Ordinanza collegiale 10 luglio 2025
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 1572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1572 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01572/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07031/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7031 del 2025, proposto da Societa' Cooperativa Culture, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Clarizia, Paolo Ziotti, Michele Sabbetta, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
e con l'intervento di
ad opponendum:
Consorzio Stabile Primo Nomine, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Gentile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Confcultura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Cardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento n. 31517 adottato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in data 25 marzo 2025 e notificato alla Società Cooperativa Culture in data 8 aprile 2025, nella parte in cui addebita alla odierna ricorrente di aver posto in essere una pratica commerciale scorretta in violazione dell’art. 20, comma 2, del Codice del Consumo per aver la società contribuito con le proprie condotte attive e omissive al fenomeno della grave e prolungata indisponibilità dei biglietti di ingresso per il Colosseo a prezzo base, anche al fine di trarre un vantaggio economico, ed in quanto idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico dei consumatori, costretti a reperire tali biglietti presso tour operator e piattaforme che li rivendevano abbinati a servizi aggiuntivi e a prezzi notevolmente maggiorati e irrogandole una sanzione pecuniaria pari a € 7.000.000,00,
di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e consequenziale,
nonché, in via subordinata, dell’art. 17 della delibera AGCM 5 novembre 2024, n. 31356, Regolamento sulle procedure istruttorie nelle materie di tutela del consumatore e pubblicità ingannevole e comparativa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, nonché gli interventi indicati in epigrafe;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 il dott. IL MA IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.La vicenda all’esame del Collegio origina da un procedimento avviato in data 11 luglio 2023 dall’AGCM nei confronti della società ricorrente e delle società Tiqets International BV, Musement S.p.A., GetYourGuide Deutschland GmbH, Viator Inc. (procedimento successivamente esteso in data 17 ottobre 2023 anche alle società Italy with family S.r.l., City Wonders Limited e Walks LLC), per possibili violazioni, rispettivamente, dell’articolo 20 (quanto alla posizione della odierna istante) e degli articoli 23, comma 1, bb-bis), 24 e 25 del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 cd. Codice del Consumo.
Nella comunicazione di avvio, l’Autorità rappresentava che, da informazioni acquisite d’ufficio, era emersa la sostanziale indisponibilità dei biglietti per accedere al Parco Archeologico del Colosseo sul sito del venditore ufficiale (per l’appunto CoopCulture), biglietti sempre reperibili, a prezzi maggiorati, sui siti delle piattaforme di altri operatori, tra i quali le altre parti coinvolte nel procedimento.
In data 9 agosto 2024 è stata comunicata alle Parti la proroga al 20 settembre 2024 del termine di conclusione della fase istruttoria, in considerazione delle istanze pervenute da alcune parti del procedimento e dell’esigenza di garantire il pieno esercizio del contraddittorio e dei diritti di difesa. In data 20 settembre 2024, è pervenuta la memoria conclusiva di CoopCulture.
In data 10 ottobre 2024, l’Autorità ha trasmesso all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni la richiesta di parere ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 27, comma 6, del Codice del consumo, parere pervenuto l’8 novembre 2024.
In data 23 dicembre 2024 sono pervenute le controdeduzioni scritte al Collegio da parte della odierna ricorrente.
All’esito dell’istruttoria, l’Autorità si è determinata nei sensi del gravato provvedimento e ha accertato che CoopCulture ha posto in essere una condotta scorretta ai sensi dell’articolo 20, comma 2, del Codice del consumo, contraria alla diligenza professionale, avendo essa contribuito (con condotte attive e omissive) al fenomeno della grave e prolungata indisponibilità dei biglietti di ingresso per il Colosseo a prezzo base, nonché al contestuale accaparramento dei titoli da parte delle imprese indicate in atti.
L’Autorità ha dunque irrogato nei confronti della società esponente una sanzione amministrativa pecuniaria di € 7.000.000,00 (sette milioni di euro) vietando l’ulteriore diffusione e continuazione della pratica.
2. Ciò ricordato, la ricorrente ha contestato la legittimità della sanzione, lamentando, in primis, la violazione di profili procedurali e segnatamente: - la presunta illegittimità delle proroghe del termine di conclusione del procedimento; - il mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento stesso; - l’irregolarità del procedimento a causa della mancata audizione della società dinanzi al Collegio decidente.
L’istante ha poi dedotto censure attinenti al merito della valutazione, assumendo: - l’insussistenza della condotta contestata, perché CoopCulture avrebbe agito sulla base di rigide indicazioni fornite anche in via contrattuale dal Ministero della Cultura-Dipartimento Protezione dell’Area archeologica del Colosseo (DPAC); - l’interpretazione errata dei fatti, posto che essa istante, con riferimento in particolare alle modalità di immissione in commercio dei biglietti, non avrebbe per nulla tollerato il descritto fenomeno di “incetta” dei titoli; - l’interpretazione errata dei fatti, perché non sarebbero emerse evidenze istruttorie di sistematica indisponibilità dei biglietti a causa di acquisti degli stessi tramite robot, ma solo criticità fisiologiche nella conduzione dei servizi aggiuntivi.
Da ultimo, la ricorrente, con l’ultimo motivo di gravame, ha contestato il quantum sanzionatorio perché irragionevole e sproporzionato.
Si sono costituite in giudizio l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, diffusamente argomentando nel senso dell’infondatezza del gravame.
Sono intervenuti ad opponendum il Consorzio Stabile Primo Nomine e ConfCultura.
La causa è stata discussa e trattenuta in decisione all’udienza del 26 novembre 2025.
3. Tanto ricordato in fatto, il Collegio rileva l’infondatezza del ricorso per le ragioni che seguono.
Vale precisare, in primis, che il procedimento di cui si verte è stato avviato dall’Autorità sulla base di significative evidenze, acquisite d’ufficio e tramite notizie di stampa, relative all’impossibilità per i consumatori di acquistare i biglietti per l’accesso al Parco Archeologico del Colosseo al prezzo base offerto sul sito di CoopCulture, concessionario e rivenditore ufficiale; a fronte della possibilità di acquistare sempre i medesimi biglietti a prezzo maggiorato sui siti delle piattaforme di tour operator (anch’essi sanzionati).
E’ risultato che i titoli di accesso destinati ai consumatori risultavano sistematicamente esauriti nell’arco di pochi secondi/minuti dalla loro immissione in vendita, mentre continuavano ad essere reperibili (a condizioni economiche sensibilmente maggiorate) sui canali di distribuzione dei grandi tour operator.
La velocità con cui si esaurivano i biglietti appena messi in vendita era sintomatica dell’utilizzo abusivo di strumenti automatizzati nel processo di acquisto dei titoli di ingresso, posto che tali strumenti si caratterizzano per l’immediatezza con cui consentono un’incetta dei biglietti, dando luogo al sold out nel giro di pochi istanti.
E vale anche ricordare che, a causa di tale fenomeno (trattato diffusamente anche dai media), le amministrazioni competenti hanno provveduto a indire l’“Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la creazione di un elenco ufficiale degli Operatori del Parco archeologico del Colosseo ”, pubblicato sul sito internet istituzionale in data 19 novembre 2024, con il quale sono stati sollecitati gli operatori del settore turistico a manifestare il proprio interesse all’inserimento in un apposito elenco di soggetti accreditati per l’acquisto dei biglietti di accesso al sito culturale su una piattaforma specifica (B/B, business to business ), distinta da quella destinata alla generalità degli utenti (B/C, business to consumer ), al fine di commercializzarli necessariamente in associazione a prodotti e/o servizi aggiuntivi di natura culturale o divulgativa (avviso ritenuto per altro dal TAR del Lazio con sentenza n. 17136/2025).
4. Tanto rammentato, il Collegio rileva l’infondatezza del primo motivo di ricorso, nell’ambito del quale la ricorrente lamenta che il provvedimento impugnato sarebbe stato adottato in violazione del termine di conclusione del procedimento (che l’istante ritiene di natura perentoria), anche per effetto delle diverse proroghe illegittime disposte dall’Autorità in violazione del Regolamento sulle procedure istruttorie.
Giova al riguardo confermare il solido orientamento della Sezione, il quale predica la natura non perentoria del termine previsto dall’articolo 7 del citato regolamento, la cui violazione non rileva, ex se, quale causa di illegittimità dell’atto finale.
Né è ipotizzabile nel caso di specie alcun pregiudizio al diritto di difesa delle parti, dato che l’esponente ha interloquito regolarmente con l’amministrazione e che le varie proroghe son state tutte dettate da precise esigenze istruttorie.
Del resto è anche assunto consolidato che l’Antitrust può prorogare il termine fino ad un massimo di 60 giorni, in presenza di particolari esigenze istruttorie, nonché in caso di estensione soggettiva od oggettiva del procedimento, sol che le singole proroghe siano congruamente motivate e che esse servano a garantire lo stesso diritto di difesa del soggetto incolpato.
Nel caso di specie, le prime proroghe sono state motivatamente disposte per esaminare gli impegni presentati dalle parti, nonché per tenere conto dell’estensione soggettiva del procedimento, con riguardo ad una vicenda caratterizzata da un alto grado di complessità.
Quanto alle ultime due proroghe disposte dall’Autorità, esse sono state imposte dalla sopravvenuta adozione del nuovo Regolamento sulle procedure istruttorie, il quale ha introdotto la possibilità per il professionista, nella fase decisoria, di presentare controdeduzioni scritte direttamente al Collegio (facoltà sfruttata dalla ricorrente).
Né è vero che la facoltà di proroga possa essere esercitata solo per due volte e per un massimo di 60 giorni, in quanto una lettura sistematica delle pertinenti previsioni conduce a ritenere non limitato il numero delle proroghe ammesse del termine di conclusione del procedimento, pena la compressione delle esigenze probatorie e la causazione di un vulnus agli stessi interessi delle parti incolpate.
E’ palese come un’istruttoria completa garantisca infatti lo stesso diritto di difendersi del professionista.
Deve inoltre condividersi quanto dedotto dalla difesa erariale, laddove osserva come ragionare altrimenti pregiudicherebbe il principio di effettività del diritto Antitrust, il quale impone accertamenti istruttori completi, per assicurare un livello elevato di tutela dei consumatori.
5. È infondato anche il secondo motivo di diritto, anch’esso di natura eminentemente procedurale, con il quale la ricorrente contesta di non aver potuto beneficiare dell’audizione orale davanti al Collegio e deduce che tale mancanza avrebbe violato il suo diritto al contraddittorio.
Osserva il Collegio che non è chiaro quale pregiudizio possa aver subito la parte istante, tenuto conto che alla stessa è stata garantita una esaustiva interlocuzione e un pieno coinvolgimento nel procedimento.
Sia il precedente Regolamento sulle procedure istruttorie sia il nuovo assicurano il diritto di difesa dell’incolpato, per mezzo di contraddittorio scritto e orale con gli uffici.
Quanto all’audizione personale si tratta di momento non inderogabile, posto che il diritto al contraddittorio ben può essere soddisfatto mediante tutte le altre forme dialettiche previste dal regolamento istruttorio e pedissequamente osservate nella vicenda in esame.
In modo condivisibile, la difesa erariale ricorda anche la giurisprudenza in materia, secondo cui il modus operandi dell’Autorità è del tutto coerente con l’articolo 6 par.1 della CEDU, laddove anche sanzioni sostanzialmente penali sono irrogate in prima istanza da un organo amministrativo che assicura sufficienti garanzie procedurali, residuando sempre il controllo ex post dell’organo giurisdizionale.
Si aggiunga che non è normativamente imposta la necessaria audizione orale del professionista prima dell’irrogazione di una sanzione pecuniaria per pratiche commerciali scorrette; anche perché il procedimento condotto dall’ AGCM è di natura eminentemente cartolare, tal che il contradditorio ben può essere garantito anche nella forma scritta.
Inoltre, alla luce del nuovo Regolamento, esiste una nuova modalità di contraddittorio che si svolge direttamente con il Collegio, in forma scritta, e che si colloca successivamente all’invio della contestazione degli addebiti.
In conclusione, la doglianza esposta con il secondo motivo di ricorso si risolve in una contestazione formale che non pregiudica la legittimità sostanziale del procedimento e del provvedimento finale.
6. Deve altresì essere disattesa l’argomentazione difensiva proposta nell’ambito del terzo motivo di ricorso, con cui l’esponente assume l’assenza di autonomia decisionale e gestionale nell’immissione in vendita dei biglietti, posto che essa istante sottostava in modo affatto vincolato alle indicazioni del Dipartimento Protezione dell’Area Archeologica del Colosseo (DPAC).
Detto altrimenti, l’assolvimento del servizio in concessione, secondo la tesi della ricorrente, non contemplava margini di discrezionalità nella gestione della biglietteria per effetto delle puntuali prescrizioni proveniente dall’amministrazione competente, il che escluderebbe qualsiasi imputazione di condotte scorrette nel processo di immissione in vendita dei ticket.
L’istruttoria, invero, ha piuttosto dimostrato che la ricorrente godeva di ampia discrezionalità nel processo di gestione della vendita dei biglietti; il che è stato ammesso dal personale della stessa società, laddove è stato confermato che i biglietti, una volta messi in vendita, potevano poi essere sospesi manualmente dagli stessi tecnici degli uffici. Inoltre, il numero dei biglietti poteva anche essere modificato fino alla relativa prenotazione e anche dopo il caricamento per la vendita.
Si aggiunga che la società esponente neppure ha fornito prova circa la dedotta esistenza di rigide procedure interne che limitassero la libera gestione dei titoli; né è stata provata l’esistenza di alcuna disciplina specifica che regolasse i criteri di emissione dei biglietti.
La stessa DPAC ha confermato che le griglie del numero di biglietti da mettere in vendita (per ogni ora/giorno e mese/settimana) erano stabilite autonomamente da Coopculture in base alla richiesta del mercato. E l’attività di biglietteria (segnatamente con riferimento alla vendita delle cosiddette visite didattiche) era svolta dalla ricorrente a condizioni privilegiate, ad esempio con assegnazione dei turni di accesso dei gruppi, “ i cui criteri non risultavano regolamentati ” (v. istruttoria ANAC sui biglietti del Parco Colosseo).
Ne deriva che la scusante proposta in ricorso è infondata e priva di ogni riscontro probatorio.
A completamento di quanto sopra, deve poi essere confermata la qualifica di “professionista” della società ricorrente, secondo la definizione dell’articolo 18 del Codice del Consumo, il quale ricomprende qualsiasi persona fisica o giuridica che ponga in essere una pratica commerciale quale manifestazione della sua ordinaria attività di lavoro e che abbia una qualche cointeressenza diretta e immediata alla realizzazione della pratica commerciale.
7. Quanto all’addebito con cui l’Autorità ha contestato alla ricorrente la mancanza di diligenza nei rapporti con i cd. Grandi Clienti, si osserva come il giudizio reso dall’Autorità resista alle censure esposte in ricorso.
La nozione di diligenza professionale che rileva ai fini dell’applicazione del Codice del Consumo è peculiarmente conformata ed è nozione autonoma rispetto a quella tipica del diritto comune.
Ai fini di cui è causa, la diligenza professionale va intesa come quella specifica competenza e attenzione che, ragionevolmente e in base ad un criterio di normalità, i consumatori si potevano attendere da un professionista del settore.
Tale specifica diligenza va poi valutata in concreto e adattata al settore specifico di attività del professionista.
Nel caso di specie, è emersa la sostanziale indisponibilità dei biglietti di ingresso per il Colosseo, avendo Coopculture posto in essere comportamenti che hanno agevolato le condotte dei rivenditori secondari.
In particolare la ricorrente non ha inserito regole specifiche che potessero limitare l’acquisto massivo dei biglietti da parte dei grandi clienti tramite modalità automatizzate o comunque non consentite contrattualmente (tra questi il mancato obbligo di autenticazione nel canale di vendita Business/Consumer o il mancato divieto per i grandi clienti di acquistare biglietti anche sul ridetto canale).
L’esponente ha anzi favorito, mediante omissione colposa, l’accaparramento dei titoli, rendendo imprevedibili le tempistiche di acquisto e tollerando l’incetta massiva.
È pure risultato che, ricevuta una contestazione formale sull’utilizzo di robot, l’utilizzatore tornava poi subito, liberamente, a riutilizzare il detto sistema di acquisto automatizzato reiterando la condotta di acquisizione dei titoli.
Dal punto di vista probatorio, si osserva come vi sia un quadro istruttorio del tutto univoco che sorregge la determinazione finale.
Nel periodo oggetto di osservazione, è emerso il fenomeno dell’impossibilità per i consumatori di acquistare i biglietti d’ingresso per il Colosseo a prezzo base sul sito ufficiale della ricorrente.
Il provvedimento ha spiegato come tutte le volte che gli uffici istruttori tentavano di simulare l’acquisto dei biglietti (in particolare nelle date del 17 aprile, 3 luglio, 2 ottobre 2023 e 24 ottobre 2023 in sede di visita ispettiva) si verificava la totale indisponibilità dei titoli di ingresso per l’intero mese successivo.
Eguale criticità è stata rappresentata dall’associazione di consumatori parte del procedimento, che ha effettuato un tentativo di acquisto in data 13 settembre 2023 e ha trovato i biglietti esauriti per tutto il mese successivo.
Anche la restante documentazione acquisita in sede ispettiva ha confermato il fenomeno, e cioè la costante indisponibilità dei biglietti anche per i piccoli tour operator privati.
Tutte le esimenti proposte dalla ricorrente sono state decostruite dal provvedimento (è addirittura emerso come due dei giorni in cui Coopculture ha mostrato ai funzionari dell’Autorità una presunta disponibilità dei biglietti coincidevano proprio con le giornate oggetto di una delle simulazioni di acquisto effettuate dagli uffici) e la rapidità con cui si esaurivano i titoli messi in vendita è stata confermata anche da incontestabili videoregistrazioni.
Tale rapidità testimoniava, con inferenza logico-fattuale inequivoca, l’utilizzo di sistemi automatizzati e robotizzati da parte di terzi, così come confermava la mancata attenzione del Professionista che permetteva l’acquisto massivo in spregio dei diritti del pubblico consumeristico. Dai report elaborati dello stesso concessionario è risultato l’utilizzo anche della tecnica del cd. “ freezing” , vale a dire la pratica, posta in essere dai Grandi Clienti, consistente nel “congelare” i biglietti nel carrello senza completare il pagamento, nel monitorare il countdown del carrello stesso, in modo che prima della scadenza, con sistemi automatizzati era possibile ripetere il processo più volte, all’evidente fine di acquistare definitivamente o lasciare scadere il carrello in modo strategico e “chirurgico” (solo dopo aver verificato la domanda di acquisto, aver ottenuto le prenotazioni).
Ciò condizionava la percezione dei normali acquirenti della reale disponibilità dei biglietti.
In particolare, come dedotto dall’Autorità, il fenomeno del freezing produceva un effetto apparente di sold out istantaneo che scoraggiava l’acquisto diretto dei biglietti sulla piattaforma del concessionario e induceva il pubblico a rivolgersi agli altri (più costosi) canali di vendita.
Né può convenirsi che si trattasse solo di fisiologici disguidi nella procedura di acquisto dei biglietti e nella conduzione dei servizi aggiuntivi del Parco del Colosseo, tali da non integrare la pratica contestata. E’ emersa, per converso, la diffusività del fenomeno che è durata per un lungo torno di tempo, precisamente evidenziato nel provvedimento gravato.
8. Inoltre, sempre sulla scarsa diligenza professionale palesata dalla ricorrente, deve opportunamente evidenziarsi la posizione di garanzia e “di protezione” intestata al concessionario nei riguardi del pubblico consumeristico dei visitatori.
Nel caso di specie, il rapporto trilatero, tipico del fenomeno concessorio, era peculiarmente caratterizzato, perché i consumatori ambivano a visitare uno dei siti più importanti del panorama internazionale (patrimonio Unesco), tal che doveva essere garantita dalla ricorrente la massima, agevole e trasparente accessibilità a quello che ben può qualificarsi un bene “comune” di natura culturale, secondo la catalogazione della migliore dottrina civilistica e amministrativistica.
Il concessionario avrebbe dovuto improntare lo svolgimento del servizio alla massima diligenza, onde evitare ogni forma di accaparramento e/o di “monopolio” nell’acquisto dei titoli di ingresso da parte di soggetti economicamente “forti”, in danno del comune acquirente.
Tale dovere di diligenza imponeva l’elaborazione e lo sviluppo di un sistema operativo idoneo a evitare il descritto fenomeno di “incetta” dei biglietti, fatte salve le normali problematiche legate all’esaurimento normale dei titoli specie in particolari momenti della stagione.
9. Quanto appena esposto consente di superare tutte le contestazioni mosse in ricorso nei riguardi della valutazione condotta dall’Antitrust, non avendo la ricorrente neppure adottato subito le misure minime di contrasto, tra cui, si ripete, l’introduzione di un obbligo di autenticazione degli utenti del canale di vendita B2C (che avrebbe consentito di identificare gli accessi e disincentivato l’utilizzo di strumenti illeciti acquisto dei biglietti) o direttamente l’introduzione del divieto per i Grandi Clienti di utilizzare il detto canale. La pratica peraltro coinvolgeva sia i biglietti ordinari sia i titoli ingresso per i sotterranei, quest’ultimi già di per sé caratterizzati da ridotta disponibilità.
10. Si aggiunga che, come emerge dagli atti e come valorizzato nel provvedimento, sino ad aprile/luglio 2022, la ricorrente aveva affidato il contrasto all’utilizzo dei robot ad un’analisi meramente manuale dei registi prodotti dei sistemi e aveva utilizzato solo il sistema “captcha” 230, facilmente aggirabile dai robot.
Solo successivamente, l’istante risulta aver implementato sistemi informatici antirobot, mediante filtri che hanno limitato l’acquisto massivo di biglietti.
Eguale ritardo si è verificato nel debellare la tecnica del freezing, posto che solo verso la fine del 2023, la società ha congegnato specifici algoritmi volti a bloccare il detto meccanismo.
L’Autorità ha pure contestato alla ricorrente di non aver agito in alcun modo sul piano negoziale con i Grandi Clienti, in presenza di una condotta che integrava una chiara scorrettezza contrattuale (tali automatismi erano espressamente vietati dal contratto, come testualmente riportato nel provvedimento).
11. Deve respingersi la censura rivolta avverso la parte del provvedimento che ha contestato una gestione non trasparente dei titoli abbinati alle cd. “visite didattiche”. Sotto tale profilo, la società ricorrente contesta l’indeterminatezza della fattispecie individuata nel provvedimento che non consentirebbe di comprendere quale sia il precetto violato. Lamenta altresì la violazione del diritto di difesa perché la condotta riguardante i biglietti abbinati alle visite didattiche non sarebbe stato oggetto di specifica contestazione in sede di avvio del procedimento e sarebbe stata sanzionata solo con il provvedimento finale.
Osserva il Collegio come, anche sotto al tal riguardo, il provvedimento abbia esaustivamente motivato la violazione in cui è incorsa l’esponente società, in violazione dell’articolo 20, comma 2 del Codice del Consumo.
L’Autorità ha infatti spiegato come la società riservasse interi slot orari di ingresso alla vendita dei propri servizi aggiuntivi di guida e gestisse biglietti gratuiti in modo da poter disporre di quelli non assegnati per poi rivenderli in abbinamento servizi aggiuntivi, così ritraendo ricavi significativamente superiori rispetto a quelli che potevano derivare dall’ordinario servizio di biglietteria.
È risultato dagli atti come molti acquirenti erano costretti ad indirizzare la propria scelta negoziale verso le ridette visite didattiche per ovviare all’indisponibilità ordinaria dei biglietti o anche perché il concessionario riservava intere fasce orarie solo ai titoli acquistabili in abbinamento alle visite didattiche (si vedano i documenti in atti con le griglie degli ingressi, laddove sono presenti slot aggiuntivi destinati esclusivamente agli ingressi abbinati a visite didattiche e numerosi ingressi riservati alle scuole).
A ciò si aggiunga la gestione opaca nella emissione dei biglietti e dei biglietti gratuiti destinati alle scuole che permetteva l’approvvigionamento dei titoli da parte degli operatori disponibili ad acquistare anche il citato servizio aggiuntivo.
Gli operatori hanno denunciato come gli slot orari continuavano a restare esauriti anche nei momenti in cui vi sarebbe dovuto essere la disponibilità dei rilasci settimanali; è emerso pure che si aprivano slot orari per i quali si era già verificata l’immissione in vendita dei biglietti che venivano nuovamente riaperti con nuove disponibilità.
Dal che l’Autorità ha inferito la discrezionalità ad libitum della ricorrente nel processo di immissione in vendita dei biglietti d’ingresso e dunque l’intenzionalità della condotta non trasparente e intenzionalmente modulata per ottenere vantaggi economici a scapito dei normali consumatori.
Quanto alla contestazione attinente ad una asserita violazione del diritto di difesa, giova ricordare il granitico orientamento del giudice amministrativo secondo cui, ai fini della legittimità del procedimento e del rispetto del contraddittorio, è sufficiente che l’atto iniziale descriva gli estremi essenziali della condotta al fine di far comprendere al professionista l’individuazione generale della pratica commerciale oggetto di accertamento.
Tale condotta ben può nel prosieguo essere “affinata” e meglio delineata nel corso del procedimento, laddove l’amministrazione, all’esito dell’istruttoria, la può descrivere con maggior grado di dettaglio rispetto all’ipotesi accusatoria iniziale.
12. Così evidenziata l’infondatezza delle censure riguardanti gli aspetti procedurali e il merito della valutazione effettuata dall’Autorità, deve anche respingersi la contestazione incentrata sul quantum sanzionatorio.
Rammentato invero che l’Autorità gode di ampia discrezionalità nel determinare i criteri in base ai quali stabilire gli importi delle sanzioni, si osserva come l'Antitrust si sia attenuta ai parametri previsti dall'articolo 11 della legge 689 del 1981 come richiamata dall'articolo 27 comma 13 del Codice del Consumo.
L’amministrazione ha tenuto presente la gravità della violazione e l'elevato grado di negligenza ravvisato in capo al professionista, che ha tollerato per un lungo torno di tempo un fenomeno abusivo, pregiudizievole per il pubblico consumeristico, proprio con riferimento alla possibilità di accedere ad un sito archeologico importantissimo (così evidentemente valorizzando anche il particolare profilo culturale che connotava l'interesse di cui erano portatori i potenziali acquirenti dei titoli di ingresso).
L'amministrazione ha rilevato che la pratica è stata attuata proprio dal soggetto concessionario della gestione dei servizi di biglietteria e cioè proprio da colui sul quale gravava il già evidenziato obbligo di diligenza massimo, anche per garantire il “risvolto socio-culturale” del servizio.
In sede di commisurazione della sanzione è stata poi valutata la dimensione economica del professionista e si è fatto correttamente riferimento al fatturato complessivo della società, il cui utilizzo quale parametro di commisurazione della sanzione è stato già più volte confermato ed apprezzato dalla giurisprudenza. È noto infatti che il fatturato complessivamente realizzato è il vero indice dell'effettiva condizione economica del professionista, al quale dunque ci si deve riferire per quantificare una sanzione che abbia un concreto effetto deterrente (speciale e generale).
Si aggiunga ancora il grado elevato di diffusione delle pratiche accertate, posto che l'omissione colposa e la negligenza della ricorrente ha agevolato svariati operatori di grandi dimensioni, i quali hanno fatto lievitare il prezzo dei titoli mediante la descritta azione di accaparramento.
Né è possibile ritrarre un minor grado di scorrettezza della pratica intestata alla ricorrente, se raffrontata con quella degli altri operatori, perché è stato proprio il comportamento colposo del concessionario che ha agevolato le pratiche scorrette dei cd. Grandi Clienti e degli altri soggetti sanzionati.
Senza contare che la taccia di disparità di trattamento rispetto agli altri professionisti deve essere respinta anche alla luce del costante insegnamento secondo cui non sussiste un interesse giuridicamente rilevante in capo al sanzionato a contestare l'entità della sanzione irrogata ad altre imprese, posto che quand'anche la diversità fosse in concreto dimostrata, ciò resterebbe del tutto irrilevante ai fini del giudizio di legittimità del trattamento asseritamente deteriore patito dalla parte ricorrente.
Va in ogni caso ribadita l'ontologia diversità delle condotte sanzionate nella vicenda in esame e anzi l'assoluta unicità della pratica imputata alla società concessionaria, vale a dire il soggetto che doveva controllare il regolare funzionamento del relativo “mercato”.
13. Alla luce delle superiori considerazioni, tutti i motivi di ricorso sono infondati, con riveniente reiezione del gravame.
Le spese seguono la soccombenza come da liquidazione in dispositivo nei riguardi dell’Antitrust; mentre possono essere compensate con le altre parti in causa, in presenza delle condizioni di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società ricorrente a rifondere le spese di lite in favore dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che si liquidano in complessivi Euro 3.500,00 (tremila e cinquecento/00), oltre accessori.
Compensa le spese tra le altre parti in causa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RT OL, Presidente
IL MA IA, Consigliere, Estensore
Alberto Ugo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IL MA IA | RT OL |
IL SEGRETARIO