguito, il Decreto RO (DL 183/2020 conv. in L. 21/2021) che ha previsto un ulteriore periodo di sospensione dal 31 dicembre 2020 fino al 30 giugno 2021 (182 giorni) e, infine, ha dedotto la fondatezza nel merito della pretesa osservato che non vi era alcuna condizione di impossibilità della prestazione.
Il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione e disposta la trattazione scrittta ha deciso la controversia come da sentenza depositata ex art. 127 ter c.p.c.
DIRITTO
La questione non può che essere risolta alla luce della recente giurisprudenza della Suprema
Corte in punto di decadenza dalla potestà sanzionatoria, se non esercitata entro 90 giorni dalla trasmissione degli atti all' da parte della Procura o, in difetto, dall'entrata in vigore della CP_2 legge di depenalizzazione in caso di conoscenza dei fatti da parte di elemento che non CP_1 può essere messo in dubbio osservato che le omissioni contributive sono state messe in atto perlopiù dopo la depenalizzazione e osservato che dell'omissione l' ben avrebbe potuto CP_1 avvedersi mediante la semplice consultazione dei propri archivi.
Si richiama quindi la condivisa motivazione della Cassazione sez. Lavoro del 5.4.2025 n. 9016 resa in un caso analogo al presente:
2. La Corte territoriale esponeva che il Tribunale aveva accolto la opposizione, sul rilievo che:
– nella fattispecie non erano applicabili gli articoli 8 e 9 D.Lgs. n. 8/2016, poiché non vi era stata alcuna trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica, con successiva restituzione degli stessi;
– l' avviso di accertamento era stato formato il 28 febbraio 2017, oltre un anno dopo la entrata in vigore del D.Lgs. n. 8/2016;
– l' era a conoscenza dell'illecito fin dall'anno 2016, tanto che aveva proceduto all'invio di CP_1 avviso di addebito formato il 18 novembre 2016 per il recupero dei contributi, provvedendo,
2 invece, a contestate l'illecito amministrativo solo con l'atto di accertamento notificato in data 23 marzo 2017;
– Il termine di 90 giorni per la notifica degli estremi della violazione decorreva dalla entrata in vigore del D.Lgs. n. 8/2016 o, quanto meno, dal momento, di poco successivo, di notifica dell'avviso di addebito ed era, dunque, decorso.
3.Tanto premesso, il giudice dell'appello condivideva la valutazione del Tribunale in ordine alla estinzione dell'obbligo di pagare le sanzioni, stante la tardività della notifica delle violazioni rispetto al termine di novanta giorni di cui all'articolo 14 L. n. 689/1981.
4. Osservava, richiamando un proprio precedente in termini, che per effetto dell'articolo 6
D.Lgs. 15 gennaio 2016 n. 8 il procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative derivanti dalla depenalizzazione, disposta dallo stesso decreto legislativo, era soggetto alle previsioni di cui al capo I, sezione I e II, della L. n. 689/1981.
5. Nella fattispecie di causa, il termine perentorio di novanta giorni per la notifica degli estremi della violazione, ai sensi dell'articolo 14 L. n. 689/1981, decorreva dalla entrata in vigore del decreto legislativo n. 8 del 2016, posto che era inapplicabile la tempistica prevista dall'articolo 9 D.Lgs. n. 8/2016, che faceva decorrere il termine di notifica per gli illeciti depenalizzati dalla data di restituzione degli atti dalla autorità giudiziaria penale a quella amministrativa.
6. Era dunque tardiva la notifica della contestazione il 23 marzo 2017.
7. Andavano disattese le difese dell' secondo cui occorreva tenere conto del tempo CP_1 necessario a svolgere le attività istruttorie;
nello stesso atto di accertamento l dava conto CP_2 che le violazioni erano emerse da una verifica degli archivi, così ammettendo che i dati erano già in suo possesso e che l'accertamento non aveva richiesto alcuna ulteriore attività istruttoria.
8.Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza l' articolato in un unico motivo di CP_1 censura, cui ha resistito con controricorso, illustrato con memoria. CP_3
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo di ricorso l' ha denunciato- ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ.- CP_1 la violazione e falsa applicazione dell'articolo 14, comma 2, L. 24 novembre 1989 n. 68; degli articoli 8, primo comma, e 9 D.Lgs. 15 gennaio 2016 n. 8; dell'art. 2, comma 1-bis, D.L. 12 settembre 1983 n. 463, conv. con modif. dalla L. 11 novembre 1983 n. 638.
3 2. Ha esposto che le omissioni contributive si riferivano al primo trimestre dell'anno 2015 e ricadevano nella fattispecie prevista dall'art. 2, comma 1- bis D.L. n. 463/1983 (ritenute previdenziali sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti effettuate e non versate), già costituente reato e degradata ad illecito amministrativo dal D.Lgs. n. 8/2016 nel caso di omessi versamenti non superiori ad Euro 10.000 annui.
3. Ha dedotto che per i fatti commessi anteriormente alla entrata in vigore della norma di depenalizzazione era dettata una speciale disciplina dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 8/2016, prevalente rispetto alla generale disposizione, contenuta nel precedente articolo 6, di applicabilità della L. n. 689/1981, capo I, sezioni I e II;
in particolare, l'articolo 9 prevedeva la notifica al trasgressore degli estremi della violazione nel termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti trasmessi dalla Procura, senza collegare alcuna decadenza all'eventuale inosservanza del termine. Era invece richiamato l'articolo 16 L. n. 689/1981, sul pagamento della sanzione in misura ridotta entro sessanta giorni dalla notifica.
4. Il motivo è infondato.
5. È noto che il D.Lgs. 15 gennaio 2016 n. 8, art. 3, comma 6, ha parzialmente depenalizzato- e trasformato in illecito amministrativo- il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, previsto dall'articolo
2, comma 1-bis, d.l 12 settembre 1983 n. 463, conv. con modif. in L. 11 novembre 1983 n. 463.
6. Va premesso che il D.Lgs. n. 8/2016, nel prevedere, all'art. 8, comma 1, che "le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso", ha disciplinato, all'art. 9, le modalità con cui darvi concreta applicazione, stabilendo anzitutto che "l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi" (comma 1), differenziando in secondo luogo i soggetti a ciò tenuti a seconda che l'azione penale sia già stata o meno esercitata (commi 2 e 3) e disponendo, da ultimo, che "l'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni […] dalla ricezione degli atti" (comma 4).
7. Ciò posto, va rilevato che l'art. 6, D.Lgs. n. 8/2016, stabilisce in forma assolutamente generale che "nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal
4 presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689"; e se è indubitabile che la previsione valga anzitutto pro futuro, ossia per le violazioni commesse a far data dalla sua entrata in vigore, non è meno vero che tra le "sanzioni amministrative previste dal presente decreto" debbono intendersi ricomprese anche quelle sanzioni che, a norma del successivo art. 8, "si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso": prova ne sia, ai fini che qui interessano, che l'art. 9, come s'è già visto, prevede che l'autorità amministrativa debba notificare "gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni […] dalla ricezione degli atti", vale a dire entro il medesimo termine previsto dall'art. 14, comma 2, L. n. 689/1981, che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente interpretato come termine di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria (cfr. ex multisCass. n. 9456 del 2004 e, da ult., Cass. n. 4345 del 2024).
8. Si tratta, ad avviso del Collegio, di una soluzione costituzionalmente necessitata ove si consideri che, nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 L.
n. 689/1981, nella parte in cui non prevede un termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio mediante l'emissione dell'ordinanza ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione degli atti, la Corte costituzionale ha nondimeno precisato che, in materia di sanzioni amministrative, il principio di legalità deve necessariamente modellare anche "la formazione procedimentale del provvedimento afflittivo con specifico riguardo alla scansione cronologica dell'esercizio del potere", in quanto "la previsione di un preciso limite temporale per la irrogazione della sanzione costituisce un presupposto essenziale per il soddisfacimento dell'esigenza di certezza giuridica, in chiave di tutela dell'interesse soggettivo alla tempestiva definizione della propria situazione giuridica di fronte alla potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione, nonché di prevenzione generale e speciale", e la sua individuazione in un momento "non particolarmente distante dal momento dell'accertamento e della contestazione dell'illecito, consentendo all'incolpato di opporsi efficacemente al provvedimento sanzionatorio, garantisce un esercizio effettivo del diritto di difesa tutelato dall'art. 24 Cost. ed è coerente con il principio di buon andamento ed imparzialità della P.A. di cui all'art. 97 Cost." (Corte cost. n. 151 del 2021).
9. In altri termini, è il principio di legalità di cui all'art. 23 Cost., in combinato disposto con il diritto di difesa di cui all'art. 24 e il principio di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97, ad imporre all'interprete di ritenere che il termine previsto all'art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 8/2016,
5 sia un termine di decadenza: diversamente opinando, infatti, l'"esigenza di contenere nel tempo lo stato di incertezza inevitabilmente connesso alla esplicazione di una speciale prerogativa pubblicistica, quale è quella sanzionatoria, capace di incidere unilateralmente e significativamente sulla situazione giuridica soggettiva dell'incolpato", resterebbe esclusivamente affidata alla previsione del termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative (art. 28, L. n. 689/1981), che tuttavia, per ampiezza e suscettibilità di interruzione, deve considerarsi "inidoneo a garantire, di per sé solo, la certezza giuridica della posizione dell'incolpato e l'effettività del suo diritto di difesa, che richiedono contiguità temporale tra l'accertamento dell'illecito e l'applicazione della sanzione" (così ancora Corte cost. n. 151 del 2021, cit.).
10. Chiarito, pertanto, che la norma di cui all'art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 8/2016, deve leggersi alla stregua del precetto di cui all'art. 14, comma 2, L. n. 689/1981, e ricordato che, per principio generale, l'onere della prova dell'osservanza dei termini previsti a pena di decadenza per l'esercizio di un diritto incombe su chi intende esercitarlo (cfr., fra le tante, Cass. nn. 3796 del 1989, 10412 del 1997, 7093 del 2003), la peculiarità del caso di specie è data dal fatto che nessuna trasmissione degli atti è stata effettuata dall'autorità giudiziaria all' di talché non appare possibile né riferirsi al dies a quo previsto dall'art. 9, comma 4, CP_1
D.Lgs. n. 8/2016, né a fortiori a quello di cui all'art. 14, comma 2, L. n. 689/1981, dal momento che all'epoca dell'accertamento il fatto era previsto dalla legge come reato.
11. Tanto perché, come la sentenza ha accertato, non vi era stata alcuna originaria trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica, con successiva restituzione degli stessi all'esito della depenalizzazione.
12. D'altra parte, deve logicamente escludersi che l'inerzia nella trasmissione degli atti possa ridondare a danno dell'incolpato, privandolo del diritto alla tempestiva definizione della propria situazione giuridica di fronte alla potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione: una simile conclusione si porrebbe infatti diametralmente in contrasto con le esigenze di certezza del diritto e di tutela del diritto di difesa e del buon andamento dell'amministrazione puntualmente evidenziate da Corte cost. n. 151 del 2021, cit., e sarebbe dunque sospettabile di illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 23,24 e 97 Cost.
13. Reputa il Collegio che alla questione possa darsi risposta negli stessi termini elaborati dalle
Sezioni Unite di questa Corte in relazione all'incidenza di una legge sopravvenuta che introduca ex novo un termine di decadenza riferibile ad una situazione giuridica ancora pendente
6 (Cass. S.U. n. 15352 del 2015): fermo restando, infatti, che la previsione di un termine di decadenza da parte del legislatore non può avere effetto retroattivo, non potendo logicamente configurarsi un'ipotesi di estinzione del diritto per mancato esercizio da parte del titolare in assenza di una previa determinazione del termine entro il quale il diritto debba essere esercitato, il necessario bilanciamento tra le esigenze di garantire, da una parte, il conseguimento delle finalità perseguite dal legislatore con l'introduzione del termine decadenziale per l'esercizio della potestà sanzionatoria e di tutelare, dall'altra parte, l'interesse della parte pubblica a non vedersi addebitare un'inerzia ad essa non imputabile può essere assicurato dalla regola di valore generale dell'art. 252 att. c.c., secondo cui quando per l'esercizio di un diritto il codice stabilisce un termine più breve di quello stabilito dalle leggi anteriori, il nuovo termine si applica anche all'esercizio dei diritti sorti anteriormente e alle prescrizioni e usucapioni in corso, ma il nuovo termine decorre dalla data di entrata in vigore della nuova legge.
14. Alla stregua delle anzidette considerazioni, affatto correttamente i giudici territoriali hanno ritenuto nel caso di specie che la decorrenza del termine entro cui effettuare la contestazione dell'addebito andasse collocata al momento di entrata in vigore del D.Lgs. n. 8/2016 (6.2.2016), ossia quando, intervenuta la depenalizzazione, l' comunque avrebbe potuto motu CP_1 proprio dar corso al procedimento sanzionatorio mediante notifica della violazione. Sicché, considerato che i giudici territoriali hanno altresì accertato che tutti i dati erano già in possesso dell' , deve concludersi che la sentenza gravata resiste alle censure mossele. CP_2
15. Il ricorso, pertanto, va rigettato con l'enunciazione del seguente principio di diritto: "il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, entro il quale, a norma dell'art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 8/2016, l' deve notificare al responsabile la violazione amministrativa concernente il CP_1 mancato versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzata ai sensi dell'art. 3, comma 6, del medesimo decreto legislativo, è fissato a pena di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, decorre dal momento di entrata in vigore del D.Lgs. n. 8/2016 (6.2.2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in concreto, l'accertamento delle violazioni non ha richiesto da parte dell' alcuna attività istruttoria". CP_1
16. La novità e complessità della questione trattata giustificano la compensazione delle spese del giudizio di legittimità, mentre, tenuto conto del rigetto del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.
7 ***
Osservato che l'eccezione di decadenza è stata tempestivamente sollevata e che la parte convenuta ha neanche allegato la data di trasmissione da parte della Procura e che ove non fosse stata trasmessa l'accertamento delle violazioni non richiedeva alcuna attività istruttoria risultando essa dalla mera consultazione dei registri dell'Istituto, non può che dirsi maturata la decadenza ai sensi dell'articolo 14 L. n. 689/1981.
Per mera completezza, si osserva che anche l'eccezione di prescrizione è fondata, in quanto a mente della recentissima pronuncia della Corte d'Appello di Brescia con sentenza n. 85/2025
– depositata il 26/06/2025 ha statuito che l'unica sospensione applicabile è quella prevista dall'art. 37 del d.l. n. 18 del 2020, convertito dalla legge 27 del 2020, per il periodo dal 23.2.2020 al 30.6.2020 (129 giorni):
“Con l'atto di appello, l' ha censurato la sentenza nella parte in cui ha dichiarato estinto per prescrizione CP_1 quinquennale il diritto al pagamento della sanzione amministrativa. Ha osservato, in particolare, che il
Tribunale non aveva tenuto conto che il decorso della prescrizione era stato sospeso dall'art. 37 del d.l. n. 18 del
2020, convertito dalla legge 27 del 2020, per il periodo dal 23.2.2020 al 30.6.2020 (129 giorni) e, ulteriormente, dall'art. 11, comma 9, del d.l. 183 del 2020, convertito dalla legge 21 del 2021, per il periodo dal 31.12.2020 al 30.6.2021 (altri 182 giorni). Il gravame è infondato e va rigettato. Oggetto dell'ordinanza ingiunzione opposta è il pagamento di sanzioni amministrative connesse all'omesso versamento dei contributi previdenziali. Sul punto, è noto che, ai sensi dell'art. 2 del d.l. n. 463 del 1983, “(…) 1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso.
Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione (…)”.
Alle sanzioni amministrative trova pacificamente applicazione l'art. 28 della legge n. 689 del 1981, a norma del quale “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.”
Ciò posto, non contesta che il termine prescrizionale quinquennale decorresse nella specie dal 27.10.2018, e cioè
8 da 3 mesi dopo la notificazione dell'accertamento del 27.7.2018, ai sensi dell'art. 2, comma 1-quater, del d.l. n.
463 del 1983, a norma del quale “(…)1-quater. Durante il termine di cui al comma 1-bis (e cioè il termine di
3 mesi dalla notifica dell'accertamento entro il quale il datore di lavoro può versare le ritenute e così evitare
l'irrogazione di sanzioni amministrative) il corso della prescrizione rimane sospeso.”
Appare corretto, poi, quanto affermato dal Tribunale, e cioè che la prescrizione del diritto ad ingiungere il pagamento delle sanzioni amministrative deve intendersi sospesa dal 23.2.2020 al 31.5.2020, ossia per 98 giorni, ai sensi dell'art. 103 comma 6 bis del d.l. n. 18 del 2020, il quale dispone che “Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo è sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.”
Di conseguenza, nel caso di specie il termine prescrizionale quinquennale ha iniziato a decorrere il 27.10.2018 ed è rimasto sospeso dal 23.2 al 31.5.2020, sicchè è scaduto il 3.2.2024, con conseguente tardività della notifica in data 17.6.2024 dell'atto interruttivo costituito dall'ordinanza-ingiunzione opposta.
Detto questo, l'appello è infondato perché non sono applicabili al caso di specie le ipotesi di sospensione della prescrizione previste dall'art. 37 del d.l. n. 18 del 2020 e dall'art. 11, comma 9, del d.l. 183 del 2020 richiamate dall' in quanto riguardano il termine prescrizionale del diritto a chiedere il pagamento dei CP_1 contributi previdenziali di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335 e non il termine prescrizionale del diritto al pagamento delle sanzioni amministrative derivanti dall'omesso versamento dei contributi di cui all'art. 28 della legge n. 689 del 1981. Ed infatti, l'art. 37 del d.l. n. 18 del 2020, rubricato
“Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria” dispone che “1. Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
2. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e
9 riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.”
A sua volta, l'art. 11 comma 9 del d.l. 183 del 2020 dispone che “9. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto
1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.”
Le disposizioni richiamate dall' non contengono, invece, ipotesi di sospensione del termine prescrizionale CP_1 del diritto al pagamento delle sanzioni amministrative derivanti dall'omesso versamento dei contributi di cui all'art. 28 della legge n. 689 del 1981, diritto che costituisce l'oggetto dell'ordinanza-ingiunzione opposta.”.
***
La novità e complessità della questione trattata giustificano la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando
- accoglie il ricorso,
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Bergamo, 9 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
Giulia Bertolino
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