TAR Roma, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 1572
TAR
Ordinanza collegiale 10 luglio 2025
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TAR
Sentenza 26 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione di profili procedurali - Proroghe del termine di conclusione del procedimento

    Il Collegio ritiene che la natura del termine di conclusione del procedimento non sia perentoria e la sua violazione non comporti di per sé l'illegittimità dell'atto finale. Le proroghe sono state disposte per esigenze istruttorie e per garantire il contraddittorio. Non vi è stato pregiudizio al diritto di difesa.

  • Rigettato
    Violazione di profili procedurali - Mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento

    La natura non perentoria del termine e la sussistenza di esigenze istruttorie giustificano le proroghe. Non vi è stato pregiudizio al diritto di difesa.

  • Rigettato
    Violazione di profili procedurali - Irregolarità del procedimento a causa della mancata audizione della società dinanzi al Collegio decidente

    Il diritto al contraddittorio è stato garantito attraverso interlocuzioni scritte e orali con gli uffici e la possibilità di presentare controdeduzioni scritte al Collegio. L'audizione orale non è un momento inderogabile.

  • Rigettato
    Insussistenza della condotta contestata

    L'istruttoria ha dimostrato che la ricorrente godeva di ampia discrezionalità nella gestione della vendita dei biglietti, potendo sospendere, modificare il numero dei biglietti e stabilire autonomamente le griglie di vendita in base alla richiesta del mercato. Non sono state fornite prove di rigide procedure interne limitanti.

  • Rigettato
    Interpretazione errata dei fatti - Mancata tolleranza del fenomeno di "incetta" dei titoli

    La ricorrente ha agevolato le condotte dei rivenditori secondari non inserendo regole specifiche per limitare acquisti massivi tramite modalità automatizzate e non prevedendo l'obbligo di autenticazione o il divieto per i grandi clienti di acquistare sul canale B2C. Ha favorito l'accaparramento dei titoli tramite omissione colposa.

  • Rigettato
    Interpretazione errata dei fatti - Assenza di evidenze istruttorie di sistematica indisponibilità dei biglietti a causa di acquisti tramite robot

    L'istruttoria ha dimostrato la sistematica indisponibilità dei biglietti, simulazioni di acquisto che hanno riscontrato l'esaurimento dei titoli per l'intero mese successivo, e la conferma del fenomeno da parte di associazioni consumatori e altri operatori. La rapidità di esaurimento dei titoli è sintomatica dell'uso di sistemi automatizzati.

  • Rigettato
    Contestazione del quantum sanzionatorio

    L'Autorità ha agito entro i parametri di legge, considerando la gravità della violazione, l'elevato grado di negligenza del professionista, la dimensione economica del professionista (fatturato complessivo), e l'alto grado di diffusione delle pratiche accertate. Il comportamento colposo del concessionario ha agevolato le pratiche scorrette di altri soggetti.

  • Rigettato
    Gestione non trasparente dei titoli abbinati alle visite didattiche

    L'Autorità ha motivato la violazione, spiegando come la società riservasse interi slot orari per la vendita di servizi aggiuntivi, gestisse biglietti gratuiti per rivenderli abbinati a servizi, e riservasse fasce orarie solo a titoli abbinati a visite didattiche. La gestione opaca permetteva l'approvvigionamento da parte di operatori disposti ad acquistare servizi aggiuntivi. La condotta è stata affinata nel corso del procedimento, garantendo il contraddittorio.

  • Rigettato
    Violazione del Regolamento sulle procedure istruttorie

    Il Collegio non ha specificamente affrontato questo motivo in modo autonomo, ma lo ha implicitamente rigettato nell'affrontare le censure procedurali relative ai termini e al contraddittorio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 1572
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 1572
    Data del deposito : 26 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo