Sentenza breve 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza breve 05/02/2026, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00282/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00120/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 120 del 2026, proposto da:
DI S.p.A., in persona del proprio legale rappresentante pro tempore , quale capogruppo e mandataria del costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese con ME S.r.l. in relazione alle procedure CIG B6254B4D9C, B6254B5E6F, B6254B6F42, B6254B701A, B6254B80ED, rappresentate e difese dagli avvocati Elia Barbieri, Stefano Vinti e Luca Cialone, con domicilio eletto presso lo studio degli avvocati Stefano Porcu e Mauro Barberio, in Cagliari, via Garibaldi n. 105;
contro
Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Sonia Sau e Floriana Isola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previe misure cautelari:
- della Determinazione n. 1328 prot. n. 15002 del 23.12.2025, con la quale la Direttrice del Servizio Forniture e Servizi della Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza ha disposto l’esclusione del RTI DI-ME, dai Lotti 1, 2, 3, 4 e 5 della gara finalizzata alla stipula di Convenzioni quadro per l’affidamento dei servizi integrati per la gestione delle apparecchiature elettromedicali delle Aziende sanitarie della Regione Autonoma della Sardegna - 2a edizione, e della relativa comunicazione pec;
- della nota RAS AOO 01-09- 00, prot. Uscita 298 del 14 gennaio 2026, con la quale il CRC-RAS ha confermato l’esclusione;
- dei verbali n. 7 del 6 novembre 2025 e n. 8 del 20 novembre 2025, acquisiti al protocollo con n. 12929 del 19 novembre 2025 e n. 13272 del 26 novembre 2025, non conosciuti, che avrebbero rilevato l’irregolarità dell’offerta del RTI DI e proposto la sua esclusione dai 5 lotti;
- della Relazione del Responsabile unico del progetto, acquisita al prot. con n. 14861 del 18 dicembre 2025, non conosciuta;
- delle previsioni di cui agli artt. 16 e 22 del Disciplinare e dell’art. 6.3.1 del Capitolato, nei termini precisati nel ricorso e per quanto di necessità degli artt. 6.3.2 e 6.3.3 del Capitolato;
- nonché, di tutti gli atti e le determinazioni adottate anche successivamente senza considerare l’offerta del RTI DI-ME, ivi incluse, qualora esistenti, e non comunicate, le graduatorie e le determinazioni di aggiudicazione, con riguardo a tutti e 5 i lotti;
- di ogni altro atto collegato, connesso, preordinato e conseguente;
nonché:
- per la declaratoria di illegittimità e inefficacia delle aggiudicazioni e per l’accertamento e la dichiarazione di nullità, invalidità ed inefficacia delle convenzioni ove nel frattempo stipulate, nonché dei contratti specifici eventualmente già siglati, con ogni consequenziale pronuncia, anche di subentro nell’accordo quadro e negli affidamenti specifici, ovvero, in subordine, per la condanna della Stazione appaltante al risarcimento dei danni per equivalente monetario in favore della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Autonoma della Sardegna.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 il dott. Antonio PL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.
Con determinazione 20 marzo 2025, n. 3046/298, la Direzione generale della Centrale regionale di Committenza della Regione Sardegna ha indetto una procedura aperta, suddivisa in cinque lotti, per la stipula di altrettante Convenzioni quadro finalizzate all’affidamento, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dei servizi integrati per la gestione delle apparecchiature elettromedicali utilizzate dalle aziende sanitarie regionali.
Alla procedura di gara ha partecipato, tra gli altri, il costituendo raggruppamento temporaneo di imprese tra DI S.p.A. (mandataria) e ME S.r.l. (mandante), il quale, all’esito dell’esame delle offerte tecniche, è stato escluso dalla gara su tutti i lotti, avendo la stazione appaltante rilevato una difformità tra la sua offerta e quanto previsto dal Capitolato speciale d’appalto al Paragrafo 6.3.1., a mente del quale, per quanto ora di specifico interesse: “Manutenzione preventiva: Il Programma relativo ai successivi anni contrattuali dovrà essere redatto e trasmesso all’Azienda contraente con un anticipo di almeno 30 giorni solari rispetto all’anno di pertinenza” .
Difatti la stazione appaltante ha ritenuto non conforme a tale previsione di gara il contenuto delle relazioni descrittive (identiche su tutti i cinque lotti) presentate dal R.T.I. DI S.p.A. - ME S.r.l., con cui lo stesso si sarebbe impegnato a trasmettere, dopo il primo anno, il Programma di manutenzione preventiva con un anticipo di 20 giorni solari, inferiore all’anticipo minimo di 30 giorni prescritto dalla sopra descritta previsione di gara.
Con il ricorso in esame, notificato in data 22 gennaio 2026, il R.T.I. DI S.p.A. - ME S.r.l. ha chiesto l’annullamento di tali esiti procedimentali, previa adozione di idonee misure cautelari, deducendo censure che saranno fra breve esaminate.
Si è costituita in giudizio la Regione Sardegna, opponendosi all’accoglimento del ricorso.
Alla camera di consiglio del 4 febbraio 2026, fissata per l’esame dell’istanza cautelare proposta in ricorso, è stato dato avviso alle parti che la causa avrebbe potuto essere decisa con sentenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 60 del codice del processo amministrativo.
All’esito della relativa discussione, il Collegio ritiene che, in effetti, la causa possa essere decisa nel merito, alla luce della chiara fondatezza del ricorso, per le ragioni di seguito esposte.
Merita accoglimento il secondo motivo, con cui parte ricorrente denuncia l’illegittimità della scelta della stazione appaltante di escluderla immediatamente dalla gara, per la ragione sopra descritta, invece che procedere a soccorso istruttorio “di chiarimenti”.
È opportuno evidenziare previamente che, secondo quanto previsto dall’art. 101, comma 3, del d.lgs. 2023, n. 36, “La stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell’offerta tecnica e dell’offerta economica e su ogni loro allegato” .
Tale previsione normativa, di contenuto innovativo rispetto alla disciplina previgente, impone alla stazione appaltante, in presenza di aspetti dell’offerta non ben chiari, di chiedere i necessari chiarimenti, così da esprimere, all’esito degli stessi, una valutazione causa cognita .
Affinché tale potere/dovere di approfondimento sussista concretamente è necessario che l’offerta, invece di mostrare profili di sicura e inequivoca difformità rispetto a quanto richiesto dalla legge di gara, evidenzi aspetti obiettivamente incerti e utilmente suscettibili di chiarimento (sul punto si vedano, da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. V, 25 novembre 2025, n. 9316, secondo cui “La stazione appaltante, per risolvere dubbi riguardanti gli elementi essenziali dell'offerta tecnica ed economica, può attivare il soccorso procedimentale e acquisire chiarimenti da parte del concorrente che non assumano carattere integrativo dell'offerta, ma siano finalizzati unicamente a consentire l'esatta interpretazione e a ricercare l'effettiva volontà del concorrente, superandone le eventuali ambiguità ”, e T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 7 maggio 2025, n. 8741, secondo cui “La possibilità per la Stazione appaltante di richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e di quella economica costituisce una forma di soccorso istruttorio in senso stretto, con cui la Stazione appaltante sollecita chiarimenti o spiegazioni su eventuali ambiguità del contenuto dell'offerta tecnica e/o dell'offerta economica al fine di acquisire l'effettiva volontà dell'operatore economico, fermo restando il divieto di apportarvi qualunque modifica in violazione della par condicio competitorum. Ai fini dell'attivazione dell'istituto del soccorso istruttorio, la Stazione appaltante deve desumere dalla documentazione di offerta elementi di ambiguità che rendano necessaria la ricerca della portata negoziale dell'impegno dell'operatore economico. L'istituto in argomento, in analogia con la rettifica d'ufficio, deve operare laddove l'errore o l'ambiguità sia non solo facilmente individuabile ma anche altrettanto agevolmente emendabile, ossia senza ricorrere ad ausili esterni ”).
Proprio quest’ultima è la situazione riscontrabile nel caso ora in esame, poiché, se è vero, da un lato, che nelle relazioni tecniche allegate all’offerta il ricorrente R.T.I. ha affermato che, dopo il primo anno, avrebbe inviato il Programma di manutenzione preventiva delle apparecchiature “almeno 20 giorni solari prima dell’inizio di ciascun anno successivo” (si veda, ad esempio, la Relazione allegata l’offerta presentata per il Lotto 1, pag. 23), è altrettanto vero, dall’altro lato, che tale indicazione (utilizzata, peraltro, anche per descrivere le verifiche di sicurezza elettrica e i controlli funzionali, senza che la stazione appaltante abbia mosso, su tali aspetti, alcun rilievo) è inserita all’interno di una “colonna illustrativa” testualmente intitolata “Migliorie dell’offerta” ed è affiancata dall’apposita icona a forma di diamante che il R.T.I. ricorrente ha costantemente utilizzato per indicare “Le proposte migliorative, che offrono un valore aggiunto rispetto alle richieste minime capitolari” , come espressamente avverte la legenda allegata alla Relazione (vedi documenti 7 e 7d, pag. 1).
Erano, dunque, presenti, nelle offerte ora in discussione, plurimi elementi indicativi dell’intenzione della ricorrente di attribuire al sopra descritto “preavviso di 20 giorni” -non già sostitutivo, bensì- aggiuntivo (e, dunque, migliorativo) rispetto al preavviso minimo di 30 giorni già previsto a base di gara, il che avrebbe dovuto indurre la stazione appaltante, quanto meno, a richiedere chiarimenti su tale apparente contraddizione dell’offerta, invece che procedere ad immediata esclusione dalla gara.
A conferma di questa conclusione depongono due ulteriori elementi, che la ricorrente evidenzia nel terzo motivo di gravame.
Innanzitutto il fatto che l’art. 6.3.1. del Capitolato speciale d’appalto, richiamato dalla stazione appaltante a fondamento della propria decisione, non contenga alcuna previsione testuale in grado di attribuire al preavviso di 30 giorni sopra descritto carattere di elemento fondamentale e decisivo dell’offerta, la cui mancanza possa comportarne una “fatale” difformità, il che, peraltro, non pare ictu oculi ragionevole, ove si consideri, se non altro, che il termine in questione riguarda la “riproposizione” del piano di manutenzione ordinaria negli anni successivi al primo, dunque a valle di una “prassi manutentiva” già consolidata nel primo anno di attività.
In secondo luogo il dato, ormai acquisito perché costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, che “il principio della esclusione dell’offerta per difformità dai requisiti minimi, anche in assenza di espressa comminatoria di esclusione, non può che valere nei casi in cui la disciplina di gara prevede qualità del prodotto che con assoluta certezza si qualifichino come caratteristiche minime (vuoi perché espressamente definite come tali nella disciplina stessa, vuoi perché la descrizione che se ne fa nella disciplina di gara è tale da farle emergere come qualità essenziali della prestazione richiesta). Ma ove questa certezza non vi sia, come nel caso di specie, e sussista al contrario un margine di ambiguità circa l’effettiva portata delle clausole, riprende vigore il principio residuale che impone di preferire l’interpretazione della lex specialis maggiormente rispettosa del principio del favor partecipationis e dell’interesse al più ampio confronto concorrenziale, oltre che della tassatività – intesa anche nel senso di tipicità ed inequivocabilità - delle cause di esclusione” (così, ex multis , Consiglio di Stato, Sez. III, 22 ottobre 2024, n. 8443).
Per quanto sin qui esposto, dunque, il ricorso in esame è fondato e deve essere accolto, con il conseguente annullamento degli atti impugnati nella parte in cui dispongono l’esclusione del R.T.I. DI S.p.A.- ME S.r.l. dalle procedure di gara in epigrafe descritte.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe proposto e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati nella parte in cui dispongono l’esclusione del R.T.I. DI S.p.A.- ME S.r.l. dalle procedure di gara in epigrafe descritte.
Compensa le spese processuali tra le parti del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco UR, Presidente
Antonio PL, Consigliere, Estensore
Roberto Montixi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonio PL | Marco UR |
IL SEGRETARIO